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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9138 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16331/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 degli Astronauti 19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Costabile dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini 21 presso lo studio dell'avv. Carlo Palumbo dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_2
ID De RI 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 impugnava l' intimazione di Parte_1 pagamento in atti in relazione all'avviso di addebito 37120230015902914000 portante la richiesta di pagamento della somma di euro 25.363,97 per contributi anno 2016. Eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
L' ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito sopra richiamato in data CP_2 febbraio 2024 con raccomandata invita al LE in Melito di Napoli alla via Roma 221, indirizzo di residenza del ricorrente come riportato in sede di ricorso.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza e non era necessario l'invio di altra raccomandata dal momento che in questi casi la notifica si perfeziona con l' inserimento nella cassetta postale dell'avviso di tentata notifica, tramite cui si informa il destinatario della esistenza di una raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale ed il decorso dei termini di legge (cfr. Cass. n. 27526/2013; Cass. 43250/16).
Infine, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr. ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).
La mancata impugnazione dell'avviso di addebito preclude qualsiasi questione relativa al merito della pretesa contributiva od alla decadenza della pretesa creditoria.
Non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 oltre accessori.
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16331/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Parte_1 degli Astronauti 19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Costabile dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini 21 presso lo studio dell'avv. Carlo Palumbo dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via CP_2
ID De RI 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 impugnava l' intimazione di Parte_1 pagamento in atti in relazione all'avviso di addebito 37120230015902914000 portante la richiesta di pagamento della somma di euro 25.363,97 per contributi anno 2016. Eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Il ricorso non merita accoglimento.
L' ha documentato di aver notificato l'avviso di addebito sopra richiamato in data CP_2 febbraio 2024 con raccomandata invita al LE in Melito di Napoli alla via Roma 221, indirizzo di residenza del ricorrente come riportato in sede di ricorso.
La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza e non era necessario l'invio di altra raccomandata dal momento che in questi casi la notifica si perfeziona con l' inserimento nella cassetta postale dell'avviso di tentata notifica, tramite cui si informa il destinatario della esistenza di una raccomandata in giacenza presso l'ufficio postale ed il decorso dei termini di legge (cfr. Cass. n. 27526/2013; Cass. 43250/16).
Infine, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr. ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).
La mancata impugnazione dell'avviso di addebito preclude qualsiasi questione relativa al merito della pretesa contributiva od alla decadenza della pretesa creditoria.
Non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite che liquida in euro 1200,00 oltre accessori.
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio