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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1395 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 17.8.2022
da
- Parte_1
(avv. ELEFANTE LUIGI)
contro
- Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA)
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, già riconosciuto “vittima del dovere”, contesta la percentuale di invalidità, pari al 10%,
attribuitagli dal , chiedendo accertarsi “l'effettiva invalidità riportata nei fatti di servizio”, CP_1
con condanna dell'Amministrazione resistente a riconoscere la speciale elargizione rapportata al grado di invalidità riconosciuto, dedotto quanto già erogato, nonché i benefici economici parametrati ad un grado minimo di invalidità del 25%, quali l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contesta le pretese attoree, chiedendo l'integrale CP_1
reazione del ricorso.
La causa è stata istruita con CTU medico legale e viene ora decisa.
Il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, è fondato.
L'individuazione del corretto criterio per la determinazione della percentuale di invalidità è stato oggetto di pronuncia della S.U. n. 6217 24 febbraio 2022, ove la Corte ha precisato del "i benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R.
n. 181/2009″. Le Sezioni Unite hanno definitivamente indicato i criteri medico legali per la quantificazione percentuale delle invalidità, affermando la piena applicabilità di quelli previsti dal d.P.R 181/09 per tutte le vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.
A questi criteri si è attenuta la CTU espletata, che correttamente determina la percentuale di invalidità complessiva, comprensiva del danno morale, nel 19%. La CTU, bene argomentata e motivata, è pienamente condivisa dal Giudicante. La CTU ha fatto proprie, nella valutazione complessiva, le conclusioni della consulenza specialistica in materia psichiatrica, che parte ricorrente contesta “in quanto contraddittorie”. Non si rileva la dedotta contraddittorietà della consulenza specialistica, che spiega chiaramente come “i disturbi mentali siano solitamente associati ad un livello significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti”, laddove
“nel caso del signor , dal colloquio psichiatrico, non sono emersi disturbi di interesse Pt_1
psichiatrico tali tradurli in diagnosi psichiatrica”. La consulenza psichiatrica rileva ulteriormente che
“dall'esame psichico è emerso un tono dell'umore in equilibrio, non disturbi della memoria né di fissazione né di rievocazione, né diminuzione della concentrazione. Le conseguenze dell'incidente stradale subito dal sig. non hanno per nulla inciso sulla sua vita lavorativa, familiare e sociale” Pt_1
(v. allegato alla CTU).
Il ricorrente ha pertanto diritto alla riliquidazione della speciale elargizione in relazione alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta, dedotto quanto già erogato, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi del combinato disposto dell'art.8
Legge 302/90 e dell'art.2 della legge 24 dicembre 2003 n.369, che prevede l'aumento della speciale elargizione ad euro 200.000,00 per gli eventi successivi al 1.1.2003.
Non sono viceversa dovuti l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, la cui erogazione presuppone un grado minimo di invalidità del 25%.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna il convenuto a corrispondere al sig. la speciale CP_1 Pt_1
elargizione commisurata alla percentuale di invalidità del 19%, detratto quanto già erogato, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, distratte a favore del procuratore ricorrente, che liquida in €2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Venezia, 17.1.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1395 Reg. Gen. 2022 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 17.8.2022
da
- Parte_1
(avv. ELEFANTE LUIGI)
contro
- Controparte_1
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA)
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, già riconosciuto “vittima del dovere”, contesta la percentuale di invalidità, pari al 10%,
attribuitagli dal , chiedendo accertarsi “l'effettiva invalidità riportata nei fatti di servizio”, CP_1
con condanna dell'Amministrazione resistente a riconoscere la speciale elargizione rapportata al grado di invalidità riconosciuto, dedotto quanto già erogato, nonché i benefici economici parametrati ad un grado minimo di invalidità del 25%, quali l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto contesta le pretese attoree, chiedendo l'integrale CP_1
reazione del ricorso.
La causa è stata istruita con CTU medico legale e viene ora decisa.
Il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, è fondato.
L'individuazione del corretto criterio per la determinazione della percentuale di invalidità è stato oggetto di pronuncia della S.U. n. 6217 24 febbraio 2022, ove la Corte ha precisato del "i benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R.
n. 181/2009″. Le Sezioni Unite hanno definitivamente indicato i criteri medico legali per la quantificazione percentuale delle invalidità, affermando la piena applicabilità di quelli previsti dal d.P.R 181/09 per tutte le vittime, del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.
A questi criteri si è attenuta la CTU espletata, che correttamente determina la percentuale di invalidità complessiva, comprensiva del danno morale, nel 19%. La CTU, bene argomentata e motivata, è pienamente condivisa dal Giudicante. La CTU ha fatto proprie, nella valutazione complessiva, le conclusioni della consulenza specialistica in materia psichiatrica, che parte ricorrente contesta “in quanto contraddittorie”. Non si rileva la dedotta contraddittorietà della consulenza specialistica, che spiega chiaramente come “i disturbi mentali siano solitamente associati ad un livello significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti”, laddove
“nel caso del signor , dal colloquio psichiatrico, non sono emersi disturbi di interesse Pt_1
psichiatrico tali tradurli in diagnosi psichiatrica”. La consulenza psichiatrica rileva ulteriormente che
“dall'esame psichico è emerso un tono dell'umore in equilibrio, non disturbi della memoria né di fissazione né di rievocazione, né diminuzione della concentrazione. Le conseguenze dell'incidente stradale subito dal sig. non hanno per nulla inciso sulla sua vita lavorativa, familiare e sociale” Pt_1
(v. allegato alla CTU).
Il ricorrente ha pertanto diritto alla riliquidazione della speciale elargizione in relazione alla percentuale di invalidità complessiva riconosciuta, dedotto quanto già erogato, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi del combinato disposto dell'art.8
Legge 302/90 e dell'art.2 della legge 24 dicembre 2003 n.369, che prevede l'aumento della speciale elargizione ad euro 200.000,00 per gli eventi successivi al 1.1.2003.
Non sono viceversa dovuti l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, la cui erogazione presuppone un grado minimo di invalidità del 25%.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna il convenuto a corrispondere al sig. la speciale CP_1 Pt_1
elargizione commisurata alla percentuale di invalidità del 19%, detratto quanto già erogato, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, distratte a favore del procuratore ricorrente, che liquida in €2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Venezia, 17.1.2025
Il GL