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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14535/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti GAETINI LAURA e Parte_1
LA ROSA ROBERTA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INSABATO SVEVA CP_1
MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
in modo congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_2 Persona_1
residenza anagrafica presso la madre e collocazione presso la stessa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora si trasferirà in altra unità abitativa sita in CP_1
Collegno (TO), Piazza S. Pertini n. 8/F a far data dal 27.05.2024, unitamente al minore. Il padre presta il consenso al cambio della residenza del minore presso il nuovo immobile.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
Sino ai quattro anni del minore, trascorrerà con il padre: Per_1
a. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana A):
- la Mattina del lunedì (da intendersi solo l'accompagnamento a scuola);
- per 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, e segnatamente, il martedì e giovedì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (ore 21,00)
; - a fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10,30 sino alla domenica sera alle ore 18,00 b. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana B):
- la Mattina del lunedì (da intendersi solo l'accompagnamento a scuola);
- per 3 pomeriggi dall'uscita da scuola, e segnatamente il martedì, il giovedì e il venerdì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (ore 21,00);
- durante il Periodo Natalizio: il 24 Dicembre dalle ore 14 alle ore 22. Il 26 Dicembre dalle ore 11 alle ore 22. Per il resto seguirà la turnazione ordinaria;
- durante le vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua sarà presso il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
- i ponti scolastici le festività infrasettimanali in alternanza tra i genitori (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre).
- durante le vacanze estive il padre terrà il minore con gite giornaliere e rientro dalla madre per la notte (da concordarsi entro il 30 maggio), da effettuarsi nel periodo di luglio/agosto o settembre, che non saranno inferiori a 7.
A far data dal compimento dei quattro anni del minore, trascorrerà con il padre: a. per due Per_1
settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana A):
- per 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, e segnatamente, il martedì e giovedì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (21,00);
- i fine settimana, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana B):
- la Mattina del lunedì (da intendersi con accompagnamento a scuola);
- un pomeriggio dall'uscita da scuola (seguito da pernottamento), con accompagnamento, da parte del padre a scuola la mattina successiva (indicativamente individuato nella giornata di mercoledì;
- un pomeriggio dall'uscita da scuola, e segnatamente il venerdì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (21,00);
- durante le festività natalizie alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre con successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza, in ogni caso dei giorni del 24 - 25 dicembre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
- ponti scolastici le festività infrasettimanali in alternanza con la madre (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non Per_1
consecutive, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari conseguentemente lo stesso permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari. Le parti concordano altresì che, al di fuori dei rispettivi periodi estivi di competenza, il minore ogni anno potrà trascorrere con ciascuno di loro ulteriori due settimane complessive, anche non consecutive, nel mese di giugno o luglio con sospensione durante il periodo del calendario ordinario;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla signora la somma mensile di € 200,00, a titolo Pt_1 CP_1
di mantenimento ordinario per il figlio , nel giorno 28 di ogni mese. La somma sarà Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma sarà corrisposta, dal mese successivo al trasferimento della signora in altra unità abitativa;
CP_1
DISPONE che il padre, dal mese successivo al trasferimento della signora in altra unità CP_1
abitativa, provvederà altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come previsto dal
Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico universale sarà percepita integralmente dalla signora Il signor si impegna a produrre ed a sottoscrivere quanto all'uopo occorrente;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che le spese di lite si intendono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile già adibito a casa familiare, di proprietà piena ed esclusiva del signor e gravato da mutuo resterà nella disponibilità del signor , pieno Pt_1 Pt_1
proprietario.
Segnatamente le parti concordano che la signora se ne allontanerà entro la data del CP_1
27.05.2024, per trasferirsi nell'immobile sito in Collegno, Piazza S. Pertini n. 8/F. Dare atto che il sig. , sopporterà i seguenti esborsi: Pt_1
1. il fondo di mutualità di euro 3.500 (da versare alla cooperativa, e già corrisposto con bonifico il
10.05.2024). Le parti concordano che la predetta somma, corrisposta dal sig. e che è stata Pt_1 versata a titolo di cauzione alla cooperativa fino alla data dell'eventuale abbandono dell'alloggio assegnato - in caso di svincolo – sarà corrisposta su di un libretto intestato a . Persona_1
2. qualora la signora non provveda diversamente, il signor si rende disponibile CP_1 Parte_1
a far eseguire le operazioni di trasloco con ditta da lui individuata;
3. contributo di 1.500,00 € per l'acquisto della cucina;
4. contributo di €. 1.500,00 per lavori di imbiancatura;
le spese di cui ai punti 3 e 4 saranno corrisposti dopo 25 giorni a far data dal 10.05.2024.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 14535/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti GAETINI LAURA e Parte_1
LA ROSA ROBERTA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INSABATO SVEVA CP_1
MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
in modo congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_2 Persona_1
residenza anagrafica presso la madre e collocazione presso la stessa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora si trasferirà in altra unità abitativa sita in CP_1
Collegno (TO), Piazza S. Pertini n. 8/F a far data dal 27.05.2024, unitamente al minore. Il padre presta il consenso al cambio della residenza del minore presso il nuovo immobile.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
Sino ai quattro anni del minore, trascorrerà con il padre: Per_1
a. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana A):
- la Mattina del lunedì (da intendersi solo l'accompagnamento a scuola);
- per 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, e segnatamente, il martedì e giovedì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (ore 21,00)
; - a fine settimana, dal sabato mattina alle ore 10,30 sino alla domenica sera alle ore 18,00 b. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana B):
- la Mattina del lunedì (da intendersi solo l'accompagnamento a scuola);
- per 3 pomeriggi dall'uscita da scuola, e segnatamente il martedì, il giovedì e il venerdì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (ore 21,00);
- durante il Periodo Natalizio: il 24 Dicembre dalle ore 14 alle ore 22. Il 26 Dicembre dalle ore 11 alle ore 22. Per il resto seguirà la turnazione ordinaria;
- durante le vacanze di Pasqua: il giorno di Pasqua sarà presso il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
- i ponti scolastici le festività infrasettimanali in alternanza tra i genitori (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre).
