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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 663/2021
T R A
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 01/09/1985 , rappresentata e difesa dall'Avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE'
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MOGLIARISI AURORA R.
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 91/2021, R.G. n. 171/2021, emesso il 15.03.2021 di € 12.900,00 oltre interessi come da ricorso oltre spese legali per €
685,50 (comprese le spese) oltre IVA CPA e spese generali;
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 14.5.2021 proponeva opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo evidenziando l'illegittimità della domanda promossa da
[...]
per insussistenza del credito ingiunto;
rilevava che la domanda trovava CP_1 fondamento su un non meglio precisato “preventivo” non sottoscritto dalla committente e del quale la stessa non era parte, per un totale di euro 11.727,00, iva esclusa, già detratto l'acconto corrisposto di euro 7.000,00 (iva esclusa); che dall'esame della produzione documentale del creditore poteva evincersi che le opere commissionate dalla attrice erano quelle elencate nel contratto in essere fra le parti in causa, datato 2.12.19.
Rilevava ancora l'opponente che, diversamente da quanto pattuito fra opposto ed opponente con la commissione del 2.12.2019, unico contratto in essere fra le parti, il ha fornito solo parzialmente le porte e gli infissi oggetto del contratto, nonché CP_1
1 non ha eseguito a regola d'arte i lavori di montaggio e messa in posa pure oggetto del rapporto contrattuale omettendo di rispettare, in spregio a quanto stabilito nella commissione del 2.12.2019, i prescritti termini di consegna. Produceva relazione tecnica di parte, a firma del Geom. , redatta a seguito di sopralluogo e specifica Persona_1 ispezione all'interno dell'immobile di , dalla quale poteva evincersi Parte_1 quanto è stato fornito dalla ditta alla committente, nonché di ciò che non è mai CP_1 stato consegnato e di quanto è stato messo in posa non a regola d'arte e privo delle dovute rifinizioni: in particolare l'inadempimento contrattuale del fornitore, sia in ragione dell'omessa consegna di parte degli infissi e delle porte commissionate nei termini meglio specificati nella commissione del 2.12.2019', sia della irregolare messa in opera delle stesse. Proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di €7.000,00, oltre iva, pari all'acconto versato da Parte_1
, come da fattura versata in atti dallo stesso oltre all'ulteriore danno che
[...] CP_1 quantificava in € 10.000,00, occorrenti sia per consentire la messa in opera a regola d'arte del materiale consegnato, sia per riacquistare quello mai consegnato sebbene oggetto del contratto di fornitura, nonché a titolo di lucro cessante, non avendo l'attrice potuto godere dell'immobile poiché non fruibile in quanto privo delle aperture commissionate ovvero non funzionanti. Così concludeva per la revoca del d.i. opposto e l'accoglimento della riconvenzionale.
Si costituiva l'opposto rilevando l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché l'attore non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza della denuncia dei vizi e conseguentemente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno. Rilevava che l'opponente non contestava il contenuto della fattura 28/B del 30/12/2020 in seno alla quale venivano, in modo dettagliato, elencati gli infissi consegnati e montati dal nell'immobile di Via CP_1
Crescimone 97, o consegnati ma non potuti montare per cause non imputabili al
[...]
, ma alla mala fede della . Rilevava che tra i documenti prodotti CP_1 Parte_1 dal nel procedimento monitorio, vi era anche un preventivo del 21.11.2019 CP_1 dell'importo di €. 25.000,00 che parte opponente rileva essere stato rilasciato a R_
, marito della , con aliquota al 4% per poi essere, dagli stessi
[...] Parte_1 richiesto, a nome della moglie al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali con
2 l'applicazione dell'aliquota al 10%, come dimostrato dalla fattura elettronica di acconto di €. 7.000,00, che è stata emessa in data 18.01.2020, non come asserisce l'opponente a dicembre 2019. Rilevava che non poteva tenersi conto della “copia di commissione” del
02.12.2019 prodotta dalla opponente, in quanto non corrispondente agli infissi commissionati verbalmente al realizzati e montati, e precisamente: a1) non sono CP_1 indicate numero 8 veneziane (porte esterne) in alluminio di colore bianco dim.
1200x2720, il cui importo è di €. 4.8000,00 oltre iva al 10%) come dimostrato dalla foto (n. all. 4); a2) con riferimento ai seguenti infissi precisava che: porta ad un'anta 120x250, vetrata 135x150, finestra ad un'anta 60x80, porta bagno 50x80 (quest'ultima, non montata perché mancava proprio il buco nel muro), menzionati nella relazione del geom
, non sono stati montati in quanto mancavano le opere murarie di competenza Per_1 del muratore, ma che non erano stati inseriti nella fattura 28/B di cui veniva chiesto il pagamento con decreto ingiuntivo. Rilevava che non erano state inserite in fattura neanche le porte interne di cui ai punti 14-16 della relazione del geom. , in Per_1 quanto non sono state realizzate le opere murarie (ossia telai e contro telai) dal muratore;
a3) gli sportelli contatore, diversamente da quanto opinato, erano stati invece consegnati e montati. Rilevava che in corso d'opera sono state apportate numerose modifiche alle commissioni e richieste, da parte della e del marito, di ritardare i lavori di Parte_1 montaggio per valutare i benefici del “Bonus 110%”; la copia commissione è difforme dalla realtà in quanto in essa è menzionata l'aliquota al 4% quando, invece, successivamente veniva richiesta al 10%; non sono indicati i prezzi dei singoli infissi.
Rilevava che l'eccepito ritardo nel montaggio veniva sollevato solo in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo mai contestata prima di quel momento né la realizzazione degli infissi non a regola d'arte né il montaggio. Anzi, al contrario, la ha con mala fede ostacolato il montaggio cercando di far Parte_1 ricadere la colpa sul Evidenziava che la , aveva consegnato la CP_1 Parte_1 chiave al per completare il montaggio degli infissi essendosi trasferita al nord CP_1 con la famiglia, ma quando il si recava nell'immobile di Via Crescimone, CP_1 appurava che la serratura era stata cambiata. Rilevava altresì che la se Parte_1 avesse rilevato dei vizi negli infissi commissionati, avrebbe dovuto rilevarli, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta, essendo la tipologia del rapporto insorto tra il e la qualificabile come vendita e che la consegna degli infissi era CP_1 Parte_1 avvenuta prima dell'estate 2020, e in quel caso nessuna contestazione è stata mossa
3 all'odierno opposto e ciò ha determinato la decadenza dall'azione di garanzia e quindi al diritto alla sostituzione degli infissi ed al risarcimento del danno. Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 91/2021 ed il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nei confronti dell'opposto.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione sul rilievo della sussistenza della prova scritta dell'opposizione e, assunte le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per le conclusioni. Trattenuta in decisione, entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da
4 lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi trovano pacificamente applicazione anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché per il debitore opponente è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
5 ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass. S.U. 13533 del 30/10/2001; conf. ex plurimis, Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 3587 dell'11/2/2021; Cass. Sez. III sent. n. 826 del 20/1/2015; Cass. Sez. I sent. n.
15659 del 15/7/2011).
Risulta dalla produzione documentale e dalle allegazioni che l'origine del rapporto tra le parti deriva da un contratto di fornitura di infissi del 02.12.2019, per l'importo pattuito in complessivi euro 14.500,00, iva compresa, di cui euro 7.000,00, oltre iva, versati in acconto all'atto della sottoscrizione del contratto stesso.
Nessun'altro accordo integrativo sarebbe intervenuto successivamente secondo la prospettazione di parte opponente, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta che, nel procedimento monitorio, allega un preventivo del 21.11.2019 dell'importo di €.
25.000,00 che parte opponente rileva essere stato rilasciato a , marito Persona_2 della , con aliquota al 4% per poi essere, dagli stessi richiesto, a nome della Parte_1 moglie al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali con l'applicazione dell'aliquota al
10%, come dimostrato dalla fattura elettronica di acconto di €. 7.000,00.
Risulta comunque provato dalla dichiarazione della medesima opponente in sede di interrogatorio che n. 8 portafinestre a due ante dim 1200x2720, due finestre a due ante dim 1360 x 1720 sono state consegnate dal e sono in suo possesso presso CP_1
l'immobile di Via Crescimone, 97, “consegnate e non montate” aggiunge la dichiarante.
Risulta pure provato dalle dichiarazioni rese dal teste titolare Testimone_1 dell'omonima ditta di infissi, che ha collaborato con il per la realizzazione degli CP_1 infissi commissionati dalla e dal marito , che tutti gli Parte_1 Persona_2 infissi di cui alla fattura n. 28/b del 30.12.2020 sono stati montati tranne numero 8 portafinestra e numero 4 finestre che sono state consegnate all'interno dell'immobile di
Via Crescimone 97 in sua presenza, ma non sono state montate in quanto la serratura di ingresso era stata cambiata”.
Per contro la denuncia dei vizi e la richiesta conseguenziale di risarcimento del danno avanzata con domanda riconvenzionale dagli opponenti non ha trovato alcun riscontro in sede probatoria. Va rilevato che la denuncia degli asseriti e non provati difetti della prestazione resa dal difetta già in sede di allegazione del vizio. In diritto l'art. CP_1
1495 cod. civ. stabilisce un termine di decadenza di otto giorni e un termine di prescrizione di un anno. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il
6 compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. La prima contestazione sulla sussistenza dei vizi viene veicolata dalla lettera del 10.11.2020 in risposta alla diffida del creditore, ove si rileva, dopo avere eccepito il mancato rispetto della tempistica contrattuale pattuita, un laconico riferimento ad una “qualità del tutto insoddisfacente e non confacente alle determinazioni contrattuali”, assegnando alla relazione tecnica di parte, successivamente prodotta con l'atto introduttivo, il compito di definire tali vizi. Va però rilevato che la detta relazione, con specifico riferimenti ai vizi, fa indistintamente riferimento agli infissi consegnati e non montati, di cui si dirà in seguito, ma in riferimento a vizi propriamente detti, indica genericamente la presenza di graffi o difetti di montaggio in alcuni manufatti.
Non può a tal proposito non rilevarsi la circostanza, poiché da ritenersi provata, che la committente ad un certo punto avrebbe impedito al di completare Parte_1 CP_1 il montaggio degli ulteriori infissi in precedenza consegnati. La testimonianza resa dal teste chiarisce che l'opponente aveva ad un certo momento sostituito la Tes_1 serratura di ingresso, impedendo così ai fornitori di completare l'istallazione degli infissi.
Ne deriva che difetta fin dalla allegazione prima ancora che in sede probatoria la individuazione dei detti vizi;
in primis la loro presenza non è stata denunciata puntualmente, ovvero con riferimento a ciascun vizio specifico, nei tempi e nelle forme previste dalla norma sopra richiamata;
ma processualmente la loro sussistenza non è mai emersa. Pur se si voglia includere nel “difetto” anche l'inesatto adempimento della prestazione, mancando la fase del montaggio degli ultimi infissi, viene in evidenza come non sia stato consentito, dalla stessa committente , al creditore di Parte_1 completare la prestazione con l'istallazione degli infissi ed eventualmente, prima della consegna dei lavori, di correggere gli eventuali difetti di apertura;
peraltro non è stato dedotto neanche dal tecnico di parte il motivo per cui gli infissi non funzionassero correttamente, se fosse difetto di costruzione, di montaggio ecc.
Ne deriva che l'opposizione appare infondata in ogni sua parte e va disattesa.
Risulta per contro fondato il credito dell'opposto essendo provata la consegna della merce ed essendo provato l'impedimento da parte della medesima Parte_1 all'esatto adempimento della prestazione dell'obbligato CP_1
7 Va per i medesimi motivi disattesa la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente di restituzione dell'acconto e risarcimento del danno, essendo insussistente il fatto costitutivo a sostegno della pretesa, oltre ad essere rimasta, peraltro, del tutto sprovvista di prova.
Le spese della lite sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 per le quattro fasi del giudizio,
€ 12.900,00, ai valori medi;
sono poste a carico dell'opponente giusta il criterio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e\o eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da . Conferma il D.I. n. Parte_1
91/2021, reso nel procedimento iscritto al n. 171/2021 R.G., emesso il 15.03.2021 che dichiara esecutivo.
Liquida le spese in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge in favore dell'opposto . Controparte_1
Cosi deciso in Gela, 15.4.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. Giuseppe Di Legami , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 663/2021
T R A
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 01/09/1985 , rappresentata e difesa dall'Avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE'
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MOGLIARISI AURORA R.
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n. 91/2021, R.G. n. 171/2021, emesso il 15.03.2021 di € 12.900,00 oltre interessi come da ricorso oltre spese legali per €
685,50 (comprese le spese) oltre IVA CPA e spese generali;
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione del 14.5.2021 proponeva opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo evidenziando l'illegittimità della domanda promossa da
[...]
per insussistenza del credito ingiunto;
rilevava che la domanda trovava CP_1 fondamento su un non meglio precisato “preventivo” non sottoscritto dalla committente e del quale la stessa non era parte, per un totale di euro 11.727,00, iva esclusa, già detratto l'acconto corrisposto di euro 7.000,00 (iva esclusa); che dall'esame della produzione documentale del creditore poteva evincersi che le opere commissionate dalla attrice erano quelle elencate nel contratto in essere fra le parti in causa, datato 2.12.19.
Rilevava ancora l'opponente che, diversamente da quanto pattuito fra opposto ed opponente con la commissione del 2.12.2019, unico contratto in essere fra le parti, il ha fornito solo parzialmente le porte e gli infissi oggetto del contratto, nonché CP_1
1 non ha eseguito a regola d'arte i lavori di montaggio e messa in posa pure oggetto del rapporto contrattuale omettendo di rispettare, in spregio a quanto stabilito nella commissione del 2.12.2019, i prescritti termini di consegna. Produceva relazione tecnica di parte, a firma del Geom. , redatta a seguito di sopralluogo e specifica Persona_1 ispezione all'interno dell'immobile di , dalla quale poteva evincersi Parte_1 quanto è stato fornito dalla ditta alla committente, nonché di ciò che non è mai CP_1 stato consegnato e di quanto è stato messo in posa non a regola d'arte e privo delle dovute rifinizioni: in particolare l'inadempimento contrattuale del fornitore, sia in ragione dell'omessa consegna di parte degli infissi e delle porte commissionate nei termini meglio specificati nella commissione del 2.12.2019', sia della irregolare messa in opera delle stesse. Proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione della somma di €7.000,00, oltre iva, pari all'acconto versato da Parte_1
, come da fattura versata in atti dallo stesso oltre all'ulteriore danno che
[...] CP_1 quantificava in € 10.000,00, occorrenti sia per consentire la messa in opera a regola d'arte del materiale consegnato, sia per riacquistare quello mai consegnato sebbene oggetto del contratto di fornitura, nonché a titolo di lucro cessante, non avendo l'attrice potuto godere dell'immobile poiché non fruibile in quanto privo delle aperture commissionate ovvero non funzionanti. Così concludeva per la revoca del d.i. opposto e l'accoglimento della riconvenzionale.
Si costituiva l'opposto rilevando l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché l'attore non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto inammissibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza della denuncia dei vizi e conseguentemente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno. Rilevava che l'opponente non contestava il contenuto della fattura 28/B del 30/12/2020 in seno alla quale venivano, in modo dettagliato, elencati gli infissi consegnati e montati dal nell'immobile di Via CP_1
Crescimone 97, o consegnati ma non potuti montare per cause non imputabili al
[...]
, ma alla mala fede della . Rilevava che tra i documenti prodotti CP_1 Parte_1 dal nel procedimento monitorio, vi era anche un preventivo del 21.11.2019 CP_1 dell'importo di €. 25.000,00 che parte opponente rileva essere stato rilasciato a R_
, marito della , con aliquota al 4% per poi essere, dagli stessi
[...] Parte_1 richiesto, a nome della moglie al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali con
2 l'applicazione dell'aliquota al 10%, come dimostrato dalla fattura elettronica di acconto di €. 7.000,00, che è stata emessa in data 18.01.2020, non come asserisce l'opponente a dicembre 2019. Rilevava che non poteva tenersi conto della “copia di commissione” del
02.12.2019 prodotta dalla opponente, in quanto non corrispondente agli infissi commissionati verbalmente al realizzati e montati, e precisamente: a1) non sono CP_1 indicate numero 8 veneziane (porte esterne) in alluminio di colore bianco dim.
1200x2720, il cui importo è di €. 4.8000,00 oltre iva al 10%) come dimostrato dalla foto (n. all. 4); a2) con riferimento ai seguenti infissi precisava che: porta ad un'anta 120x250, vetrata 135x150, finestra ad un'anta 60x80, porta bagno 50x80 (quest'ultima, non montata perché mancava proprio il buco nel muro), menzionati nella relazione del geom
, non sono stati montati in quanto mancavano le opere murarie di competenza Per_1 del muratore, ma che non erano stati inseriti nella fattura 28/B di cui veniva chiesto il pagamento con decreto ingiuntivo. Rilevava che non erano state inserite in fattura neanche le porte interne di cui ai punti 14-16 della relazione del geom. , in Per_1 quanto non sono state realizzate le opere murarie (ossia telai e contro telai) dal muratore;
a3) gli sportelli contatore, diversamente da quanto opinato, erano stati invece consegnati e montati. Rilevava che in corso d'opera sono state apportate numerose modifiche alle commissioni e richieste, da parte della e del marito, di ritardare i lavori di Parte_1 montaggio per valutare i benefici del “Bonus 110%”; la copia commissione è difforme dalla realtà in quanto in essa è menzionata l'aliquota al 4% quando, invece, successivamente veniva richiesta al 10%; non sono indicati i prezzi dei singoli infissi.
Rilevava che l'eccepito ritardo nel montaggio veniva sollevato solo in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo mai contestata prima di quel momento né la realizzazione degli infissi non a regola d'arte né il montaggio. Anzi, al contrario, la ha con mala fede ostacolato il montaggio cercando di far Parte_1 ricadere la colpa sul Evidenziava che la , aveva consegnato la CP_1 Parte_1 chiave al per completare il montaggio degli infissi essendosi trasferita al nord CP_1 con la famiglia, ma quando il si recava nell'immobile di Via Crescimone, CP_1 appurava che la serratura era stata cambiata. Rilevava altresì che la se Parte_1 avesse rilevato dei vizi negli infissi commissionati, avrebbe dovuto rilevarli, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta, essendo la tipologia del rapporto insorto tra il e la qualificabile come vendita e che la consegna degli infissi era CP_1 Parte_1 avvenuta prima dell'estate 2020, e in quel caso nessuna contestazione è stata mossa
3 all'odierno opposto e ciò ha determinato la decadenza dall'azione di garanzia e quindi al diritto alla sostituzione degli infissi ed al risarcimento del danno. Concludeva chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 91/2021 ed il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nei confronti dell'opposto.
Nel corso del giudizio veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione sul rilievo della sussistenza della prova scritta dell'opposizione e, assunte le prove orali ammesse, la causa veniva rinviata per le conclusioni. Trattenuta in decisione, entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive e repliche.
MOTIVI
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Pertanto l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da
4 lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101).
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi trovano pacificamente applicazione anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sicché per il debitore opponente è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
5 ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), mentre grava sul creditore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così Cass. S.U. 13533 del 30/10/2001; conf. ex plurimis, Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 3587 dell'11/2/2021; Cass. Sez. III sent. n. 826 del 20/1/2015; Cass. Sez. I sent. n.
15659 del 15/7/2011).
Risulta dalla produzione documentale e dalle allegazioni che l'origine del rapporto tra le parti deriva da un contratto di fornitura di infissi del 02.12.2019, per l'importo pattuito in complessivi euro 14.500,00, iva compresa, di cui euro 7.000,00, oltre iva, versati in acconto all'atto della sottoscrizione del contratto stesso.
Nessun'altro accordo integrativo sarebbe intervenuto successivamente secondo la prospettazione di parte opponente, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta che, nel procedimento monitorio, allega un preventivo del 21.11.2019 dell'importo di €.
25.000,00 che parte opponente rileva essere stato rilasciato a , marito Persona_2 della , con aliquota al 4% per poi essere, dagli stessi richiesto, a nome della Parte_1 moglie al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali con l'applicazione dell'aliquota al
10%, come dimostrato dalla fattura elettronica di acconto di €. 7.000,00.
Risulta comunque provato dalla dichiarazione della medesima opponente in sede di interrogatorio che n. 8 portafinestre a due ante dim 1200x2720, due finestre a due ante dim 1360 x 1720 sono state consegnate dal e sono in suo possesso presso CP_1
l'immobile di Via Crescimone, 97, “consegnate e non montate” aggiunge la dichiarante.
Risulta pure provato dalle dichiarazioni rese dal teste titolare Testimone_1 dell'omonima ditta di infissi, che ha collaborato con il per la realizzazione degli CP_1 infissi commissionati dalla e dal marito , che tutti gli Parte_1 Persona_2 infissi di cui alla fattura n. 28/b del 30.12.2020 sono stati montati tranne numero 8 portafinestra e numero 4 finestre che sono state consegnate all'interno dell'immobile di
Via Crescimone 97 in sua presenza, ma non sono state montate in quanto la serratura di ingresso era stata cambiata”.
Per contro la denuncia dei vizi e la richiesta conseguenziale di risarcimento del danno avanzata con domanda riconvenzionale dagli opponenti non ha trovato alcun riscontro in sede probatoria. Va rilevato che la denuncia degli asseriti e non provati difetti della prestazione resa dal difetta già in sede di allegazione del vizio. In diritto l'art. CP_1
1495 cod. civ. stabilisce un termine di decadenza di otto giorni e un termine di prescrizione di un anno. Se le parti o la legge non hanno stabilito un termine diverso, il
6 compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta. La prima contestazione sulla sussistenza dei vizi viene veicolata dalla lettera del 10.11.2020 in risposta alla diffida del creditore, ove si rileva, dopo avere eccepito il mancato rispetto della tempistica contrattuale pattuita, un laconico riferimento ad una “qualità del tutto insoddisfacente e non confacente alle determinazioni contrattuali”, assegnando alla relazione tecnica di parte, successivamente prodotta con l'atto introduttivo, il compito di definire tali vizi. Va però rilevato che la detta relazione, con specifico riferimenti ai vizi, fa indistintamente riferimento agli infissi consegnati e non montati, di cui si dirà in seguito, ma in riferimento a vizi propriamente detti, indica genericamente la presenza di graffi o difetti di montaggio in alcuni manufatti.
Non può a tal proposito non rilevarsi la circostanza, poiché da ritenersi provata, che la committente ad un certo punto avrebbe impedito al di completare Parte_1 CP_1 il montaggio degli ulteriori infissi in precedenza consegnati. La testimonianza resa dal teste chiarisce che l'opponente aveva ad un certo momento sostituito la Tes_1 serratura di ingresso, impedendo così ai fornitori di completare l'istallazione degli infissi.
Ne deriva che difetta fin dalla allegazione prima ancora che in sede probatoria la individuazione dei detti vizi;
in primis la loro presenza non è stata denunciata puntualmente, ovvero con riferimento a ciascun vizio specifico, nei tempi e nelle forme previste dalla norma sopra richiamata;
ma processualmente la loro sussistenza non è mai emersa. Pur se si voglia includere nel “difetto” anche l'inesatto adempimento della prestazione, mancando la fase del montaggio degli ultimi infissi, viene in evidenza come non sia stato consentito, dalla stessa committente , al creditore di Parte_1 completare la prestazione con l'istallazione degli infissi ed eventualmente, prima della consegna dei lavori, di correggere gli eventuali difetti di apertura;
peraltro non è stato dedotto neanche dal tecnico di parte il motivo per cui gli infissi non funzionassero correttamente, se fosse difetto di costruzione, di montaggio ecc.
Ne deriva che l'opposizione appare infondata in ogni sua parte e va disattesa.
Risulta per contro fondato il credito dell'opposto essendo provata la consegna della merce ed essendo provato l'impedimento da parte della medesima Parte_1 all'esatto adempimento della prestazione dell'obbligato CP_1
7 Va per i medesimi motivi disattesa la domanda riconvenzionale introdotta dall'opponente di restituzione dell'acconto e risarcimento del danno, essendo insussistente il fatto costitutivo a sostegno della pretesa, oltre ad essere rimasta, peraltro, del tutto sprovvista di prova.
Le spese della lite sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 per le quattro fasi del giudizio,
€ 12.900,00, ai valori medi;
sono poste a carico dell'opponente giusta il criterio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda e\o eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da . Conferma il D.I. n. Parte_1
91/2021, reso nel procedimento iscritto al n. 171/2021 R.G., emesso il 15.03.2021 che dichiara esecutivo.
Liquida le spese in € 5077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge in favore dell'opposto . Controparte_1
Cosi deciso in Gela, 15.4.2025
Il Gop
Giuseppe Di Legami
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