Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2391/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Dott. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2391/2022 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. R. Ferrara, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
rappr. e difeso dagli Avv.ti V. Di Maio e A. Del Gatto, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.9.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1947/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di LI OR, pubblicata in data 6.4.2022, non notificata, con la quale veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere la condanna dell'
[...]
- al pagamento dell'importo pari ad € 5.507,05, Controparte_2
Nel giudizio di primo grado l deduceva di essere stato Parte_1 dipendente dall'1.8.2011 al 26.4.2017 della Triade S.r.l. con mansioni di operaio manovale e di non aver percepito le spettanze lavorative tra cui il TFR e le ultime mensilità; esponeva che, in data 28.11.2019 la società Triade S.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
deduceva di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 7.389,66 a titolo di TFR, € 5.507,05 a titolo di ultime tre mensilità non percepite (febbraio, marzo e aprile 2017) ed € 551,13 a titolo di rateo 13^ mensilità; che, pertanto, provvedeva a richiedere detti emolumenti al Fondo di Garanzia il quale rigettava la CP_1 domanda di pagamento delle ultime tre mensilità ritenendo che le retribuzioni richieste non rientrassero nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo. Il ricorrente, esponeva che, precedentemente, in data 6.4.2018 aveva depositato ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Tribunale di LI OR, avente ad oggetto il riconoscimento delle spettanze lavorative, ivi compresa le ultime tre mensilità non percepite ed i ratei di 13^ mensilità. Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente adiva la giustizia per ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall ritenendo che le mensilità reclamate non rientrassero Parte_1 nel periodo indennizzabile dal Fondo di Garanzia.
L'appellante avverso tale statuizione proponeva appello lamentando l'erroneità della pronuncia per errata valutazione delle circostanze di fatto. Nella specie, l'appellante rilevava che il Giudice di prime cure aveva errato nel non considerare che il ricorrente si era tempestivamente attivato richiedendo i crediti reclamati con ricorso monitorio depositato in data 6.4.2018, ovvero nel limite dei 12 mesi previsti dalla normativa. Per tali ragioni, chiedeva la riforma della sentenza gravata, con accoglimento della domanda principale proposta, il tutto con vittoria di spese di lite.
L' costituito in giudizio resisteva al gravame eccependo CP_1
l'infondatezza dello stesso;
in via gradata, rilevava che, in ogni caso, la richiesta di parte appellante eccedeva l'importo massimo indennizzabile dal Fondo di Garanzia. Concludeva, dunque, in via principale per il rigetto del gravame, ed in via subordinata per la limitazione della condanna ad un importo non superiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, della L. 80/92. All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato per i motivi che saranno di seguito esposti.
La questione devoluta a questa Corte verte sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere al Fondo di Garanzia al fine CP_1 di ottenere il pagamento di crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto.
Ebbene, com'è noto, l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 80/92 stabilisce che: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
Sul punto è poi decisiva l'Ordinanza della Cassazione n. 6834/2023, secondo la quale: “In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall' di cui alla l. CP_1
n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito”.
Posti tali principi, nel caso in esame, la Corte osserva che il Giudice di prime cure ha errato nel non valorizzare l'atto di iniziativa del lavoratore diretto a far valere in giudizio il proprio credito, vale a dire il deposito del ricorso monitorio avvenuto in data 6.4.2018 - ossia quando non era ancora decorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro - presso il Tribunale di LI OR (recante R.G. 4994/2018), volto ad ottenere il riconoscimento delle spettanze lavorative, ivi compresa le ultime tre mensilità non percepite oggetto del presente giudizio. Nel quadro dei sopra riferiti principi giurisprudenziali, è di palmare evidenza che tali mensilità rientrino nei dodici mesi antecedenti la data del deposito del suddetto ricorso monitorio, con il quale il lavoratore prendeva l'iniziativa per recuperare le spettanze dovutegli.
Si rileva che i fatti storici, così come prospettati dall'appellante risultano pacifici tra le parti, ovvero: che il rapporto di lavoro cessava in data 26.4.2017; che in data 6.4.2018, il lavoratore provvedeva a depositare presso il Tribunale di LI OR il ricorso per decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle spettanze lavorative sub iudice; che la società appellata veniva dichiarata fallita in data 28.11.2019 dal Tribunale Santa Maria Capua Vetere;
che l'appellante in data 16.7.2020 veniva ammesso allo stato passivo per gli importi di cui al ricorso introduttivo del giudizio;
che in data 29.9.2020 provvedeva a richiedere al di Garanzia CP_2 il pagamento delle ultime tre mensilità (nonché degli altri CP_1 emolumenti).
Dunque, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 6.4.2018 – ossia entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 26.4.2017 - consegue che le ultime tre mensilità richieste dall'appellante rientrino nel periodo coperto dal Fondo di Garanzia CP_1
Tuttavia, deve rilevarsi che la domanda può essere accolta soltanto nei limiti di cui al comma 2, dell'art. 2 del D. Lgs. 80/1992, il quale stabilisce che: “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”.
Pertanto, tenuto conto che l'importo mensile della Cassa Integrazione Guadagni con riguardo all'anno di cessazione del rapporto di lavoro ammontava ad € 971,71, deve riconoscersi all'appellante, per le mensilità in argomento, l'importo complessivo di € 2.915,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Per i motivi esposti, la Corte accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente la domanda proposta dall'appellante, condannando l' al CP_1 pagamento in favore dello stesso della somma di € 2.915,13, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge. In ragione della riforma della sentenza di primo grado e dell'accoglimento parziale della domanda proposta dall'appellante, le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come da dispositivo – vengono compensate per la metà, con condanna a carico dell' al pagamento della restante parte. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al CP_1 pagamento in favore di parte appellante della somma di € 2.915,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
- Condanna parte appellata al pagamento della metà delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo, già ridotto l'importo, in € 1.270,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e per il secondo, già ridotto l'importo, in € 1.300,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario Avv. R. Ferrara.
LI 10.2.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Vincenza Totaro