Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 84/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Siderno (RC) Via Circonvallazione Nord n. 3, presso lo studio dell'avv. Beatrice
Coluccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del già , rappresentata Controparte_2 Controparte_3
e difesa dall'avv. Maria Sibilio, elettivamente domiciliata in , Via Mons. Controparte_1
G. Ferro n. 1/b presso la sede dell'avvocatura dell'Ente, giusta procura in atti;
1
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; Appello avverso sentenza del
Tribunale di Locri 920/2018 pronunciata 26.6.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, la esponendo che, Controparte_3
in data 25.11.2008, alle ore 7:00 circa, stava percorrendo a velocità moderata la Strada
Provinciale 88, nel Comune di Caulonia, con direzione di marcia monti-mare alla guida della Fiat Uno targata AB954HC, di sua proprietà, allorquando, prima di imboccare una curva, accortosi della presenza sul manto stradale di una grossa buca ricoperta d'acqua e non segnalata, tentava uno spostamento della propria traiettoria di marcia verso sinistra, manovra che non aveva potuto portare a compimento a causa del sopraggiungere di un camion di colore bianco nel senso di marcia opposto;
per evitare la collisione con il camion, l'attore asseriva di essere finito con la ruota anteriore destra del proprio veicolo nell'insidia di talché la Fiat Uno era scivolata sull'asfalto ricoperto di sabbia andando ad impattare con la parte laterale destra contro un muro perimetrale e, dopo l'urto, aveva effettuato un giro di novanta gradi, colpendo un cassonetto dei rifiuti, fermandosi in posizione perpendicolare alla strada. Deduceva che sul posto erano intervenuti i
Carabinieri di Caulonia Marina eseguendo i rilievi del caso. Su tali presupposti ascriveva l'accadimento dannoso a responsabilità esclusiva della , Controparte_3
quale custode del tratto di strada interessato dal sinistro, per carente manutenzione della res. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna dell' convenuto, ex art. 2051 c.c., CP_4
al risarcimento dei danni materiali al veicolo, quantificati nella somma complessiva di €
2 8.306,40 o di quella diversa da accertarsi a mezzo di c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la rilevando che il sinistro era Controparte_3
da imputare in via esclusiva alla colpa del conducente, il quale non soltanto “avrebbe avuto tutto il tempo sufficiente per avvistare in tempo utile la grossa buca stradale” ed evitare l'impatto, ma, nel caso concreto, aveva visto l'insidia e, ciò nonostante, non aveva regolato la propria velocità conformemente alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, come prescritto dall'art. 141 del codice della strada. Assumeva, pertanto,
l'inapplicabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., anche in ragione della natura demaniale del bene, e contestava l'intera documentazione prodotta da controparte ed, in particolare, quella relativa ai danni riportati dal veicolo “in quanto eccessivi ed allo stato non provati”. Chiedeva che fosse accertata e dichiarata la propria mancanza di responsabilità nella causazione dei danni lamentati da parte attrice;
con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e testimoniale.
All'udienza del 26.6.2018 parte attrice precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n 920/2018, depositata in data 27.6.2018, il Tribunale adito rigettava la domanda attesa la mancanza di prova in ordine al quantum debeatur condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello Parte_1
ritualmente notificato alla controparte. Nel gravame l'appellante lamentava l'omessa valutazione dell'esito delle risultanze istruttorie idonee a comprovare documentalmente i danni riportati all'autovettura di proprietà sulla base dei quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre c.t.u. al fini della quantificazione del pregiudizio;
deduceva, inoltre, che, nel caso in cui vi fosse stata impossibilità o grave difficoltà nel dimostrare la quantificazione del danno, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione in via equitativa. Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'ente
3 appellato fosse condannato al pagamento della somma di € 8.306,40 ovvero della diversa somma accertata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria chiedeva disporsi c.t.u. al fine di accertare e quantificare i danni al mezzo di proprietà.
Con comparsa di risposta del 31.5.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
già , contestando la Controparte_5 Controparte_3
fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con Ordinanza collegiale del 2.4.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.2.2020 sulla richiesta istruttoria di parte appellante, veniva disposta c.t.u. al fine di quantificare la stima dei danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'appellante.
