Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4365/2024 R.g.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 12.02.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4365 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”; promosso da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Perrone, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1 C.F._2 Legittimo, procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: all'udienza del 09.12.2024 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che concordavano le condizioni della separazione. Con la partecipazione del P.M. in sede.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato in Nardò da e il Parte_1 CP_1 24.09.2011, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, con istanza congiunta del 18.01.2025, hanno integrato e sostituito le condizioni della separazione accordate all'udienza del 09.12.2024 in questi termini:
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Circa la collocazione prevalente della figlia presso il padre, la stessa risulta coerente con la volontà della minore, oggi adolescente, manifestata in sede di ascolto all'udienza del 26.11.2024 (cfr. verbale di udienza); mentre, in merito all'esiguo contributo di mantenimento previsto a carico della madre, tale decisione trova il proprio fondamento nell'attività lavorativa precaria svolta da quest'ultima, la quale lavora occasionalmente come domestica percependo circa € 40,00 a settimana (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024). Tale importo minimo risulta comunque compensato dalla percezione totale dell'assegno unico universale per i figli da parte del padre, tenendo conto che in regime di affidamento condiviso lo stesso andrebbe percepito da entrambi i genitori. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1 18.07.1974, e nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Nardò CP_1 in data 24.09.2011 (Atto di Matrimonio n. 20, Parte II, Serie B, Anno 2011), alle condizioni indicate in parte motiva;
- manda ai Servizi Sociali di Porto Cesareo affinché attuino quanto indicato in parte motiva;
3 - spese del presente procedimento compensate. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò e ai Servizi Sociali di Porto Cesareo.
Lecce, 12.02.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
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