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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10727/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/10/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10727/2023, promossa da
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Longo Antonino;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(P.I. C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri
Sebastiano;
-resistente-
e
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mantello
Maria;
-resistente-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2023 la Parte_2
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320230054655367000,
[...]
notificata in data 20.09.2023, avente ad oggetto contributi per gli anni 2017 – 2019 oltre CP_1
sanzioni e interessi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall'
[...]
sede di Catania per il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
11.415,23, stante la pacifica sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui al punto VIII della parte in diritto;
2. riunire, ex art. 274 c.p.c., il presente giudizio con quello iscritto al n. RG: 5054/2022 pendente innanzi a codesto Ill.mo
Tribunale del Lavoro (G.L. dott.ssa Chiara Cunsolo) sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per tutto quanto esposto nella parte in fatto e al punto I di quella in diritto;
nel merito:
3. ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall' sede di Catania per il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di euro 11.415,23 accertando l'insussistenza, l'illegittimità, la nullità o
l'inesistenza del certificato di variazione del rapporto assicurativo sotteso nonché delle contestazioni mosse dagli ispettori in seno al V.U.A.N. n. 2017024036/DDL del CP_3
29.06.2020 dal quale il predetto certificato è scaturito, in ragione di tutto quanto esposto nella parte in diritto (punti II, III, IV, V, VI, VII e VIII);
4. Conseguentemente e per l'effetto si chiede annullare/dichiarare inefficaci/revocare tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento n.
293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall' Controparte_2
sede di Catania per il pagamento della complessiva somma di euro 11.415,23
[...] nonché tutti gli atti alla stessa consequenziali;
Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha premesso che la pretesa creditoria scaturiva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024036/DDL, già oggetto di impugnazione dinanzi all'intestato Tribunale nel giudizio iscritto al n. R.G. 4392/2021, cui aveva fatto seguito l'adozione da parte di del certificato di variazione del rapporto CP_1
assicurativo relativo al Codice Ditta n. 19437529/28, formato dall'Ente il 31.05.2022, anch'esso impugnato nell'ambito dell'ulteriore procedimento iscritto al n. R.G. 5054/2022.
2 La società ricorrente ha quindi censurato la violazione dell'art. 24 co. 3 e 4 del D.Lgs.
46/1999 per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio sull'accertamento; nel merito, ha riproposto i medesimi motivi di censura già articolati nel giudizio di impugnazione avverso l'atto di accertamento, affermando l'infondatezza della pretesa creditoria nei termini meglio delineati in ricorso.
Con memoria depositata in data 4.4.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' il quale, premesso che con la cartella opposta è stato intimato il “pagamento della somma CP_1
originariamente ed intempestivamente transitata a ruolo per i medesimi titoli già richiesti dall' ed oggetto del precedente certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso CP_1
il 31.05.2022 […] opposto in data 18.06.2022 dalla Società con autonomo ricorso giudiziale
R.G. 5054/2022”, ha rappresentato di aver provveduto in autotutela allo sgravio della cartella, affermando tuttavia nel merito la fondatezza della pretesa creditoria. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1.In via preliminare, disporre ex art.151 disp.att.c.p.c. la riunione del presente giudizio R.G. 10727/23 alla causa R.G. 5054/22 e CP_4
conseguentemente, essendone già stata disposta la riunione, alla causa riunita R.G. 4392/21
( stesso G.d.L. Dr.ssa Chiara Cunsolo) pendenti innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale di CP_5
Catania, che saranno chiamate all'udienza del 17.06.2024 aventi ad oggetto il medesimo presupposto certificato di variazione e Verbale di accertamento ispettivo 2. In via CP_1 CP_3 principale, nel merito, ritenuto l'intervenuto sgravio, in autotutela , della cartella CP_1
opposta, respingere ogni domanda avanzata da Parte_3
[... nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la CP_1 legittimità dell'opposto Certificato di variazione del rapporto assicurativo del CP_1
31.05.2022 e del presupposto Verbale di accertamento ispettivo di Catania n. CP_3
2017024036 del 29.06.2020; provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' con condanna della Società ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' .
3. Condannare la società opponente al pagamento delle CP_1
intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse".
A seguito della prima udienza, parte ricorrente, invitata a interloquire sulla regolare istaurazione del contraddittorio nei confronti di ha Controparte_2
rappresentato di non aver effettuato la relativa notifica, chiedendo assegnarsi termine per la rinnovazione.
Con ordinanza del 6.6.2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine perentorio per rinnovare la notifica nei confronti della convenuta;
stante la Controparte_2
3 necessità di provvedersi alla regolare istaurazione del contraddittorio, è stata esclusa la possibilità di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 4392/2021, maturo per la decisione, avente ad oggetto l'impugnazione avverso il verbale unico di accertamento da cui promana la pretesa dell' , giudizio al quale era già stato riunito quello CP_1
iscritto al n. R.G. 5054/2022 tra la e (cfr. ordinanza cit.). Parte_4 CP_1
In data 30.09.2024 si è costituita in giudizio evidenziando il proprio difetto di CP_6
legittimazione passiva quanto ai motivi attinenti al merito della pretesa, nonché eccependo la decadenza dall'opposizione e deducendone l'infondatezza.
L'udienza del 14.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa
è decisa con la presente sentenza.
2. Premesso che l'opposizione a ruolo risulta tempestiva e ammissibile, essendo stata la cartella opposta notificata in data 20.9.2023 ed essendo stato il ricorso depositato il 18.10.2023, con riguardo alla censurata violazione dell'art. 24 co. 3 del D.lgs. 46/1993 è assorbente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, l' ha dato atto in memoria (e ha documentato in atti) di aver provveduto in CP_1
autotutela allo sgravio dei crediti portati alla cartella n. 293202300546553670000, sicché deve considerarsi venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia che attesti l'illegittima iscrizione a ruolo, la quale sarebbe inutiliter data.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
3. La cessazione della materia del contendere in punto di illegittima iscrizione a ruolo non esime tuttavia il giudice dalla necessità di accertare nel merito la fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi, sulla cui spettanza l' ha insistito (cfr. in senso analogo, Cass. CP_1
n. 774/2015; Cass. n. 12025/2019; Cass n. 1558/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, tale giudizio è precluso in ragione del fatto che, come incontestato tra le parti, l'atto di accertamento presupposto è già stato impugnato ed è pertanto
4 stato introdotto il conseguente giudizio sull'an della pretesa creditoria, oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento n. R.G. 5054/2022, riunito al giudizio n. R.G.4392/2021, entrambi nelle more definiti da questo Ufficio con sentenza n. 4653/2024.
La domanda relativa al merito della pretesa creditoria non può dunque essere esaminata atteso che il principio del ne bis in idem, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, impedisce che la medesima controversia, peraltro già oggetto di decisione, possa essere sottoposta dinanzi al giudice una seconda volta al fine di ottenere sul medesimo oggetto una nuova statuizione.
Il ricorso va quindi rigettato.
3. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e . CP_1
Se, per un verso, lo sgravio in autotutela dei crediti oggetto della cartella di pagamento opposta consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda proposta sotto tale specifico profilo di censura, per altro verso deve considerarsi che l' ha CP_1
provveduto allo sgravio in autotutela della cartella medesima e che, quanto al resto, non è stato possibile procedere alla riunione dei giudizi stante il diverso stato dei procedimenti, il che ha precluso la valutazione dell'an della pretesa in un unico giudizio.
