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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3984/2019, posta in deliberazione il giorno
23/5/2024, vertente
TRA
( ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GAROFALO GIUSEPPE ( ); C.F._2
- appellante -
E
in proprio ex art 86 c.p.c Controparte_1
( ); C.F._3
- appellata - OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino
n.7981/2019 pubblicata in data 08/05/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda spiegata con ricorso ex art 702 bis c.p.c dall'Avv. per il riconoscimento degli onorari dovuti CP_1
dalla in relazione all'attività difensiva svolta in suo in Parte_1
favore dal professionista ricorrente in tre procedimenti di esecuzione immobiliare (nn. 358/15; 631/15; 332/16 R.E), nonché in tre controversie in materia lavoristica (Ricorso alla Direzione
Territoriale del Lavoro di Latina del 26.02.2015 avverso la società datrice di lavoro sia per irrogazione di sanzione CP_2
disciplinare, sia per mancata trasformazione del rapporto in tempo parziale, Ricorso avverso provvedimento Inail di indennizzo conseguente a infortunio sul lavoro del 13.02.2016)
2.Costituitasi in giudizio, la resistente eccepiva l'infondatezza,
l'inammissibilità e le illegittimità delle pretese del ricorrente e disconosceva tutte le firme apposte sugli atti inerenti le indicate procedure, in particolare sulle procure ad litem, asserendo di essersi limitata a firmare fogli in bianco senza essere stata preventivamente informata sull'attività espletata dall'avvocato cui si riteneva legata da un rapporto di frequentazione che avrebbe giustificato la gratuità dell'incarico.
3. A dire della infatti, l'attività difensiva in questione, Parte_1
peraltro ampiamente documentata dall'Avv. lungi CP_1
dall'essere oggetto di un incarico conferito espressamente, sarebbe stata svolta dal professionista per puro spirito di liberalità e senza preventiva idonea informativa.
4. Tanto la documentazione prodotta, quanto i risultati della ctu espletata in primo grado in seguito all'istanza di verificazione presentata dal professionista smentivano completamente le difese della resistente e confermavano la fondatezza delle pretese del ricorrente.
5. Di conseguenza il Collegio, conclusasi l'istruttoria e a scioglimento della riserva assunta in sede di precisazioni delle conclusioni, condannava la al pagamento della somma Parte_1
di euro 8118, 00 oltre interessi e accessori, a titolo di competenze dovute all'Avv. Tomassino, nonché alla diversa somma di euro
2000,00 da corrispondere a quest'ultimo ex art 96 c.p.c per lite temeraria valorizzando la malafede riscontrata nelle difese della resistente e in generale nel comportamento processuale tenuto da quest'ultima.
6. La soccombente impugnava il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado con atto di appello ex 702 quater c.p.c., con cui chiedeva l'integrale riforma della decisione in quanto ingiusta ed erronea, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, oltre a reiterare la richiesta di interrogatorio formale dell'appellato e prova per testi già disattese dal Collegio.
7. Evocato nel presente giudizio, si è costituito l'Avv. CP_1
che, oltre a contestare puntualmente nel merito ciascuna delle doglianze formulate dall'appellante, ad opporsi alle richieste istruttorie e all'istanza di inibitoria, ha preliminarmente insistito per l'inammissibilità dell'impugnazione sotto diversi profili, evidenziando, in modo particolare, che l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Cassino avrebbe potuto essere impugnata soltanto con ricorso straordinario per Cassazione, vertendo in materia di liquidazione delle spese degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in ambito civile, che devono essere trattate con la procedura prevista dall'art 14 D.lgs. n. 150 del 2011.
8.Sulle questioni relative al rito sollevate dall'appellato e decisive per la definizione di questo giudizio, l'appellante ha eccepito, citando peraltro una giurisprudenza risalente, che avendo il
Tribunale seguito il rito speciale previsto obbligatoriamente per legge per le controversie in materia di onorari e diritti degli avvocati
ex art. 14 d.l.gs n. 150/2011 anche in presenza di contestazioni sull'an e di altre questioni che hanno ampliato il thema decidendum, doveva ritenersi corretta la proposizione dell'appello in applicazione del principio dell'apparenza.
9. Più precisamente la ritenendo di trovarsi di fronte ad Parte_1
un'ordinanza con natura sostanziale di sentenza, in quanto emessa all'esito di un'istruttoria con cognizione piena su questione esulante la mera quantificazione del compenso, ha proposto appello contro la decisione del Tribunale, nonostante l'inappellabilità dell'ordinanza imposta dall'ultimo comma dell'art. 14 d.lgs. n.
150/2011.
10. Preliminarmente deve rilevarsi che secondo l' insegnamento consolidato del giudice di legittimità: "Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza
abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con
l'appello" ( Sez. 2 - , Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024).
11. Inoltre, l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità e confermato da pronunce recenti, rese anche a Sezioni
Unite, depone nel senso che l'ordinanza conclusiva del procedimento di cui al citato articolo 14 non sia appellabile, e possa quindi essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza e non solo la quantificazione del credito dell'avvocato.
12. Infatti, differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza in questione a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur,“creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo
(al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell' armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità”(Cass. n. 35026/2023; Cass n. 12411 del 2017, cit.; Cass. SU n. 4485/2018). A tal proposito “Assume, dunque, rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla
qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 35026/2023, Cass. n.
26347/2019, Cass. n. 4904). 13. L'impugnazione deve essere quindi dichiarata inammissibile con integrale conferma della sentenza di prima grado.
14. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 7981/2019 del Tribunale di Parte_2
Cassino, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rifondere all' avv. Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per la debenza da parte della soccombente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025. La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3984/2019, posta in deliberazione il giorno
23/5/2024, vertente
TRA
( ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GAROFALO GIUSEPPE ( ); C.F._2
- appellante -
E
in proprio ex art 86 c.p.c Controparte_1
( ); C.F._3
- appellata - OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Cassino
n.7981/2019 pubblicata in data 08/05/2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda spiegata con ricorso ex art 702 bis c.p.c dall'Avv. per il riconoscimento degli onorari dovuti CP_1
dalla in relazione all'attività difensiva svolta in suo in Parte_1
favore dal professionista ricorrente in tre procedimenti di esecuzione immobiliare (nn. 358/15; 631/15; 332/16 R.E), nonché in tre controversie in materia lavoristica (Ricorso alla Direzione
Territoriale del Lavoro di Latina del 26.02.2015 avverso la società datrice di lavoro sia per irrogazione di sanzione CP_2
disciplinare, sia per mancata trasformazione del rapporto in tempo parziale, Ricorso avverso provvedimento Inail di indennizzo conseguente a infortunio sul lavoro del 13.02.2016)
2.Costituitasi in giudizio, la resistente eccepiva l'infondatezza,
l'inammissibilità e le illegittimità delle pretese del ricorrente e disconosceva tutte le firme apposte sugli atti inerenti le indicate procedure, in particolare sulle procure ad litem, asserendo di essersi limitata a firmare fogli in bianco senza essere stata preventivamente informata sull'attività espletata dall'avvocato cui si riteneva legata da un rapporto di frequentazione che avrebbe giustificato la gratuità dell'incarico.
3. A dire della infatti, l'attività difensiva in questione, Parte_1
peraltro ampiamente documentata dall'Avv. lungi CP_1
dall'essere oggetto di un incarico conferito espressamente, sarebbe stata svolta dal professionista per puro spirito di liberalità e senza preventiva idonea informativa.
4. Tanto la documentazione prodotta, quanto i risultati della ctu espletata in primo grado in seguito all'istanza di verificazione presentata dal professionista smentivano completamente le difese della resistente e confermavano la fondatezza delle pretese del ricorrente.
5. Di conseguenza il Collegio, conclusasi l'istruttoria e a scioglimento della riserva assunta in sede di precisazioni delle conclusioni, condannava la al pagamento della somma Parte_1
di euro 8118, 00 oltre interessi e accessori, a titolo di competenze dovute all'Avv. Tomassino, nonché alla diversa somma di euro
2000,00 da corrispondere a quest'ultimo ex art 96 c.p.c per lite temeraria valorizzando la malafede riscontrata nelle difese della resistente e in generale nel comportamento processuale tenuto da quest'ultima.
6. La soccombente impugnava il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado con atto di appello ex 702 quater c.p.c., con cui chiedeva l'integrale riforma della decisione in quanto ingiusta ed erronea, previa sospensione della provvisoria esecutività della stessa, oltre a reiterare la richiesta di interrogatorio formale dell'appellato e prova per testi già disattese dal Collegio.
7. Evocato nel presente giudizio, si è costituito l'Avv. CP_1
che, oltre a contestare puntualmente nel merito ciascuna delle doglianze formulate dall'appellante, ad opporsi alle richieste istruttorie e all'istanza di inibitoria, ha preliminarmente insistito per l'inammissibilità dell'impugnazione sotto diversi profili, evidenziando, in modo particolare, che l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Cassino avrebbe potuto essere impugnata soltanto con ricorso straordinario per Cassazione, vertendo in materia di liquidazione delle spese degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in ambito civile, che devono essere trattate con la procedura prevista dall'art 14 D.lgs. n. 150 del 2011.
8.Sulle questioni relative al rito sollevate dall'appellato e decisive per la definizione di questo giudizio, l'appellante ha eccepito, citando peraltro una giurisprudenza risalente, che avendo il
Tribunale seguito il rito speciale previsto obbligatoriamente per legge per le controversie in materia di onorari e diritti degli avvocati
ex art. 14 d.l.gs n. 150/2011 anche in presenza di contestazioni sull'an e di altre questioni che hanno ampliato il thema decidendum, doveva ritenersi corretta la proposizione dell'appello in applicazione del principio dell'apparenza.
9. Più precisamente la ritenendo di trovarsi di fronte ad Parte_1
un'ordinanza con natura sostanziale di sentenza, in quanto emessa all'esito di un'istruttoria con cognizione piena su questione esulante la mera quantificazione del compenso, ha proposto appello contro la decisione del Tribunale, nonostante l'inappellabilità dell'ordinanza imposta dall'ultimo comma dell'art. 14 d.lgs. n.
150/2011.
10. Preliminarmente deve rilevarsi che secondo l' insegnamento consolidato del giudice di legittimità: "Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza
abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con
l'appello" ( Sez. 2 - , Ordinanza n. 31431 del 06/12/2024).
11. Inoltre, l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità e confermato da pronunce recenti, rese anche a Sezioni
Unite, depone nel senso che l'ordinanza conclusiva del procedimento di cui al citato articolo 14 non sia appellabile, e possa quindi essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza e non solo la quantificazione del credito dell'avvocato.
12. Infatti, differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza in questione a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur,“creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo
(al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell' armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità”(Cass. n. 35026/2023; Cass n. 12411 del 2017, cit.; Cass. SU n. 4485/2018). A tal proposito “Assume, dunque, rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla
qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. n. 35026/2023, Cass. n.
26347/2019, Cass. n. 4904). 13. L'impugnazione deve essere quindi dichiarata inammissibile con integrale conferma della sentenza di prima grado.
14. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Esse vanno, quindi, poste a carico dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il valore della causa, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive attualizzazioni, per valori medi e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 7981/2019 del Tribunale di Parte_2
Cassino, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna a rifondere all' avv. Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, CP_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per la debenza da parte della soccombente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025. La Consigliera Relatrice
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino