Art. 6. 1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano".
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31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
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- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/1992, n. 353Provvedimento: […] nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, secondo comma, lett. c) della suddetta legge n. 1048 del 1961; l'art. 6 della legge n. 411 del 1991. […]Leggi di più...
- ente irriguo umbro-toscano·
- ricorso della regione toscana·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- ente irriguo toscano·
- riconosciuta violazione della competenza delle regioni in ordine alla propria organizzazione·
- sent. 353/92 d. agricoltura·
- sent. 353/92 a. agricoltura·
- sent. 353/92 b. agricoltura·
- sent. 353/92 c. agricoltura·
- carattere puramente ricognitivo e facoltativo della disposizione impugnata·
- illegittimita' costituzionale in parte 'qua'.·
- asserita violazione delle competenze regionali in materia di bonifica