Le spese di lite possono altresì compensarsi integralmente con Controparte_2
, in quanto estranea al merito della pretesa creditoria.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10727 /2023 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 12/11/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14/10/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10727/2023, promossa da
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Longo Antonino;
-ricorrente- contro
Controparte_1
(P.I. C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maugeri
Sebastiano;
-resistente-
e
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mantello
Maria;
-resistente-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2023 la Parte_2
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320230054655367000,
[...]
notificata in data 20.09.2023, avente ad oggetto contributi per gli anni 2017 – 2019 oltre CP_1
sanzioni e interessi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall'
[...]
sede di Catania per il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
11.415,23, stante la pacifica sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi di cui al punto VIII della parte in diritto;
2. riunire, ex art. 274 c.p.c., il presente giudizio con quello iscritto al n. RG: 5054/2022 pendente innanzi a codesto Ill.mo
Tribunale del Lavoro (G.L. dott.ssa Chiara Cunsolo) sussistendo ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per tutto quanto esposto nella parte in fatto e al punto I di quella in diritto;
nel merito:
3. ritenere e dichiarare illegittimo e/o nullo, ovvero annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall' sede di Catania per il pagamento della Controparte_2 complessiva somma di euro 11.415,23 accertando l'insussistenza, l'illegittimità, la nullità o
l'inesistenza del certificato di variazione del rapporto assicurativo sotteso nonché delle contestazioni mosse dagli ispettori in seno al V.U.A.N. n. 2017024036/DDL del CP_3
29.06.2020 dal quale il predetto certificato è scaturito, in ragione di tutto quanto esposto nella parte in diritto (punti II, III, IV, V, VI, VII e VIII);
4. Conseguentemente e per l'effetto si chiede annullare/dichiarare inefficaci/revocare tutti gli atti prodromici alla cartella di pagamento n.
293 2023 00546553 67 000 notificata in data 20.09.2023 emessa dall' Controparte_2
sede di Catania per il pagamento della complessiva somma di euro 11.415,23
[...] nonché tutti gli atti alla stessa consequenziali;
Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente ha premesso che la pretesa creditoria scaturiva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024036/DDL, già oggetto di impugnazione dinanzi all'intestato Tribunale nel giudizio iscritto al n. R.G. 4392/2021, cui aveva fatto seguito l'adozione da parte di del certificato di variazione del rapporto CP_1
assicurativo relativo al Codice Ditta n. 19437529/28, formato dall'Ente il 31.05.2022, anch'esso impugnato nell'ambito dell'ulteriore procedimento iscritto al n. R.G. 5054/2022.
2 La società ricorrente ha quindi censurato la violazione dell'art. 24 co. 3 e 4 del D.Lgs.
46/1999 per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio sull'accertamento; nel merito, ha riproposto i medesimi motivi di censura già articolati nel giudizio di impugnazione avverso l'atto di accertamento, affermando l'infondatezza della pretesa creditoria nei termini meglio delineati in ricorso.
Con memoria depositata in data 4.4.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio l' il quale, premesso che con la cartella opposta è stato intimato il “pagamento della somma CP_1
originariamente ed intempestivamente transitata a ruolo per i medesimi titoli già richiesti dall' ed oggetto del precedente certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso CP_1
il 31.05.2022 […] opposto in data 18.06.2022 dalla Società con autonomo ricorso giudiziale
R.G. 5054/2022”, ha rappresentato di aver provveduto in autotutela allo sgravio della cartella, affermando tuttavia nel merito la fondatezza della pretesa creditoria. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “
1.In via preliminare, disporre ex art.151 disp.att.c.p.c. la riunione del presente giudizio R.G. 10727/23 alla causa R.G. 5054/22 e CP_4
conseguentemente, essendone già stata disposta la riunione, alla causa riunita R.G. 4392/21
( stesso G.d.L. Dr.ssa Chiara Cunsolo) pendenti innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale di CP_5
Catania, che saranno chiamate all'udienza del 17.06.2024 aventi ad oggetto il medesimo presupposto certificato di variazione e Verbale di accertamento ispettivo 2. In via CP_1 CP_3 principale, nel merito, ritenuto l'intervenuto sgravio, in autotutela , della cartella CP_1
opposta, respingere ogni domanda avanzata da Parte_3
[... nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la CP_1 legittimità dell'opposto Certificato di variazione del rapporto assicurativo del CP_1
31.05.2022 e del presupposto Verbale di accertamento ispettivo di Catania n. CP_3
2017024036 del 29.06.2020; provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' con condanna della Società ricorrente al pagamento del dovuto per contributi CP_1 previdenziali non versati all' .
