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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.15111/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Catania il 19.05.1988
[...] cittadino/a: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Giuffrida presso il quale ha eletto domicilio telematico
Email_1
e
2) CP_1 nato/a Messina il 26.04.1986 cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Lilia Roseo e Sara Trotta presso le quali ha eletto domicilio telematico e Email_2 Email_3
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Messina, (ME), in data 16.10.2012 (anno 2012 atto n. 626 reg. parte II serie A) in comunione legale dei beni. dalla loro unione sono stati i due figli: , a Messina il 01.01.2010 e , a Persona_1 Persona_2
Messina il 21.12.2013, entrambi cittadini italiani
FATTO
-La signora , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 23.04.2024, Parte_1 chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito, sig. , CP_1 nonché di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento dei figli presso di sé nella casa coniugale di Milano, via E. Sertoli n. 14, cointestata ad entrambi i congiungi e di regolamentare le frequentazioni dei figli minori con il padre come da formulazione in atti. Chiedeva inoltre di porre a carico del padre un contributo al mantenimento di 500 euro mensili, con rivalutazione annuale Istat, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie dei figli e di percepire integralmente l'assegno unico
INPS. Formulava altre domande economiche ai n. 6,7,8,9,10 e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, nei termini di legge.
-Il sig. si costituiva con memoria difensiva del 15.10.2024 contestando il ricorso CP_1 introduttivo, eccependo in particolare l'inammissibilità delle domande ai punti 6,7,8,9,10.
Aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso dei figli minori e non si opponeva al loro collocamento nella casa coniugale presso la madre.
Chiedeva di contribuire al mantenimento dei figli in misura di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre confermava la richiesta dell'assegno unico di 422 euro mensili al 50% tra i genitori.
Chiedeva di regolamentare le frequentazioni con i figli secondo le modalità descritte in atti e non si opponeva alla domanda di divorzio.
-Entrambe le parti hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c.
L'udienza del 27.11.2024, fissata dal Tribunale per la comparizione personale delle parti, veniva differita d'ufficio al 27.01.2025, con conseguente differimento dei termini per le memorie integrative ex art. 473 bis n. 17 che le parti depositavano puntualmente.
All'udienza del 27.01.2025 avanti al GOT delegato, all'esito del tentativo di conciliazione la sig.ra rinunciava alla domanda divorzile ed alle altre domande svolte nel ricorso, dichiarando, con Parte_1 riguardo alla casa coniugale, di pagare integralmente il mutuo pari a circa 700 euro mensili oltre alle spese condominiali. Le parti chiedevano congiuntamente un rinvio all'udienza del 26.02.25 e pertanto veniva fissata nuova udienza tramite trattazione scritta al 30.04.2025.
Le parti depositavano dichiarazione sottoscritta dai coniugi e note congiunte dopo aver raggiunto il seguente accordo di separazione:
pagina 2 di 5 1) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di Milano, via Sertoli n. 14, cointestata ai coniugi. La casa familiare resta assegnata alla signora in ragione del Parte_1 collocamento dei figli minori. CP_
2) Il Sig potrà vedere e tenere con sé i figli in base ai suoi turni di lavoro e quindi con le seguenti modalità:
- uno o due pomeriggi infrasettimanali - in giorni da comunicare preventivamente, almeno una settimana prima alla sig.ra - dalle ore 17.00 alle 19.00, nonché - quando ha il turno corto di lavoro - Parte_1 dall'uscita da scuola dei figli, per alcune ore, compatibilmente con le loro attività extra scolastiche e/o sportive, fino al pomeriggio, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
-un fine settimana al mese, da comunicare preventivamente almeno una settimana prima, dal sabato pomeriggio (dalle ore 16/ore 18) con pernottamento presso di sé, fino alla domenica pomeriggio, alle ore 17, riaccompagnandoli a casa della madre, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
- durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, a luglio o ad agosto, da comunicare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno, in alternanza con la madre, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori;
- durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale oppure il giorno di Natale compatibilmente con i propri turni lavorativi, da comunicare due settimane prima;
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua, oppure il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. 3) Con decorrenza da febbraio 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, l'importo di Euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dalla madre. Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4)La sig.ra si impegna a continuare a pagare il mutuo gravante sull'immobile di via Sertoli, Parte_1 cointestato anche al marito sig. , versando anche la quota di spettanza dello stesso, oltre CP_1 alla rata integrale della relativa polizza assicurativa salvo patti diversi in sede di divorzio. Resta inteso che i coniugi regoleranno i reciproci rapporti di dare-avere derivanti dal pagamento del mutuo e relativa polizza gravante da parte degli stessi sull'immobile di Via Sertoli n. 14, insorti a far data dalla stipula del contratto di mutuo, al momento della vendita dell'immobile cointestato. La signora manifesta sin d'ora la volontà di acquisire la quota del 50% dell'immobile coniugale Parte_1 CP_ sito in Milano, via Sertoli nr. 14, quota che il signor si impegna a cedere. Tale acquisizione avverrà esclusivamente in caso di accordo sui termini temporali ed economici della cessione e solo in caso di assenso della banca all'accollo integrale del mutuo in capo alla signora
. Parte_1 5)Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 4 di 5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, dando atto che la convivenza era divenuta ormai da tempo intollerabile e cessata da tempo ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in Messina il 16.10.2012 (anno 2012 atto n. 626 reg. parte II serie A)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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