Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, iscritta al n. 376 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliato in Cagliari (CA) alla Via Ariosto n. 11 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Lardieri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Igino Garbini n. 84/G presso lo studio dell'Avv. Sandra Ciamei che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 24 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 10 settembre 2011 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Blera (VT), parte I, n. 6); che dalla loro unione è nato il figlio , a Viterbo il 7 dicembre 2011; che la prosecuzione Persona_1
della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno con- cordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Irgoli Località Su Navru di proprietà dei genitori del sig. Par
è assegnata al sig con quanto in essa contenuto. La sig.r Parte_1 Parte_2
con il consenso del sig. ha lasciato la casa coniugale e si è
[...] Parte_1
trasferita a Blera con il figlio portando con sé quanto alla stessa spettante Per_1
sugli arredi ed effetti personali;
3) Il figli è affidato congiuntamente ai coniugi, con collocazione e residenza Per_1
anagrafica presso la madre;
4) Il sig corrisponderà per il mantenimento d un assegno di Parte_1 Per_1
€ 300,00 mensili, tuttavia poiché il predetto lavora, ad oggi, stagionalmente, durante il periodo di occupazione corrisponderà il contributo per il mantenimento d Per_1
nell'importo di € 300,00 previsto, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Viterbo. Durante il periodo di disoccupazione il mante- nimento verrà corrisposto nel minor importo di € 250,00 oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
5) Al fine di evitare incertezze sugli importi dovuti per il mantenimento d Per_1
il sig si impegna a documentare alla sig.r l'eventuale condi- Parte_1 Pt_2
zione di disoccupazione, al fine di corrispondere il mantenimento nel minor importo di € 250,00 (in caso di Naspi) invece che di € 300,00. L'assegno di mantenimento di
è comunque quantificato nell'importo di € 300,00 e sarà rivalutato annual- Per_1
mente secondo la variazione degli indici ISTAT, prendendo a riferimento l'importo pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
del mantenimento e non il minor importo corrisposto durante il periodo di disoccu- pazione;
6) Fino al mese di aprile 2025 il sig ha contratto un finanziamento per Parte_1
l'acquisto della cameretta d pertanto in accordo con la sig.r dal Per_1 Pt_2
mantenimento previsto per il periodo detrarrà l'importo di € 50,00 per far fronte a tale spesa e corrisponderà pertanto un mantenimento di € 200,00 in caso di disoccu- pazione;
7) Il sig , unitamente al mantenimento, nei mesi di novembre, dicembre Parte_1
2024 e gennaio, febbraio, marzo aprile 2025 corrisponderà alla sig.r in ag- Pt_2
giunta al mantenimento, anche l'importo di € 100,00, mentre nel mese di maggio 2025
l'importo di € 110,00 a saldo del residuo delle spese straordinarie pregresse anticipate dalla Sig.r nell'anno 2024 pari ad complessivi € 710,00; Pt_2
8) La Sig.r s'impegna a rendicontare ogni due mesi le spese straordinarie Pt_2
Par sostenute per così da consentire al Sig. di dilazionare la spesa e non Per_1
sostenerla in un'unica soluzione;
9) Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, nel rispetto degli Per_1
impegni scolastici del figlio, previo accordo con la madre Sig.ra e Parte_2
Par compatibilmente con le esigenze logistiche derivanti dal fatto che il sig. abita in
Sardegna, e con la madre a Blera, che non consentiranno una frequenta- Per_1
zione con cadenza infrasettimanale e/o settimanale. In considerazione delle difficoltà logistiche, il sig. potrà vedere e tenere con sé durante il pe- Parte_1 Per_1
riodo invernale nel week-end cercando di conciliare tali periodi con eventuali ponti concomitanti con festività religiose o civili. Durante il periodo estivo starà Per_1
con il padre per un mese, che potrà essere sia continuativo, sia suddiviso in due pe- riodi di 15 giorni, da concordare tra il sig e la sig.r Parte_1 Parte_2
entro il 31 del mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare du- rata, itinerario, alloggio all'altro;
10) Le festività natalizie verranno trascorse d con ciascun genitore ad anni Per_1
alterni, suddividendo i periodi dal 24 fino al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
fino al 6 gennaio, le festività Pasquali verranno trascorse d alternativamente Per_1
con i genitori e così alternando anche le ulteriori festività 25 aprile 1° maggio 2 giugno
15 agosto 8 dicembre e feste patronali verranno trascorse ad anni alterni;
11) Nel corso dell'anno e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici d e previo accordo con la sig.r il sig potrà Per_1 Parte_2 Parte_1
trascorrere ulteriori periodi di vacanza per sette giorni consecutivi sia per settimane bianche che per viaggi. Ciascun genitore dovrà comunicare durata, itinerario, alloggio all'altro; Analogamente la sig.ra potrà trascorrere periodi di va- Parte_2
canza, ulteriori e diversi rispetto a quelle estive con il figlio compatibilmente con im- pegni scolastici ed extrascolastici;
12) Il compleanno di ciascun genitore, in deroga al calendario di visita, verrà festeg- giato insieme a anche se non coincidente con il giorno allo stesso/a spet- Per_1
tante. Il compleanno d verrà festeggiato in presenza di entrambi i genitori, Per_1
ove possibile. I sacramenti verranno festeggiati insieme ai genitori. Il minore trascor- rerà, compatibilmente con le difficoltà logistiche, la Festa della Mamma con la mamma e con il padre il giorno della Festa del Papà;
13) Tenuto conto che trascorrerà i periodi con il padre in Sardegna e si Per_1
renderà necessario organizzare il trasferimento del minore ed i costi di viaggio, il sig.
e la sig.r si impegnano a collaborare per agevolare Parte_1 Parte_2
lo spostamento per consentire a di mantenere una continuità di rapporti, Per_1
nonostante la distanza. Le spese per i viaggi d vengono ripartite al 50% tra Per_1
i genitori;
14) Le spese scolastiche, ivi comprese le spese e tasse di iscrizione, la mensa, tutti i libri e materiale didattico richiesti dalla scuola, gite scolastiche, e costo per trasporto scolastico pubblico e/o privato, sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%, a far data dal mese di settembre 2023 e comunque nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Viterbo;
15) Le spese sanitarie e mediche per non rientranti nel SSN, nonché le Per_1
spese specialistiche private e non, sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
50% ciascuno e comunque nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Viterbo. Il genitore che programmerà gli appuntamenti con gli specialisti informerà l'altro geni- tore almeno 3 giorni prima per consentirgli di partecipare;
16) L'assegno unico per il nucleo familiare anche nelle sue future modifiche, sarà interamente percepito dalla sig.r le detrazioni per il figlio a carico Parte_2
saranno utilizzate esclusivamente dalla madre presso la quale, prevalentemente, Gia- como è collocato;
17) I coniugi altresì concordano che tutte le decisioni riguardanti la vita quotidiana di e tutte le questioni di ordinaria amministrazione, potranno essere prese dalla Per_1
madre con cui vive, fatte salve le decisioni relative a questioni di ordinaria amministra- zione da assumere nei momenti in cu si troverà con il padre che verranno Per_1
prese da quest'ultimo;
18) Tutte le decisioni inerenti le attività sportive, ludico/ricreative e relative alla for- mazione scolastica verranno scelte dai genitori tenendo conto della capacità, dell'in- clinazione naturale delle aspirazioni e degli interessi d Per_1
19) Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
20) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo economica- mente autosufficienti;
21) Le disposizioni patrimoniali oggetto dell'accordo costituiscono elemento funzio- nale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
22) I coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito ogni altra questione patrimo- niale tra gli stessi;
23) Reciprocamente i coniugi per effetto della regolamentazione dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro;
24) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo del passaporto di
Eventuali viaggi all'estero dovranno però essere preventivamente concor- Per_1
dati per durata, destinazione, itinerario, alloggio e mezzi di trasporto;
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25) Il sig e la sig.r dichiarano che non sono pendenti Parte_1 Parte_2
altri procedimenti tra loro aventi analogo oggetto.”
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Blera (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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