Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2520 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Guastafierro Parte_1
Pasquale, presso il quale è elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del pro-tempore
[...] Controparte_2 della Campania, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria Golia, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/10/2023 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.2512/23, resa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata la sua domanda, diretta a vedere dichiarare che, a causa dell'infortunio subito in data 18/07/2009, aveva riportato un aggravamento dei postumi invalidanti in misura pari al 38% o quanto meno superiori al 27% e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell' liquidandole in € CP_1 1.886,00.
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di spese di lite, evidenziando la violazione dell'art. 152
Si costituiva in giudizio l' che si rimetteva alla decisione CP_1 del Collegio Giudicante.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
È stato precisato dalla suprema Corte che “Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., dalla l. n. 326 del 2003, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito;
ne consegue l'efficacia della dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dalla parte, anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo, mentre non è prescritta, come requisito di efficacia, l'autentica del difensore.” (Cfr. Cass. n. 30594 del 2022 e Cass. 2021/4040).
Orbene, nel ricorso introduttivo del giudizio non era contenuta alcuna dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza sottoscritta dalla parte né vi era alcun richiamo ad una dichiarazione in atti resa ai fini suddetti.
Ed invero nella parte finale del ricorso di prime cure era solo richiamata, quale parte integrante dello stesso, la dichiarazione sostitutiva prodotta in atti ai fini del pagamento del contributo unificato (“Alla luce della dichiarazione resa dal ricorrente, che costituisce parte integrante del presente atto, si dichiara inoltre che il pagamento del contributo unificato pari ad €.43,00, in virtù di quanto disposto dall'art.37, comma 6, D.L. 98/l1, convertito in legge 111/11, è dovuto), mentre non veniva affatto richiamata anche la dichiarazione prodotta in atti ai fini dell'esenzione.
Dunque, correttamente ai fini della regolamentazione delle spese di primo grado, non poteva tenersi conto della dichiarazione resa dalla parte in atto separato e non richiamato in ricorso. Va, quindi, confermato il capo della sentenza oggetto di impugnazione in questa sede che appare correttamente motivato.
Considerato il limitato oggetto del gravame e le ragioni della decisione, le spese del presente grado di giudizio si compensano.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 20.12.2024
Il Presidente rel. est.