Articolo 6 della Legge 30 dicembre 1991, n. 411
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 dicembre 1991
Art. 6. 1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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