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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9337 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 8077/2025 RG ivi riunita la causa n. 8078/2025 TRA
in persona dell'amministratore unico ing. , con sede in Parte_1 CP_1
Acerra (NA), Via Pietro Nenni n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Fusco,
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti
RESISTENTE
, in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso
RESISTENTE
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONTUMACE
Fatto e Diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti la esponeva: Parte_1
che in data 11.03.2025 le veniva notificato atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762500003666000 da parte dell per un Controparte_2 importo complessivo pari ad € 62.136,68.
Evidenziava che detta comunicazione conteneva, tra gli altri, i seguenti carichi (ricorso iscritto al R.G. n. 8077/2025): 2
- cartella n. 07120170069060116000 dell'importo di € 2.030,90, asseritamente notificata in data 23.08.2017, ente creditore avente ad oggetto sanzioni CP_4 relative all'anno 2016;
- avviso di addebito n. 37120160009602186000 dell'importo di € 2.347,73, asseritamente notificato in data 12.07.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3
contributi I.V.S. relativi all'anno 2011;
- avviso di addebito n. 371201600019139037000 dell'importo di € 4.262,43, asseritamente notificato in data 04.12.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3 contributi I.V.S. relativi agli anni 2015-2016;
- avviso di addebito n. 371201600020301335000 dell'importo di € 805,43, asseritamente notificato in data 16.12.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3 contributi I.V.S. relativi all'anno 2016;
- avviso di addebito n. 371201600022083392000 dell'importo di € 446,04, asseritamente notificato in data 08.01.2017, ente creditore avente ad oggetto CP_3
contributi I.V.S. relativi all'anno 2016. ricorso iscritto al R.G. n. 8078/2025:
- cartella n. 07120220097450802000 dell'importo di € 16,66, asseritamente notificata in data 03.10.2022, ente creditore avente ad oggetto sanzioni relative CP_4 all'anno 2021;
- cartella n. 07120220174071878000 dell'importo di € 977,61, asseritamente notificata in data 18.01.2023, ente creditore avente ad oggetto contributi CP_3 CP_4
relativi agli anni 2021-2022;
- cartella n. 07120230089602688000 dell'importo di € 1.915,39, asseritamente notificata in data 25.09.2023, ente creditore CP_4
- avviso di addebito n. 07120240040553562000 dell'importo di € 5.501,95, asseritamente notificato in data 07.03.2024, ente creditore CP_4
- avviso di addebito n. 07120240101319055000 dell'importo di € 5.393,33, asseritamente notificato in data 19.07.2024, ente creditore CP_4
- cartella n. 371202300033333455000 dell'importo di € 7.227,22, del 26.08.2023, ente creditore avente ad oggetto contributi relativi all'anno 2023. CP_3
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale 3
dei crediti, la violazione degli artt. 50 e 17 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 545 c.p.c.
Concludeva chiedendo la sospensione del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 624 c.p.c.
e la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l;
CP_3 che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Rilevava che gli avvisi di addebito prodromici all'atto opposto erano stati regolarmente notificati.
Nel merito, deduceva che i crediti erano stati iscritti a ruolo nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che eccepiva: Controparte_2
l'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, rilevando che la ricorrente aveva proposto una pluralità di giudizi di opposizione avverso la medesima comunicazione preventiva, frazionando le cartelle e gli avvisi di addebito in procedimenti separati (RG 8077/2025 e RG 8078/2025); la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative alla illegittimità della iscrizione a ruolo e alla mancata notifica degli avvisi di addebito, trattandosi di questioni afferenti al merito della pretesa creditoria di esclusiva competenza degli enti impositori;
la regolare notifica degli atti prodromici nonché dell'intimazione n. 07120239008952678000 notificata in data 01.06.2023 per la cartella;
CP_4
intimazione n. 0712023904860042000 notificata in data 24.10.2023 per gli avvisi di addebito
; CP_3
l'infondatezza della eccezione di prescrizione in ragione degli atti interruttivi notificati e della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 (dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
Concludeva per la declaratoria di improponibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_4
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'udienza del 16.12.2025. 4
In via preliminare deve rilevarsi che la società ricorrente, in data 06.10.2025, ha presentato istanza di rateizzazione (ID 906739) per gli interi carichi di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, istanza protocollata con n. DW 5898025 del 08.10.2025 e approvata dall in data 23.10.2025 con Controparte_2
concessione di un piano di rateizzazione in 84 rate, con prima scadenza fissata al 07.11.2025.
