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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 99/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Emanuela Fioretti Parte_1
del Foro di Fermo
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per Controparte_1 procura alle liti dall'Avv. Ruben Ribichini del Foro di Fermo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del 13 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le domande di esso ricorrente, intese ad ottenere differenze retributive e contribuzione relative alle ore di lavoro straordinario asseritamente svolte in favore di
[...] all'1 dicembre 2016 fino al 21 dicembre 2018 nonché le somme Controparte_1
pretese a titolo di indennità di maneggio di denaro, limitandosi ad accogliere la sola richiesta di pagamento della somma di euro 149,00 trattenuta dalla datrice di lavoro a titolo di multe. Ha censurato l'appellante la valutazione del Tribunale di ritenuta applicabilità al rapporto dedotto in causa della disciplina prevista dal CCNL di Settore per le modalità di lavoro c.d. discontinuo (art. 11 bis CCNL), laddove la stessa era riferibile solo al personale viaggiante, in possesso di specifica qualifica ed adibito alla guida di veicoli dotati di cronotachigrafo;
ha evidenziato che, in base all'attività svolta, doveva aversi riguardo alla qualifica di “corriere” (parametro G), addetto alla fase terminale della catena d'approvvigionamento, inerente alla consegna del prodotto al cliente, rispetto alla quale rilevavano le operazioni accessorie ai trasporti, non strettamente legate alla semplice guida, così che, in forza dell'art.11 CCNL Trasporti, l'orario di lavoro remunerabile doveva includere tutto il periodo, compreso fra l'orario di inizio e quello di fine lavoro, di messa a disposizione della parte datoriale delle energie lavorative;
che pertanto era errato il criterio di riparto degli oneri probatori utilizzato dal primo giudice, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del lavoro c.d. discontinuo, come quello dell'autista adibito a trasporto merci, caratterizzato da attese non lavorate, utilizzabili per reintegrare le energie psico-fisiche. L'appellante ha criticato, quindi, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Tribunale, che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi escussi, avrebbe dovuto riconoscere lo svolgimento del lavoro straordinario per il periodo di sei mesi, per almeno 4 ore al giorno, tenuto conto della produzione documentale dei borderò di carico, idonei a dimostrare che le 120 consegne giornaliere, cui andavano ad aggiungersi i ritiri, ben potevano determinare l'orario straordinario di cui alle dichiarazioni dei testi escussi Tes_1
e . L'appellante ha, poi, censurato l'affermazione del giudicante in ordine alla Tes_2 spettanza dell'indennità di maneggio denaro al solo cassiere, laddove dalle disposizioni del
CCNL emergeva (art.15) la debenza dell'indennità in questione a tutti i lavoratori normalmente adibiti al maneggio di denaro, dunque anche al corriere, tra le cui mansioni rientrava il regolare incasso di denaro per i pacchi consegnati “in contrassegno” e la presa in custodia del denaro dei pacchi in spedizione. L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento integrale del ricorso di Contr primo grado, previa adozione dell'ordine d'esibizione dei report di consegna alla e dei registri di carico, con vittoria di spese di lite.
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per tardività, rispetto all'inutile decorso del termine breve di impugnazione a partire dalla data della notifica della sentenza all'Avv. Alessandro Leonardi del Foro di Fermo, in data 18 ottobre
2023; nel merito, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in quanto la notifica della sentenza impugnata non risulta eseguita nei confronti dell'unico procuratore costituito per l'originario ricorrente sin dal primo grado. Ed infatti, l'esame della documentazione acquisita agli atti consente di affermare che né la procura ad litem, né l'atto introduttivo né alcuno degli atti difensivi del ricorrente in primo grado sono stati sottoscritti dall'Avv. Alessandro Leonardi del Foro di
Fermo, trovando così pieno riscontro la dichiarazione di costui, consacrata nella mail dell'8 marzo 2024, in ordine alla ivi rappresentata circostanza di non avere mai ricevuto o accettato alcun mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio del Sig. , quindi di non Parte_1
avere mai prestato alcuna attività difensiva in favore del predetto, come del resto attesta il
Tribunale nell'indicare in sentenza il solo Avv. Emanuela Fioretti quale difensore del ricorrente.
Va, dunque, escluso che la notifica della sentenza effettuata solo all'indirizzo pec dell'Avv. Alessandro Leonardi possa aver prodotto minimi effetti processuali ai sensi degli artt.
325 e 326 cpc, dovendo, viceversa, operare unicamente il più lungo termine semestrale fissato dall'art.327 cpc, in specie non interamente decorso alla data di deposito dell'atto di gravame
(21 marzo 2024), considerata la data di pubblicazione della sentenza appellata (13 ottobre
2023).
Nel merito, l'appello è fondato nei soli termini di seguito precisati.
Ove pure si aderisca all'argomento dell'appellante, secondo cui la prestazione resa alle dipendenze della Società convenuta non possa qualificarsi come lavoro discontinuo e non sia, dunque, soggetta alla disciplina dettata dall'art. 11 bis del CCNL di settore pacificamente applicato al rapporto dedotto in causa, grava pur sempre sul dipendente, il quale rivendichi maggiori retribuzioni a titolo di straordinario, un onere probatorio rigoroso, in ordine all'effettiva prestazione lavorativa eccedente i limiti dell'orario legalmente o contrattualmente fissato, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (per tutte, Cass. sent.n.4076/2018).
Ciò detto, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado non soddisfano i criteri di rigore e puntualità imposti dalla condivisibile elaborazione della Giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, il teste ha riferito sulle circostanze oggetto dei capitoli di Testimone_3
prova articolati in ricorso, dichiarando, tuttavia, di aver lavorato per la ditta convenuta solo per sei mesi, dei quali per giunta non è stato in grado di dare alcuna collocazione temporale, a fronte dell'estensione pari a due anni del periodo lavorativo interessato dalle rivendicazioni retributive azionate. Il teste non è stata minimamente in grado di Testimone_4
rispondere alle domande inerenti alle modalità ed alla tempistica delle operazioni di scarico del furgone, nelle quali il ricorrente asserisce di essere stato sistematicamente impegnato, una volta rientrato dal giro delle consegne, né ha saputo rispondere alla domanda sul se il ricorrente dovesse “segna-collare” le spedizioni che venivano ritirate durante la giornata; si è limitata ad asserire che il predetto a fine giornata era tenuto a recarsi in ufficio per “fare i conti”, ma ha precisato di non sapere a che ora effettivamente egli lasciasse il magazzino, quindi ha soltanto riferito il proprio orario di termine del turno (21,30) nonché l'orario massimo entro cui essa riceveva gli autisti (20.15-20.30), genericamente indicati, senza alcun riferimento specifico alla persona del ricorrente.
Tantomeno possono ricavarsi dalle deposizioni degli altri testi escussi puntuali indicazioni circa l'effettivo e concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del ricorrente sotto l'aspetto quantitativo.
Il Collegio ritiene, inoltre, inammissibile, nei concreti termini in cui è stata formulata, la richiesta di ordinare alla Società convenuta la produzione in giudizio del libro unico, del piano ferie, dei registri di carico per il periodi nel quale il ricorrente è stato assunto, oltre che alla
Contr
General Logistic System Spa di produrre i report giornalieri relativi alle consegne effettuate dal 01/12/2016 al 21/12/2018 dall'autista . Al riguardo, Parte_1
l'estrema ampiezza ed indeterminatezza dell'oggetto dell'istanza ne tradisce la finalità meramente esplorativa.
Sarebbe stato onere dell'originario ricorrente, rimasto in specie non assolto, allegare specificamente, ancor prima che dimostrare, i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass.n.
16150/2018), rientrando tra questi le concrete e precise modalità operative sistematicamente osservate dal lavoratore nel curare le varie consegne dei pacchi presso i Comuni assegnati, non meno che nell'adempiere ad ogni altra mansione accessoria affidatagli, in modo da rendere un quadro completo dei ritmi giornalieri effettivamente impressi all'intera attività svolta, tali da giustificare le maggiori pretese retributive.
Sul punto, occorre sottolineare che anche l'esatta collocazione temporale delle prestazioni asseritamente eseguite oltre i limiti dell'orario legale è indispensabile al delinearsi di un quadro probatorio adeguato e sufficiente a sorreggere la domanda di retribuzione del lavoro straordinario, non foss'altro che per compiere la doverosa verifica circa la piena attendibilità del teste chiamato a riferire sulle circostanze oggetto di prova. Ne discende che non può circoscriversi l'accoglimento della domanda in esame alla mera estensione temporale di sei mesi, disancorata da qualsiasi termine di relativo decorso, sia iniziale che finale.
Si può, invece, riconoscere all'appellante l'indennità di maneggio del denaro, avendo il teste confermato che, nell'espletamento delle sue mansioni, il ricorrente Testimone_4 incassava il denaro dei pacchi consegnati in contrassegno e prendeva in custodia il denaro per i pacchi ritirati dai clienti, così come ha confermato che lo stesso alla fine di tutte le operazioni si recava da lei, quale assistente, ovvero da altra addetta alla funzione, per ….fare i conti…e fornire ….spiegazioni sul motivo della mancata consegna di alcuni colli e quindi veniva consegnato il denaro incassato….
Non si può, dunque, negare che le mansioni in specie assegnate al ricorrente implicassero quel continuativo e non occasionale contatto con il denaro, e la conseguente esposizione del lavoratore alla relativa responsabilità, anche di carattere finanziario, evincibile dalla doverosità dei resoconti che costui doveva effettuare a fine giornata.
In proposito, stabilisce l'art. 15 del CCNL:
1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui
l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
Ebbene, in assenza di prova, a carico della datrice di lavoro, circa l'esonero scritto dalla responsabilità in argomento, il ricorrente, seppure non adibito a mansioni di cassa, rientra nel novero degli aventi diritto all'indennità nella misura del 4% della retribuzione mensile, in quanto soggetto normalmente investito del maneggio di denaro.
Si può, dunque, liquidare al suddetto titolo la somma di euro 1.699,00, maggiorata degli accessori di legge, risultante dal conteggio elaborato dall'appellante e non specificamente contestato dall'appellata.
Alla stregua dei suesposti argomenti, e ferme le statuizioni del Tribunale cui ha prestato acquiescenza la Società appellata, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso innanzi chiarito.
Le spese del giudizio, in onore al criterio della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate fra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la Società appellata al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro 1.699,00, oltre accessori di legge, Parte_1
a titolo di indennità di maneggio denaro;
2) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 17 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 99/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Emanuela Fioretti Parte_1
del Foro di Fermo
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per Controparte_1 procura alle liti dall'Avv. Ruben Ribichini del Foro di Fermo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del 13 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le domande di esso ricorrente, intese ad ottenere differenze retributive e contribuzione relative alle ore di lavoro straordinario asseritamente svolte in favore di
[...] all'1 dicembre 2016 fino al 21 dicembre 2018 nonché le somme Controparte_1
pretese a titolo di indennità di maneggio di denaro, limitandosi ad accogliere la sola richiesta di pagamento della somma di euro 149,00 trattenuta dalla datrice di lavoro a titolo di multe. Ha censurato l'appellante la valutazione del Tribunale di ritenuta applicabilità al rapporto dedotto in causa della disciplina prevista dal CCNL di Settore per le modalità di lavoro c.d. discontinuo (art. 11 bis CCNL), laddove la stessa era riferibile solo al personale viaggiante, in possesso di specifica qualifica ed adibito alla guida di veicoli dotati di cronotachigrafo;
ha evidenziato che, in base all'attività svolta, doveva aversi riguardo alla qualifica di “corriere” (parametro G), addetto alla fase terminale della catena d'approvvigionamento, inerente alla consegna del prodotto al cliente, rispetto alla quale rilevavano le operazioni accessorie ai trasporti, non strettamente legate alla semplice guida, così che, in forza dell'art.11 CCNL Trasporti, l'orario di lavoro remunerabile doveva includere tutto il periodo, compreso fra l'orario di inizio e quello di fine lavoro, di messa a disposizione della parte datoriale delle energie lavorative;
che pertanto era errato il criterio di riparto degli oneri probatori utilizzato dal primo giudice, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del lavoro c.d. discontinuo, come quello dell'autista adibito a trasporto merci, caratterizzato da attese non lavorate, utilizzabili per reintegrare le energie psico-fisiche. L'appellante ha criticato, quindi, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Tribunale, che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi escussi, avrebbe dovuto riconoscere lo svolgimento del lavoro straordinario per il periodo di sei mesi, per almeno 4 ore al giorno, tenuto conto della produzione documentale dei borderò di carico, idonei a dimostrare che le 120 consegne giornaliere, cui andavano ad aggiungersi i ritiri, ben potevano determinare l'orario straordinario di cui alle dichiarazioni dei testi escussi Tes_1
e . L'appellante ha, poi, censurato l'affermazione del giudicante in ordine alla Tes_2 spettanza dell'indennità di maneggio denaro al solo cassiere, laddove dalle disposizioni del
CCNL emergeva (art.15) la debenza dell'indennità in questione a tutti i lavoratori normalmente adibiti al maneggio di denaro, dunque anche al corriere, tra le cui mansioni rientrava il regolare incasso di denaro per i pacchi consegnati “in contrassegno” e la presa in custodia del denaro dei pacchi in spedizione. L'appellante ha quindi insistito per l'accoglimento integrale del ricorso di Contr primo grado, previa adozione dell'ordine d'esibizione dei report di consegna alla e dei registri di carico, con vittoria di spese di lite.
in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame Controparte_1 per tardività, rispetto all'inutile decorso del termine breve di impugnazione a partire dalla data della notifica della sentenza all'Avv. Alessandro Leonardi del Foro di Fermo, in data 18 ottobre
2023; nel merito, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in quanto la notifica della sentenza impugnata non risulta eseguita nei confronti dell'unico procuratore costituito per l'originario ricorrente sin dal primo grado. Ed infatti, l'esame della documentazione acquisita agli atti consente di affermare che né la procura ad litem, né l'atto introduttivo né alcuno degli atti difensivi del ricorrente in primo grado sono stati sottoscritti dall'Avv. Alessandro Leonardi del Foro di
Fermo, trovando così pieno riscontro la dichiarazione di costui, consacrata nella mail dell'8 marzo 2024, in ordine alla ivi rappresentata circostanza di non avere mai ricevuto o accettato alcun mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio del Sig. , quindi di non Parte_1
avere mai prestato alcuna attività difensiva in favore del predetto, come del resto attesta il
Tribunale nell'indicare in sentenza il solo Avv. Emanuela Fioretti quale difensore del ricorrente.
Va, dunque, escluso che la notifica della sentenza effettuata solo all'indirizzo pec dell'Avv. Alessandro Leonardi possa aver prodotto minimi effetti processuali ai sensi degli artt.
325 e 326 cpc, dovendo, viceversa, operare unicamente il più lungo termine semestrale fissato dall'art.327 cpc, in specie non interamente decorso alla data di deposito dell'atto di gravame
(21 marzo 2024), considerata la data di pubblicazione della sentenza appellata (13 ottobre
2023).
Nel merito, l'appello è fondato nei soli termini di seguito precisati.
Ove pure si aderisca all'argomento dell'appellante, secondo cui la prestazione resa alle dipendenze della Società convenuta non possa qualificarsi come lavoro discontinuo e non sia, dunque, soggetta alla disciplina dettata dall'art. 11 bis del CCNL di settore pacificamente applicato al rapporto dedotto in causa, grava pur sempre sul dipendente, il quale rivendichi maggiori retribuzioni a titolo di straordinario, un onere probatorio rigoroso, in ordine all'effettiva prestazione lavorativa eccedente i limiti dell'orario legalmente o contrattualmente fissato, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (per tutte, Cass. sent.n.4076/2018).
Ciò detto, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado non soddisfano i criteri di rigore e puntualità imposti dalla condivisibile elaborazione della Giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, il teste ha riferito sulle circostanze oggetto dei capitoli di Testimone_3
prova articolati in ricorso, dichiarando, tuttavia, di aver lavorato per la ditta convenuta solo per sei mesi, dei quali per giunta non è stato in grado di dare alcuna collocazione temporale, a fronte dell'estensione pari a due anni del periodo lavorativo interessato dalle rivendicazioni retributive azionate. Il teste non è stata minimamente in grado di Testimone_4
rispondere alle domande inerenti alle modalità ed alla tempistica delle operazioni di scarico del furgone, nelle quali il ricorrente asserisce di essere stato sistematicamente impegnato, una volta rientrato dal giro delle consegne, né ha saputo rispondere alla domanda sul se il ricorrente dovesse “segna-collare” le spedizioni che venivano ritirate durante la giornata; si è limitata ad asserire che il predetto a fine giornata era tenuto a recarsi in ufficio per “fare i conti”, ma ha precisato di non sapere a che ora effettivamente egli lasciasse il magazzino, quindi ha soltanto riferito il proprio orario di termine del turno (21,30) nonché l'orario massimo entro cui essa riceveva gli autisti (20.15-20.30), genericamente indicati, senza alcun riferimento specifico alla persona del ricorrente.
