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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 228/2024 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Piscopo, E_ C.F._1 presso il cui studio in Termoli (CB) al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresento e difeso dall'Avv. B. Daniela Mammarella e\o CP_1 C.F._2 dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via del Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024 il Giudice relatore ha riservato al Collegio la pronuncia sulla sentenza parziale di scioglimento del matrimonio. In data 22.01.2025 si è provveduto alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con E_ rito civile il 02.07.2016 in Guglionesi (CB) con , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Guglionesi al N. 3, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016; che dalla loro unione sono nati tre figli: (14 anni), (11 anni), affetto da spettro Per_1 Persona_2 autistico, e (7 anni); che questo Tribunale con Sentenza non definitiva n. 80/2022, pubblicata il Per_3
pagina 1 di 3 11.02.2022, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con Sentenza definitiva n. 6/2023, pubblicata il 10.01.2023, ha disposto sulle restanti questioni (affidamento, collocazione e mantenimento della prole;
diritto di visita del genitore non collocatario) -, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. dichiarare con sentenza anche parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Guglionesi il giorno il giorno 02.07.2016, atto trascritto nei E_ CP_1
Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n 3, Parte I, Serie A, Vol. Un., Anno 2016; 2. conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
3. nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 8 c.pc. un curatore speciale nel superiore e preminente interesse della prole minorenne;
4. disporre l'affidamento condiviso della prole;
5. disporre ai sensi dell'art. 473 bis 6 c.p.c. l'ascolto della minore alla presenza di uno psicologo e/o psichiatra neuro infantile, Per_1 all'esito del quale confermare l'allocazione della prole minorenne presso il padre in Campomarino, Nuova Cliternia, fino a quando la minore non decida di trasferirsi presso la madre in Vasto;
6. Per_1 in ogni caso disporre un percorso psicologico a favore della minore 7. disporre che la Per_1 ricorrente possa esercitare il proprio diritto di visita come da piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
8. disporre che il continui ad incamerare, in luogo del contributo all'assegno di CP_1 mantenimento, il 100% dell'assegno unico e il 100% delle indennità di frequenza;
9. suggerire alle parti un serio percorso di sostegno alla genitorialità; 10. Con vittoria di spese, diritti et onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , chiedendo a questo Tribunale: “-in CP_1 via preliminare rigettare la domanda di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis. 15 cpc, non sussistendo i requisiti di legge, - dichiarare lo scioglimento del matrimonio concluso fra le parti - affidare in modo condiviso i tre figli, confermando il loro collocamento abitativo prevalente presso e con l'esponente; Porre a carico della ricorrente sig.ra l'obbligo di versare E_ all'esponente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente comparsa, un assegno perequativo mensile, da rivalutarsi annualmente, come per legge, quale contributo per il mantenimento dei figli, di importo pari almeno ad € 200,00 ciascuno per e Per_2 e almeno ad € 350,00 per o comunque di importo maggiore o minore che si riterrà di Per_3 Per_1 stabilire, con obbligo altresì della medesima di concorrere nella misura della metà alle spese straordinarie con le modalità ed i termini di cui al protocollo delle spese straordinarie vigenti nel nostro foro. - confermare che la frequentazione materna si svolga con i tempi e le modalità già in essere, stabilite nella sentenza di separazione giudiziale n. 6\2023 e comunque in conformità alle indicazioni del piano genitoriale che si allega, (all. 8) nel rispetto della volontà, e dell'organizzazione di vita dei minori, rigettando la articolazione della frequentazione indicata nell'altrui piano genitoriale.- rigettare la avversa richiesta di disporre un percorso psicologico per confermare Per_1 il diritto dell'esponente di percepire per intero l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza, vittoria di competenze di lite”.
All'udienza del 11.12.2024 la ricorrente ha insistito per la pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e il resistente non si è opposto. All'esito, il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione sulla questione di stato e, in data 22.01.2025, si è provveduto alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Visti i documenti prodotti e premesso che, con Sentenza non definitiva n. 80/2022, pubblicata il
11.02.2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e E_
, giova evidenziare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970 e CP_1 che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La
pagina 2 di 3 conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore il
04.09.2024.
Definita la questione di stato, le parti devono essere rimesse dinanzi al Giudice, non potendo essere definite in questa sede le altre questioni controverse, ivi incluso il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 28.03.2024 da contro E_
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 02.07.2016 in Guglionesi
(CB) tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il E_ CP_1 06.11.1980, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Guglionesi al N. 3, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016;
B) rinvia alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese processuali;
C) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
D) fissa per il prosieguo del giudizio21.5.2025, ore 9:30.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 228/2024 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ernestina Piscopo, E_ C.F._1 presso il cui studio in Termoli (CB) al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresento e difeso dall'Avv. B. Daniela Mammarella e\o CP_1 C.F._2 dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), Via del Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024 il Giudice relatore ha riservato al Collegio la pronuncia sulla sentenza parziale di scioglimento del matrimonio. In data 22.01.2025 si è provveduto alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con E_ rito civile il 02.07.2016 in Guglionesi (CB) con , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Guglionesi al N. 3, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016; che dalla loro unione sono nati tre figli: (14 anni), (11 anni), affetto da spettro Per_1 Persona_2 autistico, e (7 anni); che questo Tribunale con Sentenza non definitiva n. 80/2022, pubblicata il Per_3
pagina 1 di 3 11.02.2022, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con Sentenza definitiva n. 6/2023, pubblicata il 10.01.2023, ha disposto sulle restanti questioni (affidamento, collocazione e mantenimento della prole;
diritto di visita del genitore non collocatario) -, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. dichiarare con sentenza anche parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Guglionesi il giorno il giorno 02.07.2016, atto trascritto nei E_ CP_1
Registri degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al n 3, Parte I, Serie A, Vol. Un., Anno 2016; 2. conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
3. nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 8 c.pc. un curatore speciale nel superiore e preminente interesse della prole minorenne;
4. disporre l'affidamento condiviso della prole;
5. disporre ai sensi dell'art. 473 bis 6 c.p.c. l'ascolto della minore alla presenza di uno psicologo e/o psichiatra neuro infantile, Per_1 all'esito del quale confermare l'allocazione della prole minorenne presso il padre in Campomarino, Nuova Cliternia, fino a quando la minore non decida di trasferirsi presso la madre in Vasto;
6. Per_1 in ogni caso disporre un percorso psicologico a favore della minore 7. disporre che la Per_1 ricorrente possa esercitare il proprio diritto di visita come da piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
8. disporre che il continui ad incamerare, in luogo del contributo all'assegno di CP_1 mantenimento, il 100% dell'assegno unico e il 100% delle indennità di frequenza;
9. suggerire alle parti un serio percorso di sostegno alla genitorialità; 10. Con vittoria di spese, diritti et onorari di giudizio in caso di opposizione”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , chiedendo a questo Tribunale: “-in CP_1 via preliminare rigettare la domanda di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis. 15 cpc, non sussistendo i requisiti di legge, - dichiarare lo scioglimento del matrimonio concluso fra le parti - affidare in modo condiviso i tre figli, confermando il loro collocamento abitativo prevalente presso e con l'esponente; Porre a carico della ricorrente sig.ra l'obbligo di versare E_ all'esponente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente comparsa, un assegno perequativo mensile, da rivalutarsi annualmente, come per legge, quale contributo per il mantenimento dei figli, di importo pari almeno ad € 200,00 ciascuno per e Per_2 e almeno ad € 350,00 per o comunque di importo maggiore o minore che si riterrà di Per_3 Per_1 stabilire, con obbligo altresì della medesima di concorrere nella misura della metà alle spese straordinarie con le modalità ed i termini di cui al protocollo delle spese straordinarie vigenti nel nostro foro. - confermare che la frequentazione materna si svolga con i tempi e le modalità già in essere, stabilite nella sentenza di separazione giudiziale n. 6\2023 e comunque in conformità alle indicazioni del piano genitoriale che si allega, (all. 8) nel rispetto della volontà, e dell'organizzazione di vita dei minori, rigettando la articolazione della frequentazione indicata nell'altrui piano genitoriale.- rigettare la avversa richiesta di disporre un percorso psicologico per confermare Per_1 il diritto dell'esponente di percepire per intero l'assegno unico universale e l'indennità di frequenza, vittoria di competenze di lite”.
All'udienza del 11.12.2024 la ricorrente ha insistito per la pronuncia di sentenza parziale di scioglimento del matrimonio e il resistente non si è opposto. All'esito, il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione sulla questione di stato e, in data 22.01.2025, si è provveduto alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Visti i documenti prodotti e premesso che, con Sentenza non definitiva n. 80/2022, pubblicata il
11.02.2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e E_
, giova evidenziare che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970 e CP_1 che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla. La
pagina 2 di 3 conferma di ciò è emersa anche in sede di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore il
04.09.2024.
Definita la questione di stato, le parti devono essere rimesse dinanzi al Giudice, non potendo essere definite in questa sede le altre questioni controverse, ivi incluso il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 28.03.2024 da contro E_
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 02.07.2016 in Guglionesi
(CB) tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il E_ CP_1 06.11.1980, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Guglionesi al N. 3, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016;
B) rinvia alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese processuali;
C) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
D) fissa per il prosieguo del giudizio21.5.2025, ore 9:30.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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