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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa SA Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 552/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentata dalla sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_2
in OD, in via Colle Eghezzone n. 1, presso l'avv. Gian Michele Uggè
( che la rappresenta e difende come da procura in Email_1
atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
SA NA e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC di detto avvocato
( come da procura in atti. Email_2
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano CP_2 C.F._2
alla via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'avv. Katia Muscatella
( che la rappresenta e difende unitamente Email_3
all'avv. Laura Scarrone ( , come da procura in atti. Email_4
APPELLATA
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e per essa Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante in atti, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di
OD venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che la fideiussione prestata dagli attori opponenti configura una fideiussione specifica e quindi alla stessa non è applicabile né riferibile nè il provvedimento sanzionatorio della
AN di Italia del 02.05.2005 nè la pronuncia nr. 41994/2021 delle SS.UU. della Suprema Corte;
- accerti e dichiari che la fideiussione prestata dagli attori opponenti configura un contratto autonomo di garanzia e quindi non è soggetta alla disciplina codicistica della fideiussione e, in particolare, all'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- accerti e dichiari che nessuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. si è prodotta nella fattispecie in esame e pertanto l'azione di escussione della nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e è pienamente legittima, CP_1 CP_2
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dall'appellante limitatamente alle somme residue dovute dal signor pari ad € 1.056.397,42= oltre interessi per effetto CP_1
pagina 2 di 19 degli incassi medio tempore intervenuti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo a deconto della esposizione debitoria di cui al predetto decreto ingiunto opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si fa nuovamente presente che è stato raggiunto un accordo transattivo tra la e la Parte_1 signora e pertanto l'atto di appello è stato notificato a quest'ultima solo per esigenze di CP_2 integrazione del contraddittorio dovendosi ritenere rinunciata nei suoi confronti ogni domanda.
Per CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,
nel merito
- per tutti i motivi esposti negli atti depositati nell'interesse del signor e previo ogni CP_1 accertamento in fatto ed in diritto, respingere l'appello proposto da (C.F. Parte_1
) e per essa la procuratrice speciale (C.F. P.IVA_3 Parte_2 P.IVA_2 per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto:
- confermare la sentenza n. 751/2023, pubblicata il 16.08.2023 dal Tribunale di OD, Giudice Dott.ssa
AR ES EL;
in ogni caso
- condannare (C.F. e per essa la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 P.IVA_2 tempore - alla integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora l'acquisizione ad ogni senso ed effetto di legge dei docc. nn. 8a e 8b del fascicolo di primo grado della signora presenti del fascicolo telematico del giudizio n. 2198/2021 CP_2
R.G. del Tribunale di OD che è stato riunito al giudizio n. 2143/2021 R.G. del medesimo Tribunale.”
Per CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In rito e in via principale: stante l'intervenuto accordo transattivo tra la e la signora dichiarare Parte_1 CP_2 tra le stesse parti cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”
pagina 3 di 19 IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentata dalla propria procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
(già ha proposto appello avverso la
[...] Controparte_3
sentenza del Tribunale di OD n. 751/2023, pubblicata in data 16/8/2023, con la quale – provvedendosi nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2021 con cui era stato ingiunto ai sig.ri e il pagamento, in favore di CP_1 CP_2
dell'importo complessivo di Euro 2.271.612,80, oltre interessi e Parte_1
spese - è stata accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opposta, odierna appellante, al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 26.500,00 per ciascun opponente, oltre accessori di legge.
Vicende processuali
1) (di seguito anche ), rappresentata procuratrice Parte_1 Parte_1
speciale chiedeva ed otteneva nei confronti di Controparte_3 [...]
e quali fideiussori di (di seguito anche CP_1 CP_2 Controparte_4
“ ”), l'emissione del decreto ingiuntivo n. 422/2021 per il pagamento, in via CP_5
solidale tra loro, dell'importo complessivo di euro 2.271.612,80.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice ricorrente aveva dedotto quanto segue: i) che con contratto di mutuo fondiario edilizio del 30.6.2011, AN
Popolare di Milano soc.coop a r.l. (nel seguito anche “AN”) aveva concesso ad
[...]
un mutuo di euro 3.500.000,00, successivamente frazionato e modificato con CP_6
contratto del 18/6/2014 con cui le parti avevano dato atto che il finanziamento restava concluso per il minor importo di Euro 2.800.000,00, già erogato dalla AN;
ii) che, con atto del 15.6.2011, i sig.ri e si erano costituiti fideiussori di CP_1 CP_2
fino all'importo massimo di euro 4.200.000,00, per l'adempimento Controparte_6
pagina 4 di 19 delle obbligazioni dipendenti dal mutuo concesso dalla AN (cfr. doc. 15 fasc. 1° grado
; iii) che, a seguito dell'inadempimento della Società, la AN si era avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di mutuo e con lettera racc. del
27.2.2017, trasmessa alla Società debitrice principale e ai fideiussori sig. e sig.ra CP_1
(cfr. doc. 11 fasc. 1° grado , aveva risolto il contratto di mutuo e richiesto il CP_2 Parte_1
pagamento di quanto dovuto;
iv) che per effetto dell' operazione di fusione tra CP_7
Soc. coop e AN Popolare di Milano soc.coop a r.l. mediante costituzione di
[...]
Banco BPM spa, e successivo contratto di cessione dei crediti in blocco da Banco BPM
a quest'ultima era divenuta titolare del credito vantato nei confronti della Parte_1
società v) che, medio tempore, i debitori avevano provveduto ad Controparte_4
effettuare pagamenti per l'importo di Euro 585.000,00 e, pertanto, risultavano debitori del residuo importo di Euro 2.271.612,65 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal
17.2.2017 al saldo.
2) Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione il sig. CP_1
e la sig.ra instaurando due distinti giudizi successivamente riuniti. CP_2
In particolare, il sig. per quel che rileva nel presente giudizio di appello: i) CP_1
eccepiva l'errata qualificazione dell'atto datato 15.6.2011 come atto fideiussorio, sostenendo che lo stesso dovesse essere correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che, stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1263 c.c., in mancanza del consenso del sig. al trasferimento della CP_1
garanzia in favore della cessionaria del credito nessun diritto Parte_1
poteva essere fatto valere da questa nei suoi confronti;
ii) precisava che, laddove il predetto atto fosse stato qualificabile come fideiussione, si sarebbe trattato di una fideiussione omnibus, di cui egli eccepiva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto;
iii) lamentando, inoltre, la presenza, nella garanzia rilasciata, delle clausole corrispondenti a quelle del modello ABI censurato dalla , eccepiva la CP_8
nullità dell'intero contratto o, in subordine, delle singole clausole per violazione della pagina 5 di 19 normativa antitrust, nonché la conseguente intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziando, al riguardo, come la domanda giudiziale nei confronti del debitore principale era stata proposta dopo tre anni dalla lettera del 27 febbraio 2017 che segnava la scadenza dell'obbligazione.
3) Nel giudizio così instaurato, con comparsa depositata in data 23/12/2021, si costituiva l'opposta per mezzo della sua procuratrice Parte_1 Parte_2
la quale, fra l'altro: i) contestava la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 1263 c.c. al contratto autonomo di garanzia, sì da doversi ritenere che si fossero trasferite, con il credito ceduto, tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori;
ii) precisava che, in caso di qualificazione dell'atto come fideiussione, la stessa andava ricondotta ad una fideiussione specifica e non omnibus (come erroneamente ritenuto dalla controparte), in quanto espressamente riferita alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo;
iii) in relazione alla parziale conformità della fideiussione allo schema ABI censurato dalla
, rivendicava la validità della fideiussione azionata, evidenziando che CP_8
l'accertamento della aveva avuto ad oggetto lo schema delle fideiussioni CP_8
omnibus e che per le fideiussioni specifiche - come quella oggetto di causa - non si sarebbe potuto pervenire ad una censura di invalidità sulla base della prova privilegiata costituita dalla delibera della del 2005; iv) contestava, conseguentemente, CP_8
l'eccezione di intervenuta decadenza.
La parte opposta chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna delle parti opponenti al pagamento delle somme dovute a
Parte_1
4) Il Tribunale di OD, con la sentenza oggetto di impugnazione nel presente giudizio di appello, dopo aver dato atto che le eccezioni sollevate dagli opponenti relative al difetto di legittimazione erano state rinunciate nel corso del giudizio, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rilevando, in sintesi, quanto segue:
pagina 6 di 19 - che il contratto andava qualificato come fideiussione omnibus, non avendo la clausola di pagamento a prima richiesta valore decisivo ai fini della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente opponibilità alla banca e alla sua cessionaria delle eccezioni sollevate dagli opponenti riguardanti il rapporto principale;
- che le clausole 2), 6) ed 8) della fideiussione erano riproduttive di quelle dello schema
ABI censurato dalla per violazione della normativa antitrust;
CP_8
- che, in forza dell'orientamento espresso dalla Cassazione Sezioni Unite 41994/2021, doveva essere pronunciata la nullità delle predette clausole, ferma restando la validità della fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1 CP_9
- che, pertanto, alla sanzione di nullità parziale delle tre clausole, conseguiva l'applicabilità diretta dell'art. 1957 c.c., con la conseguenza che, affinché il fideiussore potesse ritenersi obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, era necessario che lo stesso avesse promosso azione giudiziale nei confronti del debitore nel termine di sei mesi, non essendo sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale;
- che, nel caso di specie, era pacifico tra le parti che il termine ex art 1957 c.c. fosse cominciato a decorrere dalla data del passaggio a sofferenza della posizione
(16.02.2017), con la conseguenza che (non potendosi ritenere idonea la lettera di costituzione in mora del 27/2/2017) le iniziative del creditore risultavano tardive e l'eccezione di decadenza andava accolta, con conseguente liberazione degli opponenti.
5) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per mezzo Parte_1
della sua procuratrice , sulla base di tre motivi di appello Parte_2
con cui ha contestato la sentenza impugnata:
- nella parte in cui ha omesso di accertare e dichiarare la natura di fideiussione specifica della garanzia rilasciata dai sig.ri e in quanto la lettera fideiussoria CP_1 CP_2
oggetto di causa è espressamente riferita ad uno specifico rapporto, vale a dire il contratto di mutuo stipulato tra la AN ed al riguardo, l'appellante ha CP_4
pagina 7 di 19 segnalato come nè il provvedimento sanzionatorio della del 2.5.2005 né la CP_8
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 si riferiscono alle fideiussioni specifiche;
- nella parte in cui non ha riconosciuto che la fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1
configura un contratto autonomo di garanzia e quindi non sarebbe soggetta alla CP_2
disciplina codicistica della fideiussione, ivi compreso la norma di cui all'art. 1957 c.c.;
- nella parte in cui ha accertato l'intervenuta decadenza, non solo perché sarebbe inapplicabile l'art. 1957 c.c., per i motivi sopra esposti, ma anche perché il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto necessario, ai fini del rispetto del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., che venga proposta un'istanza giudiziale, laddove, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente intervenuta con la lettera di messa in mora del 27.2.2017, con la quale Banco BPM aveva comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori sig.ri e la Controparte_4 CP_1 CP_2
risoluzione del contratto di mutuo fondiario con valuta al 16.2.2017 ed aveva intimato il pagamento delle somme dovute in base alle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di mutuo.
Nel medesimo atto di appello l'appellante ha anche dato atto che era stato Parte_1
“raggiunto un accordo transattivo tra la e la signora Parte_1 CP_2
e che, pertanto, l'atto di appello veniva notificato a quest'ultima solo per esigenze di integrazione del contraddittorio dovendosi ritenere rinunciata la domanda già azionata nei suoi confronti;
ha, inoltre, fatto presente che, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, erano intervenuti incassi pari ad euro 1.215.215,38 a deconto dell'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante in ragione dei motivi di impugnazione ed alla luce dei pagamenti Parte_1
intervenuti, ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del sig. pagina 8 di 19 al pagamento dell'importo residuo dovuto pari ad euro 1.056.397,42 oltre CP_1
interessi.
6) Nel giudizio di appello così instaurato si sono costituiti con distinte comparse di costituzione e risposta il sig. e la sig.ra CP_1 CP_2
Quest'ultima, confermando l'intervenuta transazione (e, ciò, con accordo stipulato in data 16/6/2023, con il quale le parti avevano previsto, tra le altre condizioni, che
“l'emananda sentenza che sarà pronunciata nell'ambito del giudizio di opposizione RG
2143/2021 riunito al n. 2198/2021 pendente avanti il Tribunale di OD sarà da considerarsi improduttiva di qualsiasi effetto giudico fra le stesse parti”), ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il sig. con la comparsa di costituzione depositata il 23 maggio 2024, CP_1
contestando le doglianze di parte appellante, ha dichiarato di condividere le statuizioni della sentenza di primo in grado con riferimento alla qualificazione della fideiussione oggetto di causa come fideiussione omnibus; ha, inoltre, invocato la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c. deducendo che l'intervenuta transazione con la sig.ra e la conseguente rinuncia del creditore ad ogni pretesa CP_2
nei suoi confronti, avrebbe determinato l'impossibilità per il sig. ove CP_1
condannato, di rivalersi nei confronti della sig.ra impossibilità che si sarebbe CP_2
aggiunta a quella di rivalersi nei confronti della debitrice garantita per Controparte_6
la quale, in data 6.12.2023, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'intervenuta liquidazione giudiziale.
Il sig. ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1
primo grado.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione pagina 9 di 19 Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato sig. al pagamento del residuo CP_1
credito vantato dalla parte appellante nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
8) Va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante ha Parte_1
censurato la sentenza impugnata per aver qualificato la garanzia personale rilasciata dal sig. quale fideiussione omnibus e non come fideiussione specifica, sì da doversi CP_1
ritenere infondato l'assunto di nullità della fideiussione in questione in quanto parzialmente conforme allo schema ABI censurato dalla nel 2005, CP_8
laddove, invece, la fideiussione per cui è causa sarebbe “pienamente valida ed efficace e vale a garantire l'intera esposizione ingiunta”.
L'appellato sig. ha, invece, dedotto la correttezza della qualificazione giuridica CP_1
attribuita dal giudice di primo grado alla garanzia per cui è causa, ritenendo che la natura di fideiussione omnibus fosse confermata dall'art. 4 dell'atto fideiussorio il quale prevede che “ […] Il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui la AN ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente […] Per quanto concerne i rapporti di aperture di credito o altre linee di credito a tempo determinato il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando alla AN non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.[…]” (cfr. comparsa di costituzione pag.12). CP_1
Tale previsione - secondo la parte appellata - legittimerebbe una interpretazione secondo cui sarebbero da ritenersi comprese nella garanzia fideiussoria per cui è causa una pluralità di obbligazioni future ed eventuali con l'istituto bancario che caratterizzano le fideiussioni omnibus.
pagina 10 di 19 Ad avviso della Corte tale assunto di parte appellata deve ritenersi infondato, dovendosi senz'altro ritenere che la fideiussione per cui è causa sia del tipo “specifica” e non omnibus.
Va richiamato che, come noto, la fideiussione omnibus riguarda la garanzia di debiti originati da una serie indeterminata di operazioni - anche future e ipotetiche - del soggetto garantito, operazioni che possono determinare un'incertezza sulla loro causale ed un'oscillazione della misura di garanzia, seppure nei limiti di un importo massimo garantito;
che, la fideiussione ordinaria o specifica, invece, si riferisce alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione, e dunque alla garanzia per obbligazioni precisamente determinate anche nell'importo.
La fideiussione sottoscritta dal sig. è stata espressamente rilasciata per CP_1
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN dipendenti da mutuo a medio/lungo termine dell'importo di Euro 3.500.000,00 (omissis), con successivo frazionamento, della durata di 360 mesi rimborsabile in n. 120 rate trimestrale dalla data di erogazione” (cfr. doc. 15 fasc. 1° grado . Parte_1
Pertanto, essendo stata rilasciata espressamente per i debiti originati dallo specifico contratto di mutuo stipulato tra la AN e la Società garantita, deve inequivocabilmente ritenersi che la fideiussione oggetto di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, vada qualificata non come fideiussione omnibus ma come fideiussione specifica.
Non depone in senso contrario l'art. 4 dell'atto fideiussorio, il cui richiamo dedotto da parte appellata appare improprio.
Tale disposizione regola, infatti, genericamente, le condizioni e gli effetti del recesso del fideiussore, prevedendo la possibilità per quest'ultimo di esercitare il diritto di recesso per le sole garanzie relative a rapporti a tempo indeterminato e chiarendo invece l'impossibilità del fideiussore di recedere negli altri casi relativi a rapporti di aperture di pagina 11 di 19 credito a tempo determinato, in cui la garanzia resta efficace fino a quando alla AN non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita. Nella prima ipotesi, l'art. 4 prevede pure che, in caso di esercizio del diritto di recesso, “Il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui la AN ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”.
Erroneamente, dunque, l'appellato, da tali previsioni, ha tratto conferma che il fideiussore sarebbe soggetto anche ad eventuali obbligazioni future.
8.1) Dalla qualificazione giuridica della fideiussione oggetto di causa quale fideiussione specifica, deriva la legittimità della clausola n. 6 del medesimo contratto contenente l'espressa deroga all'art. 1957 c.c.
La natura anticoncorrenziale delle clausole contenute nel modulo ABI, da cui discende la nullità parziale delle stesse, è stata, infatti, valutata dalla con esclusivo CP_8
riferimento alle fideiussioni omnibus, non anche alle fideiussioni specifiche.
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla , di clausole del modello CP_8
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”1.
L'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato, pertanto, a tale tipologia di fideiussione ed è solo rispetto ad essa che il provvedimento della AN 1 Cfr. Cass. 21841/2024 richiamata da Cass.3284/2025 pagina 12 di 19 n. 55/2005 possiede l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli CP_8
riconosce2.
La clausola n. 6 della fideiussione oggetto di causa, contenente la deroga all'art. 1957
c.c. è pertanto legittima.
9) Peraltro, qualora si riconoscesse la nullità della clausola e la conseguente reviviscenza ed applicabilità dell'art. 1957 c.c., andrebbe rilevato, comunque, che, nel caso, la AN non è incorsa in alcuna decadenza.
Merita, infatti, accoglimento il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., ha ritenuto necessario che venga proposta un'istanza giudiziale, dovendosi rilevare che, nel caso di specie, l'atto fideiussorio contiene la clausola di pagamento a prima richiesta e che, pertanto, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento.
In proposito, infatti, va richiamato che, nei casi in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento avvenga “a prima richiesta”, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente la proposizione, nel termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, di una richiesta stragiudiziale di pagamento3.
Ebbene, la fideiussione oggetto di causa, all'art. 7 contiene la clausola di pagamento a prima richiesta laddove prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Risulta anche documentalmente provato che, con la lettera del 27.2.2017 non solo è stata comunicata la risoluzione del contratto di mutuo ma, contestualmente, è stato anche intimato il pagamento di quanto dovuto in base al predetto contratto di mutuo quantificato in complessivi euro 2.856.612,66 (cfr. doc. 11 fasc. di primo grado . Parte_1
Dalle considerazioni soprasvolte deriva, pertanto, che l'eccezione di decadenza (del creditore dalla garanzia fideiussoria) sollevata dal sig. non potrebbe, in ogni CP_1
caso, trovare accoglimento.
10) A questo punto, va detto che, fini della determinazione del residuo debito di cui è chiamato a rispondere l'odierno appellato sig. occorre tenere conto sia degli CP_1
importi già corrisposti in corso di causa, di cui ha dato atto la stessa parte appellante sia dei consolidati principi di diritto circa gli effetti della transazione che Parte_1
abbia riguardato il rapporto tra il creditore ed uno dei confideiussori, come pacificamente avvenuto nel caso di specie con la transazione (di tipo parziaria e non
“tombale”) intervenuta, nel corso del giudizio di primo grado, tra l'odierna appellante e la sig.ra transazione che (prodotta in causa dalla stessa appellante in CP_2 Parte_1
vista dell'udienza di prima comparizione) ha espressamente riguardato la posizione della sola condebitrice solidale sig.ra CP_2
Al riguardo è stato chiarito in giurisprudenza che “considerato che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento
è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un pagina 14 di 19 ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei” (cfr. la recente sentenza Cass. 5185/25 la quale, confermando la sentenza C. App. Milano n.
1600/2023, ha ribadito i principi già chiariti da Cass. SS. UU. 30174/2011).
Quanto al carattere parziario della transazione intervenuta tra l'appellante e la Parte_1
sig.ra in data 16-19 giugno 2023 (ossia dopo il deposito degli atti conclusivi ma CP_2
prima della pubblicazione della sentenza di primo grado), va richiamato che le parti, con detta transazione, come dalle stesse precisato alla clausola n. 5 della transazione, “hanno inteso e intendono estinguere la sola quota di debito derivante dalla fideiussione contratta in data 15.6.2011 dalla sig.ra nell'interesse della CP_2 CP_6
senza possibilità quindi che la società debitrice e/o l'altro fideiussore CP_1
possano approfittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c.”.
Tale transazione ha, quindi, previsto il pagamento da parte della sig.ra a saldo e CP_2
stralcio, della complessiva somma di euro 250.000,00.
