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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Langella e Annarita Del Parte_1
Gaudio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Castellammare di
Stabia alla Piazza Spartaco n. 27; parte ricorrente
E rappresentato e difeso dagli Avv.to Guido Lambiase ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio sito in Nocera Superiore alla via V. Russo n. 141; parte ricorrente
nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 24.06.2021 e che, dall'unione coniugale, non erano nati figli.
Con sentenza n. 43/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che l'unione coniugale non era stata ripristinata. Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 07.01.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con sentenza (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 15.04.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n Cava Dè Tirreni in data 24.06.2021 (atto n. 16, parte II
[...] Controparte_1
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2021);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Corbara per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
15.04.2024, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo