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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2002/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Lorusso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Addessi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto, intimava ad il pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 3.093,70 in forza dell'ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 1580/2020, con cui il tribunale di Latina aveva condannato la al pagamento della sorte e dei compensi in CP_1 favore dell'avv.to Piero Lorusso, il quale aveva poi ceduto il credito alla . Pt_1
***
Proponeva opposizione la . CP_1
***
Con ordinanza R.G. n. 6263/2022 emessa il 2.4.2023, il tribunale di Latina dichiarava la propria incompetenza per valore, in relazione alla proposta opposizione all'esecuzione, in favore del giudice di pace di Latina, e dichiarava le spese di lite integralmente compensate, così motivando:
‹‹… premesso che la dott.ssa , nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha Controparte_1 formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 3.093,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, quale credito derivante dall'ordinanza n. 4138/2022 emessa dall'intestato Tribunale il 22/11/2022 in seno al procedimento rg. 1580/2020, eccependo l'avvenuto pagamento della somma in parola, nonché l'illegittimità ed invalidità dell'intervenuta cessione, per violazione del disposto normativo di cui all'art. 1261 c.c., del credito da parte dell'avv. Piero Lorusso alla di lui madre, sig.ra Pt_1
, odierna parte opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva di quest'ultima; da ultimo, ha
[...] chiesto altresì la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione, avanti al giudice penale, della causa pregiudiziale;
considerato che
la signora si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione Parte_1 dell'opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina in favore del
Giudice di Pace, nonché comunque l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina per essere competente il
Tribunale di Roma e, in via subordinata, il Tribunale di Bari;
nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'opposizione; letti gli atti e i documenti di causa;
ritenuta fondata l'eccezione tempestivamente proposta dal patrocinio di parte opposta per incompetenza per valore dell'intestato Tribunale;
ed invero, secondo il costante indirizzo di legittimità, recentemente ribadito da Cassazione civile sez. VI,
31/01/2022, n.2882, «In tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, ex art. 17 c.p.c. il giudice deve prendere a riferimento il
pagina 2 di 9 credito precettato di cui si chiede l'adempimento in via esecutiva…(ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 3, ord.
16920/18; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013).»; considerato che la somma precettata è di complessivo importo pari euro 3.093,70 e, quindi, è pacifico che rientri nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.; ritenuta, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione in parola tempestivamente proposta e che, consequenzialmente, vada dichiarata l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di
Pace di Latina;
la pronuncia in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.››.
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia la Corte di Appello adita annullare e così dichiarare nulla e/o annullata e illegittima l'ordinanza gravata limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite ed all'omessa condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, accogliendo il gravame per i motivi sovraesposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto vantato dall'avv. prof. Piero Lorusso a vedersi riconoscere la liquidazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado, oltre al risarcimento ex art. 6
D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, e con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e vittoria in spese vive documentate››.
***
Si è costituita, in data 14.6.2023, , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
‹‹In via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, c.p.c., ovvero, sempre in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
dell'ordinanza del 02.04.2023 del Tribunale di Latina, Giudice dott.ssa Giulia Paolini afferente al giudizio
[...]
n.r.g. 6263/2022, nonché accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 29/11/2022, dichiarando che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente, per i Parte_2 motivi di cui nell'atto di narrativa. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, ovvero, ancora in subordine, confermare la parte di Ordinanza che statuisce la integrale compensazione delle spese di lite e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
***
All'udienza del 28.9.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 3 di 9 All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo Giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti nel complesso i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Sempre in via preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
L'appellata ha poi eccepito il “difetto procura e di rappresentanza per l'assenza di procura ad litem speciale rilasciata al legale di controparte”.
L'eccezione, oltre ad essere generica, è infondata.
La procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in primo grado è stata rilasciata per il
“presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni …”.
pagina 4 di 9 In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Cass. n. 16372 del 21/06/2018).
Ne discende la validità della procura rilasciata dalla . Pt_1
***
Quanto alle istanze di “stralcio” formulate dalle parti, non deve tenersi conto, perché inammissibile, né della documentazione depositata dall'appellante il 27.9.2023 né della documentazione depositata dall'appellata il 9.4.2025, trattandosi di atti e documenti depositati irritualmente, senza autorizzazione della Corte.
In ogni caso, trattasi di documentazione irrilevante ai fini del decidere, essendo il giudizio di appello circoscritto al profilo delle spese di lite e della domanda ex art. 96 c.p.c., in relazione alla pronuncia, non impugnata sul punto, di incompetenza per valore.
***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia “Violazione di legge: legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 279
c.p.c; art. 91 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il primo giudice, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito, aveva ritenuto che la pronuncia in rito giustificasse l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre avrebbe dovuto condannare la parte soccombente alla rifusione delle dette spese in favore della parte vittoriosa, ciò anche nel caso di ordinanza che dichiara l'incompetenza, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio, avente natura decisoria.
***
Il secondo motivo denuncia “Violazione di legge: art. 96 e art. 88 c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di delibare e di condannare l'appellata al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, nonostante
“la palese inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta strumentalmente ed emulativamente dinanzi al Giudice incompetente” e nonostante il giudice debba provvedere, nel declinare la propria competenza, alla liquidazione delle spese di giudizio.
***
Il terzo motivo denuncia “Violazione di legge: legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 279 c.p.c; art. 91 c.p.c.
Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
pagina 5 di 9 Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe valutato che non ricorreva alcuno dei presupposti per disporre la compensazione delle spese, sicché l'ordinanza gravata sarebbe in insanabile contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha statuito che, in tutti quei casi in cui il giudice provveda a declinare la propria competenza, deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio.
***
Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Per giurisprudenza costante (Cass. n. 21697 del 20/10/2011; cfr. anche Cass. n. 23727 del
19/11/2015; Cass. n. 3122 del 07/02/2017), l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione.
Ciò detto, nella specie, trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
Pertanto, la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della
Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
A nessuna di queste ipotesi è riconducibile la definizione del giudizio in rito, qual è la dichiarata incompetenza per valore del tribunale, né può ritenersi condivisibile sul piano della logica astratta l'affermazione secondo cui la pronuncia in rito costituirebbe ex se una “grave ragione” per compensare le spese;
infatti, nella specie, è configurabile, in teoria, una condotta negligente dell'opponente, e dunque una condotta censurabile, sicché la motivazione dell'ordinanza impugnata ‹‹perviene al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente›› (cfr. Cass. n.
6424/2024 citata, in tema di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del provvedimento impugnato;
cfr. anche Cass. n. 15847/2024).
pagina 6 di 9 Ha dunque errato il tribunale a compensare le spese, in difetto dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.
Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere sul punto riformata e Controparte_1
va condannata alla rifusione delle spese in favore di . Parte_1
***
Il secondo motivo è infondato.
Com'è noto, la decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 26544/2024; Cass. n. 3876/2000).
Vista la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, la domanda deve essere qui esaminata.
Ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 96 comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che, la pur accertata negligenza che ha indotto l'opponente a introdurre la causa innanzi al tribunale e non (come avrebbe dovuto) innanzi al giudice di pace, non è di per sé sufficiente a configurare l'esercizio ad opera della parte stessa delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
La responsabilità in parola non può essere desunta dal mero errore della parte nell'individuare il giudice competente, non potendo certo operare alcun automatismo tra tale errore, sicuramente frutto di negligenza, e l'abuso del processo.
Nel caso in esame non risultano dagli atti elementi indiziari indicativi del fatto che l'opposizione a precetto sia stata proposta davanti al giudice incompetente “strumentalmente ed emulativamente”, né l'appellante offre argomentazioni e deduzioni concrete al riguardo.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
***
Non può, infine, trovare applicazione l'art. 6 D. lgs. n. 231/2002, invocato nelle conclusioni dell'atto di impugnazione dall'appellante, il quale ha chiesto il risarcimento “per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari”, dal momento che, in primo luogo, deve ritenersi che la norma riguardi i costi sopportati dall'imprenditore/creditore per pagina 7 di 9 spese stragiudiziali e, in secondo luogo, deve ritenersi che si tratti di domanda del tutto estranea al presente giudizio di appello il cui perimetro, lo si ripete, è delimitato dall'ordinanza declinatoria della competenza per valore, con specifico riferimento alle spese e alla domanda di condanna per lite temeraria.
***
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e l'opponente, ora appellata, deve essere condannata a rimborsare all'opposta, ora appellante, le spese di lite del primo grado.
Tali spese del primo grado si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione da € 1.101,00
a € 5.200,00 e ammontano a € 1.278,00, tenuto conto che il valore della domanda è pari all'importo indicato nell'atto di precetto e, cioè, a € 3.093,70, e che la causa, di minima complessità, ha visto la celebrazione di una sola udienza, all'esito della quale il giudice, sciogliendo la riserva, ha pronunciato l'ordinanza declinatoria della competenza, oggetto di impugnazione.
***
Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, qualora questo abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione in punto di spese, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n.
27871/2017).
Pertanto, il valore della controversia è pari a € 1.278,00, cioè alle spese come sopra liquidate per effetto della riforma parziale della gravata ordinanza.
L'appellata deve quindi essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.419,00 secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Latina R.G. n. 6263/2022, emessa in data 2.4.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, ferma nel resto, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di
[...] Parte_1
pagina 8 di 9 giudizio, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e in € 2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2002/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 10.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Piero Lorusso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Addessi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto, intimava ad il pagamento della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 3.093,70 in forza dell'ordinanza resa nel procedimento R.G. n. 1580/2020, con cui il tribunale di Latina aveva condannato la al pagamento della sorte e dei compensi in CP_1 favore dell'avv.to Piero Lorusso, il quale aveva poi ceduto il credito alla . Pt_1
***
Proponeva opposizione la . CP_1
***
Con ordinanza R.G. n. 6263/2022 emessa il 2.4.2023, il tribunale di Latina dichiarava la propria incompetenza per valore, in relazione alla proposta opposizione all'esecuzione, in favore del giudice di pace di Latina, e dichiarava le spese di lite integralmente compensate, così motivando:
‹‹… premesso che la dott.ssa , nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, ha Controparte_1 formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 3.093,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, quale credito derivante dall'ordinanza n. 4138/2022 emessa dall'intestato Tribunale il 22/11/2022 in seno al procedimento rg. 1580/2020, eccependo l'avvenuto pagamento della somma in parola, nonché l'illegittimità ed invalidità dell'intervenuta cessione, per violazione del disposto normativo di cui all'art. 1261 c.c., del credito da parte dell'avv. Piero Lorusso alla di lui madre, sig.ra Pt_1
, odierna parte opposta, con conseguente difetto di legittimazione attiva di quest'ultima; da ultimo, ha
[...] chiesto altresì la sospensione necessaria del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione, avanti al giudice penale, della causa pregiudiziale;
considerato che
la signora si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione Parte_1 dell'opponente, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Latina in favore del
Giudice di Pace, nonché comunque l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina per essere competente il
Tribunale di Roma e, in via subordinata, il Tribunale di Bari;
nel merito, ha chiesto la reiezione della domanda di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'opposizione; letti gli atti e i documenti di causa;
ritenuta fondata l'eccezione tempestivamente proposta dal patrocinio di parte opposta per incompetenza per valore dell'intestato Tribunale;
ed invero, secondo il costante indirizzo di legittimità, recentemente ribadito da Cassazione civile sez. VI,
31/01/2022, n.2882, «In tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, ai fini dell'individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, ex art. 17 c.p.c. il giudice deve prendere a riferimento il
pagina 2 di 9 credito precettato di cui si chiede l'adempimento in via esecutiva…(ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 3, ord.
16920/18; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013).»; considerato che la somma precettata è di complessivo importo pari euro 3.093,70 e, quindi, è pacifico che rientri nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c.; ritenuta, pertanto, meritevole di accoglimento l'eccezione in parola tempestivamente proposta e che, consequenzialmente, vada dichiarata l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale in favore del Giudice di
Pace di Latina;
la pronuncia in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.››.
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia la Corte di Appello adita annullare e così dichiarare nulla e/o annullata e illegittima l'ordinanza gravata limitatamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite ed all'omessa condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, accogliendo il gravame per i motivi sovraesposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto vantato dall'avv. prof. Piero Lorusso a vedersi riconoscere la liquidazione delle spese di giudizio di primo e secondo grado, oltre al risarcimento ex art. 6
D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, e con condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. e vittoria in spese vive documentate››.
***
Si è costituita, in data 14.6.2023, , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
‹‹In via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, c.p.c., ovvero, sempre in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra Pt_1
dell'ordinanza del 02.04.2023 del Tribunale di Latina, Giudice dott.ssa Giulia Paolini afferente al giudizio
[...]
n.r.g. 6263/2022, nonché accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 29/11/2022, dichiarando che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierna opponente, per i Parte_2 motivi di cui nell'atto di narrativa. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, ovvero, ancora in subordine, confermare la parte di Ordinanza che statuisce la integrale compensazione delle spese di lite e condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
***
All'udienza del 28.9.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 3 di 9 All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo Giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti nel complesso i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Sempre in via preliminare deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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L'appellata ha poi eccepito il “difetto procura e di rappresentanza per l'assenza di procura ad litem speciale rilasciata al legale di controparte”.
L'eccezione, oltre ad essere generica, è infondata.
La procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in primo grado è stata rilasciata per il
“presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni …”.
pagina 4 di 9 In materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (Cass. n. 16372 del 21/06/2018).
Ne discende la validità della procura rilasciata dalla . Pt_1
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Quanto alle istanze di “stralcio” formulate dalle parti, non deve tenersi conto, perché inammissibile, né della documentazione depositata dall'appellante il 27.9.2023 né della documentazione depositata dall'appellata il 9.4.2025, trattandosi di atti e documenti depositati irritualmente, senza autorizzazione della Corte.
In ogni caso, trattasi di documentazione irrilevante ai fini del decidere, essendo il giudizio di appello circoscritto al profilo delle spese di lite e della domanda ex art. 96 c.p.c., in relazione alla pronuncia, non impugnata sul punto, di incompetenza per valore.
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Venendo al merito, il primo motivo denuncia “Violazione di legge: legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 279
c.p.c; art. 91 c.p.c. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Lamenta l'appellante che erroneamente il primo giudice, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di merito, aveva ritenuto che la pronuncia in rito giustificasse l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre avrebbe dovuto condannare la parte soccombente alla rifusione delle dette spese in favore della parte vittoriosa, ciò anche nel caso di ordinanza che dichiara l'incompetenza, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio, avente natura decisoria.
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Il secondo motivo denuncia “Violazione di legge: art. 96 e art. 88 c.p.c.”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di delibare e di condannare l'appellata al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, nonostante
“la palese inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta strumentalmente ed emulativamente dinanzi al Giudice incompetente” e nonostante il giudice debba provvedere, nel declinare la propria competenza, alla liquidazione delle spese di giudizio.
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Il terzo motivo denuncia “Violazione di legge: legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 279 c.p.c; art. 91 c.p.c.
Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
pagina 5 di 9 Lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe valutato che non ricorreva alcuno dei presupposti per disporre la compensazione delle spese, sicché l'ordinanza gravata sarebbe in insanabile contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha statuito che, in tutti quei casi in cui il giudice provveda a declinare la propria competenza, deve altresì provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio.
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Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Per giurisprudenza costante (Cass. n. 21697 del 20/10/2011; cfr. anche Cass. n. 23727 del
19/11/2015; Cass. n. 3122 del 07/02/2017), l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione.
Ciò detto, nella specie, trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché “integrato” in forza della sentenza “additiva” della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77.
Pertanto, la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della
Corte delle leggi) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. n. 6424/2024).
A nessuna di queste ipotesi è riconducibile la definizione del giudizio in rito, qual è la dichiarata incompetenza per valore del tribunale, né può ritenersi condivisibile sul piano della logica astratta l'affermazione secondo cui la pronuncia in rito costituirebbe ex se una “grave ragione” per compensare le spese;
infatti, nella specie, è configurabile, in teoria, una condotta negligente dell'opponente, e dunque una condotta censurabile, sicché la motivazione dell'ordinanza impugnata ‹‹perviene al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente›› (cfr. Cass. n.
6424/2024 citata, in tema di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del provvedimento impugnato;
cfr. anche Cass. n. 15847/2024).
pagina 6 di 9 Ha dunque errato il tribunale a compensare le spese, in difetto dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.
Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere sul punto riformata e Controparte_1
va condannata alla rifusione delle spese in favore di . Parte_1
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Il secondo motivo è infondato.
Com'è noto, la decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. n. 26544/2024; Cass. n. 3876/2000).
Vista la riforma dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, la domanda deve essere qui esaminata.
Ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 96 comma 3, e cioè l'aver abusato dello strumento processuale, posto che, la pur accertata negligenza che ha indotto l'opponente a introdurre la causa innanzi al tribunale e non (come avrebbe dovuto) innanzi al giudice di pace, non è di per sé sufficiente a configurare l'esercizio ad opera della parte stessa delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dall'infondatezza delle azionate pretese (cfr. Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
La responsabilità in parola non può essere desunta dal mero errore della parte nell'individuare il giudice competente, non potendo certo operare alcun automatismo tra tale errore, sicuramente frutto di negligenza, e l'abuso del processo.
Nel caso in esame non risultano dagli atti elementi indiziari indicativi del fatto che l'opposizione a precetto sia stata proposta davanti al giudice incompetente “strumentalmente ed emulativamente”, né l'appellante offre argomentazioni e deduzioni concrete al riguardo.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
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Non può, infine, trovare applicazione l'art. 6 D. lgs. n. 231/2002, invocato nelle conclusioni dell'atto di impugnazione dall'appellante, il quale ha chiesto il risarcimento “per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari”, dal momento che, in primo luogo, deve ritenersi che la norma riguardi i costi sopportati dall'imprenditore/creditore per pagina 7 di 9 spese stragiudiziali e, in secondo luogo, deve ritenersi che si tratti di domanda del tutto estranea al presente giudizio di appello il cui perimetro, lo si ripete, è delimitato dall'ordinanza declinatoria della competenza per valore, con specifico riferimento alle spese e alla domanda di condanna per lite temeraria.
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In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e l'opponente, ora appellata, deve essere condannata a rimborsare all'opposta, ora appellante, le spese di lite del primo grado.
Tali spese del primo grado si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione da € 1.101,00
a € 5.200,00 e ammontano a € 1.278,00, tenuto conto che il valore della domanda è pari all'importo indicato nell'atto di precetto e, cioè, a € 3.093,70, e che la causa, di minima complessità, ha visto la celebrazione di una sola udienza, all'esito della quale il giudice, sciogliendo la riserva, ha pronunciato l'ordinanza declinatoria della competenza, oggetto di impugnazione.
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Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, qualora questo abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione in punto di spese, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n.
27871/2017).
Pertanto, il valore della controversia è pari a € 1.278,00, cioè alle spese come sopra liquidate per effetto della riforma parziale della gravata ordinanza.
L'appellata deve quindi essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.419,00 secondo i valori medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Latina R.G. n. 6263/2022, emessa in data 2.4.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, ferma nel resto, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di
[...] Parte_1
pagina 8 di 9 giudizio, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e in € 2.419,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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