Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 6 maggio 2021
Parere definitivo 12 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02113/2025REG.PROV.COLL.
N. 01531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2022, proposto da
NL Fraterna Tau, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 391/2021,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila e l’appello incidentale ivi proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La NL Fraterna TAU, odierna appellante, in primo grado ha impugnato l’ordinanza n. 23/2020 con la quale il Comune dell’Aquila le ha ingiunto di demolire un insieme di strutture prefabbricate (il “Complesso Celestino V” costituito dalla chiesa di S. Bernardino e annesso Convento e dalla mensa di Celestino V e annessa struttura ricettiva), realizzate all’indomani del sisma del 6.4.2009 in località Piazza D’armi, su suoli di proprietà comunale attribuitole in comodato gratuito, sul presupposto che detto comodato sia scaduto da tempo. Dette opere furono assegnate in proprietà alla ricorrente per l’esercizio delle attività statutarie di assistenza spirituale, morale e materiale alla persona, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa stipulato il 5.4.2010 dal Comune, dalla NL Fraterna Tau, dall’editore del quotidiano “Il Centro” e dal Dipartimento della Protezione civile, che ne prevedeva la rimozione a cura della NL “entro 36 mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga da accordarsi se concomitante con lo stato di emergenza o di non disponibilità della precedente sede di via dei Giardini”.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Abruzzi, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento deducendo: a) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001; carenza assoluta di potere; eccesso di potere per irrazionalità manifesta: l’ordinanza sarebbe stata assunta in carenza di potere, in quanto il provvedimento gravato presuppone la scadenza del termine di un comodato gratuito stipulato dal Comune e dalla NL in posizione paritetica, con la conseguenza che il Comune avrebbe dovuto agire, non d’autorità, ma per ottenere l’adempimento del contratto davanti al giudice ordinario, secondo le norme di diritto comune; b) eccesso di potere per carenza dei presupposti: il provvedimento sarebbe errato nella parte in cui ha ritenuto spirato il termine del Protocollo di Intesa del 5 aprile 2010 per decorso del termine di trentasei mesi, scaduto il quale la NL si era obbligata a riconsegnare al Comune il terreno nello stato di fatto originario, previa rimozione delle strutture prefabbricate, in quanto era espressamente previsto che tale termine fosse prorogabile (di fatto fu prorogato in quanto l’ordinanza è sopravvenuta decorsi sette anni dalla sua scadenza) e comunque non operante nel caso di indisponibilità - tutt’ora permanente - della precedente sede della Fraterna Tau.
3. Il TAR competente, con la sentenza 391/2021, pubblicata il 22/07/2021 ha accolto parzialmente il secondo motivo di ricorso statuendo che “L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per difetto del presupposto (cessate esigenze) nella parte in cui dispone la demolizione della mensa di Celestino V e dell’annessa struttura di accoglienza per donne e minori, con la precisazione che l’operato del Comune appare, in effetti, contraddittorio: da un lato infatti riconosce l’affinità ai propri fini istituzionali dell’opera svolta dalla NL , dall’altro le nega l’impiego dei mezzi a tal fine necessari, che pure a suo tempo le aveva messo a disposizione vincolandola a perseguirli, fino a cessate esigenze che, allo stato, proprio il comportamento del Comune induce a ritenere ancora immanenti”… “Resiste invece alle censure dedotte in ricorso l’ordine di rimozione delle altre strutture – la chiesa e il convento - che non sono più necessarie al soddisfacimento delle esigenze temporanee per le quali furono realizzate, in quanto è notorio che la celebrazione delle funzioni religiose è ormai ripresa nella monumentale Basilica di S. Bernardino nel centro storico della città e non è contestato che i frati minori, ai quali il convento provvisorio era destinato, occupano da tempo lo storico convento di S. Giuliano”.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la US, con atto di appello notificato in data 21/02/2022, depositato il 21/02/2022 a mezzo del quale ha chiesto la riforma della gravata pronuncia.
5. Il Comune dell’Aquila ha proposto ricorso incidentale, notificato in data 05/04/2022, depositato il 12/04/2022 a mezzo del quale ha chiesto la riforma della gravata sentenza nella parte in cui dichiara l’illegittimità parziale dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado.
6. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello principale è infondato.
8. In relazione al primo motivo, con cui si ripropone la tesi che la concessione del sito comunale sia atto privatistico di comodato per cui avrebbe errato il TAR nel “riconfigurare” l’ordinanza di demolizione come un atto di autotutela petitoria ex art. 823 c.c., essendogli ciò del resto precluso dall’ esplicito tenore del provvedimento stesso, assumono rilievo dirimente i seguenti due presupposti: da un canto, l’odierna appellante ha un titolo giuridico di possesso del bene, in relazione al quale ha posto in essere sullo stesso bene le attività in contestazione; il Comune ha esercitato le funzioni connesse al governo del territorio ed alla connessa vigilanza edilizia.
8.1 Conseguentemente, le riproposte qualificazioni privatistiche dei rapporti connessi alla gestione dell’immobile sbiadiscono, ai fini di causa, rispetto ai preliminari e dirimenti presupposti predetti.
9. In relazione al secondo motivo di appello principale, concernente l’erroneità della demolizione parziale, la correttezza dell’esito statuito dal Tar emerge anche alla luce della qualificazione delle opere medesime. Peraltro, quanto sopra rilevato, in termini di autonomia e doverosità dell’attività autoritativa edilizia, assume rilievo dirimente ed assorbente.
10. Parimenti infondato è l’appello incidentale.
Pur dinanzi alla qualificazione predetta, resta condivisibile la conclusione del Tar, in specie in termini di difetto di motivazione, relativamente alle opere oggetto dell’accoglimento parziale del ricorso di primo grado (demolizione della mensa di Celestino V e dell’annessa struttura di accoglienza per donne e minori), anche a fronte della consistenza delle opere e del principio di affidamento derivante dal comportamento globale dell’amministrazione.
11. In sede di riesercizio del potere l’amministrazione è chiamata a rivalutare e motivare le conseguenti nuove determinazioni in parte qua.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli vanno respinti.
Sussistono giusti motivi anche a fronte della soccombenza reciproca, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO