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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 105/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 105/2023 R.G., promossa
d a con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
quale mandataria della SI.ra nata a P.IVA_1 Parte_3
Indebito soggettivo- VE (MI) il 24.6.63, C.F. , rappresentata e C.F._1 indebito oggettivo difesa nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con
140111 Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. con sede in Bergamo, Via Controparte_1 P.IVA_2
Stoppani n. 15, in persona del procuratore legale pro tempore, rappresentata e difesa Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e
Mariachiara Camosci, elettivamente domiciliata presso le PEC dei predetti
Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Mariachiara Camosci,
giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc del
Tribunale di Bergamo del 25.1.23 n. 417/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
per quanto in narrativa dedotto, in totale riforma del provvedimento del
Tribunale di Bergamo, nelle veci del primo Giudice, sentire così
provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 10.665,86 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In sede di merito
- In accoglimento dei motivi di appello incidentale, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante e conseguentemente dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande dalla stessa formulate.
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate da Pt_1
, stante il difetto di legittimazione passiva della società appellata e
[...]
comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
- Ci si oppone all'accoglimento dell'istanza di CTU reiterata dall'appellante, in quanto esplorativa e comunque irrilevante ed inammissibile, essendo volta a verificare l'asserito (ma insussistente)
superamento del tasso soglia, sulla base di presupposti normativi e giuridici inapplicabili al caso di specie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.9.2022 quale rappresentante di , Parte_1 Parte_3
ricorreva ai sensi dell'articolo 702 cpc presso il Tribunale di Bergamo
contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data Parte_3
14.7.08 un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto dello stipendio per la somma di € 19.186,55, in linea capitale, estinto anticipatamente in data 4.7.2017, al quale la aveva applicato un CP_2
tasso, calcolato includendo anche i costi di intermediazione e assicurativi,
versati in anticipo per € 1.255,58, pari al 15,20% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,11%. Domandava
pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2 comma, cc, di ripetere dalla tutte CP_2
le somme corrisposte a titolo di interessi pagate sino all'estinzione del contratto, nonché tutte le spese associate al prestito e, quindi, la complessiva somma di € 10.665,86.
Si costituiva e, in via preliminare, contestava innanzitutto Controparte_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto in data
2.7.2018, con reclamo a quale Controparte_1 Parte_1
mandataria di aveva richiesto il rimborso di parte di costi e Pt_3
commissioni; in data 2 luglio 2018 aveva fatto presente a CP_1 che “pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle Pt_1
condizioni contrattuali a suo tempo ... sottoscritte e specificamente
accettate” aveva manifestato la propria disponibilità a riconoscere alla cliente la somma complessiva di € 544,47, a saldo e stralcio di ogni pretesa connessa o comunque collegata al contratto n. 2000264867. La SI.ra aveva inoltrato, tramite la alla società convenuta Pt_3 Parte_1
l'atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (doc. 4 fascicolo
), nell'ambito del quale aveva dichiarato di accettare l'importo CP_1
offerto “a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa,
dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata” derivante dal contratto di finanziamento per cui è causa.
In secondo luogo lamentava la propria carenza di legittimazione passiva,
in quanto essa era cessionaria del solo credito derivante dal contratto e non del contratto stesso, per cui l'azione risarcitoria aveva natura personale e,
di conseguenza, la cessionaria non ne era legittimata passiva.
In terzo luogo, asseriva che il TEG calcolato da controparte includeva,
contravvenendo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis,
anche gli oneri assicurativi e le commissioni e pertanto il suo calcolo non aveva alcun pregio. In ogni caso gli oneri assicurativi e le commissioni non erano dovuti, in quanto l'articolo 1815 cc sanzionava l'usurarietà con la sola mancata debenza degli interessi, senza accennare ad oneri di altro tipo;
era inoltre da decurtarsi comunque dal petitum quanto ricevuto dalla signora in risposta al reclamo. Pt_3 In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 contestava la Pt_1
nullità del contratto di transazione e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , in quanto in quanto CP_1 [...]
nell'operazione di fusione per incorporazione con CP_3 CP_4
aveva ceduto il ramo di azienda relativo alle cessioni del quinto dello
[...]
stipendio e/o pensione in favore di Controparte_1
Controparte contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti argomentazioni.
In data 25.1.23 il Tribunale di Bergamo con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc n. 417/23 rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le spese del giudizio. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado affermava che, ferma restando la produzione, da parte della ricorrente, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto da il Parte_3
14.07.2008, non si era giammai curata di dedurre Parte_1
specificamente, in alcuna delle proprie difese, quali somme ed in quali date la avesse eventualmente pagato di volta interessi usurari (non Pt_3
individuando singulatim le quote di ammortamento del capitale e degli interessi costituenti le rate mensili di cessione del quinto dello stipendio della o le diverse tipologie di costi sostenuti alla sottoscrizione Pt_3
del contratto, durante la loro esecuzione ed alla estinzione anticipata dei medesimi) ed aveva omesso, quindi, di precisare gli addebiti asseritamente indebiti subiti dalla nel corso del rapporto, così come il criterio di Pt_3 calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione della somma oggetto di richiesta di restituzione. Si era invece limitata a produrre in giudizio una perizia di parte nonché a sollecitare l'espletamento di una consulenza contabile, redatta dall'amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, ossia , la cui qualifica professionale era Parte_2
ignota. Inoltre, i fatti sui quali l'attrice fondava le proprie pretese dovevano essere specificamente indicati, non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presupponeva, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto. Pertanto la domanda di ctu era inammissibile perché esplorativa.
In ogni caso, rilevava che l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili, fermo restando il cosiddetto principio di simmetria.
in rappresentanza della mutuataria, ha proposto appello Parte_1
avverso l'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso.
Si è costituita proponendo appello incidentale e insistendo Controparte_1
per l'inammissibilità dell'appello principale, giusta la carenza di legittimazione passiva di , nonché per l'improcedibilità dello Controparte_1 stesso in quanto la materia era stata già oggetto di una transazione;
nel merito ha domandato invece l'integrale reiezione delle domande di
Pt_1
In data 28.5.25, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico giuridico si procede preliminarmente all'esame dell'appello incidentale di . CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale denuncia Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non riconosce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per previa stipula di una transazione.
Argomenta, in particolare che con PEC in data 2.7.2018 Controparte_1
a seguito del reclamo formulato dalla SI.ra tramite la società Pt_3
“pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle Parte_1
condizioni contrattuali a suo tempo ... sottoscritte e specificamente
accettate” aveva manifestato la propria disponibilità a riconoscere al cliente la somma complessiva di € 544,47, a saldo e stralcio di ogni pretesa connessa o comunque collegata al contratto n. 2000264867, di cui
è causa;
la SI.ra aveva inoltrato, tramite la società alla Pt_3 Parte_1
società convenuta l'atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (doc. 4, fasc. I grado), nell'ambito del quale aveva dichiarato di accettare l'importo offerto “a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa,
dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata” derivante dal contratto di finanziamento per cui è causa;
conseguentemente, CP_1
aveva provveduto a corrispondere alla mutuataria, a saldo e stralcio
[...]
dell'eventuale maggior credito dallo stesso vantato e di qualunque ulteriore pretesa relativa alla stipulazione, esecuzione o estinzione del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quinto per cui è
causa, l'importo di € 544,47 (cfr. la copia fronte retro del titolo prodotta sub doc. 5, fasc. I grado).
Ne deriverebbe l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente inammissibilità della domanda attorea, volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione di interessi e commissioni, essendo definitivamente venuto meno l'interesse della mutuataria ad ottenere una pronuncia nel merito.
Il motivo è infondato.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da non trova, pertanto, impedimento Parte_1
nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura;
il primo motivo d'appello incidentale
è perciò infondato e va respinto.
