Versione
10 marzo 1987
10 marzo 1987
Art. 5. 1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.
2. Le modalita' della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le modalita' della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Giurisprudenza • 19
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/09/2022, n. 7702Provvedimento: […] In sostituzione della precedente pianificazione convenzionata, attuativa del P.R.G. del 1976, la ricorrente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 36 del 1987 e dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 1997, proponeva al Comune di Monterotondo l'approvazione - in variante allo strumento urbanistico in quel momento vigente (P.R.G. del 1976) giacché era ancora in itinere il procedimento di definitiva approvazione, da parte della Regione Lazio, della Variante Generale di piano meramente adottata dal Comune - di un Programma Integrato di Intervento (cd. […]Leggi di più...
- legittimità amministrativa·
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