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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opposizione . D.I. SENTENZA n.998/21
nella causa civile iscritta al n.4920/2021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Rizzello, Parte_1
mandato in atti
Attrice
contro
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Losavio mandato Controparte_1
in atti
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 29.05.2021
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
sig.ra per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento Controparte_1
Immediatamente esecutivo n.998/2021 emessa in data 11.05.2021 dal
Tribunale di Lecce avente ad oggetto pagamento differenza canoni di locazione.
L'opponente precisava le conclusioni chiedendo: 1)in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in oggetto.2) Nel
merito chiedeva dichiararsi la nullità del precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n.998/21 e 2
CP_ dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Arch. a procede ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra . 3) In subordine ridursi ad un Parte_1
terzo (pari al diritto della odierna opposta) il quantum richiesto:3) in estremo subordine ridurre il quantum richiesto in euro 15.347,81 ovvero al netto della mensilità settembre 2020 in poi, in quanto dal 31.08.2021 il locale in questione era a disposizione per la restituzione libero da persone e/o cose, in favore dei locatori. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Arch. la Controparte_1
quale contestando gli assunti dell'opponente chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Al presente giudizio veniva riunito il fascicolo n.5519/21 ed acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal n.7568/21
Alla udienza del 01.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine alla sorte capitale e chiedevano la riduzione del decreto ingiuntivo in oggetto alle sole somme già distratte in favore dell'avv. Colonna con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra questo Giudicante, pertanto, non rimane altro che prendere atto dell'intervenuto accordo tra le parti e ridurre il decreto ingiuntivo opposto n.998/2021 emesso il 11.05.2021 dal Tribunale di Lecce, alle sole somme già liquidate e distratte a favore dell'avv. C. Colonna, con spese di lite del presente giudizio compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente 3
pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1)Dispone la riduzione del D.I. n.998/21 emesso il 11.05.2021 alle somme già
distratte a titolo di spese e competenze professionali, in favore dell' Avv.
ES I. Colonna
2) Spese compensate.
Lecce, 01.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente
Opposizione . D.I. SENTENZA n.998/21
nella causa civile iscritta al n.4920/2021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Rizzello, Parte_1
mandato in atti
Attrice
contro
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Losavio mandato Controparte_1
in atti
Convenuta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 29.05.2021
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
sig.ra per sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento Controparte_1
Immediatamente esecutivo n.998/2021 emessa in data 11.05.2021 dal
Tribunale di Lecce avente ad oggetto pagamento differenza canoni di locazione.
L'opponente precisava le conclusioni chiedendo: 1)in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in oggetto.2) Nel
merito chiedeva dichiararsi la nullità del precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n.998/21 e 2
CP_ dichiarare l'inesistenza del diritto dell'Arch. a procede ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra . 3) In subordine ridursi ad un Parte_1
terzo (pari al diritto della odierna opposta) il quantum richiesto:3) in estremo subordine ridurre il quantum richiesto in euro 15.347,81 ovvero al netto della mensilità settembre 2020 in poi, in quanto dal 31.08.2021 il locale in questione era a disposizione per la restituzione libero da persone e/o cose, in favore dei locatori. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Arch. la Controparte_1
quale contestando gli assunti dell'opponente chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Al presente giudizio veniva riunito il fascicolo n.5519/21 ed acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal n.7568/21
Alla udienza del 01.12.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine alla sorte capitale e chiedevano la riduzione del decreto ingiuntivo in oggetto alle sole somme già distratte in favore dell'avv. Colonna con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra questo Giudicante, pertanto, non rimane altro che prendere atto dell'intervenuto accordo tra le parti e ridurre il decreto ingiuntivo opposto n.998/2021 emesso il 11.05.2021 dal Tribunale di Lecce, alle sole somme già liquidate e distratte a favore dell'avv. C. Colonna, con spese di lite del presente giudizio compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente 3
pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, disattesa, così dispone:
1)Dispone la riduzione del D.I. n.998/21 emesso il 11.05.2021 alle somme già
distratte a titolo di spese e competenze professionali, in favore dell' Avv.
ES I. Colonna
2) Spese compensate.
Lecce, 01.12.2025
Il G.O. Marilena Caroppo