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta Controparte_1
l'erronea statuizione implicita della sentenza di primo grado per cui sarebbe stata legittimata passiva delle rimostranze della Controparte_1
Pt_3
Argomenta in particolare che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato dalla SI.ra con Pt_3 Controparte_3
rappresentata da Ktesios S.p.A., quale mandataria di Controparte_3
non sarebbe tuttavia mai subentrata a Controparte_1 Controparte_3
nel contratto di mutuo stipulato con la SI.ra Pt_3 Controparte_3
avrebbe per contro meramente ceduto pro soluto a Controparte_1
nell'ambito di un'operazione infragruppo di conferimento di ramo d'azienda effettuata in data 25.06.2012, i propri crediti e connessi diritti nei confronti di diversi soggetti, derivanti dai contratti di mutuo,
rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione,
con gli stessi rispettivamente stipulati.
Il presente caso sarebbe quindi una cessione di credito e non di contratto,
come risulterebbe documentalmente dall'estratto della Gazzetta Ufficiale
ove si legge che ha “acquistato tutti i crediti di Controparte_1 [...]
derivanti da contratti di mutuo rimborsabili mediante CP_3
cessione di quote di stipendio o pensione”. Trattandosi quindi di cessione del credito il debitore ceduto non potrebbe opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità di una clausola del contratto da cui origina il credito e di cui il cessionario non è mai stato parte;
potrebbe inoltre sollevare le eccezioni opponibili al cedente, solo nel caso in cui fosse stato convenuto in giudizio dallo stesso cessionario, ma non può agire direttamente nei confronti di quest'ultimo per far valere vizi del contratto,
opponibili solo al cedente ed unico contraente. Pertanto, nel presente caso non sarebbe legittimata passiva relativamente alle domande CP_1
della Pt_3 Anche il secondo motivo d'appello incidentale è infondato.
Il contratto di mutuo in esame è stato concluso da CP_3
rappresentata da Ktesios spa, nel 2008; l'estinzione anticipata del mutuo è
avvenuta pacificamente in data 4.7.2017, quando , a seguito Controparte_1
della cessione del ramo d'azienda e dei crediti in blocco del 25.6.12, era già subentrata nel rapporto, e non già nel solo credito derivante dal contratto.
A riprova di tale integrale subentro nel rapporto depone la stessa proposta transattiva, avanzata da nei confronti della relativa al CP_1 Pt_3
mutuo di cui è causa in data 2.7.2018: la proposta era stata sollevata a tacitazione di ogni richiesta di restituzione, di cui la società si riteneva astrattamente onerata e per cui si riteneva evidentemente legittimata a transigere, ancorchè il costo della transazione rappresenti un onere scaturente dal rapporto contrattuale, e non un credito.
Pertanto, era ed è legittimata passiva, come correttamente Controparte_1
presupposto dal primo giudice.
Con il primo motivo d'appello lamenta l'erroneità Pt_3
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa afferma che la domanda in primo grado difettava di allegazioni relative al petitum e alla causa petendi, e che pertanto l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio era da respingere perché esplorativa.
In particolare argomenta che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva premesso la stipula del contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante;
aveva allegato che il TEG del contratto risultava in usura tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, avendo la premura di indicarli dettagliatamente;
aveva altresì specificato le somme chieste in ripetizione, nonché esposto i principi giuridici ritenuti applicabili al rapporto bancario, in virtù dei quali il finanziamento risulterebbe in usura.
Il primo giudicante, pertanto, avrebbe errato nel disattendere la richiesta di CTU finalizzata alla rideterminazione del tasso soglia del rapporto bancario, sul presupposto che la domanda non fosse sufficientemente determinata, in presenza, invece, di causa petendi e petitum chiaramente esposti dalla Società appellante attraverso il riferimento all'applicazione di clausole nulle o comunque illegittime da parte della CP_2
La consulenza tecnica di ufficio, infatti, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sarebbe sottratta alla disponibilità
delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il Giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. La CTU richiesta, pertanto, non supplirebbe all'onere probatorio, anche in considerazione della consulenza di parte notificata unitamente al ricorso e prodotta a conferma delle proprie censure, atteso che la fattispecie configura un tipico caso di consulenza c.d. “percipiente”.
Con il secondo motivo l'appellante argomenta l'erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui essa stabilisce che comunque la domanda di usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG
conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Argomenta in particolare che, poiché la corrente giurisprudenza di legittimità avrebbe espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54
del D.P.R. n.180/1950, e il carattere di remuneratività della polizza,
sarebbe da concludersi sulla scorta di tale esame che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale
caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto, e qualora riscontrata i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG, ai sensi degli articoli 1815 cod. civ. e 644 cp.
I due motivi, che si trattano insieme in quanto strettamente connessi, sono entrambi fondati. Innanzitutto il collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il
TEG del contratto, pari al 15,20 % superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,11%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 10.665,86.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG, oltre alla perizia di parte;
risultano inoltre prodotte da controparte le istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso.
Ai fini della determinatezza della domanda non è, poi, necessaria la produzione di un piano di ammortamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento
indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i
requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura
delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi
separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente soddisfatti.
Tanto premesso, occorre affrontare il tema centrale della causa, dedotto con il secondo motivo, è cioè l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellante a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.
Il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema
Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla
concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto
dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei
danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non “… assume rilevanza la diversa
indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma
primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al
dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata
precettiva”. Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che
“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto
di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione
sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le
stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del
collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e
3025/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, “il cedente, in sede di liquidazione del
prestito, riconoscerà alla cessionaria, in un'unica soluzione, mediante
trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato: … € 1255,58 per i premi
anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù della
quale il mutuatario ha ottenuto nell'interesse dell'intermediario
mutuante copertura dei rischi sulla vita nonché di perdita
dell'impiego/occupazione in funzione del rimborso del
capitale mutuato ”; è stato, inoltre specificato che “il tasso anno effettivo
globale (TAEG)… è pari al 15,85% ed il TAEG al netto della polizza
assicurativa e degli oneri erariali… è pari al 12,94%”; nelle condizioni generali di contratto alla clausola n. 8 è previsto che “La polizza
assicurativa…viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario, e nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo…il
Cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento…”.
Scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il Collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>> (v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado), va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative, la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 15,20% e risulta essere superiore al tasso soglia di 0,9 punti percentuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto,
necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Le spese saranno oggetto di decisione con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentata da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 702 bis cpc n. 417/23 del 25 gennaio 2023 con CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia in data 24.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 105/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 105/2023 R.G., promossa
d a con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
quale mandataria della SI.ra nata a P.IVA_1 Parte_3
Indebito soggettivo- VE (MI) il 24.6.63, C.F. , rappresentata e C.F._1 indebito oggettivo difesa nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco, domiciliatario con
140111 Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. con sede in Bergamo, Via Controparte_1 P.IVA_2
Stoppani n. 15, in persona del procuratore legale pro tempore, rappresentata e difesa Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e
Mariachiara Camosci, elettivamente domiciliata presso le PEC dei predetti
Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Mariachiara Camosci,
giusta procura in atti
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc del
Tribunale di Bergamo del 25.1.23 n. 417/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
per quanto in narrativa dedotto, in totale riforma del provvedimento del
Tribunale di Bergamo, nelle veci del primo Giudice, sentire così
provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 10.665,86 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In sede di merito
- In accoglimento dei motivi di appello incidentale, accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante e conseguentemente dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande dalla stessa formulate.
- Respingere l'appello proposto e tutte le domande formulate da Pt_1
, stante il difetto di legittimazione passiva della società appellata e
[...]
comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
- Ci si oppone all'accoglimento dell'istanza di CTU reiterata dall'appellante, in quanto esplorativa e comunque irrilevante ed inammissibile, essendo volta a verificare l'asserito (ma insussistente)
superamento del tasso soglia, sulla base di presupposti normativi e giuridici inapplicabili al caso di specie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.9.2022 quale rappresentante di , Parte_1 Parte_3
ricorreva ai sensi dell'articolo 702 cpc presso il Tribunale di Bergamo
contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data Parte_3
14.7.08 un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto dello stipendio per la somma di € 19.186,55, in linea capitale, estinto anticipatamente in data 4.7.2017, al quale la aveva applicato un CP_2
tasso, calcolato includendo anche i costi di intermediazione e assicurativi,
versati in anticipo per € 1.255,58, pari al 15,20% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,11%. Domandava
pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2 comma, cc, di ripetere dalla tutte CP_2
le somme corrisposte a titolo di interessi pagate sino all'estinzione del contratto, nonché tutte le spese associate al prestito e, quindi, la complessiva somma di € 10.665,86.
Si costituiva e, in via preliminare, contestava innanzitutto Controparte_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto in data
2.7.2018, con reclamo a quale Controparte_1 Parte_1
mandataria di aveva richiesto il rimborso di parte di costi e Pt_3
commissioni; in data 2 luglio 2018 aveva fatto presente a CP_1 che “pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle Pt_1
condizioni contrattuali a suo tempo ... sottoscritte e specificamente
accettate” aveva manifestato la propria disponibilità a riconoscere alla cliente la somma complessiva di € 544,47, a saldo e stralcio di ogni pretesa connessa o comunque collegata al contratto n. 2000264867. La SI.ra aveva inoltrato, tramite la alla società convenuta Pt_3 Parte_1
l'atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (doc. 4 fascicolo
), nell'ambito del quale aveva dichiarato di accettare l'importo CP_1
offerto “a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa,
dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata” derivante dal contratto di finanziamento per cui è causa.
In secondo luogo lamentava la propria carenza di legittimazione passiva,
in quanto essa era cessionaria del solo credito derivante dal contratto e non del contratto stesso, per cui l'azione risarcitoria aveva natura personale e,
di conseguenza, la cessionaria non ne era legittimata passiva.
In terzo luogo, asseriva che il TEG calcolato da controparte includeva,
contravvenendo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis,
anche gli oneri assicurativi e le commissioni e pertanto il suo calcolo non aveva alcun pregio. In ogni caso gli oneri assicurativi e le commissioni non erano dovuti, in quanto l'articolo 1815 cc sanzionava l'usurarietà con la sola mancata debenza degli interessi, senza accennare ad oneri di altro tipo;
era inoltre da decurtarsi comunque dal petitum quanto ricevuto dalla signora in risposta al reclamo. Pt_3 In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 contestava la Pt_1
nullità del contratto di transazione e l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , in quanto in quanto CP_1 [...]
nell'operazione di fusione per incorporazione con CP_3 CP_4
aveva ceduto il ramo di azienda relativo alle cessioni del quinto dello
[...]
stipendio e/o pensione in favore di Controparte_1
Controparte contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti argomentazioni.
In data 25.1.23 il Tribunale di Bergamo con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 bis cpc n. 417/23 rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le spese del giudizio. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado affermava che, ferma restando la produzione, da parte della ricorrente, del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto da il Parte_3
14.07.2008, non si era giammai curata di dedurre Parte_1
specificamente, in alcuna delle proprie difese, quali somme ed in quali date la avesse eventualmente pagato di volta interessi usurari (non Pt_3
individuando singulatim le quote di ammortamento del capitale e degli interessi costituenti le rate mensili di cessione del quinto dello stipendio della o le diverse tipologie di costi sostenuti alla sottoscrizione Pt_3
del contratto, durante la loro esecuzione ed alla estinzione anticipata dei medesimi) ed aveva omesso, quindi, di precisare gli addebiti asseritamente indebiti subiti dalla nel corso del rapporto, così come il criterio di Pt_3 calcolo utilizzato per addivenire alla quantificazione della somma oggetto di richiesta di restituzione. Si era invece limitata a produrre in giudizio una perizia di parte nonché a sollecitare l'espletamento di una consulenza contabile, redatta dall'amministratore unico e legale rappresentante della ricorrente, ossia , la cui qualifica professionale era Parte_2
ignota. Inoltre, i fatti sui quali l'attrice fondava le proprie pretese dovevano essere specificamente indicati, non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presupponeva, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto. Pertanto la domanda di ctu era inammissibile perché esplorativa.