La predetta transazione è pertanto, una transazione parziaria con la quale è stato previsto il pagamento di un importo all'evidenza inferiore a quello della quota che avrebbe fatto idealmente capo alla sig.ra sì che, in base ai principi di diritto sopra richiamati, CP_2
ai fini della determinazione del residuo debito dovuto dall'odierno appellato, dovrà essere posto in detrazione (dal credito già vantato dalla creditrice) non già solo l'importo corrisposto con detta transazione, ma, piuttosto, la quota di debito astrattamente riferibile alla garante con la quale è intervenuta la transazione.
Va, quindi, chiarito che, per calcolare la quota ideale del debito dei due fideiussori solidali (prima dell'intervenuta transazione con la sig.ra , occorre, anzitutto, CP_2
tener conto del totale degli incassi che l'appellante, nel proprio atto di appello, dichiara aver conseguito nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 13 atto di appello, secondo cui: “sono intervenuti incassi pari ad € 1.215.215,38= a deconto della esposizione debitoria di cui al predetto decreto ingiuntivo opposto”).
pagina 15 di 19 Considerato che nell'importo totale degli incassi dichiarati dall'appellante Parte_1
(pari ad euro 1.215.215,38) è ricompreso anche l'importo di Euro 250.000,00 versato dalla sig.ra a titolo transattivo (come risulta dal tenore dell'accordo transattivo CP_2
depositato in causa, pacificamente intervenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado), ne consegue che, in assenza di detta transazione, l'ammontare degli acconti già pagati (non provenienti dai fideiussori solidali convenuti nel presente giudizio) doveva essere pari ad euro 965.215,38 (pari alla differenza tra euro
1.215.215,38 ed euro 250.000,00), sì che, “ante” transazione intervenuta con la sig.ra il residuo credito vantato dalla creditrice doveva essere pari ad euro CP_2
1.306.397,42 (pari al credito originario di euro 2.271.612,80 meno l'ammontare degli acconti già pagati per euro 965.215,38), con la conseguenza che la quota ideale di debito riferibile a ciascuno dei due confideiussori solidali deve essere determinata nell'importo di euro 653.198,71 (pari alla metà del predetto importo di euro 1.306.397,42): trattandosi, all'evidenza, di un importo superiore a quello di euro 250.000,00 corrisposto dall'altra garante solidale sig.ra in applicazione dei principi sopra richiamati, dal CP_2
residuo credito vantato dalla creditrice “ante” transazione (pari ad euro 1.306.397,42) dovrà essere detratto non già l'importo di euro 250.000,00 corrisposto in via transattiva dalla sig.ra ma l'ammontare della quota di euro 653.198,71 a questa a questa CP_2
riferibile, sì da doversi quantificare il residuo debito dovuto dall'odierno appellato sig. nell'importo di euro 653.198,71 per sorte capitale. CP_1
11) Va, invece, disattesa l'eccezione di intervenuta liberazione dalla garanzia fideiussoria invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 1955 c.c. sull'assunto che la transazione intervenuta tra la e la sig.ra avrebbe pregiudicato i suoi Parte_1 CP_2
diritti di rivalersi nei confronti di quest'ultima, cui si sarebbe aggiunta l'impossibilità di rivalersi nei confronti della Società garantita per intervenuta liquidazione giudiziale della stessa.
pagina 16 di 19 La norma di cui all'art. 1955 c.c., in punto di liberazione del fideiussore per fatto del creditore, prevede che “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Tale norma mira a tutelare il diritto del fideiussore (che abbia pagato) a surrogarsi nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, nel senso che il creditore non può pretendere l'adempimento da parte del fideiussore se colpevolmente ha compromesso la garanzia patrimoniale generica del debitore, pregiudicando così la possibilità per il fideiussore di recuperare presso il debitore quanto dovesse pagare al creditore.
L'intervenuta transazione tra la e la sig.ra non ha alcun rilievo rispetto Parte_1 CP_2
alla possibilità del sig. di agire in surrogazione nei confronti del debitore CP_1
principale né risulta che la transazione abbia determinato lo stato di insolvenza della società debitrice principale (circostanza che del resto non è stata neppure dedotta).
Del resto, tenuto conto dei principi esposti al paragrafo che precede, il sig. non CP_1
risulta in alcun modo pregiudicato dalla transazione parziaria intervenuta con la sig.ra
CP_2
Per effetto della predetta transazione, infatti, l'obbligazione di garanzia del sig. CP_1
(tenuto a garantire, in virtù della garanzia fideiussoria rilasciata, l'intero adempimento delle obbligazioni del debitore principale dipendenti dal contratto di mutuo), si è ridotta della quota ideale del debito imputabile alla sig.ra con la conseguenza che il sig. CP_2
non potrebbe, comunque, esercitare azione di regresso nei confronti della sig.ra CP_1
non essendogli consentito di agire in regresso per il rimborso della quota a sé CP_2
imputabile.
12) In definitiva, da un lato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'appellante e l'appellata sig.ra da un altro lato, dovendosi Parte_1 CP_2
ritenere fondati i motivi di appello (fatti salvi i profili della determinazione del residuo pagina 17 di 19 credito conseguenti ai pagamenti intervenuti nel corso del giudizio di cui ha dato atto la stessa appellante), in riforma della sentenza appellata, va condannato l'appellato sig.
a pagare all'appellante la somma di euro 653.198,71, oltre interessi CP_1 Parte_1
contrattuali di mora dal 17.2.2017 al saldo.
13) Quanto alle spese, da un lato, quanto al rapporto tra l'appellante e l'appellata sig.ra in conformità alle conclusioni in proposito svolte da dette parti in conseguenza CP_2
dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, va disposta la compensazione delle spese di lite tra dette parti;
da un altro lato, secondo il criterio della soccombenza, va condannato l'appellato sig. a rimborsare alla parte appellante le spese di lite CP_1
per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di OD n. Parte_2
751/2023, pubblicata il 16/8/2023, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra l'appellante Parte_1
e l'appellata sig.ra
[...] CP_2
2) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato sig. a pagare all'appellante e per essa CP_1 Parte_1
la somma di euro 653.198,71, oltre interessi Parte_2
contrattuali di mora dal 17.2.2017 al saldo;
3) dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata sig.ra CP_2
[...]
pagina 18 di 19 4) condanna l'appellato sig. a rimborsare all'appellante le spese di lite di CP_1
primo e secondo grado, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compenso e, quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2/07/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nel senso che il provvedimento della è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, cfr. CP_8 anche Cass. 30383/2024 e Cass. 1851/2025. 3 cfr. Cass. n. 9680/2025, che conferma il consolidato indirizzo espresso anche in Cass. nn. 22346/2017, 30185/2022, 660/2025, 5179/2025 pagina 13 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa SA Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 552/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) rappresentata dalla sua procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_2
in OD, in via Colle Eghezzone n. 1, presso l'avv. Gian Michele Uggè
( che la rappresenta e difende come da procura in Email_1
atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
SA NA e con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC di detto avvocato
( come da procura in atti. Email_2
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano CP_2 C.F._2
alla via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'avv. Katia Muscatella
( che la rappresenta e difende unitamente Email_3
all'avv. Laura Scarrone ( , come da procura in atti. Email_4
APPELLATA
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e per essa Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
In via principale: riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di gravame in fatto e in diritto illustrati dall'appellante in atti, e di conseguenza si insiste affinché la sentenza del Tribunale di
OD venga integralmente riformata nel senso che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- accerti e dichiari che la fideiussione prestata dagli attori opponenti configura una fideiussione specifica e quindi alla stessa non è applicabile né riferibile nè il provvedimento sanzionatorio della
AN di Italia del 02.05.2005 nè la pronuncia nr. 41994/2021 delle SS.UU. della Suprema Corte;
- accerti e dichiari che la fideiussione prestata dagli attori opponenti configura un contratto autonomo di garanzia e quindi non è soggetta alla disciplina codicistica della fideiussione e, in particolare, all'applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- accerti e dichiari che nessuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. si è prodotta nella fattispecie in esame e pertanto l'azione di escussione della nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e è pienamente legittima, CP_1 CP_2
e conseguentemente: accolga le conclusioni formulate in primo grado dall'appellante limitatamente alle somme residue dovute dal signor pari ad € 1.056.397,42= oltre interessi per effetto CP_1
pagina 2 di 19 degli incassi medio tempore intervenuti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo a deconto della esposizione debitoria di cui al predetto decreto ingiunto opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si fa nuovamente presente che è stato raggiunto un accordo transattivo tra la e la Parte_1 signora e pertanto l'atto di appello è stato notificato a quest'ultima solo per esigenze di CP_2 integrazione del contraddittorio dovendosi ritenere rinunciata nei suoi confronti ogni domanda.
Per CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda o eccezione,
nel merito
- per tutti i motivi esposti negli atti depositati nell'interesse del signor e previo ogni CP_1 accertamento in fatto ed in diritto, respingere l'appello proposto da (C.F. Parte_1
) e per essa la procuratrice speciale (C.F. P.IVA_3 Parte_2 P.IVA_2 per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto:
- confermare la sentenza n. 751/2023, pubblicata il 16.08.2023 dal Tribunale di OD, Giudice Dott.ssa
AR ES EL;
in ogni caso
- condannare (C.F. e per essa la procuratrice speciale Parte_1 P.IVA_3 [...]
(C.F. ) – in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 P.IVA_2 tempore - alla integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
In via istruttoria
Si chiede sin d'ora l'acquisizione ad ogni senso ed effetto di legge dei docc. nn. 8a e 8b del fascicolo di primo grado della signora presenti del fascicolo telematico del giudizio n. 2198/2021 CP_2
R.G. del Tribunale di OD che è stato riunito al giudizio n. 2143/2021 R.G. del medesimo Tribunale.”
Per CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
In rito e in via principale: stante l'intervenuto accordo transattivo tra la e la signora dichiarare Parte_1 CP_2 tra le stesse parti cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”
pagina 3 di 19 IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentata dalla propria procuratrice speciale Parte_1 Parte_2
(già ha proposto appello avverso la
[...] Controparte_3
sentenza del Tribunale di OD n. 751/2023, pubblicata in data 16/8/2023, con la quale – provvedendosi nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 422/2021 con cui era stato ingiunto ai sig.ri e il pagamento, in favore di CP_1 CP_2
dell'importo complessivo di Euro 2.271.612,80, oltre interessi e Parte_1
spese - è stata accolta l'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opposta, odierna appellante, al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 26.500,00 per ciascun opponente, oltre accessori di legge.
Vicende processuali
1) (di seguito anche ), rappresentata procuratrice Parte_1 Parte_1
speciale chiedeva ed otteneva nei confronti di Controparte_3 [...]
e quali fideiussori di (di seguito anche CP_1 CP_2 Controparte_4
“ ”), l'emissione del decreto ingiuntivo n. 422/2021 per il pagamento, in via CP_5
solidale tra loro, dell'importo complessivo di euro 2.271.612,80.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice ricorrente aveva dedotto quanto segue: i) che con contratto di mutuo fondiario edilizio del 30.6.2011, AN
Popolare di Milano soc.coop a r.l. (nel seguito anche “AN”) aveva concesso ad
[...]
un mutuo di euro 3.500.000,00, successivamente frazionato e modificato con CP_6
contratto del 18/6/2014 con cui le parti avevano dato atto che il finanziamento restava concluso per il minor importo di Euro 2.800.000,00, già erogato dalla AN;
ii) che, con atto del 15.6.2011, i sig.ri e si erano costituiti fideiussori di CP_1 CP_2
fino all'importo massimo di euro 4.200.000,00, per l'adempimento Controparte_6
pagina 4 di 19 delle obbligazioni dipendenti dal mutuo concesso dalla AN (cfr. doc. 15 fasc. 1° grado
; iii) che, a seguito dell'inadempimento della Società, la AN si era avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa presente nel contratto di mutuo e con lettera racc. del
27.2.2017, trasmessa alla Società debitrice principale e ai fideiussori sig. e sig.ra CP_1
(cfr. doc. 11 fasc. 1° grado , aveva risolto il contratto di mutuo e richiesto il CP_2 Parte_1
pagamento di quanto dovuto;
iv) che per effetto dell' operazione di fusione tra CP_7
Soc. coop e AN Popolare di Milano soc.coop a r.l. mediante costituzione di
[...]
Banco BPM spa, e successivo contratto di cessione dei crediti in blocco da Banco BPM
a quest'ultima era divenuta titolare del credito vantato nei confronti della Parte_1
società v) che, medio tempore, i debitori avevano provveduto ad Controparte_4
effettuare pagamenti per l'importo di Euro 585.000,00 e, pertanto, risultavano debitori del residuo importo di Euro 2.271.612,65 oltre interessi al tasso contrattuale di mora dal
17.2.2017 al saldo.
2) Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione il sig. CP_1
e la sig.ra instaurando due distinti giudizi successivamente riuniti. CP_2
In particolare, il sig. per quel che rileva nel presente giudizio di appello: i) CP_1
eccepiva l'errata qualificazione dell'atto datato 15.6.2011 come atto fideiussorio, sostenendo che lo stesso dovesse essere correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che, stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1263 c.c., in mancanza del consenso del sig. al trasferimento della CP_1
garanzia in favore della cessionaria del credito nessun diritto Parte_1
poteva essere fatto valere da questa nei suoi confronti;
ii) precisava che, laddove il predetto atto fosse stato qualificabile come fideiussione, si sarebbe trattato di una fideiussione omnibus, di cui egli eccepiva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto;
iii) lamentando, inoltre, la presenza, nella garanzia rilasciata, delle clausole corrispondenti a quelle del modello ABI censurato dalla , eccepiva la CP_8
nullità dell'intero contratto o, in subordine, delle singole clausole per violazione della pagina 5 di 19 normativa antitrust, nonché la conseguente intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., evidenziando, al riguardo, come la domanda giudiziale nei confronti del debitore principale era stata proposta dopo tre anni dalla lettera del 27 febbraio 2017 che segnava la scadenza dell'obbligazione.
3) Nel giudizio così instaurato, con comparsa depositata in data 23/12/2021, si costituiva l'opposta per mezzo della sua procuratrice Parte_1 Parte_2
la quale, fra l'altro: i) contestava la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 1263 c.c. al contratto autonomo di garanzia, sì da doversi ritenere che si fossero trasferite, con il credito ceduto, tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori;
ii) precisava che, in caso di qualificazione dell'atto come fideiussione, la stessa andava ricondotta ad una fideiussione specifica e non omnibus (come erroneamente ritenuto dalla controparte), in quanto espressamente riferita alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo;
iii) in relazione alla parziale conformità della fideiussione allo schema ABI censurato dalla
, rivendicava la validità della fideiussione azionata, evidenziando che CP_8
l'accertamento della aveva avuto ad oggetto lo schema delle fideiussioni CP_8
omnibus e che per le fideiussioni specifiche - come quella oggetto di causa - non si sarebbe potuto pervenire ad una censura di invalidità sulla base della prova privilegiata costituita dalla delibera della del 2005; iv) contestava, conseguentemente, CP_8
l'eccezione di intervenuta decadenza.
La parte opposta chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna delle parti opponenti al pagamento delle somme dovute a
Parte_1
4) Il Tribunale di OD, con la sentenza oggetto di impugnazione nel presente giudizio di appello, dopo aver dato atto che le eccezioni sollevate dagli opponenti relative al difetto di legittimazione erano state rinunciate nel corso del giudizio, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rilevando, in sintesi, quanto segue:
pagina 6 di 19 - che il contratto andava qualificato come fideiussione omnibus, non avendo la clausola di pagamento a prima richiesta valore decisivo ai fini della qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia, con la conseguente opponibilità alla banca e alla sua cessionaria delle eccezioni sollevate dagli opponenti riguardanti il rapporto principale;
- che le clausole 2), 6) ed 8) della fideiussione erano riproduttive di quelle dello schema
ABI censurato dalla per violazione della normativa antitrust;
CP_8
- che, in forza dell'orientamento espresso dalla Cassazione Sezioni Unite 41994/2021, doveva essere pronunciata la nullità delle predette clausole, ferma restando la validità della fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1 CP_9
- che, pertanto, alla sanzione di nullità parziale delle tre clausole, conseguiva l'applicabilità diretta dell'art. 1957 c.c., con la conseguenza che, affinché il fideiussore potesse ritenersi obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, era necessario che lo stesso avesse promosso azione giudiziale nei confronti del debitore nel termine di sei mesi, non essendo sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale;
- che, nel caso di specie, era pacifico tra le parti che il termine ex art 1957 c.c. fosse cominciato a decorrere dalla data del passaggio a sofferenza della posizione
(16.02.2017), con la conseguenza che (non potendosi ritenere idonea la lettera di costituzione in mora del 27/2/2017) le iniziative del creditore risultavano tardive e l'eccezione di decadenza andava accolta, con conseguente liberazione degli opponenti.
5) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per mezzo Parte_1
della sua procuratrice , sulla base di tre motivi di appello Parte_2
con cui ha contestato la sentenza impugnata:
- nella parte in cui ha omesso di accertare e dichiarare la natura di fideiussione specifica della garanzia rilasciata dai sig.ri e in quanto la lettera fideiussoria CP_1 CP_2
oggetto di causa è espressamente riferita ad uno specifico rapporto, vale a dire il contratto di mutuo stipulato tra la AN ed al riguardo, l'appellante ha CP_4
pagina 7 di 19 segnalato come nè il provvedimento sanzionatorio della del 2.5.2005 né la CP_8
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 si riferiscono alle fideiussioni specifiche;
- nella parte in cui non ha riconosciuto che la fideiussione prestata dai sig.ri e CP_1
configura un contratto autonomo di garanzia e quindi non sarebbe soggetta alla CP_2
disciplina codicistica della fideiussione, ivi compreso la norma di cui all'art. 1957 c.c.;
- nella parte in cui ha accertato l'intervenuta decadenza, non solo perché sarebbe inapplicabile l'art. 1957 c.c., per i motivi sopra esposti, ma anche perché il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto necessario, ai fini del rispetto del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., che venga proposta un'istanza giudiziale, laddove, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, come nel caso di specie, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento, tempestivamente intervenuta con la lettera di messa in mora del 27.2.2017, con la quale Banco BPM aveva comunicato alla debitrice principale ed ai fideiussori sig.ri e la Controparte_4 CP_1 CP_2
risoluzione del contratto di mutuo fondiario con valuta al 16.2.2017 ed aveva intimato il pagamento delle somme dovute in base alle obbligazioni nascenti dal predetto contratto di mutuo.
Nel medesimo atto di appello l'appellante ha anche dato atto che era stato Parte_1
“raggiunto un accordo transattivo tra la e la signora Parte_1 CP_2
e che, pertanto, l'atto di appello veniva notificato a quest'ultima solo per esigenze di integrazione del contraddittorio dovendosi ritenere rinunciata la domanda già azionata nei suoi confronti;
ha, inoltre, fatto presente che, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, erano intervenuti incassi pari ad euro 1.215.215,38 a deconto dell'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante in ragione dei motivi di impugnazione ed alla luce dei pagamenti Parte_1
intervenuti, ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del sig. pagina 8 di 19 al pagamento dell'importo residuo dovuto pari ad euro 1.056.397,42 oltre CP_1
interessi.
6) Nel giudizio di appello così instaurato si sono costituiti con distinte comparse di costituzione e risposta il sig. e la sig.ra CP_1 CP_2
Quest'ultima, confermando l'intervenuta transazione (e, ciò, con accordo stipulato in data 16/6/2023, con il quale le parti avevano previsto, tra le altre condizioni, che
“l'emananda sentenza che sarà pronunciata nell'ambito del giudizio di opposizione RG
2143/2021 riunito al n. 2198/2021 pendente avanti il Tribunale di OD sarà da considerarsi improduttiva di qualsiasi effetto giudico fra le stesse parti”), ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il sig. con la comparsa di costituzione depositata il 23 maggio 2024, CP_1
contestando le doglianze di parte appellante, ha dichiarato di condividere le statuizioni della sentenza di primo in grado con riferimento alla qualificazione della fideiussione oggetto di causa come fideiussione omnibus; ha, inoltre, invocato la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c. deducendo che l'intervenuta transazione con la sig.ra e la conseguente rinuncia del creditore ad ogni pretesa CP_2
nei suoi confronti, avrebbe determinato l'impossibilità per il sig. ove CP_1
condannato, di rivalersi nei confronti della sig.ra impossibilità che si sarebbe CP_2
aggiunta a quella di rivalersi nei confronti della debitrice garantita per Controparte_6
la quale, in data 6.12.2023, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'intervenuta liquidazione giudiziale.
Il sig. ha, pertanto, chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1
primo grado.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione pagina 9 di 19 Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato sig. al pagamento del residuo CP_1
credito vantato dalla parte appellante nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
8) Va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante ha Parte_1
censurato la sentenza impugnata per aver qualificato la garanzia personale rilasciata dal sig. quale fideiussione omnibus e non come fideiussione specifica, sì da doversi CP_1
ritenere infondato l'assunto di nullità della fideiussione in questione in quanto parzialmente conforme allo schema ABI censurato dalla nel 2005, CP_8
laddove, invece, la fideiussione per cui è causa sarebbe “pienamente valida ed efficace e vale a garantire l'intera esposizione ingiunta”.
L'appellato sig. ha, invece, dedotto la correttezza della qualificazione giuridica CP_1
attribuita dal giudice di primo grado alla garanzia per cui è causa, ritenendo che la natura di fideiussione omnibus fosse confermata dall'art. 4 dell'atto fideiussorio il quale prevede che “ […] Il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui la AN ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente […] Per quanto concerne i rapporti di aperture di credito o altre linee di credito a tempo determinato il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia, che rimane efficace fino a quando alla AN non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.[…]” (cfr. comparsa di costituzione pag.12). CP_1
Tale previsione - secondo la parte appellata - legittimerebbe una interpretazione secondo cui sarebbero da ritenersi comprese nella garanzia fideiussoria per cui è causa una pluralità di obbligazioni future ed eventuali con l'istituto bancario che caratterizzano le fideiussioni omnibus.
pagina 10 di 19 Ad avviso della Corte tale assunto di parte appellata deve ritenersi infondato, dovendosi senz'altro ritenere che la fideiussione per cui è causa sia del tipo “specifica” e non omnibus.
Va richiamato che, come noto, la fideiussione omnibus riguarda la garanzia di debiti originati da una serie indeterminata di operazioni - anche future e ipotetiche - del soggetto garantito, operazioni che possono determinare un'incertezza sulla loro causale ed un'oscillazione della misura di garanzia, seppure nei limiti di un importo massimo garantito;
che, la fideiussione ordinaria o specifica, invece, si riferisce alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto riferimento nel contratto di fideiussione, e dunque alla garanzia per obbligazioni precisamente determinate anche nell'importo.
La fideiussione sottoscritta dal sig. è stata espressamente rilasciata per CP_1
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta AN dipendenti da mutuo a medio/lungo termine dell'importo di Euro 3.500.000,00 (omissis), con successivo frazionamento, della durata di 360 mesi rimborsabile in n. 120 rate trimestrale dalla data di erogazione” (cfr. doc. 15 fasc. 1° grado . Parte_1
Pertanto, essendo stata rilasciata espressamente per i debiti originati dallo specifico contratto di mutuo stipulato tra la AN e la Società garantita, deve inequivocabilmente ritenersi che la fideiussione oggetto di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal
Giudice di primo grado, vada qualificata non come fideiussione omnibus ma come fideiussione specifica.
Non depone in senso contrario l'art. 4 dell'atto fideiussorio, il cui richiamo dedotto da parte appellata appare improprio.
Tale disposizione regola, infatti, genericamente, le condizioni e gli effetti del recesso del fideiussore, prevedendo la possibilità per quest'ultimo di esercitare il diritto di recesso per le sole garanzie relative a rapporti a tempo indeterminato e chiarendo invece l'impossibilità del fideiussore di recedere negli altri casi relativi a rapporti di aperture di pagina 11 di 19 credito a tempo determinato, in cui la garanzia resta efficace fino a quando alla AN non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita. Nella prima ipotesi, l'art. 4 prevede pure che, in caso di esercizio del diritto di recesso, “Il fideiussore risponde oltre che delle obbligazioni del debitore, in essere al momento in cui la AN ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato”.
Erroneamente, dunque, l'appellato, da tali previsioni, ha tratto conferma che il fideiussore sarebbe soggetto anche ad eventuali obbligazioni future.
8.1) Dalla qualificazione giuridica della fideiussione oggetto di causa quale fideiussione specifica, deriva la legittimità della clausola n. 6 del medesimo contratto contenente l'espressa deroga all'art. 1957 c.c.
La natura anticoncorrenziale delle clausole contenute nel modulo ABI, da cui discende la nullità parziale delle stesse, è stata, infatti, valutata dalla con esclusivo CP_8
riferimento alle fideiussioni omnibus, non anche alle fideiussioni specifiche.
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla , di clausole del modello CP_8
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”1.
L'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato, pertanto, a tale tipologia di fideiussione ed è solo rispetto ad essa che il provvedimento della AN 1 Cfr. Cass. 21841/2024 richiamata da Cass.3284/2025 pagina 12 di 19 n. 55/2005 possiede l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli CP_8
riconosce2.
La clausola n. 6 della fideiussione oggetto di causa, contenente la deroga all'art. 1957
c.c. è pertanto legittima.
9) Peraltro, qualora si riconoscesse la nullità della clausola e la conseguente reviviscenza ed applicabilità dell'art. 1957 c.c., andrebbe rilevato, comunque, che, nel caso, la AN non è incorsa in alcuna decadenza.
Merita, infatti, accoglimento il terzo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., ha ritenuto necessario che venga proposta un'istanza giudiziale, dovendosi rilevare che, nel caso di specie, l'atto fideiussorio contiene la clausola di pagamento a prima richiesta e che, pertanto, è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento.
In proposito, infatti, va richiamato che, nei casi in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento avvenga “a prima richiesta”, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente la proposizione, nel termine semestrale decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, di una richiesta stragiudiziale di pagamento3.
Ebbene, la fideiussione oggetto di causa, all'art. 7 contiene la clausola di pagamento a prima richiesta laddove prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Risulta anche documentalmente provato che, con la lettera del 27.2.2017 non solo è stata comunicata la risoluzione del contratto di mutuo ma, contestualmente, è stato anche intimato il pagamento di quanto dovuto in base al predetto contratto di mutuo quantificato in complessivi euro 2.856.612,66 (cfr. doc. 11 fasc. di primo grado . Parte_1
Dalle considerazioni soprasvolte deriva, pertanto, che l'eccezione di decadenza (del creditore dalla garanzia fideiussoria) sollevata dal sig. non potrebbe, in ogni CP_1
caso, trovare accoglimento.
10) A questo punto, va detto che, fini della determinazione del residuo debito di cui è chiamato a rispondere l'odierno appellato sig. occorre tenere conto sia degli CP_1
importi già corrisposti in corso di causa, di cui ha dato atto la stessa parte appellante sia dei consolidati principi di diritto circa gli effetti della transazione che Parte_1
abbia riguardato il rapporto tra il creditore ed uno dei confideiussori, come pacificamente avvenuto nel caso di specie con la transazione (di tipo parziaria e non
“tombale”) intervenuta, nel corso del giudizio di primo grado, tra l'odierna appellante e la sig.ra transazione che (prodotta in causa dalla stessa appellante in CP_2 Parte_1
vista dell'udienza di prima comparizione) ha espressamente riguardato la posizione della sola condebitrice solidale sig.ra CP_2
Al riguardo è stato chiarito in giurisprudenza che “considerato che la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento
è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un pagina 14 di 19 ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei” (cfr. la recente sentenza Cass. 5185/25 la quale, confermando la sentenza C. App. Milano n.
1600/2023, ha ribadito i principi già chiariti da Cass. SS. UU. 30174/2011).
Quanto al carattere parziario della transazione intervenuta tra l'appellante e la Parte_1
sig.ra in data 16-19 giugno 2023 (ossia dopo il deposito degli atti conclusivi ma CP_2
prima della pubblicazione della sentenza di primo grado), va richiamato che le parti, con detta transazione, come dalle stesse precisato alla clausola n. 5 della transazione, “hanno inteso e intendono estinguere la sola quota di debito derivante dalla fideiussione contratta in data 15.6.2011 dalla sig.ra nell'interesse della CP_2 CP_6
senza possibilità quindi che la società debitrice e/o l'altro fideiussore CP_1
possano approfittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c.”.
Tale transazione ha, quindi, previsto il pagamento da parte della sig.ra a saldo e CP_2
stralcio, della complessiva somma di euro 250.000,00.
La predetta transazione è pertanto, una transazione parziaria con la quale è stato previsto il pagamento di un importo all'evidenza inferiore a quello della quota che avrebbe fatto idealmente capo alla sig.ra sì che, in base ai principi di diritto sopra richiamati, CP_2
ai fini della determinazione del residuo debito dovuto dall'odierno appellato, dovrà essere posto in detrazione (dal credito già vantato dalla creditrice) non già solo l'importo corrisposto con detta transazione, ma, piuttosto, la quota di debito astrattamente riferibile alla garante con la quale è intervenuta la transazione.
Va, quindi, chiarito che, per calcolare la quota ideale del debito dei due fideiussori solidali (prima dell'intervenuta transazione con la sig.ra , occorre, anzitutto, CP_2
tener conto del totale degli incassi che l'appellante, nel proprio atto di appello, dichiara aver conseguito nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 13 atto di appello, secondo cui: “sono intervenuti incassi pari ad € 1.215.215,38= a deconto della esposizione debitoria di cui al predetto decreto ingiuntivo opposto”).
pagina 15 di 19 Considerato che nell'importo totale degli incassi dichiarati dall'appellante Parte_1
(pari ad euro 1.215.215,38) è ricompreso anche l'importo di Euro 250.000,00 versato dalla sig.ra a titolo transattivo (come risulta dal tenore dell'accordo transattivo CP_2
depositato in causa, pacificamente intervenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado), ne consegue che, in assenza di detta transazione, l'ammontare degli acconti già pagati (non provenienti dai fideiussori solidali convenuti nel presente giudizio) doveva essere pari ad euro 965.215,38 (pari alla differenza tra euro
1.215.215,38 ed euro 250.000,00), sì che, “ante” transazione intervenuta con la sig.ra il residuo credito vantato dalla creditrice doveva essere pari ad euro CP_2
1.306.397,42 (pari al credito originario di euro 2.271.612,80 meno l'ammontare degli acconti già pagati per euro 965.215,38), con la conseguenza che la quota ideale di debito riferibile a ciascuno dei due confideiussori solidali deve essere determinata nell'importo di euro 653.198,71 (pari alla metà del predetto importo di euro 1.306.397,42): trattandosi, all'evidenza, di un importo superiore a quello di euro 250.000,00 corrisposto dall'altra garante solidale sig.ra in applicazione dei principi sopra richiamati, dal CP_2
residuo credito vantato dalla creditrice “ante” transazione (pari ad euro 1.306.397,42) dovrà essere detratto non già l'importo di euro 250.000,00 corrisposto in via transattiva dalla sig.ra ma l'ammontare della quota di euro 653.198,71 a questa a questa CP_2
riferibile, sì da doversi quantificare il residuo debito dovuto dall'odierno appellato sig. nell'importo di euro 653.198,71 per sorte capitale. CP_1
11) Va, invece, disattesa l'eccezione di intervenuta liberazione dalla garanzia fideiussoria invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 1955 c.c. sull'assunto che la transazione intervenuta tra la e la sig.ra avrebbe pregiudicato i suoi Parte_1 CP_2
diritti di rivalersi nei confronti di quest'ultima, cui si sarebbe aggiunta l'impossibilità di rivalersi nei confronti della Società garantita per intervenuta liquidazione giudiziale della stessa.
pagina 16 di 19 La norma di cui all'art. 1955 c.c., in punto di liberazione del fideiussore per fatto del creditore, prevede che “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Tale norma mira a tutelare il diritto del fideiussore (che abbia pagato) a surrogarsi nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, nel senso che il creditore non può pretendere l'adempimento da parte del fideiussore se colpevolmente ha compromesso la garanzia patrimoniale generica del debitore, pregiudicando così la possibilità per il fideiussore di recuperare presso il debitore quanto dovesse pagare al creditore.
L'intervenuta transazione tra la e la sig.ra non ha alcun rilievo rispetto Parte_1 CP_2
alla possibilità del sig. di agire in surrogazione nei confronti del debitore CP_1
principale né risulta che la transazione abbia determinato lo stato di insolvenza della società debitrice principale (circostanza che del resto non è stata neppure dedotta).
Del resto, tenuto conto dei principi esposti al paragrafo che precede, il sig. non CP_1
risulta in alcun modo pregiudicato dalla transazione parziaria intervenuta con la sig.ra
CP_2
Per effetto della predetta transazione, infatti, l'obbligazione di garanzia del sig. CP_1
(tenuto a garantire, in virtù della garanzia fideiussoria rilasciata, l'intero adempimento delle obbligazioni del debitore principale dipendenti dal contratto di mutuo), si è ridotta della quota ideale del debito imputabile alla sig.ra con la conseguenza che il sig. CP_2
non potrebbe, comunque, esercitare azione di regresso nei confronti della sig.ra CP_1
non essendogli consentito di agire in regresso per il rimborso della quota a sé CP_2
imputabile.
12) In definitiva, da un lato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'appellante e l'appellata sig.ra da un altro lato, dovendosi Parte_1 CP_2
ritenere fondati i motivi di appello (fatti salvi i profili della determinazione del residuo pagina 17 di 19 credito conseguenti ai pagamenti intervenuti nel corso del giudizio di cui ha dato atto la stessa appellante), in riforma della sentenza appellata, va condannato l'appellato sig.
a pagare all'appellante la somma di euro 653.198,71, oltre interessi CP_1 Parte_1
contrattuali di mora dal 17.2.2017 al saldo.
13) Quanto alle spese, da un lato, quanto al rapporto tra l'appellante e l'appellata sig.ra in conformità alle conclusioni in proposito svolte da dette parti in conseguenza CP_2
dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, va disposta la compensazione delle spese di lite tra dette parti;
da un altro lato, secondo il criterio della soccombenza, va condannato l'appellato sig. a rimborsare alla parte appellante le spese di lite CP_1
per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di OD n. Parte_2
751/2023, pubblicata il 16/8/2023, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra l'appellante Parte_1
e l'appellata sig.ra
[...] CP_2
2) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato sig. a pagare all'appellante e per essa CP_1 Parte_1
la somma di euro 653.198,71, oltre interessi Parte_2
contrattuali di mora dal 17.2.2017 al saldo;
3) dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata sig.ra CP_2
[...]
pagina 18 di 19 4) condanna l'appellato sig. a rimborsare all'appellante le spese di lite di CP_1
primo e secondo grado, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per compenso e, quanto al secondo grado, in complessivi euro 14.239,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2/07/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nel senso che il provvedimento della è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, cfr. CP_8 anche Cass. 30383/2024 e Cass. 1851/2025. 3 cfr. Cass. n. 9680/2025, che conferma il consolidato indirizzo espresso anche in Cass. nn. 22346/2017, 30185/2022, 660/2025, 5179/2025 pagina 13 di 19