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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 966 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 del ricorso, dall'avv. PARLATO LUCIO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_1 del ricorso, dall'avv. DE ANGELIS GENNARO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/01/2025 e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in Napoli il 17/10/2013, dalla cui unione nasceva il figlio Persona_1
( nato a [...] il [...]), riferendo che tra le parti, era intervenuta separazione in forza di
[...]
sentenza n. 8285/2019 passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Napoli del 18.01.2019 resa nel procedimento RG 25983/2014 alle seguenti condizioni “ …- pronuncia la separazione personale dei coniugi;
- affida il figlio minore , nato il [...] ad [...] i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figlio nei termini di cui in parte motiva, - pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00 ( Parte_1
1 trecento/00) detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da gennaio
2020, secondo gli indici ISTAT della variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% delle spese CP_1 straordinarie per il figio DR come da protocollo del Tribunale di Napoli, - rigetta le altre domanda;
- compensa le spese di lite;
…”chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni : “ 1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio
, pur mantenendo la residenza presso il domicilio della madre, in Napoli alla Via Monfalcone, Per_1
35, resta affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nell'interesse del minore;
3) Il padre ha facoltà di tenere con sé il figlio una volta alla settimana e, precisamente, il mercoledì, recandosi presso la casa materna alle ore 18:00 e riaccompagnandolo alle ore 20:00 e nel fine settimana egli lo tenga con sé, ogni 15 gg, nel giorno di domenica prelevandolo alle ore 11:00 e riaccompagnandolo alle ore 16:00, compatibilmente con le esigenze imposte dall'età del minore;
4) che durante le festività natalizie il padre e la madre tengano con sé il figlio minore ad anni alterni, la Vigilia di Natale con l'uno e Natale e Santo Stefano con l'altro, San Silvestro con
l'uno e Capodanno con l'altro, cominciando da quest'anno con la Vigilia insieme con il padre e San Silvestro insieme con la madre;
in tutti i casi il padre prenderà il bambino alle ore 11:00 e lo riaccompagnerà alle ore 19:00, salvo diverso accordo;
5) che il padre e la madre trascorrano col figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedi in Albis, con la Pasqua insieme con la madre e il Lunedi in Albis insieme con il padre;
in tutti i casi il padre prenderà il bambino alle ore 11:00 e lo riaccompagnerà alle ore 19:00, salvo diverso accordo;
6) che durante le vacanze estive, nel mese di agosto in mancanza di diverso accordo, appena l'età del bambino lo consentirà, il padre tenga con sé il figlio per 15 giorni consecutivi;
7) i coniugi hanno
l'obbligo di comunicare un eventuale cambio di residenza, nonché il proprio recapito, anche telefonico e devono essere sempre reperibili;
8)Il ricorrente, si impegna a versare alla moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 300,00, da corrispondere il 15 di ogni mese, con bonifico su Postpay, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie, come per legge;
9) i coniugi hanno già regolarizzato ogni reciproco obbligo di natura economica precedente a tale accordo e dichiarano di non aver nulla a pretendere e di essere totalmente soddisfatti;
10) i coniugi reiterano il reciproco assenso alla richiesta del documento di identità del minore valido per l'espatrio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc, rilevato che vi era parere negativo del Pm all'accoglimento del ricorso in quanto le parti non avevano previsto un aumento del quantum posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita e di relazione dello stesso rispetto all'epoca della separazione personale, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 10.04.2025.
I ricorrenti dichiaravano congiuntamente di voler rideterminare il quantum posto a carico del padre per il mantenimento del minore a 400,00€ mensili oltre al 100% dell'assegno Unico alla madre.
2 Inoltre le parti concordemente precisavano che, stante l'età del minore di 13 anni ad agosto 2025, sia previsto il pernotto a weekend alterni presso il padre con la possibilità di variare i tempi e gli orari secondo le esigenze del minore comunicate debitamente tra i genitori.
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del Pm
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 17/10/2013
(atto n. 45, parte I , reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata
3 dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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