In ogni caso, rilevava che l'inclusione delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed esplicitamente vincolanti in materia di calcolo del tasso soglia usura;
pertanto i risultati raggiunti nella perizia di parte erano comunque del tutto inattendibili, fermo restando il cosiddetto principio di simmetria.
in rappresentanza della mutuataria, ha proposto appello Parte_1
avverso l'ordinanza, insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso.
Si è costituita proponendo appello incidentale e insistendo Controparte_1
per l'inammissibilità dell'appello principale, giusta la carenza di legittimazione passiva di , nonché per l'improcedibilità dello Controparte_1 stesso in quanto la materia era stata già oggetto di una transazione;
nel merito ha domandato invece l'integrale reiezione delle domande di
Pt_1
In data 28.5.25, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di ordine logico giuridico si procede preliminarmente all'esame dell'appello incidentale di . CP_1
Con il primo motivo di appello incidentale denuncia Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa non riconosce l'intervenuta cessazione della materia del contendere per previa stipula di una transazione.
Argomenta, in particolare che con PEC in data 2.7.2018 Controparte_1
a seguito del reclamo formulato dalla SI.ra tramite la società Pt_3
“pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle Parte_1
condizioni contrattuali a suo tempo ... sottoscritte e specificamente
accettate” aveva manifestato la propria disponibilità a riconoscere al cliente la somma complessiva di € 544,47, a saldo e stralcio di ogni pretesa connessa o comunque collegata al contratto n. 2000264867, di cui
è causa;
la SI.ra aveva inoltrato, tramite la società alla Pt_3 Parte_1
società convenuta l'atto di “accettazione e quietanza liberatoria” (doc. 4, fasc. I grado), nell'ambito del quale aveva dichiarato di accettare l'importo offerto “a completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa,
dedotta e deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata” derivante dal contratto di finanziamento per cui è causa;
conseguentemente, CP_1
aveva provveduto a corrispondere alla mutuataria, a saldo e stralcio
[...]
dell'eventuale maggior credito dallo stesso vantato e di qualunque ulteriore pretesa relativa alla stipulazione, esecuzione o estinzione del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quinto per cui è
causa, l'importo di € 544,47 (cfr. la copia fronte retro del titolo prodotta sub doc. 5, fasc. I grado).
Ne deriverebbe l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente inammissibilità della domanda attorea, volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione di interessi e commissioni, essendo definitivamente venuto meno l'interesse della mutuataria ad ottenere una pronuncia nel merito.
Il motivo è infondato.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n.
7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644 c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996
che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c..
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa intervenuta tra le parti sarebbe nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da non trova, pertanto, impedimento Parte_1
nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura;
il primo motivo d'appello incidentale
è perciò infondato e va respinto.
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta Controparte_1
l'erronea statuizione implicita della sentenza di primo grado per cui sarebbe stata legittimata passiva delle rimostranze della Controparte_1
Pt_3
Argomenta in particolare che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato dalla SI.ra con Pt_3 Controparte_3
rappresentata da Ktesios S.p.A., quale mandataria di Controparte_3
non sarebbe tuttavia mai subentrata a Controparte_1 Controparte_3
nel contratto di mutuo stipulato con la SI.ra Pt_3 Controparte_3
avrebbe per contro meramente ceduto pro soluto a Controparte_1
nell'ambito di un'operazione infragruppo di conferimento di ramo d'azienda effettuata in data 25.06.2012, i propri crediti e connessi diritti nei confronti di diversi soggetti, derivanti dai contratti di mutuo,
rimborsabili mediante cessione di quote dello stipendio o della pensione,
con gli stessi rispettivamente stipulati.
Il presente caso sarebbe quindi una cessione di credito e non di contratto,
come risulterebbe documentalmente dall'estratto della Gazzetta Ufficiale
ove si legge che ha “acquistato tutti i crediti di Controparte_1 [...]
derivanti da contratti di mutuo rimborsabili mediante CP_3
cessione di quote di stipendio o pensione”. Trattandosi quindi di cessione del credito il debitore ceduto non potrebbe opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità di una clausola del contratto da cui origina il credito e di cui il cessionario non è mai stato parte;
potrebbe inoltre sollevare le eccezioni opponibili al cedente, solo nel caso in cui fosse stato convenuto in giudizio dallo stesso cessionario, ma non può agire direttamente nei confronti di quest'ultimo per far valere vizi del contratto,
opponibili solo al cedente ed unico contraente. Pertanto, nel presente caso non sarebbe legittimata passiva relativamente alle domande CP_1
della Pt_3 Anche il secondo motivo d'appello incidentale è infondato.
Il contratto di mutuo in esame è stato concluso da CP_3
rappresentata da Ktesios spa, nel 2008; l'estinzione anticipata del mutuo è
avvenuta pacificamente in data 4.7.2017, quando , a seguito Controparte_1
della cessione del ramo d'azienda e dei crediti in blocco del 25.6.12, era già subentrata nel rapporto, e non già nel solo credito derivante dal contratto.
A riprova di tale integrale subentro nel rapporto depone la stessa proposta transattiva, avanzata da nei confronti della relativa al CP_1 Pt_3
mutuo di cui è causa in data 2.7.2018: la proposta era stata sollevata a tacitazione di ogni richiesta di restituzione, di cui la società si riteneva astrattamente onerata e per cui si riteneva evidentemente legittimata a transigere, ancorchè il costo della transazione rappresenti un onere scaturente dal rapporto contrattuale, e non un credito.
Pertanto, era ed è legittimata passiva, come correttamente Controparte_1
presupposto dal primo giudice.
Con il primo motivo d'appello lamenta l'erroneità Pt_3
dell'ordinanza impugnata nella parte in cui essa afferma che la domanda in primo grado difettava di allegazioni relative al petitum e alla causa petendi, e che pertanto l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio era da respingere perché esplorativa.
In particolare argomenta che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva premesso la stipula del contratto di finanziamento indicando la data e l'importo del montante;
aveva allegato che il TEG del contratto risultava in usura tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, avendo la premura di indicarli dettagliatamente;
aveva altresì specificato le somme chieste in ripetizione, nonché esposto i principi giuridici ritenuti applicabili al rapporto bancario, in virtù dei quali il finanziamento risulterebbe in usura.
Il primo giudicante, pertanto, avrebbe errato nel disattendere la richiesta di CTU finalizzata alla rideterminazione del tasso soglia del rapporto bancario, sul presupposto che la domanda non fosse sufficientemente determinata, in presenza, invece, di causa petendi e petitum chiaramente esposti dalla Società appellante attraverso il riferimento all'applicazione di clausole nulle o comunque illegittime da parte della CP_2
La consulenza tecnica di ufficio, infatti, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sarebbe sottratta alla disponibilità
delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il Giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. La CTU richiesta, pertanto, non supplirebbe all'onere probatorio, anche in considerazione della consulenza di parte notificata unitamente al ricorso e prodotta a conferma delle proprie censure, atteso che la fattispecie configura un tipico caso di consulenza c.d. “percipiente”.
Con il secondo motivo l'appellante argomenta l'erroneità della statuizione di primo grado nella parte in cui essa stabilisce che comunque la domanda di usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG
conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo, il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Argomenta in particolare che, poiché la corrente giurisprudenza di legittimità avrebbe espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi dell'art.54
del D.P.R. n.180/1950, e il carattere di remuneratività della polizza,
sarebbe da concludersi sulla scorta di tale esame che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale
caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto, e qualora riscontrata i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG, ai sensi degli articoli 1815 cod. civ. e 644 cp.
