Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3540/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
TOSTI DOMENICO PIETRO
ATTORE
e
, c.f. , difeso dall'avv. BARBUTO LUCIANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. citato in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 CP_1 di Pace di Ravenna per sentir condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale, pari a € 8.992,22 subito a causa della caduta di un ramo, dovuta al forte vento, che aveva danneggiato l'autoarticolato Scania targato GD009KX mentre percorreva la S.S. 309 - Romea - direzione di marcia RA – VE nei pressi del Km 15
(sinistro occorso in data 12.1.2022). Il suddetto importo comprende le spese sostenute per la riparazione dle mezzo e il costo sostenuto per il veicolo sostitutivo necessario nelle more della riparazione. Quale prova del danno subito, l'attrice produce la relazione di servizio della Polizia Municipale, attestante il danneggiamento del mezzo, le fatture emesse dalle carrozzerie (€ 327,95) – ove il mezzo Controparte_2 fu portato nell'immediatezza dei fatti per eseguire le riparazioni necessarie al rientro in sicurezza – e per € 8.671,27, comprensiva sia della Controparte_3 riparazione del mezzo sia del costo del noleggio del veicolo sostitutivo, e, infine, le foto delle riparazioni.
2. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
1
4. La domanda non è fondata non essendovi in atti la prova del quantum del danno subito.
5. Va in primo luogo chiarito che, benché la contestazione della convenuta in proposito sia generica, non opera il principio di non contestazione perché esso si riferisce solamente a fatti allegati dall'altra parte noti alla parte (“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023 (Rv. 667555 - 01).
6. Quindi, nel caso di specie l'attrice era onerata della prova sia dell'an del danno, ossia del fatto che il mezzo avesse subito danni a causa della caduta del ramo, sia del quantum del danno, ossia dell'effettivo decremento patrimoniale subito.
7. Va a questo punto precisato che, ai fini della prova del danno, non occorre la prova dell'effettivo pagamento delle riparazioni, poiché costituisce un danno già semplicemente l'avvenuto danneggiamento del veicolo.
8. Provato il danneggiamento, che nel caso di specie è effettivamente provato dalla relazione di servizio della polizia municipale, quindi, resta da provare la quantificazione del danno.
9. Tale prova non può essere fornita tramite un semplice preventivo di spese della carrozzeria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 09/04/2024) 26/06/2024, n. 17670, per cui il giudice deve operare tale valutazione “avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è - in genere - il preventivo”) e neppure, ritiene il Tribunale, tramite la produzione in giudizio della fattura che attesterebbe l'effettiva esecuzione della prestazione.
10. La fattura, infatti, altro non è che un documento – asseritamente, poiché neppure sottoscritto dal legale rappresentante della società che la emette – proveniente da un terzo, privo di valore probatorio ove non corroborato da ulteriori elementi probatori atti a farne esprimere un giudizio di veridicità (“le scritture provenienti da terzi non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr. ex multis, Cass. n. 14122/2004 e Cass. n. 26090/2005)”, Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 24/09/2014) 07/11/2014, n. 23788).
11. Condivisibilmente, quindi, gran parte della giurisprudenza di merito, cui questo
Tribunale ritiene di dover aderire, ha ritenuto non sufficiente ai fini della prova del quantum del danno la produzione della fattura che attesterebbe l'esecuzione della
2 prestazione (cfr. Tribunale Roma, Sez. XII, Sent., 02/05/2024, n. 7413; Tribunale
Pordenone, 21/03/2022, n. 154 in Leggi d'Italia, per cui “In materia di risarcimento danni da sinistri stradali che sul danneggiato - che formuli una richiesta risarcitoria - grava l'onere (art. 2697 c.c.) di dimostrare il danno patito. La suddetta dimostrazione non si ritiene assolta mediante la mera allegazione di una fattura emessa, in quanto è necessaria quantomeno la presenza di una quietanza che dimostri l'effettivo pagamento, ovvero la produzione di ulteriori documenti a supporto.”).
12. Sarebbe, quindi, stata necessaria o la produzione in giudizio della quietanza di pagamento ovvero la prova testimoniale del legale rappresentante delle carrozzerie emittenti le fatture che confermassero di aver effettivamente eseguito le riparazioni e che il quantum richiesto era quello indicato in fattura. La quietanza non è stata però prodotta e la suddetta prova testimoniale non è stata richiesta.
13. Non può procedersi alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. perché essa presuppone l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
14. Atteso il contrasto giurisprudenziale sul punto le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) compensa le spese.
Si comunichi.
21.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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