3. Condannare la società opponente al pagamento delle CP_1
intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse".
A seguito della prima udienza, parte ricorrente, invitata a interloquire sulla regolare istaurazione del contraddittorio nei confronti di ha Controparte_2
rappresentato di non aver effettuato la relativa notifica, chiedendo assegnarsi termine per la rinnovazione.
Con ordinanza del 6.6.2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine perentorio per rinnovare la notifica nei confronti della convenuta;
stante la Controparte_2
3 necessità di provvedersi alla regolare istaurazione del contraddittorio, è stata esclusa la possibilità di riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 4392/2021, maturo per la decisione, avente ad oggetto l'impugnazione avverso il verbale unico di accertamento da cui promana la pretesa dell' , giudizio al quale era già stato riunito quello CP_1
iscritto al n. R.G. 5054/2022 tra la e (cfr. ordinanza cit.). Parte_4 CP_1
In data 30.09.2024 si è costituita in giudizio evidenziando il proprio difetto di CP_6
legittimazione passiva quanto ai motivi attinenti al merito della pretesa, nonché eccependo la decadenza dall'opposizione e deducendone l'infondatezza.
L'udienza del 14.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito sulle conclusioni di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa
è decisa con la presente sentenza.
2. Premesso che l'opposizione a ruolo risulta tempestiva e ammissibile, essendo stata la cartella opposta notificata in data 20.9.2023 ed essendo stato il ricorso depositato il 18.10.2023, con riguardo alla censurata violazione dell'art. 24 co. 3 del D.lgs. 46/1993 è assorbente rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, l' ha dato atto in memoria (e ha documentato in atti) di aver provveduto in CP_1
autotutela allo sgravio dei crediti portati alla cartella n. 293202300546553670000, sicché deve considerarsi venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad ottenere una pronuncia che attesti l'illegittima iscrizione a ruolo, la quale sarebbe inutiliter data.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
3. La cessazione della materia del contendere in punto di illegittima iscrizione a ruolo non esime tuttavia il giudice dalla necessità di accertare nel merito la fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi, sulla cui spettanza l' ha insistito (cfr. in senso analogo, Cass. CP_1
n. 774/2015; Cass. n. 12025/2019; Cass n. 1558/2020).
Nel caso di specie, tuttavia, tale giudizio è precluso in ragione del fatto che, come incontestato tra le parti, l'atto di accertamento presupposto è già stato impugnato ed è pertanto
4 stato introdotto il conseguente giudizio sull'an della pretesa creditoria, oggetto di contestazione nell'ambito del procedimento n. R.G. 5054/2022, riunito al giudizio n. R.G.4392/2021, entrambi nelle more definiti da questo Ufficio con sentenza n. 4653/2024.
La domanda relativa al merito della pretesa creditoria non può dunque essere esaminata atteso che il principio del ne bis in idem, rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, impedisce che la medesima controversia, peraltro già oggetto di decisione, possa essere sottoposta dinanzi al giudice una seconda volta al fine di ottenere sul medesimo oggetto una nuova statuizione.
Il ricorso va quindi rigettato.
3. Ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e . CP_1
Se, per un verso, lo sgravio in autotutela dei crediti oggetto della cartella di pagamento opposta consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda proposta sotto tale specifico profilo di censura, per altro verso deve considerarsi che l' ha CP_1
provveduto allo sgravio in autotutela della cartella medesima e che, quanto al resto, non è stato possibile procedere alla riunione dei giudizi stante il diverso stato dei procedimenti, il che ha precluso la valutazione dell'an della pretesa in un unico giudizio.
Le spese di lite possono altresì compensarsi integralmente con Controparte_2
, in quanto estranea al merito della pretesa creditoria.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10727 /2023 R.G. così statuisce: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 12/11/2024
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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