In data 8.6.2021 il C.t.u. depositava l'elaborato peritale.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui giudice di prime cure, pur avendo ritenuto ascrivibile all'ente convenuto la responsabilità del sinistro occorso ex art. 2051 c.c., ha rigettato la domanda per mancanza di prova del quantum risarcitorio richiesto in pagamento e, ciò, nonostante le prove documentali versate in atti.
Parte appellata, nel costituirsi in giudizio, non ha proposto appello incidentale avverso la parte della pronuncia con la quale è stata statuita la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed all'an del pregiudizio arrecato [ cfr. dalla sentenza di primo grado: “Il verificarsi del sinistro non è in discussione, essendo l'evento comprovato dalle fotografie prodotte dalla difesa attorea,
4 ritraenti il veicolo di proprietà dell'attore visibilmente danneggiato, in posizione di quiete e perpendicolare alla strada provinciale 88,
nei pressi di un cassonetto dei rifiuti posto lungo il margine destro della sede stradale (v., nello specifico, le foto nn. 11, 12 e 13). …
Il sinistro è senza dubbio riconducibile all'impatto del veicolo condotto dall'attore nella profonda buca presente nella corsia di marcia
destra percorsa dal …In altri termini, nella specie, i danni riportati dalla Fiat Uno di proprietà dell'attore sono da attribuirsi Parte_1
causalmente alla buca nella quale è impattato il mezzo guidato dal di per sé dimostrativa di evidenti difetti manutentivi che Parte_1
non possono che essere imputati all'Ente convenuto, nella sua qualità di proprietario-custode del bene. … Ciò posto, si ritiene che la
condotta di guida osservata dall'attore non assurga a caso fortuito, idoneo a recidere il nesso di causa tra il bene pubblico ed il
danno...”].
Va pertanto dichiarato il giudicato interno sul punto.
Riguardo all'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro occorso - sul quale il Tribunale adito ha omesso di pronunciarsi in ossequio al principio della ragione più liquida stante l'omessa prova sul quantum debeatur [ cfr. sentenza impugnata “La domanda risarcitoria, infatti, dev'essere respinta in difetto di prova in punto di quantum debeatur” ] - va evidenziato che emergono dagli atti di causa elementi di fatto dai quali poter desumere una corresponsabilità da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 2054, 2^ co. cc.
Dalle stesse allegazioni attoree, peraltro rese dal dinanzi agli Agenti Parte_1
della Stazione dei Carabinieri di Caulonia Marina, è dato desumere che l'autovettura da costui condotta, a seguito dell'urto con il muro perimetrale della strada, ha effettuato un giro di novanta gradi andando poi ad impattare con il cassonetto dei rifiuti (cfr. testualmente dal verbale di spontanee dichiarazioni del 25.11.2008 “…Io al fine di non impattare mi sono immesso con il pneumatico anteriore destro all'interno della buca e di conseguenza l'autovettura ha sbandato, ho tentato di recuperare il senso di marcia ma dopo aver
percorso un altro tratto di strada dove vi era sabbia, il veicolo è scivolato e sono andato a collidere
con la parte laterale destra (lato passeggero) contro un muro perimetrale;
la macchina ha effettuato
un giro di novanta gradi e poi ha urtato un cassonetto dei rifiuti, fermandosi all'altezza di una
abitazione in posizione perpendicolare alla strada così come è stato rilevato dai Carabinieri
intervenuti sul posto”).
La “posizione statica”, ovvero il punto dove il veicolo ha raggiunto la posizione di
5 quiete “perpendicolare alla strada” e la descrizione delle modalità con le quali il veicolo ha assunto tale posizione - “giro di novanta gradi” – costituisce elemento presuntivo relativamente alla velocità di collisione del veicolo.
La forza cinetica impressa al mezzo (c.d. “moto pre-collisione”) e lo
“scarrocciamento” dello stesso nella sede stradale con un arco di novanta gradi inducono a ritenere che l'appellante tenesse una velocità sostenuta (equivalente a quella necessaria a produrre l'energia dissipata), certamente inadeguata allo stato dei luoghi, in violazione dell'art. 141 c.d.s. e delle regole della comune prudenza, avendo in carabinieri intervenuti sul posto altresì rilevato “STATO DEL FONDO STRADALE: bagnato”.
Alla luce dei fatti e delle circostanze sopra evidenziati appare congruo determinare a carico dell'appellante un concorso di colpa nella causazione del sinistro in oggetto nella misura di 1/3.
Ciò posto residua scrutinare il quantum debeatur [ cfr. sentenza impugnata “La domanda risarcitoria, infatti, dev'essere respinta in difetto di prova in punto di quantum debeatur” ] in ordine al quale questa
Corte, sulla scorta della documentazione versata in atti, ha ritenuto di dover disporre apposita C.t.u.
Invero, l'attore, in primo grado, aveva prodotto, sia rilievi fotografici dell'autovettura danneggiata, sia il “Rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale” redatto dai Carabinieri della Stazione di Caulonia Marina i quali, intervenuti sul posto, oltre a riportare la dinamica del sinistro, indicavano “Avarie riportate dai veicoli e dalle cose da essi trasportate”
Sulla scorta dei predetti documenti è stato conferito il mandato all'ausiliare del giudice al fine di quantificare i danni all'autovettura compatibili con la dinamica del sinistro determinando il relativo importo alla data del 25.11.2008.
All'esito delle operazioni peritali il professionista incaricato accertava danni all'autovettura, compatibili con la dinamica del sinistro, per complessivi € 6.922,41; tuttavia, tenuto conto che il veicolo, al momento dell'occorso, aveva un valore commerciale di € 1.800,00, non avendo a disposizione alcuna documentazione attestante
6 l'avvenuta riparazione del mezzo - peraltro del tutto antieconomica (tant'è che il mezzo
è stato “rottamato” in data 30.9.2009) - il consulente stimava il risarcimento spettante in complessivi € 2.350,00 così specificato
VALORE COMMERCIALE € 1.800,00
SPESE PER RADIAZIONE € 150,00
PASSAGGIO DI PROPRIETA' € 400,00
La valutazione dell'ausiliare del giudice non evidenzia errori ed incongruenze e va pertanto condivisa.
Per quanto anzidetto, in riforma della sentenza impugnata, liquida il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'appellante in € 2.350,00 che, tuttavia, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura di 1/3, riduce alla corrispondente somma di € 1.566,67 (€ 2.350,00 - € 783,33 = € 1.566,67).
Trattandosi di debito di valore la predetta somma andrà rivalutata anno per anno e sulla somma via, via rivalutata andranno calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro occorso sino alla presente pronuncia a far data dalla quale decorreranno i soli interessi legali sino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza e tenuto conto dell'unitarietà del giudizio nonché della bassa complessità della controversia, regolamenta le spese di lite come segue:
- condanna la , in persona del Controparte_5 [...]
p.t., al pagamento delle spese di lite afferenti al primo grado che liquida CP_2
in complessivi € 1.456,00 di cui € 178,00 per spese documentate ed € 1.278,00 per compensi (oltre spese generali come per legge, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi del DM n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa compreso tra
€ 1.100,00 ed € 5.200,00 (avuto riguardo al risarcimento accordato) così come di seguito specificati: € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale;
7 - condanna il , in persona del Controparte_5 [...]
al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che liquida in Controparte_2
complessivi € 1.840,50 di cui € 382,50 per spese documentate ed € 1.458,00 per compensi (oltre accessori di legge) sulla base dei criteri sopra indicati, così di seguito specificati: € 268,00 per la fase di studio;
€ 268,00 per la fase introduttiva;
€ 496,00 per la fase di istruzione/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale;
- dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore del procuratore dell'appellante che ne ha fatto richiesta;
- pone a carico della le spese di CTU;
Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 84/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_1 [...]
, così dispone: Controparte_5
1) Accoglie l'appello;
2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
, in persona del , al Controparte_5 Controparte_2
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.566,67 spettante a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
3) Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.456,00
(oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed in € 1.840,50 (oltre accessori di legge) per il giudizio di secondo grado disponendo la distrazione delle stesse in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi distrattario;
4) Pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di C.t.u.;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 17.1.2025
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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