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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 822/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14 e 15 marzo 2025 nell'interesse rispettivamente di parte appellante e di parte appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 822/2024 R.G.A.C. vertente
TRA in persona del Sindaco p.t. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Duca della Vittoria, n. 32 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIUSEPPE MOLLICA che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti;
Parte_2
[...]
nato a [...], in data [...], (Cod. Fisc.
[...]
), elettivamente domiciliato in Condofuri (RC), alla via C.F._1
Duca D'Aosta, n.217, presso lo studio legale dell'Avv. Filippo Iaria del Foro di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa - appello avverso la sentenza n. 837/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 19.7.2024 e Pt_1 notificata il 02.8.2024
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 837/024 del Giudice di Pace di Pt_1 depositata in data 19.7.2024, notificata il 02.8.2024, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, proposta da , avverso il Parte_2 verbale di accertamento n. 7969/2023 – R 7969/2023 elevato dal Comando
Polizia Municipale del il 17.8.2023 e notificato il 05.9.2023, Parte_1 per violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, C.d.S., commessa in data 12.7.2023 alle ore 20.26 in in corrispondenza della Pt_1 intersezione tra la via Cusmano e la via Napoli ritenendo fondato il motivo addotto ed incentrato sulla prova della avvenuta dimostrazione della perdita del possesso del mezzo sanzionato.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza in primo luogo per omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all'Ente deducente nonché per errata o inesatta interpretazione delle risultanze probatorie. A sostegno dell'assunto ha prodotto attestazione rilasciata dalla
Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di dalla quale si evincerebbe Pt_1
– a suo dire - l'omessa notifica del ricorso introduttivo di primo grado alla parte odierna appellante.
Ha concluso per la declaratoria di nullità della sentenza poiché viziata dalla omessa notifica dell'atto introduttivo della lite al convenuto con Pt_1 vittoria di spese di lite.
I.2 Si è costituito in giudizio il quale pur sostenendo la bontà della Parte_2 pronuncia di primo grado in ordine al merito ha preso atto della attestazione
2 rilasciata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di prodotta dalla difesa Pt_1 dell'appellante dalla quale si evince la circostanza della omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al e sul punto Parte_1 si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.
I.
3- Alla udienza del 19.12.2024 la causa è stata differita alla udienza del
27.02.2025 e successivamente, stante l'adesione dello scrivente alla giornata Contr di astensione dalle udienze indetta dall , differita al 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione con concessione di termini per eventuali note.
II.- L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento di primo grado si è svolto nella contumacia del Parte_1
Ciò posto, lamenta l'appellante in via preliminare la nullità della sentenza del giudice di pace atteso che il detto giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con l'Ente di cui era stata dichiarata erroneamente la contumacia.
Invero la circostanza della omessa notifica al dell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado è stata provata con la attestazione rilasciata dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di non oggetto Pt_1 di contestazione in questa sede da parte della difesa del Pt_2
Si ritiene che, a fronte della detta attestazione di Cancelleria che da' atto della omessa notifica del ricorso introduttivo all'Ente, è da ritenersi erronea la declaratoria di contumacia della Amministrazione odierna appellante in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la avvenuta notifica ai fini della integrità del contraddittorio e disporla – in mancanza - d'ufficio ovvero su impulso di parte.
Pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 354 cpc la causa va rimessa al primo giudice per i provvedimenti conseguenti.
II.- Quanto alle spese del giudizio, in considerazione della omessa contestazione sul punto da parte della difesa dell'appellato, le spese della presente fase sono integralmente compensate al pari di quelle relative al primo grado.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.8.2024 dal in persona del nei confronti Parte_1 Parte_3 di avverso la sentenza n. 837/2024 del 19.7.2024, così provvede: Parte_2
3 1) accerta che nel giudizio di primo grado era stata erroneamente dichiarata la contumacia del e, per l'effetto, dichiara la nullità della Parte_1 sentenza impugnata e rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Locri;
2) assegna alle parti, come per legge, termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per riassumere il processo innanzi al primo giudice
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Locri, 21.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 14 e 15 marzo 2025 nell'interesse rispettivamente di parte appellante e di parte appellata;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 822/2024 R.G.A.C. vertente
TRA in persona del Sindaco p.t. (c.f. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla via Duca della Vittoria, n. 32 presso lo Pt_1 studio dell'avv. GIUSEPPE MOLLICA che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in atti;
Parte_2
[...]
nato a [...], in data [...], (Cod. Fisc.
[...]
), elettivamente domiciliato in Condofuri (RC), alla via C.F._1
Duca D'Aosta, n.217, presso lo studio legale dell'Avv. Filippo Iaria del Foro di
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa - appello avverso la sentenza n. 837/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 19.7.2024 e Pt_1 notificata il 02.8.2024
Conclusioni delle parti: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO
I.
1- Con ricorso regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 837/024 del Giudice di Pace di Pt_1 depositata in data 19.7.2024, notificata il 02.8.2024, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione, proposta da , avverso il Parte_2 verbale di accertamento n. 7969/2023 – R 7969/2023 elevato dal Comando
Polizia Municipale del il 17.8.2023 e notificato il 05.9.2023, Parte_1 per violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, C.d.S., commessa in data 12.7.2023 alle ore 20.26 in in corrispondenza della Pt_1 intersezione tra la via Cusmano e la via Napoli ritenendo fondato il motivo addotto ed incentrato sulla prova della avvenuta dimostrazione della perdita del possesso del mezzo sanzionato.
A fondamento del gravame ha censurato la sentenza in primo luogo per omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado all'Ente deducente nonché per errata o inesatta interpretazione delle risultanze probatorie. A sostegno dell'assunto ha prodotto attestazione rilasciata dalla
Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di dalla quale si evincerebbe Pt_1
– a suo dire - l'omessa notifica del ricorso introduttivo di primo grado alla parte odierna appellante.
Ha concluso per la declaratoria di nullità della sentenza poiché viziata dalla omessa notifica dell'atto introduttivo della lite al convenuto con Pt_1 vittoria di spese di lite.
I.2 Si è costituito in giudizio il quale pur sostenendo la bontà della Parte_2 pronuncia di primo grado in ordine al merito ha preso atto della attestazione
2 rilasciata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di prodotta dalla difesa Pt_1 dell'appellante dalla quale si evince la circostanza della omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al e sul punto Parte_1 si è rimesso alle valutazioni del Tribunale.
I.
3- Alla udienza del 19.12.2024 la causa è stata differita alla udienza del
27.02.2025 e successivamente, stante l'adesione dello scrivente alla giornata Contr di astensione dalle udienze indetta dall , differita al 20.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione con concessione di termini per eventuali note.
II.- L'appello è fondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento di primo grado si è svolto nella contumacia del Parte_1
Ciò posto, lamenta l'appellante in via preliminare la nullità della sentenza del giudice di pace atteso che il detto giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con l'Ente di cui era stata dichiarata erroneamente la contumacia.
Invero la circostanza della omessa notifica al dell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado è stata provata con la attestazione rilasciata dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di non oggetto Pt_1 di contestazione in questa sede da parte della difesa del Pt_2
Si ritiene che, a fronte della detta attestazione di Cancelleria che da' atto della omessa notifica del ricorso introduttivo all'Ente, è da ritenersi erronea la declaratoria di contumacia della Amministrazione odierna appellante in quanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la avvenuta notifica ai fini della integrità del contraddittorio e disporla – in mancanza - d'ufficio ovvero su impulso di parte.
Pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 354 cpc la causa va rimessa al primo giudice per i provvedimenti conseguenti.
II.- Quanto alle spese del giudizio, in considerazione della omessa contestazione sul punto da parte della difesa dell'appellato, le spese della presente fase sono integralmente compensate al pari di quelle relative al primo grado.
PQM
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.8.2024 dal in persona del nei confronti Parte_1 Parte_3 di avverso la sentenza n. 837/2024 del 19.7.2024, così provvede: Parte_2
3 1) accerta che nel giudizio di primo grado era stata erroneamente dichiarata la contumacia del e, per l'effetto, dichiara la nullità della Parte_1 sentenza impugnata e rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Locri;
2) assegna alle parti, come per legge, termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per riassumere il processo innanzi al primo giudice
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Locri, 21.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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