La richiesta di rateizzazione del debito tributario o contributivo costituisce atto incompatibile con la volontà di contestare la pretesa creditoria, integrando un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente effetto confessorio la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento e comporta rinuncia tacita alla prescrizione già maturata, essendo logicamente incompatibile con la volontà di contestare l'an o il quantum della pretesa.
Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, la proposizione della rateizzazione da parte della ricorrente ha determinato il venir meno dell'interesse a coltivare l'opposizione: da un lato, la debitrice ha riconosciuto il debito e accettato un piano di pagamento;
dall'altro, l'Agente della Riscossione ha sospeso le azioni esecutive in pendenza della rateizzazione.
Non residua pertanto alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia di merito sulle domande originariamente proposte.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dovendosi individuare la parte che sarebbe risultata soccombente ove si fosse pervenuti ad una pronuncia di merito.
Nel caso di specie, la soccombenza virtuale deve essere posta a carico della società ricorrente per le seguenti ragioni:
- gli avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, come documentato dalla CP_3
resistente, e non tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 giorni, con conseguente definitività dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999;
- la cartella risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 23.08.2017, come da CP_4 ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti;
- sono stati notificati atti di intimazione interruttivi della prescrizione (01.06.2023 e
24.10.2023);
- la stessa ricorrente ha riconosciuto il debito mediante la presentazione dell'istanza di 5
rateizzazione.
Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;
CP_3
3) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell , che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre Controparte_2 accessori di legge;
4) NULLA per le spese nei confronti dell CP_4
Napoli, lì 16\12\2025 Il Giudice del Lavoro dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 8077/2025 RG ivi riunita la causa n. 8078/2025 TRA
in persona dell'amministratore unico ing. , con sede in Parte_1 CP_1
Acerra (NA), Via Pietro Nenni n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Fusco,
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lo Presti
RESISTENTE
, in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso
RESISTENTE
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
CONTUMACE
Fatto e Diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti la esponeva: Parte_1
che in data 11.03.2025 le veniva notificato atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762500003666000 da parte dell per un Controparte_2 importo complessivo pari ad € 62.136,68.
Evidenziava che detta comunicazione conteneva, tra gli altri, i seguenti carichi (ricorso iscritto al R.G. n. 8077/2025): 2
- cartella n. 07120170069060116000 dell'importo di € 2.030,90, asseritamente notificata in data 23.08.2017, ente creditore avente ad oggetto sanzioni CP_4 relative all'anno 2016;
- avviso di addebito n. 37120160009602186000 dell'importo di € 2.347,73, asseritamente notificato in data 12.07.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3
contributi I.V.S. relativi all'anno 2011;
- avviso di addebito n. 371201600019139037000 dell'importo di € 4.262,43, asseritamente notificato in data 04.12.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3 contributi I.V.S. relativi agli anni 2015-2016;
- avviso di addebito n. 371201600020301335000 dell'importo di € 805,43, asseritamente notificato in data 16.12.2016, ente creditore avente ad oggetto CP_3 contributi I.V.S. relativi all'anno 2016;
- avviso di addebito n. 371201600022083392000 dell'importo di € 446,04, asseritamente notificato in data 08.01.2017, ente creditore avente ad oggetto CP_3
contributi I.V.S. relativi all'anno 2016. ricorso iscritto al R.G. n. 8078/2025:
- cartella n. 07120220097450802000 dell'importo di € 16,66, asseritamente notificata in data 03.10.2022, ente creditore avente ad oggetto sanzioni relative CP_4 all'anno 2021;
- cartella n. 07120220174071878000 dell'importo di € 977,61, asseritamente notificata in data 18.01.2023, ente creditore avente ad oggetto contributi CP_3 CP_4
relativi agli anni 2021-2022;
- cartella n. 07120230089602688000 dell'importo di € 1.915,39, asseritamente notificata in data 25.09.2023, ente creditore CP_4
- avviso di addebito n. 07120240040553562000 dell'importo di € 5.501,95, asseritamente notificato in data 07.03.2024, ente creditore CP_4
- avviso di addebito n. 07120240101319055000 dell'importo di € 5.393,33, asseritamente notificato in data 19.07.2024, ente creditore CP_4
- cartella n. 371202300033333455000 dell'importo di € 7.227,22, del 26.08.2023, ente creditore avente ad oggetto contributi relativi all'anno 2023. CP_3
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione quinquennale 3
dei crediti, la violazione degli artt. 50 e 17 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 545 c.p.c.
Concludeva chiedendo la sospensione del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 624 c.p.c.
e la declaratoria di nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l;
CP_3 che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Rilevava che gli avvisi di addebito prodromici all'atto opposto erano stati regolarmente notificati.
Nel merito, deduceva che i crediti erano stati iscritti a ruolo nel pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali.
Concludeva per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che eccepiva: Controparte_2
l'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, rilevando che la ricorrente aveva proposto una pluralità di giudizi di opposizione avverso la medesima comunicazione preventiva, frazionando le cartelle e gli avvisi di addebito in procedimenti separati (RG 8077/2025 e RG 8078/2025); la carenza di legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative alla illegittimità della iscrizione a ruolo e alla mancata notifica degli avvisi di addebito, trattandosi di questioni afferenti al merito della pretesa creditoria di esclusiva competenza degli enti impositori;
la regolare notifica degli atti prodromici nonché dell'intimazione n. 07120239008952678000 notificata in data 01.06.2023 per la cartella;
CP_4
intimazione n. 0712023904860042000 notificata in data 24.10.2023 per gli avvisi di addebito
; CP_3
l'infondatezza della eccezione di prescrizione in ragione degli atti interruttivi notificati e della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 (dal 08.03.2020 al 31.08.2021).
Concludeva per la declaratoria di improponibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_4
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'udienza del 16.12.2025. 4
In via preliminare deve rilevarsi che la società ricorrente, in data 06.10.2025, ha presentato istanza di rateizzazione (ID 906739) per gli interi carichi di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio, istanza protocollata con n. DW 5898025 del 08.10.2025 e approvata dall in data 23.10.2025 con Controparte_2
concessione di un piano di rateizzazione in 84 rate, con prima scadenza fissata al 07.11.2025.
La richiesta di rateizzazione del debito tributario o contributivo costituisce atto incompatibile con la volontà di contestare la pretesa creditoria, integrando un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. con conseguente effetto confessorio la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento e comporta rinuncia tacita alla prescrizione già maturata, essendo logicamente incompatibile con la volontà di contestare l'an o il quantum della pretesa.
Ricorrono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, la proposizione della rateizzazione da parte della ricorrente ha determinato il venir meno dell'interesse a coltivare l'opposizione: da un lato, la debitrice ha riconosciuto il debito e accettato un piano di pagamento;
dall'altro, l'Agente della Riscossione ha sospeso le azioni esecutive in pendenza della rateizzazione.
Non residua pertanto alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia di merito sulle domande originariamente proposte.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dovendosi individuare la parte che sarebbe risultata soccombente ove si fosse pervenuti ad una pronuncia di merito.
Nel caso di specie, la soccombenza virtuale deve essere posta a carico della società ricorrente per le seguenti ragioni:
- gli avvisi di addebito risultano regolarmente notificati, come documentato dalla CP_3
resistente, e non tempestivamente impugnati nel termine perentorio di 40 giorni, con conseguente definitività dei titoli esecutivi ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999;
- la cartella risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data 23.08.2017, come da CP_4 ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti;
- sono stati notificati atti di intimazione interruttivi della prescrizione (01.06.2023 e
24.10.2023);
- la stessa ricorrente ha riconosciuto il debito mediante la presentazione dell'istanza di 5
rateizzazione.
Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori;
CP_3
3) CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell , che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre Controparte_2 accessori di legge;
4) NULLA per le spese nei confronti dell CP_4
Napoli, lì 16\12\2025 Il Giudice del Lavoro dott. Ciro Cardellicchio