Tantomeno possono ricavarsi dalle deposizioni degli altri testi escussi puntuali indicazioni circa l'effettivo e concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del ricorrente sotto l'aspetto quantitativo.
Il Collegio ritiene, inoltre, inammissibile, nei concreti termini in cui è stata formulata, la richiesta di ordinare alla Società convenuta la produzione in giudizio del libro unico, del piano ferie, dei registri di carico per il periodi nel quale il ricorrente è stato assunto, oltre che alla
Contr
General Logistic System Spa di produrre i report giornalieri relativi alle consegne effettuate dal 01/12/2016 al 21/12/2018 dall'autista . Al riguardo, Parte_1
l'estrema ampiezza ed indeterminatezza dell'oggetto dell'istanza ne tradisce la finalità meramente esplorativa.
Sarebbe stato onere dell'originario ricorrente, rimasto in specie non assolto, allegare specificamente, ancor prima che dimostrare, i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass.n.
16150/2018), rientrando tra questi le concrete e precise modalità operative sistematicamente osservate dal lavoratore nel curare le varie consegne dei pacchi presso i Comuni assegnati, non meno che nell'adempiere ad ogni altra mansione accessoria affidatagli, in modo da rendere un quadro completo dei ritmi giornalieri effettivamente impressi all'intera attività svolta, tali da giustificare le maggiori pretese retributive.
Sul punto, occorre sottolineare che anche l'esatta collocazione temporale delle prestazioni asseritamente eseguite oltre i limiti dell'orario legale è indispensabile al delinearsi di un quadro probatorio adeguato e sufficiente a sorreggere la domanda di retribuzione del lavoro straordinario, non foss'altro che per compiere la doverosa verifica circa la piena attendibilità del teste chiamato a riferire sulle circostanze oggetto di prova. Ne discende che non può circoscriversi l'accoglimento della domanda in esame alla mera estensione temporale di sei mesi, disancorata da qualsiasi termine di relativo decorso, sia iniziale che finale.
Si può, invece, riconoscere all'appellante l'indennità di maneggio del denaro, avendo il teste confermato che, nell'espletamento delle sue mansioni, il ricorrente Testimone_4 incassava il denaro dei pacchi consegnati in contrassegno e prendeva in custodia il denaro per i pacchi ritirati dai clienti, così come ha confermato che lo stesso alla fine di tutte le operazioni si recava da lei, quale assistente, ovvero da altra addetta alla funzione, per ….fare i conti…e fornire ….spiegazioni sul motivo della mancata consegna di alcuni colli e quindi veniva consegnato il denaro incassato….
Non si può, dunque, negare che le mansioni in specie assegnate al ricorrente implicassero quel continuativo e non occasionale contatto con il denaro, e la conseguente esposizione del lavoratore alla relativa responsabilità, anche di carattere finanziario, evincibile dalla doverosità dei resoconti che costui doveva effettuare a fine giornata.
In proposito, stabilisce l'art. 15 del CCNL:
1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.
2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.
3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui
l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
Ebbene, in assenza di prova, a carico della datrice di lavoro, circa l'esonero scritto dalla responsabilità in argomento, il ricorrente, seppure non adibito a mansioni di cassa, rientra nel novero degli aventi diritto all'indennità nella misura del 4% della retribuzione mensile, in quanto soggetto normalmente investito del maneggio di denaro.
Si può, dunque, liquidare al suddetto titolo la somma di euro 1.699,00, maggiorata degli accessori di legge, risultante dal conteggio elaborato dall'appellante e non specificamente contestato dall'appellata.
Alla stregua dei suesposti argomenti, e ferme le statuizioni del Tribunale cui ha prestato acquiescenza la Società appellata, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso innanzi chiarito.
Le spese del giudizio, in onore al criterio della reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate fra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la Società appellata al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di euro 1.699,00, oltre accessori di legge, Parte_1
a titolo di indennità di maneggio denaro;
2) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 17 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente