Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 4Articolo 6
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10 marzo 1987
Art. 5. 1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.
2. Le modalita' della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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