- durante le vacanze estive il padre terrà il minore con gite giornaliere e rientro dalla madre per la notte (da concordarsi entro il 30 maggio), da effettuarsi nel periodo di luglio/agosto o settembre, che non saranno inferiori a 7.
A far data dal compimento dei quattro anni del minore, trascorrerà con il padre: a. per due Per_1
settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana A):
- per 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, e segnatamente, il martedì e giovedì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (21,00);
- i fine settimana, dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b. per due settimane al mese, contrassegnate con la dicitura, settimana B):
- la Mattina del lunedì (da intendersi con accompagnamento a scuola);
- un pomeriggio dall'uscita da scuola (seguito da pernottamento), con accompagnamento, da parte del padre a scuola la mattina successiva (indicativamente individuato nella giornata di mercoledì;
- un pomeriggio dall'uscita da scuola, e segnatamente il venerdì, con accompagnamento, dopo cena presso la casa materna (21,00);
- durante le festività natalizie alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre con successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza, in ogni caso dei giorni del 24 - 25 dicembre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
- ponti scolastici le festività infrasettimanali in alternanza con la madre (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
- durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé due settimane, anche non Per_1
consecutive, in tempi da concordarsi entro 30 maggio di ogni anno. In difetto di accordo il padre terrà con sé il figlio i primi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i secondi 15 giorni negli anni dispari conseguentemente lo stesso permarrà con la madre i secondi 15 giorni di agosto negli anni pari ed i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari. Le parti concordano altresì che, al di fuori dei rispettivi periodi estivi di competenza, il minore ogni anno potrà trascorrere con ciascuno di loro ulteriori due settimane complessive, anche non consecutive, nel mese di giugno o luglio con sospensione durante il periodo del calendario ordinario;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla signora la somma mensile di € 200,00, a titolo Pt_1 CP_1
di mantenimento ordinario per il figlio , nel giorno 28 di ogni mese. La somma sarà Per_1
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma sarà corrisposta, dal mese successivo al trasferimento della signora in altra unità abitativa;
CP_1
DISPONE che il padre, dal mese successivo al trasferimento della signora in altra unità CP_1
abitativa, provvederà altresì al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come previsto dal
Protocollo delle spese del Tribunale di Torino, il cui contenuto si richiama in toto;
DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico universale sarà percepita integralmente dalla signora Il signor si impegna a produrre ed a sottoscrivere quanto all'uopo occorrente;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che le spese di lite si intendono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile già adibito a casa familiare, di proprietà piena ed esclusiva del signor e gravato da mutuo resterà nella disponibilità del signor , pieno Pt_1 Pt_1
proprietario.
Segnatamente le parti concordano che la signora se ne allontanerà entro la data del CP_1
27.05.2024, per trasferirsi nell'immobile sito in Collegno, Piazza S. Pertini n. 8/F. Dare atto che il sig. , sopporterà i seguenti esborsi: Pt_1
1. il fondo di mutualità di euro 3.500 (da versare alla cooperativa, e già corrisposto con bonifico il
10.05.2024). Le parti concordano che la predetta somma, corrisposta dal sig. e che è stata Pt_1 versata a titolo di cauzione alla cooperativa fino alla data dell'eventuale abbandono dell'alloggio assegnato - in caso di svincolo – sarà corrisposta su di un libretto intestato a . Persona_1
2. qualora la signora non provveda diversamente, il signor si rende disponibile CP_1 Parte_1
a far eseguire le operazioni di trasloco con ditta da lui individuata;
3. contributo di 1.500,00 € per l'acquisto della cucina;
4. contributo di €. 1.500,00 per lavori di imbiancatura;
le spese di cui ai punti 3 e 4 saranno corrisposti dopo 25 giorni a far data dal 10.05.2024.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.