TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3129.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle comunicazioni di indebito impugnate e la conseguente irripetibilità delle somme in questione.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato con la qualifica di bracciante agricola per 180 o 51 giornate lavorative annue a seconda della produzione stagionale, ricevendo regolarmente la relativa retribuzione mensile;
la ricorrente, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, riceveva di volta in volta le direttive dal titolare dell'azienda datrice di lavoro;
le mansioni svolte dalla ricorrente erano quelle di occuparsi delle operazioni di coltivazione del fondo, in particolare, della produzione, raccolta e manipolazione di ortaggi vari, insalata e cipolle, oltre alla pulizia dei relativi fondi agricoli;
la ricorrente aveva lavorato per 3/4 giorni a settimana per circa 8 ore al giorno, e riceveva in corrispettivo, a cadenza mensile, la retribuzione prevista dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza della stessa azienda datrice di lavoro;
l CP_1 dopo aver verificato la regolarità dei predetti rapporti lavorativi, aveva sempre corrisposto alla ricorrente le prestazioni previdenziali spettanti nel corso degli anni (trattamento di malattia, maternità, disoccupazione, ecc..); l' sede di CP_1 Castellammare di Stabia comunicava alla ricorrente tre provvedimenti di indebito del 16.11.22 per pagamenti non dovuti sull'indennità di malattia e maternità, a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, rispettivamente per: il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 per un importo complessivo di euro 1.308,60 ; il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004 per un importo complessivo di 1.059,97; il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2005 per un importo complessivo di 1.746,99 ; di aver presentato n.3 ricorsi amministrativi al ai sensi dell'art. 46 L.88/89, Controparte_2 senza sortire alcun effetto. In punto di diritto ha eccepito: l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'ente previdenziale;
la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/90, artt. 24 e 38 della costituzione e del principio dell'affidamento; il decorso del termine fissato per il controllo sulla regolarità contributiva, senza che fosse intervenuto l'accertamento dell'indebito. Si è costituito tardivamente l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha eccepito: la decadenza ex art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 e l'infondatezza della prescrizione e del legittimo affidamento per la sussistenza di atti di diffida notificati all'istante. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini del decidere risultano provate dalla documentazione in atti. Invero, la tardiva costituzione dell' non preclude l'acquisizione d'ufficio della CP_1 documentazione allegata, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Come è noto, nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario (ex multis, v. Cass n.
33393/2019, n. 32265/2019) Ebbene, l' ha allegato e documentato la cancellazione del rapporto di lavoro in CP_1 agricoltura per gli anni 2002, 2003 e 2004 avvenuta con il secondo elenco trimestrale di variazione 2012, pubblicato dal 15.09.2012 al 25.10.2012 (v. elenco con pubblicazione in atti), cancellazione avvenuta in ossequio alla disciplina dell'epoca della cancellazione (art. 38 co. 7 d.l. 98/2011 nella formulazione vigente dal 09/04/2014 al 16/07/2020), mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dell'elenco nominativo trimestrale di variazione. L'art. 22 comma 1 del d.l. n. 7/70 dispone
“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.” Pertanto, considerando che nonostante l'avvenuta comunicazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli effettuata mediante la pubblicazione nelle modalità indicate, l'azione giudiziaria avverso detti provvedimenti non veniva promossa, la cancellazione è divenuta definitiva, per mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici. (v. Cass. ord. n. 40780 del 20/12/2021)
Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente con le missive in atti e le successive diffide, in data 20.12.2012 e successivamente in data 27.1.2014, ritualmente notificate alla ricorrente a mezzo posta che hanno interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione degli indebiti di cui è causa, con conseguente infondatezza della relativa eccezione. Difatti, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra nell'ambito del regime di prescrizione ordinario decennale trattandosi di indebito oggettivo art. 2033 c.c., come tale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c. Alla luce di quanto esposto appare evidente l'insussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela, dal momento che la parte non ha potuto fare affidamento sulla legittimità della riscossione delle prestazioni, in ragione della comunicazione della cancellazione del rapporto di lavoro in agricoltura e delle missive con cui si invitava la stessa a restituite le somme indebitamente riscosse. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti dalla ricorrente personalmente. Quanto al disconoscimento delle copie, si richiama, sullo specifico punto,
l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui: “ In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (v. Cass. n. 16557/2019, nonché Cass. n. 27633/2018)
Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Le spese, stante l'insussistenza del requisito reddituale di cui all'art. 152 dip.att.c.p.c, sono compensate in misura della metà ragione della peculiarità della vicenda processuale e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso di metà delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 500,00 , compensando la restante metà.. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 15.04.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 3129.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle comunicazioni di indebito impugnate e la conseguente irripetibilità delle somme in questione.
Ha dedotto, nello specifico: di aver lavorato con la qualifica di bracciante agricola per 180 o 51 giornate lavorative annue a seconda della produzione stagionale, ricevendo regolarmente la relativa retribuzione mensile;
la ricorrente, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, riceveva di volta in volta le direttive dal titolare dell'azienda datrice di lavoro;
le mansioni svolte dalla ricorrente erano quelle di occuparsi delle operazioni di coltivazione del fondo, in particolare, della produzione, raccolta e manipolazione di ortaggi vari, insalata e cipolle, oltre alla pulizia dei relativi fondi agricoli;
la ricorrente aveva lavorato per 3/4 giorni a settimana per circa 8 ore al giorno, e riceveva in corrispettivo, a cadenza mensile, la retribuzione prevista dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza della stessa azienda datrice di lavoro;
l CP_1 dopo aver verificato la regolarità dei predetti rapporti lavorativi, aveva sempre corrisposto alla ricorrente le prestazioni previdenziali spettanti nel corso degli anni (trattamento di malattia, maternità, disoccupazione, ecc..); l' sede di CP_1 Castellammare di Stabia comunicava alla ricorrente tre provvedimenti di indebito del 16.11.22 per pagamenti non dovuti sull'indennità di malattia e maternità, a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, rispettivamente per: il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2003 per un importo complessivo di euro 1.308,60 ; il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2004 per un importo complessivo di 1.059,97; il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2005 per un importo complessivo di 1.746,99 ; di aver presentato n.3 ricorsi amministrativi al ai sensi dell'art. 46 L.88/89, Controparte_2 senza sortire alcun effetto. In punto di diritto ha eccepito: l'intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dall'ente previdenziale;
la violazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/90, artt. 24 e 38 della costituzione e del principio dell'affidamento; il decorso del termine fissato per il controllo sulla regolarità contributiva, senza che fosse intervenuto l'accertamento dell'indebito. Si è costituito tardivamente l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto. In particolare, ha eccepito: la decadenza ex art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 e l'infondatezza della prescrizione e del legittimo affidamento per la sussistenza di atti di diffida notificati all'istante. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini del decidere risultano provate dalla documentazione in atti. Invero, la tardiva costituzione dell' non preclude l'acquisizione d'ufficio della CP_1 documentazione allegata, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Come è noto, nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario (ex multis, v. Cass n.
33393/2019, n. 32265/2019) Ebbene, l' ha allegato e documentato la cancellazione del rapporto di lavoro in CP_1 agricoltura per gli anni 2002, 2003 e 2004 avvenuta con il secondo elenco trimestrale di variazione 2012, pubblicato dal 15.09.2012 al 25.10.2012 (v. elenco con pubblicazione in atti), cancellazione avvenuta in ossequio alla disciplina dell'epoca della cancellazione (art. 38 co. 7 d.l. 98/2011 nella formulazione vigente dal 09/04/2014 al 16/07/2020), mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dell'elenco nominativo trimestrale di variazione. L'art. 22 comma 1 del d.l. n. 7/70 dispone
“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.” Pertanto, considerando che nonostante l'avvenuta comunicazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli effettuata mediante la pubblicazione nelle modalità indicate, l'azione giudiziaria avverso detti provvedimenti non veniva promossa, la cancellazione è divenuta definitiva, per mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici. (v. Cass. ord. n. 40780 del 20/12/2021)
Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente con le missive in atti e le successive diffide, in data 20.12.2012 e successivamente in data 27.1.2014, ritualmente notificate alla ricorrente a mezzo posta che hanno interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione degli indebiti di cui è causa, con conseguente infondatezza della relativa eccezione. Difatti, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra nell'ambito del regime di prescrizione ordinario decennale trattandosi di indebito oggettivo art. 2033 c.c., come tale soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c. Alla luce di quanto esposto appare evidente l'insussistenza di un legittimo affidamento meritevole di tutela, dal momento che la parte non ha potuto fare affidamento sulla legittimità della riscossione delle prestazioni, in ragione della comunicazione della cancellazione del rapporto di lavoro in agricoltura e delle missive con cui si invitava la stessa a restituite le somme indebitamente riscosse. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti dalla ricorrente personalmente. Quanto al disconoscimento delle copie, si richiama, sullo specifico punto,
l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui: “ In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (v. Cass. n. 16557/2019, nonché Cass. n. 27633/2018)
Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Le spese, stante l'insussistenza del requisito reddituale di cui all'art. 152 dip.att.c.p.c, sono compensate in misura della metà ragione della peculiarità della vicenda processuale e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso di metà delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 500,00 , compensando la restante metà.. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 15.04.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè