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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 29-1/2024 r.g. P.U.L.G. promosso da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
corrente in Flumeri (AV), via Corvarana 14 nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Crotone (KR), via Vittorio Veneto n. 138;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
visto l'intervento in data 5.11.2024 di Controparte_2
) con richiesta di apertura della liquidazione giudiziale
[...] P.IVA_3
in danno della resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.;
pagina1 di 7 premesso che il creditore istante vanta, all'atto della presentazione della domanda, un credito derivante da precetto su D.I. provvisoriamente esecutivo n. 316/2023 Trib.
Crotone per l'importo di € 131.827,28; premesso, altresì, che la creditrice intervenuta vanta un credito di circa €110.000,00 derivante da ordinanza Trib. Crotone ex art. 186 ter c.p.c. del 30.3.2022, r.g. 650/2021, confermata dalla sentenza n. 707 del 21.9.2022; ritenuto che versi effettivamente in Controparte_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I.;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell'entità complessiva del credito azionato dall'istante e dall'intervenuto pari a oltre
€240.000,00 oltre interessi, dalla mancanza di beni immobili a garanzia patrimoniale dell'adempimento dei propri debiti (cfr. visura dei registri catastali, all. A alla memoria del 4.11.2024 di parte ricorrente), della persistenza dell'inadempimento, della presenza di procedimenti monitori nell'ultimo biennio, presso l'intestato ufficio giudiziario, culminati con l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti della resistente e in favore di soggetti differenti dalla ricorrente e dall'intervenuta per circa
€300.000,00; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto, anche alla luce delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente, che le argomentazioni difensive di parte resistente non siano meritevoli di accoglimento;
infondata appare l'eccezione preliminare in ordine alla non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della resistente per pretesa natura di cooperativa sociale secondo l'insegnamento richiamato di cui a Cass. 32992/2023.
Dalla visura del Registro delle Imprese emerge come la Parte_2
sia una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., iscritta nel relativo albo, che ha adottato la forma della società a responsabilità limitata.
Per le società cooperative disciplinate dal codice civile l'art. 2545-terdecies prevede che “in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale. La
pagina2 di 7 dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.
Dunque la disciplina generale prevede la assoggettabilità a liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgano attività commerciale, salvo il caso in cui sia stata previamente dichiarata la liquidazione coatta amminsitrativa (c.d. applicazione del criterio della prevenzione).
Tuttavia, deduce la resistente, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una species del genus società cooperativa a mutualità prevalente costituita come anticipato dalla c.d. “cooperativa sociale”.
Quest'ultima figura è stata istituita con l. n. 381/1991. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti all'inserimento di persone svantaggiate. Più precisamente l'art. 1 della legge n. 381 stabilisce al comma 1 che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), (del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. Al successivo comma
3 è previsto che la denominazione sociale debba contenere, peraltro, l'indicazione di
“cooperativa sociale”.
La disciplina dell'istituto in commento si è arricchita con l'entrata in vigore del d.lgs.
n. 112/2017 il cui art. 1 co. 4 prevede che “Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”. In conseguenza di quanto da ultimo precede deve riconoscersi l'applicabilità dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 112 cit. che ha previsto (sempre con specifico riferimento alle cooperative sociali) che in caso di insolvenza, le imprese sociali siano assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pagina3 di 7 successive modificazioni. In questo caso come è evidente non vi è il medesimo richiamo altresì alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2545-terdecis c.c.
Il rilievo è operato tra le altre anche da Cass., Sez. 1, sent. n. 29801 del 27.10.2023 per la quale “Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del
2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.”.
Senonché dalla disamina dello Statuto della nulla rimanda ai caratteri, CP_1
previsti dalla legge 381/1991, delle cooperative sociali che, come icasticamente sintetizzato da Cons. Stato n. 4511/2020, sono finalizzate all'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate, se le cooperative siano di tipo “B”, o quando queste siano finalizzate a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati (servizi socio- sanitari ed educativi), se le cooperative siano di tipo “A”.
Al contrario, tutte le attività indicate nell'ampio oggetto sociale – a titolo di esempio, sicurezza privata, vigilanza e sorveglianza, trasporto di valori, trasporto di persone, attività di impresa di pulizie per civili abitazioni – in quanto attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.) costituisce impresa che deve ulteriormente definirsi come commerciale dacché la norma generale di riferimento sulla predetta attività è costituita dall'art. 2195 c.c. che, proprio con riguardo al caso che occupa, contempla al n. 2 la previsione dell'attività intermediaria nella circolazione dei beni – categoria generale – e al n. 3 l'attività di traporto per terra – categoria speciale. Del resto la Suprema Corte, con sent. n.
6835/2014 ha stabilito che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.”.
Per le ragioni esposte deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione preliminare ridetta sollevata dalla resistente.
pagina4 di 7 Solo un cenno è inoltre sufficiente per rilevare come il controcredito agitato dalla
[...] al fine dell'eccezione di compensazione in virtù di fatture emesse per CP_1
contestazioni e danni, benché non sia la presente la sede deputata alla valutazione in ordine alla sua fondatezza, appare problematico in quanto l'indennizzo o il preteso risarcimento del danno ha natura risarcitoria e non di corrispettivo di operazioni di
"cessione" o "prestazione", sicché non è soggetto ad I.V.A. (art. 21 d.P.R. 633/1972,
Cass. 23577/2015); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Crotone (KR), via Vittorio
[...] P.IVA_2
Veneto n. 138; nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. ANTONIA ROTELLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta pagina5 di 7 seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 11 giugno 2025 alle ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 22/02/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 29-1/2024 r.g. P.U.L.G. promosso da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
corrente in Flumeri (AV), via Corvarana 14 nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
Crotone (KR), via Vittorio Veneto n. 138;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_1
visto l'intervento in data 5.11.2024 di Controparte_2
) con richiesta di apertura della liquidazione giudiziale
[...] P.IVA_3
in danno della resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.;
pagina1 di 7 premesso che il creditore istante vanta, all'atto della presentazione della domanda, un credito derivante da precetto su D.I. provvisoriamente esecutivo n. 316/2023 Trib.
Crotone per l'importo di € 131.827,28; premesso, altresì, che la creditrice intervenuta vanta un credito di circa €110.000,00 derivante da ordinanza Trib. Crotone ex art. 186 ter c.p.c. del 30.3.2022, r.g. 650/2021, confermata dalla sentenza n. 707 del 21.9.2022; ritenuto che versi effettivamente in Controparte_1
stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I.;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto dell'entità complessiva del credito azionato dall'istante e dall'intervenuto pari a oltre
€240.000,00 oltre interessi, dalla mancanza di beni immobili a garanzia patrimoniale dell'adempimento dei propri debiti (cfr. visura dei registri catastali, all. A alla memoria del 4.11.2024 di parte ricorrente), della persistenza dell'inadempimento, della presenza di procedimenti monitori nell'ultimo biennio, presso l'intestato ufficio giudiziario, culminati con l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti della resistente e in favore di soggetti differenti dalla ricorrente e dall'intervenuta per circa
€300.000,00; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto, anche alla luce delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente, che le argomentazioni difensive di parte resistente non siano meritevoli di accoglimento;
infondata appare l'eccezione preliminare in ordine alla non assoggettabilità a liquidazione giudiziale della resistente per pretesa natura di cooperativa sociale secondo l'insegnamento richiamato di cui a Cass. 32992/2023.
Dalla visura del Registro delle Imprese emerge come la Parte_2
sia una società cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c., iscritta nel relativo albo, che ha adottato la forma della società a responsabilità limitata.
Per le società cooperative disciplinate dal codice civile l'art. 2545-terdecies prevede che “in caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale. La
pagina2 di 7 dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.
Dunque la disciplina generale prevede la assoggettabilità a liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgano attività commerciale, salvo il caso in cui sia stata previamente dichiarata la liquidazione coatta amminsitrativa (c.d. applicazione del criterio della prevenzione).
Tuttavia, deduce la resistente, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad una species del genus società cooperativa a mutualità prevalente costituita come anticipato dalla c.d. “cooperativa sociale”.
Quest'ultima figura è stata istituita con l. n. 381/1991. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti all'inserimento di persone svantaggiate. Più precisamente l'art. 1 della legge n. 381 stabilisce al comma 1 che “le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), (del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112);
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. Al successivo comma
3 è previsto che la denominazione sociale debba contenere, peraltro, l'indicazione di
“cooperativa sociale”.
La disciplina dell'istituto in commento si è arricchita con l'entrata in vigore del d.lgs.
n. 112/2017 il cui art. 1 co. 4 prevede che “Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge
n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”. In conseguenza di quanto da ultimo precede deve riconoscersi l'applicabilità dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 112 cit. che ha previsto (sempre con specifico riferimento alle cooperative sociali) che in caso di insolvenza, le imprese sociali siano assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pagina3 di 7 successive modificazioni. In questo caso come è evidente non vi è il medesimo richiamo altresì alla liquidazione giudiziale di cui all'art. 2545-terdecis c.c.
Il rilievo è operato tra le altre anche da Cass., Sez. 1, sent. n. 29801 del 27.10.2023 per la quale “Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del
2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies c.c.”.
Senonché dalla disamina dello Statuto della nulla rimanda ai caratteri, CP_1
previsti dalla legge 381/1991, delle cooperative sociali che, come icasticamente sintetizzato da Cons. Stato n. 4511/2020, sono finalizzate all'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate, se le cooperative siano di tipo “B”, o quando queste siano finalizzate a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati (servizi socio- sanitari ed educativi), se le cooperative siano di tipo “A”.
Al contrario, tutte le attività indicate nell'ampio oggetto sociale – a titolo di esempio, sicurezza privata, vigilanza e sorveglianza, trasporto di valori, trasporto di persone, attività di impresa di pulizie per civili abitazioni – in quanto attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.) costituisce impresa che deve ulteriormente definirsi come commerciale dacché la norma generale di riferimento sulla predetta attività è costituita dall'art. 2195 c.c. che, proprio con riguardo al caso che occupa, contempla al n. 2 la previsione dell'attività intermediaria nella circolazione dei beni – categoria generale – e al n. 3 l'attività di traporto per terra – categoria speciale. Del resto la Suprema Corte, con sent. n.
6835/2014 ha stabilito che “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ.”.
Per le ragioni esposte deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione preliminare ridetta sollevata dalla resistente.
pagina4 di 7 Solo un cenno è inoltre sufficiente per rilevare come il controcredito agitato dalla
[...] al fine dell'eccezione di compensazione in virtù di fatture emesse per CP_1
contestazioni e danni, benché non sia la presente la sede deputata alla valutazione in ordine alla sua fondatezza, appare problematico in quanto l'indennizzo o il preteso risarcimento del danno ha natura risarcitoria e non di corrispettivo di operazioni di
"cessione" o "prestazione", sicché non è soggetto ad I.V.A. (art. 21 d.P.R. 633/1972,
Cass. 23577/2015); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), corrente in Crotone (KR), via Vittorio
[...] P.IVA_2
Veneto n. 138; nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. ANTONIA ROTELLA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta pagina5 di 7 seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 11 giugno 2025 alle ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 22/02/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
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