Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 7 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 3300/2018, alle ore 9,05 sono comparsi l'Avv. Antonio Tesoro per parte attrice che insiste in atti e si riporta, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande, e l'Avv.
Alessandro Liuzzo per parte convenuta che chiede il rigetto delle domande attrici in quanto inammissibili ed infondate nel merito, e la condanna di controparte alla lite temeraria ed al pagamento delle spese processuali;
i procuratori discutono oralmente la causa precisando le conclusioni ed insistendo in atti e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 7.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. n. 3300/2018
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in Salita Contino, Messina 2, dal a/5, elettivamente domiciliata a mezzo PEC ed in Messina, Via Nicola Scotto n.13 piano T scala A in.3 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Tesoro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTRICE –
CONTRO
, nato ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Messina,
Via Tommaso Cannizzaro n. 206, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Liuzzo, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atti;
-CONVENUTO –
Avente ad oggetto: spese straordinarie mantenimento figli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29 maggio 2028, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale riferendo che con sentenza definitiva Controparte_1
n.842/2010, pubblicata il 22.04.2010, il Tribunale di Messina, 1° sezione civile, disponendo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1
e poneva a carico dell' per il mantenimento della Parte_1 Controparte_1 figlia il versamento di un assegno mensile pari ad € 650,00, rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT dalla data della sentenza, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie ed imprevedibili, nella misura del 50%; che lo stesso convenuto, incurante dei precetti della citata sentenza, non provvedeva, nonostante i solleciti, a corrispondere gli incrementi Istat, tanto ne è che l'odierna attrice si era vista costretta ad agire esecutivamente per l'adeguamento del dato, nonché per la corresponsione dei relativi importi maturati;
che in ordine alle spese straordinarie lo stesso si era reso lecito astenersi dal corrispondere le relative somme Controparte_1 ancorchè, e più volte, espressamente richieste e documentate.
Chiedeva così la condanna del convenuto al rimborso delle spese straordinarie effettuate per le causali che indicava, nella misura di € 32.400,00, in ragione della metà dallo stesso dovuta, oltre al danno morale causato alla figlia, vinte le spese.
Si costituiva che contestava la domanda sotto diversi profili e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto per le ragioni che in comparsa indicava, formulando altresì delle eccezioni preliminari.
Riteneva non dovute le spese straordinarie che la parte attrice sosteneva essere state effettuate nell'interesse della figlia, in quanto non previamente con egli concordate. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., senza necessità di istruttoria, la causa, istruita esclusivamente mediante produzione documentale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, già concesso termine per note, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto la richiesta formulata dalla parte attrice di condanna di di rimborsargli le spese Parte_1 Controparte_1 straordinarie effettuate per le causali che ha indicato in favore della figlia, nella misura di € 32.400,00, in ragione della metà dallo stesso dovuta, oltre al danno morale causato alla figlia medesima.
Ciò, ha premesso la alla luce della sentenza definitiva n.842/2010, Parte_1 pubblicata il 22.04.2010, il Tribunale di Messina, 1° sezione civile, con cui è stato disposto sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Controparte_1
e e posto a carico dell' per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 della figlia il versamento di un assegno mensile pari ad € 650,00, rivalutabile Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT dalla data della sentenza, oltre al pagamento delle spese straordinarie necessarie ed imprevedibili, nella misura del 50%.
A dire dell'istante, le suddette spese straordinarie, sebbene richieste al convenuto, non sarebbe state dallo stesso rimborsate.
Quanto sopra premesso, infondata è anzitutto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che il convenuto ha formulato in via preliminare.
Invero, dal tenore dell'atto introduttivo medesimo, si rinvengono sia le ragioni che le richieste effettive che l'attrice ha formulato nei confronti del convenuto, che lo stesso ha infatti contestato costituendosi in giudizio.
Per altro, nei termini indicati, l'attrice ha anche versato in atti la documentazione da cui ha asserito derivi il suo diritto al rimborso delle spese di cui trattasi;
il deposito, per altro, risulta tempestivo in quanto effettuato con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n. 1 (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/01/2024, n.108).
La stessa, per altro, non necessita di alcuna integrazione formale, non essendo state indicate le ragioni per cui la stessa avrebbe dovuto essere versata in atti “in originale”(tenendo conto pure del processo civile telematico e della modalità di deposito dei documenti).
Ancora, va rigettata l'eccezione formulata sempre dal convenuto, in ordine alla insussistenza dell'obbligo al rimborso delle spese medesime, in quanto non concordate.
Si osserva, infatti, in punto di fatto che le spese in parola riguardano tutte la formazione della figlia e le spese mediche per la stessa (cfr.). Per_1
Ora, al riguardo, come è noto, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cassazione civile sez. I, 05/12/2023,
n.33939).
Ancor più in dettaglio, va considerato che, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie), le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento
(Cassazione civile sez. I, 08/03/2023, n.6933).
Tenuti fermi i sopra citati principi ermeneutici, e detto che non vi è in contestazione né
l'obbligo in sé del convenuto del rimborso delle spese straordinarie necessarie ed imprevedibili sostenute dall'altro coniuge per la figlia, nella misura del 50%, né che quelle documentate in atti siano delle spese che effettivamente rientrino nell'alveo di quelle straordinarie, la ha documentato una spesa complessiva di € Parte_1
38.697,22 , cifra che si ricava dalle ricevute in atti (cfr.) tenuto conto esclusivamente delle spese ascrivibili alla suddetta categoria.
Per quanto sopra, la somma che il convenuto dovrà rimborsare alla stessa per tale causale ammonta ad € 19.348,61, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione al soddisfo. Nessun risarcimento del danno è dovuto all'attrice che la stessa rivendica quale danno morale della figlia, in assenza di alcun elemento a suffragio della domanda medesima.
Ogni altra questione è assorbita, non rinvenendosi per altro elemento che possa connotare quale “offensivo” il contenuto degli atti processuali. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto e in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Condanna a rimborsare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 19.348,61, oltre accessori di cui in motivazione, per le ragioni ivi pure indicate;
− Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, oltre al contributo unificato se versato.
Così deciso in Messina, il 7.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna