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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1921/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies, comma, 3, c.p.c. tra:
c.f. in persona del legale rapp.te pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 per essa quale mandataria già in persona CP_2 Controparte_3 del legale rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
attore creditore procedente/opposto contro
(c.f. ; CP_4 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. LONOCE NICOLA;
convenuto debitore esecutato/opponente nonchè
(c.f. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rapp.te pro tempore;
contumace; convenuto terzo pignorato/opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009. Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, quale Controparte_1 società mandataria già ha introdotto CP_2 Controparte_3 Controparte_6 il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 proposta da CP_4 avverso la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n.1249/2019 R.G. Es. mob. promossa nei suoi confronti da presso il terzo Controparte_1 Controparte_5
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1. “accertare la validità e l'efficacia dell'esecuzione mobiliare n.1249/2019 R.G.E. promossa davanti al Tribunale di Brindisi da nei confronti di;
Controparte_1 CP_4
2. rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° comma c.p.c. proposta da nei CP_4 confronti di perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi Controparte_1 precisati in narrativa;
3. condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.” CP_4
Assume il creditore procedente che il credito azionato in executivis, si fonda su decreto ingiuntivo n.440/2015 emesso in favore di dal Tribunale di Brindisi in data 13.04.2015 e Controparte_3 dichiarato esecutivo il 18.01.2016, sul saldo debitore del rapporto di conto corrente bancario n.
10775650, acceso il 21.02.2007 ed affidato per complessivi €.40.000,00 presso – Controparte_3 sede di in favore di (fratello del convenuto), e garantito da Controparte_5 Pt_1 CP_4 con fideiussione omnibus rilasciata il 22.02.2007.
Sempre a detta del procedente, in data 14.07.2017, il credito sarebbe stato ceduto pro soluto da a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_3 Controparte_1 sensi della legge n.130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 T.U.B., la quale cessionaria avrebbe dapprima notificato atto di precetto in data 24.04.2019 per la somma complessiva di €.47.634,97 oltre interessi di mora e poi intrapreso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.1249/2019 R.G. Es. mob. del quinto dello stipendio del fideiussore dipendente della società Prociv Arci Francavilla CP_4
NA Onlus, la quale forniva dichiarazione positiva e provvedeva ad accantonare le somme.
Avverso tale procedura esecutiva il debitore esecutato ha proposto opposizione CP_4 all'esecuzione ex art.615, comma 2, c.p.c. adducendo i seguenti motivi:
- mancata notifica del titolo esecutivo;
- nullità della fideiussione del 22.02.2007 prestata da in favore di CP_4 Controparte_3
- intrasmissibilità della garanzia fideiussoria in favore di in qualità di Controparte_1 presunta cessionaria di Controparte_3
Con ordinanza del 14.05.2024, il G.E. ha accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, rilevando la mancanza di prova certa della titolarità attiva della cessionaria Controparte_1 non ritenendo, in particolare, sufficiente sia la produzione dell'estratto dell'avviso di cessione
[...] pubblicato ex art. 58 D.Lgs. n.385/1993 sulla G.U., sia la dichiarazione fornita in corso di giudizio dalla banca cedente che – sempre secondo il G.E. – “non riveste alcuna valenza Controparte_3 probatoria in quanto proveniente dalla parte interessata”. ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di merito dell'avversa Controparte_1 opposizione, adducendo i seguenti motivi:
- diversamente da quanto ritenuto dalla difesa di per l'avvio dell'azione esecutiva de CP_4 quo era sufficiente la menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.440/2015 del 13.04.2015, non essendo necessario il rinnovo della notifica dello stesso in quanto regolarmente notificato a mani di CP_4
il 27.04.2015, e munito di formula esecutiva in data 12.03.2019 in esecuzione dell'ordinanza
[...] del G.U. del 18.01.2016 di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.440/2015;
- la domanda di nullità della fideiussione prestata da per violazione della normativa CP_4 antitrust sarebbe non solo infondata, poiché si tratterebbe al più di nullità parziale a condizione che il fideiussore abbia fornito la prova sia della sussistenza di clausole frutto di intese anticoncorrenziali nonché della lesione della sua libertà contrattuale, ma altresì inammissibile in quanto si tratterebbe di materia riservata alla competenza funzionale esclusiva ed inderogabile del
Tribunale delle Imprese;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 mancata prova dell'effettiva inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione, in particolare perché (i) sarebbe sufficiente l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n.93 dell'8.08.2017 dove viene precisato che il credito azionato nel decreto ingiuntivo rientra nella categoria dei rapporti ceduti da (ii) nel corso del giudizio è stata rilasciata e Controparte_3 prodotta in atti la dichiarazione formale della cedente del 22.11.2022 attestante Controparte_3 che tra i crediti ceduti rientra anche quello azionato dal decreto ingiuntivo de quo, (iii) è stata versata in atti altra documentazione probatoria anche sul piano indiziario della legittimazione della cessionaria proveniente dalla stessa parte opponente e, in particolare, due proposte transattive del 14.05.2023 e del 31.05.2023 inviate da a CP_4 Controparte_1
In particolare, a sostegno della propria titolarità del credito de quo nonché della titolarità attiva e sostanziale, la creditrice procedente ha operato la produzione in copia dei seguenti atti:
• l'estratto dell'avviso di cessione di crediti pro-soluto tra e Controparte_3 Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.08.2017 n.93;
[...] • la visura storica di estratta dal Registro delle Imprese di Milano Controparte_1 attestante l'intervenuta iscrizione in data 4.08.2017 prot. n.305118 e n.304755 dell'atto di cessione pro soluto;
• la dichiarazione rilasciata da il 22.11.2022 di cessione in favore di Controparte_3 [...] del credito vantato nei confronti di derivante dal conto corrente Controparte_1 Pt_1
n.10775650;
• la proposta transattiva formulate da in data 14.04.2023; CP_4
• la proposta transattiva formulate da in data 31.05.2024. CP_4
Inoltre, sempre in ordine all'eccezione di difetto della titolarità attiva del credito, ha osservato che il debitore “non avrebbe dunque giammai formulato nei confronti della cessionaria proposte CP_4 di definizione transattiva della posizione laddove non avesse riconosciuto la legittimazione ed il diritto della cessionaria quale attuale titolare sostanziale delle ragioni di credito”.
Mentre è rimasta contumace anche nel presente giudizio, Controparte_5 CP_4
si è costituito ritualmente rilevando preliminarmente che il ingiuntivo posto a fondamento
[...] dell'avversa azione esecutiva era stato opposto e che il giudizio si era concluso in data 22/10/2024 con la sentenza n. 1552/2024 con la quale il Tribunale di Brindisi così statuiva: “ 1) Accoglie integralmente perché fondata in fatto e diritto, e per l'effetto, caduca e revoca il decreto ingiuntivo opposto del 13.4.2015 n. 440/2015, n. 1392/15 R.G., emesso dal Tribunale di
Brindisi; 2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto in forza del suddetto caducato decreto ingiuntivo dall'opponente alla Parte opposta;
…” chiedendo preliminarmente la dichiarazione di “illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc per sopravvenuta caducazione del decreto ingiuntivo
n.440/2015” e nel merito l'accoglimento delle ragioni poste a fondamento della propria opposizione.
La società attrice, preso atto della caducazione del titolo esecutivo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del debitore esecutato alle spese in ragione della soccombenza virtuale o, in subordine con compensazione delle spese di lite.
Per effetto della revoca del d.i. operato dalla sentenza n. 1552/2024 che ha definito il giudizio di opposizione, il giudicante non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere venuto il titolo esecutivo azionato nel processo esecutivo oggetto di opposizione.
Peraltro, in difetto di accordo delle parti in ordine al regolamento delle spese di lite per il presente giudizio, vanno in ogni caso valutate le ragioni poste a fondamento dell'opposizione stessa, ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
Va innanzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo di opposizione attinente al difetto di notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva dedotto dal debitore opposto CP_4 Tale motivo di opposizione integra un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che, oltre ad essere palesemente infondato a norma dell'art. 654, comma 2 c.p.c., va altresì dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi, il difetto di notifica del titolo esecutivo doveva essere proposto a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto oppure, in difetto, nello stesso termine di 20 giorni decorrente dal primo atto di esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Passando, invece, al difetto di titolarità attiva, poiché tale motivo è stato posto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed è stato trattato funditus in quel giudizio portando alla revoca del decreto ingiuntivo stesso, anche tale motivo deve ritenersi inammissibilmente proposto in sede di opposizione endo esecutiva.
Anche il motivo di opposizione inerente alla dedotta validità del contratto di fideiussione nonché di intrasmissibilità della stessa deve ritenersi inammissibilmente proposto in questa sede, posto che avrebbe potuto e dovuto ( come in effetti è stato ) essere dedotto a fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, ove il veniva chiamato a rispondere del debito di , proprio in CP_4 Pt_1 qualità di fideiussore.
Quanto, invece, alla trasferibilità della garanzia con la cessione del credito, la questione resta assorbita nella accertata ineesistenza e opponibilità della cessione del credito operata dal giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene in via astratta e di principio, non pare lecito dubitare che la garanzia fideiussoria si trasferisca unitamente al credito cui accede a norma dell'art. 1263 c.c..
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della Corte Suprema inaugurato con la sentenza n.10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile. Questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso (così Cass.
Civ. Sez. 3 ord. n.16962/2024).
Per tutte le considerazioni che precedono, ai fini della soccombenza virtuale, va rilevato che l'opposizione endoesecutiva proposta dal debitore esecutato, è in parte inammissibile ed in parte infondata: e peraltro se per il principio di soccombenza le spese andrebbero poste a carico del debitore esecutato quale opponente, avendo la agito in executivis attraverso un Controparte_1 titolo provvisoriamente esecutivo ed avendo essa stessa introdotto nel merito la predetta opposizione, la stessa dovrebbe risponderne per il principio di causalità, con la conseguenza che appare giustificato compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Controparte_1
e per essa in qualità di mandataria (già
[...] CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore nei confronti di , ogni contraria istanza,
[...] CP_4 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto della caducazione del titolo posto a fondamento della procedura esecutiva n.1249/2019 R.G. Es. mob.;
2. spese interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 11.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1921/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 16.07.2025 a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies, comma, 3, c.p.c. tra:
c.f. in persona del legale rapp.te pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 per essa quale mandataria già in persona CP_2 Controparte_3 del legale rapp.te pro tempore;
rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
attore creditore procedente/opposto contro
(c.f. ; CP_4 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. LONOCE NICOLA;
convenuto debitore esecutato/opponente nonchè
(c.f. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rapp.te pro tempore;
contumace; convenuto terzo pignorato/opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 16.07.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009. Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, quale Controparte_1 società mandataria già ha introdotto CP_2 Controparte_3 Controparte_6 il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 comma 2 proposta da CP_4 avverso la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi n.1249/2019 R.G. Es. mob. promossa nei suoi confronti da presso il terzo Controparte_1 Controparte_5
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1. “accertare la validità e l'efficacia dell'esecuzione mobiliare n.1249/2019 R.G.E. promossa davanti al Tribunale di Brindisi da nei confronti di;
Controparte_1 CP_4
2. rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° comma c.p.c. proposta da nei CP_4 confronti di perché inammissibile ed infondata per tutti i motivi Controparte_1 precisati in narrativa;
3. condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.” CP_4
Assume il creditore procedente che il credito azionato in executivis, si fonda su decreto ingiuntivo n.440/2015 emesso in favore di dal Tribunale di Brindisi in data 13.04.2015 e Controparte_3 dichiarato esecutivo il 18.01.2016, sul saldo debitore del rapporto di conto corrente bancario n.
10775650, acceso il 21.02.2007 ed affidato per complessivi €.40.000,00 presso – Controparte_3 sede di in favore di (fratello del convenuto), e garantito da Controparte_5 Pt_1 CP_4 con fideiussione omnibus rilasciata il 22.02.2007.
Sempre a detta del procedente, in data 14.07.2017, il credito sarebbe stato ceduto pro soluto da a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai Controparte_3 Controparte_1 sensi della legge n.130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 T.U.B., la quale cessionaria avrebbe dapprima notificato atto di precetto in data 24.04.2019 per la somma complessiva di €.47.634,97 oltre interessi di mora e poi intrapreso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.1249/2019 R.G. Es. mob. del quinto dello stipendio del fideiussore dipendente della società Prociv Arci Francavilla CP_4
NA Onlus, la quale forniva dichiarazione positiva e provvedeva ad accantonare le somme.
Avverso tale procedura esecutiva il debitore esecutato ha proposto opposizione CP_4 all'esecuzione ex art.615, comma 2, c.p.c. adducendo i seguenti motivi:
- mancata notifica del titolo esecutivo;
- nullità della fideiussione del 22.02.2007 prestata da in favore di CP_4 Controparte_3
- intrasmissibilità della garanzia fideiussoria in favore di in qualità di Controparte_1 presunta cessionaria di Controparte_3
Con ordinanza del 14.05.2024, il G.E. ha accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, rilevando la mancanza di prova certa della titolarità attiva della cessionaria Controparte_1 non ritenendo, in particolare, sufficiente sia la produzione dell'estratto dell'avviso di cessione
[...] pubblicato ex art. 58 D.Lgs. n.385/1993 sulla G.U., sia la dichiarazione fornita in corso di giudizio dalla banca cedente che – sempre secondo il G.E. – “non riveste alcuna valenza Controparte_3 probatoria in quanto proveniente dalla parte interessata”. ha introdotto, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di merito dell'avversa Controparte_1 opposizione, adducendo i seguenti motivi:
- diversamente da quanto ritenuto dalla difesa di per l'avvio dell'azione esecutiva de CP_4 quo era sufficiente la menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.440/2015 del 13.04.2015, non essendo necessario il rinnovo della notifica dello stesso in quanto regolarmente notificato a mani di CP_4
il 27.04.2015, e munito di formula esecutiva in data 12.03.2019 in esecuzione dell'ordinanza
[...] del G.U. del 18.01.2016 di concessione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.440/2015;
- la domanda di nullità della fideiussione prestata da per violazione della normativa CP_4 antitrust sarebbe non solo infondata, poiché si tratterebbe al più di nullità parziale a condizione che il fideiussore abbia fornito la prova sia della sussistenza di clausole frutto di intese anticoncorrenziali nonché della lesione della sua libertà contrattuale, ma altresì inammissibile in quanto si tratterebbe di materia riservata alla competenza funzionale esclusiva ed inderogabile del
Tribunale delle Imprese;
- è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 mancata prova dell'effettiva inclusione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione, in particolare perché (i) sarebbe sufficiente l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n.93 dell'8.08.2017 dove viene precisato che il credito azionato nel decreto ingiuntivo rientra nella categoria dei rapporti ceduti da (ii) nel corso del giudizio è stata rilasciata e Controparte_3 prodotta in atti la dichiarazione formale della cedente del 22.11.2022 attestante Controparte_3 che tra i crediti ceduti rientra anche quello azionato dal decreto ingiuntivo de quo, (iii) è stata versata in atti altra documentazione probatoria anche sul piano indiziario della legittimazione della cessionaria proveniente dalla stessa parte opponente e, in particolare, due proposte transattive del 14.05.2023 e del 31.05.2023 inviate da a CP_4 Controparte_1
In particolare, a sostegno della propria titolarità del credito de quo nonché della titolarità attiva e sostanziale, la creditrice procedente ha operato la produzione in copia dei seguenti atti:
• l'estratto dell'avviso di cessione di crediti pro-soluto tra e Controparte_3 Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.08.2017 n.93;
[...] • la visura storica di estratta dal Registro delle Imprese di Milano Controparte_1 attestante l'intervenuta iscrizione in data 4.08.2017 prot. n.305118 e n.304755 dell'atto di cessione pro soluto;
• la dichiarazione rilasciata da il 22.11.2022 di cessione in favore di Controparte_3 [...] del credito vantato nei confronti di derivante dal conto corrente Controparte_1 Pt_1
n.10775650;
• la proposta transattiva formulate da in data 14.04.2023; CP_4
• la proposta transattiva formulate da in data 31.05.2024. CP_4
Inoltre, sempre in ordine all'eccezione di difetto della titolarità attiva del credito, ha osservato che il debitore “non avrebbe dunque giammai formulato nei confronti della cessionaria proposte CP_4 di definizione transattiva della posizione laddove non avesse riconosciuto la legittimazione ed il diritto della cessionaria quale attuale titolare sostanziale delle ragioni di credito”.
Mentre è rimasta contumace anche nel presente giudizio, Controparte_5 CP_4
si è costituito ritualmente rilevando preliminarmente che il ingiuntivo posto a fondamento
[...] dell'avversa azione esecutiva era stato opposto e che il giudizio si era concluso in data 22/10/2024 con la sentenza n. 1552/2024 con la quale il Tribunale di Brindisi così statuiva: “ 1) Accoglie integralmente perché fondata in fatto e diritto, e per l'effetto, caduca e revoca il decreto ingiuntivo opposto del 13.4.2015 n. 440/2015, n. 1392/15 R.G., emesso dal Tribunale di
Brindisi; 2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto in forza del suddetto caducato decreto ingiuntivo dall'opponente alla Parte opposta;
…” chiedendo preliminarmente la dichiarazione di “illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc per sopravvenuta caducazione del decreto ingiuntivo
n.440/2015” e nel merito l'accoglimento delle ragioni poste a fondamento della propria opposizione.
La società attrice, preso atto della caducazione del titolo esecutivo, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna del debitore esecutato alle spese in ragione della soccombenza virtuale o, in subordine con compensazione delle spese di lite.
Per effetto della revoca del d.i. operato dalla sentenza n. 1552/2024 che ha definito il giudizio di opposizione, il giudicante non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere venuto il titolo esecutivo azionato nel processo esecutivo oggetto di opposizione.
Peraltro, in difetto di accordo delle parti in ordine al regolamento delle spese di lite per il presente giudizio, vanno in ogni caso valutate le ragioni poste a fondamento dell'opposizione stessa, ai fini della c.d. soccombenza virtuale.
Va innanzitutto dichiarato inammissibile il primo motivo di opposizione attinente al difetto di notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva dedotto dal debitore opposto CP_4 Tale motivo di opposizione integra un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi che, oltre ad essere palesemente infondato a norma dell'art. 654, comma 2 c.p.c., va altresì dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Infatti, trattandosi di motivo di opposizione agli atti esecutivi, il difetto di notifica del titolo esecutivo doveva essere proposto a pena di decadenza nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto oppure, in difetto, nello stesso termine di 20 giorni decorrente dal primo atto di esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Passando, invece, al difetto di titolarità attiva, poiché tale motivo è stato posto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed è stato trattato funditus in quel giudizio portando alla revoca del decreto ingiuntivo stesso, anche tale motivo deve ritenersi inammissibilmente proposto in sede di opposizione endo esecutiva.
Anche il motivo di opposizione inerente alla dedotta validità del contratto di fideiussione nonché di intrasmissibilità della stessa deve ritenersi inammissibilmente proposto in questa sede, posto che avrebbe potuto e dovuto ( come in effetti è stato ) essere dedotto a fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, ove il veniva chiamato a rispondere del debito di , proprio in CP_4 Pt_1 qualità di fideiussore.
Quanto, invece, alla trasferibilità della garanzia con la cessione del credito, la questione resta assorbita nella accertata ineesistenza e opponibilità della cessione del credito operata dal giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene in via astratta e di principio, non pare lecito dubitare che la garanzia fideiussoria si trasferisca unitamente al credito cui accede a norma dell'art. 1263 c.c..
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della Corte Suprema inaugurato con la sentenza n.10555 del 19/7/2002, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile. Questa pronuncia è costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del 2019 che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso (così Cass.
Civ. Sez. 3 ord. n.16962/2024).
Per tutte le considerazioni che precedono, ai fini della soccombenza virtuale, va rilevato che l'opposizione endoesecutiva proposta dal debitore esecutato, è in parte inammissibile ed in parte infondata: e peraltro se per il principio di soccombenza le spese andrebbero poste a carico del debitore esecutato quale opponente, avendo la agito in executivis attraverso un Controparte_1 titolo provvisoriamente esecutivo ed avendo essa stessa introdotto nel merito la predetta opposizione, la stessa dovrebbe risponderne per il principio di causalità, con la conseguenza che appare giustificato compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Controparte_1
e per essa in qualità di mandataria (già
[...] CP_2 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore nei confronti di , ogni contraria istanza,
[...] CP_4 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto della caducazione del titolo posto a fondamento della procedura esecutiva n.1249/2019 R.G. Es. mob.;
2. spese interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 11.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.