Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1974, n. 39
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 aprile 1974
Art. 5.
Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e' effettuato d'ufficio - ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere c) dei predetti articoli, i quali dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda d'inquadramento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - in base a graduatorie formulate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi d'istituto, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative. A parita' di punteggio la preferenza e' data dall'eta'.
I soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), sono collocati in graduatoria prima degli altri aventi titolo all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata.
Compete al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominare le commissioni compartimentali per la formulazione delle graduatorie di inquadramento, alle quali parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all' articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668 , approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.
Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle tre qualifiche, stabilite in n. 161 unita' per la qualifica di gestore, in n. 12 unita' per la qualifica di ausiliario di fermata e in n. 1757 unita' per la qualifica di guardiano.
Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari, coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti indicati al terzo comma dell'articolo 4 e coloro i quali nel termine di sessanta giorni dalla partecipazione dell'invito non raggiungano il posto d'organico loro assegnato. Decadono altresi' dal diritto alla nomina quei soggetti i quali, sia anteriormente sia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano venuti a versare nelle condizioni previste all'articolo 19, numeri 3) e 4), del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.
I posti non coperti dai decaduti vanno conferiti a coloro che seguono in graduatoria e che non avevano potuto conseguire la nomina per mancanza di disponibilita'.
Entrata in vigore il 1 aprile 1974