Articolo 23 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979
Articolo 22Articolo 24
Versione
2 febbraio 1983
Art. 23.
La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all' articolo 221 del codice di procedura penale e all' articolo 1235 del codice della navigazione , nonche' al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.
Entrata in vigore il 2 febbraio 1983
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