Articolo 63 decies del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 63 noniesArticolo 63 undecies
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29 dicembre 2022
Art. 63-decies. (( (Decisione). )) (( 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.
3. La decisione e' comunicata alle parti del procedimento.
4. Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33. ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022