I due motivi, che si trattano insieme in quanto strettamente connessi, sono entrambi fondati. Innanzitutto il collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il
TEG del contratto, pari al 15,20 % superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,11%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 10.665,86.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme ai decreti ministeriali vigenti all'epoca della stipula per la determinazione del TEG, oltre alla perizia di parte;
risultano inoltre prodotte da controparte le istruzioni di Banca d'Italia per la determinazione del tasso.
Ai fini della determinatezza della domanda non è, poi, necessaria la produzione di un piano di ammortamento, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in pronuncia resa in ambito fallimentare, ma espressiva di principi generali, e comunque pertinenti e perciò applicabili al caso di specie (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022): “ […] la
produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento
indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i
requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura
delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi
separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017).”
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente ed ampiamente soddisfatti.
Tanto premesso, occorre affrontare il tema centrale della causa, dedotto con il secondo motivo, è cioè l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellante a garanzia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nel calcolo del tasso praticato dall'istituto di credito al fine di verificarne la usurarietà.
Il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, al quale ha già aderito in altri precedenti di questa Corte, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema
Corte (cfr. ord. n. 13536/2023): “Ai fini della valutazione dell'eventuale
natura usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche
le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla
concessione del credito (Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto
dell'assicurazione (rimborso del credito o immobile sotto il profilo dei
danni e della responsabilità civile), ma il necessario collegamento
all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta
assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione”.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare
(cfr. ord. n. 29501/2023) che non “… assume rilevanza la diversa
indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse,
avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma
primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al
dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata
precettiva”. Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che
“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto
di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione
sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto
previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le
stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del
collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo”.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme,
invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi, come quella in esame, di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e
3025/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, “il cedente, in sede di liquidazione del
prestito, riconoscerà alla cessionaria, in un'unica soluzione, mediante
trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato: … € 1255,58 per i premi
anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù della
quale il mutuatario ha ottenuto nell'interesse dell'intermediario
mutuante copertura dei rischi sulla vita nonché di perdita
dell'impiego/occupazione in funzione del rimborso del
capitale mutuato ”; è stato, inoltre specificato che “il tasso anno effettivo
globale (TAEG)… è pari al 15,85% ed il TAEG al netto della polizza
assicurativa e degli oneri erariali… è pari al 12,94%”; nelle condizioni generali di contratto alla clausola n. 8 è previsto che “La polizza
assicurativa…viene stipulata ad esclusivo beneficio del Cessionario, e nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro non esime in alcun modo…il
Cedente dall'obbligo di estinguere il finanziamento…”.
Scopo di tale pattuizione è evidentemente quello di garantire il mutuante dal potenziale pregiudizio che potrebbe conseguire da tali eventi, per l'elevato rischio del conseguente inadempimento del mutuatario (o dei suoi eredi) all'obbligo di procedere al regolare pagamento delle rate di rimborso.
Ritiene pertanto il Collegio che i contraenti abbiano in tal modo concepito l'obbligazione in discorso (quella della stipula dell'assicurazione contro il rischio di morte) ritenendo che soltanto grazie ad essa la mutuante avrebbe potuto ritenere garantita la regolare restituzione della somma mutuata con i relativi interessi;
la stipulazione della polizza assicurativa veniva quindi ad essere necessaria ai fini dell'erogazione del credito, altrimenti non concedibile.
Deve, pertanto, ritenersi che la stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza>> (v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado), va rilevato che la Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette
Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, dei costi delle polizze assicurative, la Corte ha precisato che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>> (Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta,
che il TEG ricalcolato è pari al 15,20% e risulta essere superiore al tasso soglia di 0,9 punti percentuali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto,
necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Le spese saranno oggetto di decisione con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
rappresentata da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Bergamo n. 702 bis cpc n. 417/23 del 25 gennaio 2023 con CP_1
così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del TEG;
2) essendo necessario procedere ad attività istruttoria al fine di verificare la fondatezza o meno della domanda di accertamento dell'usurarietà per superamento del TSU degli interessi pattuiti nel mutuo per cui è causa,
dispone rimettersi la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Brescia in data 24.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti