Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 20223/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, TT.SS Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20223/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del 10.2.2025, ex art. 281-sexies c.p.c.
TRA
con sede in Lacco Ameno (NA) alla Via Circumvallazione n. 26, C.F. e Parte_1
P.I. in persona del nato a , il 25/01/1975, cod. fisc. P.IVA_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
, elett.te dom.to in Forio presso e nello studio dell'Avv. Ambrogio Del Deo che C.F._2 lo rappresenta e difende;
OPPONENTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] con dom. fiscale in CP_1 C.F._3
Lacco Ameno alla via Vico TT. Vincenzo Marone n. 11, rappresentata e difesa come procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art.18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013, dall'Avv. Leonardo Mennella (c.f. ) presso lo studio del quale è elettivamente C.F._4 domiciliato in Ischia (Na) alla via Casciaro n. 39. Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata ed Email_1 cosi indicati, ex art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e ss. Email_2 modifiche ed integrazioni
OPPOSTA
OGGETTO: Inadempimento contrattuale e risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10/02/2025 le parti hanno concluso come da verbale. pagina 1 di 7
Con opposizione al d.i. n. 5409/2021 – RG 13951/2021, emesso in data 12.07.2021 per la somma di euro 5.066,11 oltre interessi e spese (emesso sulla scorta delle seguenti fatture: fattura n. 11 del
14.08.2020, di euro 2.562,98, relativa a prestazione di elaborazione paghe e contributi 2019; fattura n. 1 del 22.01.2021, di euro 3.273,50, relativa a prestazione di consulenza e gestione paghe anno 2020, elaborazione modello 770/2020, richiesta di caSS integrazione periodo marzo e rinnovo caSS integrazione periodo di novembre-dicembre 2020; fattura n. 3 del 15.03.2021, di euro 149,63, relativa a prestazione di autoliquidazione INAIL 2020/2021 per n. 2 posizioni), l'attrice, Parte_1 asseriva che, a causa dell'inadempimento dell'opposta, dal 1° gennaio del 2021 non si avvaleva più dei servizi professionali di consulenza del lavoro della TT.SS . CP_1
L'opponente deduceva, altresì, che i pagamenti, nel corso del rapporto di collaborazione, erano sempre avvenuti puntualmente (le parti si accordavano ab origine per il pagamento di € 35,00 oltre iva e caSS per ogni busta paga emeSS, somma omnicomprensiva di ogni altro adempimento inerente al singolo lavoratore), sino all'invio, da parte della TT.SS , della fattura riferita all'anno 2019 (n. 11), CP_1 quando l'attrice si avvedeva di anomalie (omeSS trasmissione dei modelli SR41 per i periodi maggio/giugno 2020) circa le richieste di caSS integrazione legate alla pandemia da Covid-19, che non era stata percepita da taluni dipendenti ( e , pur essendo trascorsi diversi Persona_1 Persona_2 mesi, a causa degli errori commessi dalla consulente nelle procedure di richiesta.
Invero, ottenuta l'autorizzazione dall' al trattamento di integrazione salariale in data 05.08.2020 CP_2
(a seguito di CIG, relativa al periodo compreso tra il 18.05.2020 e il 21.06.2020), tramite deposito, da parte dell'ente, nel rispettivo cassetto previdenziale telematico – l'opposta ometteva l'invio dei modelli
SR41 entro il termine decadenziale di 30 giorni (05.09.2020), per cui i dipendenti (ore 45 di Per_1 integrazione salariale) e (ore 90 di integrazione salariale) non potevano beneficiare del sussidio Per_2 in oggetto.
Ancora, per il periodo lavorativo 16.11.2020 – 28.11.2020 la richiesta veniva respinta dall'ente, in quanto effettuata tardivamente, ovvero oltre la fine del mese successivo a quello di competenza
(31.12.2020).
Infine, per il periodo di CIG 29.11.2020-31.12.2020, la richiesta veniva inoltrata nei termini (il
31.12.2020), ma l'opposta non provvedeva all'invio dei modelli SR41, per cui i dipendenti nuovamente non beneficiavano dell'integrazione salariale.
Di conseguenza, con una prima pec del 05.02.2021, l'attrice contestava l'operato dell'opposta rilevando irregolarità nel compimento degli adempimenti fiscali, previdenziali e contabili con riferimento ai predetti dipendenti.
Successivamente, con pec del 11.03.2021, considerate le proroghe concesse dal governo per il recupero dei periodi di caSS integrazione dell'anno 2020, la – nonostante la ceSSzione del Parte_1 rapporto di collaborazione – autorizzava (dal 11.03.2021 al 31.03.2021) la TT.SS ad operare CP_1 sul portale per conto della società, al fine di sanare le irregolarità e consentire ai dipendenti CP_2 [...]
e l'accesso al sussidio salariale. Per_1 Persona_2
pagina 2 di 7 Da ultimo, l'opponente chiedeva altresì la rettifica della busta paga (relativa al mese di settembre 2020) del dipendente poiché, per errore, n. 2 giorni lavorati erano stati segnati come Parte_2 assenza. Dal rifiuto e dal mancato adempimento dell'opposta, scaturiva una vertenza lavorativa tra il predetto dipendente e la che si concludeva – come dichiarato da parte attrice – con un Parte_1 atto conciliativo ed un esborso, a carico della società, pari ad euro 4.000,00.
Alle suddette richieste e autorizzazioni la consulente rispondeva che, con il ritiro della documentazione
– avvenuto il 12.02.2021 – la medesima non era più tenuta ad espletare alcuna attività in favore dell'opponente, essendo ceSSto il rapporto di collaborazione.
Ciò detto, nonostante il rifiuto, emergeva che la TT.SS effettuava, per conto della CP_1 [...]
, talune operazioni sul portale informatico . Pt_1 CP_2
CP_ Invero, in data 05.02.2021 sollecitava l' circa l'emissione del decreto di autorizzazione per la caSS integrazione relativa al periodo dal 18.05.2020 al 21.06.2020, ma detto decreto era stato regolarmente emesso dall' il 05.08.2020 e reso disponibile nel cassetto previdenziale sotto la voce “dati CP_2 complementari” – “CIG e fondi” (circostanza di cui l'opposta non si era avveduta). Ciononostante, l'ente provvedeva a nuova notifica a mezzo cassetto previdenziale, sanando di fatto l'omeSS consultazione del cassetto, per oltre 6 mesi, da parte della TT.SS . CP_1
Il 14.02.2021 e il 25.02.2021 l'opposta sollecitava la riapertura dei termini di trasmissione della richiesta di caSS integrazione di novembre (istanza che non veniva accolta).
Il 24.03.2021 la TT.SS chiedeva il riesame della domanda di caSS integrazione relativa al CP_1 mese di novembre 2020, che veniva accolta e autorizzata.
Ritenendo che – per continuità – spettasse al precedente consulente proseguire e concludere i procedimenti avviati, nonostante la nomina di un nuovo consulente e considerate le conTTe successive alla ceSSzione del rapporto tenute dalla TT.SS , l'opponente chiedeva: in via preliminare, CP_1 dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, in favore della sezione distaccata di Ischia;
nel merito, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo – avendo la TT.SS richiesto il CP_1 pagamento di fatture per prestazioni non effettuate;
con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti – a causa dell'inadempimento dell'opposta – pari ad una somma di euro 12.000,00 circa, per aver dovuto effettuare ravvedimenti operosi, nonché risarcire i predetti dipendenti.
Si costituiva la TT.SS deducendo che, agli inizi del 2021, l'opponente revocava l'incarico di CP_1 consulente alla steSS e che, dal 12.02.2021, l'opposta non era più in possesso del libro unico del personale (che veniva riconsegnato all'opponente).
Di conseguenza, pur avendo ricevuto nel marzo del 2021, da parte della Parte_1
l'autorizzazione ad operare per conto della società, l'opposta – sprovvista della documentazione neceSSria – non avrebbe potuto effettuare le operazioni richieste, che, da quel momento, erano di competenza del nuovo consulente.
Le tre fatture in contestazione, poi, riguardavano le numerose attività compiute dall'opposta in favore dell'opponente durante il periodo di collaborazione, dal 2019 al 2021.
pagina 3 di 7 Con riferimento alla posizione del lavoratore la TT.SS asseriva che, innanzitutto, Pt_2 CP_1
l'opponente non aveva fornito alcuna prova del danno da eSS subito e che, in secondo luogo, l'errore in busta paga (circa i n. 2 giorni lavorativi indicati come “assenza”) era dipeso dalla società, che aveva effettuato una comunicazione inesatta alla consulente.
Relativamente alla posizione dei dipendenti e (l'inoltro dei modelli SR41), invece, Per_2 Per_1
l'opposta asseriva che – in epoca Covid19 – l' aveva modificato, senza preavviso, la prassi CP_2 comunicativa della procedura relativa alla caSS integrazione, paSSndo dall'invio di una pec al deposito dell'autorizzazione nel cassetto previdenziale telematico (in data 05.08.2020).
Tale circostanza causava il ritardo della consulente nell'adempimento (la quale non si era avveduta di tale comunicazione), che provvedeva a regolarizzare le posizioni dei dipendenti all'inizio del 2021.
Per tale motivo, l'opposta chiedeva l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda di controparte.
In data 18.04.2023 veniva conferito incarico peritale al c.t.u. TT. con i seguenti Persona_3 quesiti: “Esaminata la sola documentazione in atti proTTa dalle parti, tenuto conto della normativa applicabile per gli adempimenti richiesti al consulente del lavoro, accerti il CTU la correttezza o meno dell'operato svolto dalla TT.SS con riferimento ai contestati inadempimenti, indicando, ove CP_1 esistenti, le violazioni effettuate;
2. Tenti la conciliazione della lite”.
Il 19.06.2023 la scrivente operava una precisazione dei predetti quesiti: “Che, gli inadempimenti contestati e da esaminare riguardano quelli tempestivamente deTTi dalla entro i Controparte_3 termini di cui all'art. 183 cpc;
rispetto ai quali il CTU dovrà valutare tutte le omissioni eventualmente effettuate dalla consulente nel periodo di svolgimento dell'attività, valutando la sussistenza e quantificando l'ammontare, del danno conseguente- ove esistente”.
In data 10.10.2023, il c.t.u. depositava la relazione peritale con le seguenti conclusioni: “1. Alla TT.SS può essere ascritta l'inadempienza per la mancata trasmissione dei modelli SR41, ed il CP_1 conseguente danno della mancata erogazione della CaSS Integrazione, danno quantificato in euro
2.104,80.
2. Non è possibile valutare complessivamente la correttezza nell'elaborazione della busta paga del mese di settembre 2020 del dipendente per mancanza di elementi documentali. Parte_2
3. Alla TT.SS non può essere contestata l'omeSS elaborazione e trasmissione delle CP_1
Certificazioni Uniche 2021 e del modello 770/2021 in quanto espreSSmente esonerata dagli adempimenti da parte del rappresentante legale della società ”. Controparte_3
Con riferimento al punto n. 1, il c.t.u. perveniva alla predetta conclusione poiché – pur avendo parte opposta proTTo documentazione attestante le richieste di assegnazione dei dipendenti e Per_2 Per_1 Part alla – mancavano agli atti le ricevute di deposito dei modelli SR41 (determinanti ai fini Part dell'erogazione dell'indennità di ) per i mesi di maggio, giugno e dicembre 2020.
Di conseguenza, il c.t.u. deduceva l'inadempienza della TT.SS , stante la mancata trasmissione CP_1 dei suddetti modelli all' , e procedeva alla quantificazione del danno sofferto dalla società CP_2 [...]
mediante moltiplicazione delle ore lavorabili nei mesi di riferimento per gli importi orari Pt_1
pagina 4 di 7 liquidabili, ovvero euro 5,59 per il mese di maggio 2020, euro 5,34 per giugno 2020 e 5,11 per dicembre 2020 (cfr. relazione peritale depositata in data 10.10.2023).
Per quanto concerne il punto n. 2 delle conclusioni, il c.t.u. deduceva l'impossibilità di motivare le ragioni per le quali sul cedolino paga del mese di settembre 2020 risultavano, quali assenze non retribuite, i giorni 2, 3, 7 e 17.
Da ultimo, relativamente al punto n. 3, il c.t.u. rilevava che, pur essendo, per prassi consolidata, onere del professionista portare a termine tutti gli adempimenti relativi al periodo di imposta dell'anno precedente, nel caso di specie l'opponente – tramite legale rappresentante – nel verbale di riconsegna della documentazione contabile espreSSmente aveva esonerato l'opposta dalla presentazione delle
Certificazioni Uniche 2021 e del modello 770/2021.
Il 26.09.2023 pervenivano, a mezzo pec, osservazioni alla relazione tecnica da parte del c.t.p. della TT.SS , TT. , il quale respingeva le contestazioni di inadempienza CP_1 Persona_4 asserendo che parte opposta, avendo respinto la delega della società dopo la revoca dell'incarico (il 31.12.2020), non avrebbe mai potuto procedere all'invio dei modelli SR41 (peraltro sprovvista della documentazione contabile) – essendo ceSSto il rapporto di collaborazione.
Il c.t.u., a sua volta, contestava le suddette osservazioni, in considerazione delle conTTe tenute dalla consulente (ritenute non deontologicamente professionali e contraddittorie, avendo rifiutato la delega ad operare fuori termine), la quale – nei mesi di febbraio e marzo 2021 – effettuava accessi sul portale per conto dell'opponente e il 05.02.2021 effettuava tardivamente (il termine ultimo era il CP_2
01.02.2021) la denuncia del dicembre 2020. Pt_4
Peraltro, la TT.SS produceva stampa del Libro Unico dal dicembre 2020 al 15.01.2021, per CP_1 cui il c.t.u. contestava altresì l'osservazione del c.t.p. con riferimento alla data di ceSSzione dell'incarico.
Ebbene, in via preliminare, non può trovare accoglimento il rilievo dell'opponente circa l'incompetenza funzionale di questo Tribunale – in favore della sede distaccata di Ischia – trattandosi, per l'appunto – non di questione di competenza, bensì di distribuzione del carico giudiziario all'interno dell'Ufficio competente.
Relativamente al merito della questione, al lume di quanto suesposto, la scrivente condivide le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nell'elaborazione della relazione peritale.
Difatti, con riferimento alle posizioni dei dipendenti ed , si ritiene provato l'inadempimento Per_1 Per_2 dell'opposta, la quale, non avendo visionato il cassetto previdenziale per 6 mesi, ha omesso di inviare i modelli SR41 nei termini di legge, non consentendo ai predetti di beneficiare dei sussidi di integrazione salariale e cagionando un danno economico alla società.
Detto danno è stato quantificato dal c.t.u. in euro 2.104,80 con una mera operazione di calcolo, moltiplicando gli importi orari (determinati per l'anno 2020) per il numero di ore di CIG dei mesi maggio, giugno e dicembre 2020.
Con riferimento alla posizione del dipendente invece, non avendo l'opponente proTTo la Pt_2 neceSSria documentazione (il foglio presenze del mese di settembre 2020), non risulta possibile pagina 5 di 7 effettuare alcuna valutazione circa l'erronea indicazione dei n. 2 giorni di assenza in contestazione e, di conseguenza, non appare possibile quantificare il danno di cui si duole la società Parte_1
In sostanza, non risulta provato, in relazione al dipendente il danno lamentato dall'opponente. Pt_2
Da ultimo, riguardo alla mancata presentazione delle Certificazioni Uniche 2021 e del modello
770/2021, con la riconsegna della documentazione contabile – avvenuta il 12.02.2021 – la TT.SS
era stata espreSSmente esonerata dalla società, per cui alcun inadempimento può imputarsi CP_1 all'opposta.
Orbene, al lume dell'impianto probatorio e qualificata la domanda dell'opponente quale eccezione di inadempimento, questo Tribunale ritiene che la medesima sia idonea a paralizzare solo parzialmente il credito vantato dalla TT.SS in sede monitoria e, nello specifico, quello oggetto delle fatture CP_1 nn. 1 e 3 del 2021, emesse rispettivamente il 22.01.2021 e il 15.03.2021.
La fattura n. 11/2020, emeSS il 14.08.2020, fa riferimento alle prestazioni lavorative svolte dalla consulente durante l'anno solare 2019, ovvero un arco temporale privo di inadempimenti e contestazioni tra le parti, per cui il credito in eSS contenuto va riconosciuto a parte opposta.
Di converso, la fattura n. 1/2021 riguarda l'anno solare 2020 e la fattura n. 3/2021 afferisce addirittura al periodo 01.01.2021-11.02.2021, in evidente contraddizione (la fattura n. 3/2021) con quanto sostenuto dall'opposta, nonché dal c.t.p. della steSS, i quali hanno datato la ceSSzione del rapporto di lavoro al 30.12.2020.
Ne consegue che, con riguardo alla fattura n. 3/2021, nulla è dovuto alla TT.SS , trattandosi di CP_1 un arco temporale successivo alla data di revoca dell'incarico – così come sostenuto da parte opposta ed il c.t.p. da eSS nominato.
Da ultimo, può ritenersi paralizzato il credito vantato dalla consulente con la fattura n. 1/2021, riferendosi la steSS all'anno solare 2020, arco temporale in cui si verificavano gli inadempimenti ritenuti gravi da questo Tribunale, avendo la consulente in più occasioni omesso l'invio dei modelli
SR41, non consentendo a n. 2 dipendenti della società di accedere al sussidio economico da CIG.
Ne consegue che, accolta e ritenuta parzialmente fondata l'opposizione, il decreto ingiuntivo n.
5409/2021 va revocato e alla TT.SS va riconosciuto esclusivamente il credito oggetto della CP_1 fattura n. 11/2020 di € 2.562,98. La va quindi condannata al pagamento di tale somma Controparte_3 in favore della opposta.
Va accolta, altresì, per le ragioni esposte sopra, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, con condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di Parte_1 euro 2.104,80.
Tra i due coesistenti crediti non può, tuttavia, essere operata la compensazione giudiziale non avendone le parti fatto tempestiva domanda, poiché nella fattispecie i crediti contrapposti pur sorgendo da uno stesso rapporto, non sono in posizione di sinallagmaticità (attenendo il credito della consulente del lavoro al pagamento di compensi e quello della al risarcimento del danno), ma sono Controparte_3 autonomi pagina 6 di 7 Essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca, si compensano le spese di lite, comprese quelle dalla CTU già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla società nei Parte_1 confronti della TT.SS , così provvede: CP_1
- Accoglie parzialmente l'opposizione per i motivi di cui alla parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 5409/2021 e accerta il credito della opposta relativo alla fattura n. 11/2020 di € 2562,98 e per l'effetto condanna a corrispondere alla TT.SS l'importo suddetto, oltre Controparte_3 CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
- Accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e liquida il risarcimento dei danni nella misura di euro 2.104,80, e per l'effetto condanna a corrispondere alla CP_1 [...]
la somma suddetta, oltre interessi legali dalla al saldo. CP_3
- Compensa le spese di lite, comprese quelle di CTU.
Così deciso in Napoli, il 1.4.2025.
Il Giudice
TT.SS Alessia Notaro
La bozza della sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.o.t. Manuel Carotenuto.
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