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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 4.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2852 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Eboli Via Giovanni Ninni n.1, rappresentata e difesa – giusta mandato a margine del ricorso introduttivo - dall'Avv. Valeria Caruso ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via del Carmine, 92 presso lo studio del predetto difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti,
dall'avv. Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
1 PEC: t Email_2
Resistente
OGGETTO: Assegno mensile di invalidità (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato beneficio e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto l'accertamento delle sue CP_2
condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU
nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvidenza in questione.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la medesima proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alla percezione dei ratei riconnessi all'assegno mensile di assistenza,
valutando debitamente l'aggravamento delle condizioni di salute della parte, come da certificati medici allegati. Con vittoria di spese e competenze di lite in attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria difensiva depositata in data 11.9.2024 si costituiva in giudizio l il quale CP_1
concludeva per l'inammissibilità e il rigetto nel merito del ricorso avverso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2 Nel corso del giudizio veniva conferito incarico integrativo al CTU per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 18.3.2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno non è fondata e va,
pertanto, rigettata.
In rito va premesso che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, nell'aggiornare le conclusioni diagnostiche già rassegnate in sede di ATPO (
complicanze artrosiche polidistrettuali a modesto impegno funzionale in paziente con
stenosi del canale vertebrale (L4-L5) e sindrome fibromialgica;
- Sindrome delle apnee
3 ostruttive del sonno in CPAP;
- Sindrome depressiva lieve-moderata in trattamento
farmacologico; - Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica e in buon controllo
emodinamico - insufficienza venosa cronica con flebectasie bilateralmente, non
complicata>>), ha indicato che dette infermità, anche alla luce dell'ulteriore documentazione medica acquisita, rappresentano un complesso patologico che genera una percentuale d'invalidità pari al 67%, come tale insufficiente per il conseguimento della prestazione richiesta in ricorso.
Ed invero, il C.T.U., dando risposta ai chiarimenti richiesti in ordine all'accertamento tecnico preventivo espletato, ha espresso che:
diagnosticata stenosi del canale midollare in corrispondenza del tratto lombare del rachide
(precisamente a livello di L4-L5) per la quale, in passato, era stata presa in considerazione
l'ipotesi di un intervento chirurgico, poi, invece, escluso, in base a quanto riferito. Tale
condizione, unitamente ai processi infiammatorio-degenerativi ivi coesistenti, ma
coinvolgenti anche altri distretti articolari, sembra rappresentare, allo stato attuale, la
patologia di maggior rilievo clinico e medico legale. Tale restringimento del canale
vertebrale sarebbe responsabile di tutto il corteo sintomatologico riferito e descritto come
persistente, nonostante i farmaci assunti al bisogno e lo specifico programma riabilitativo
che segue, con cadenza bisettimanale, ormai da diverso tempo. La stessa, infatti, descrive
algia alla mobilizzazione dello stesso tratto del rachide, nonché di entrambi gli arti inferiori,
con limitazione nella extra-rotazione e nell'abduzione degli stessi, ma in particolare
parestesie ed ipostenia, specie a carico di quello di destra. Questo determina una
deambulazione con accenno allo steppage, e riferita facile stancabilità. Nonostante ciò,
comunque, nel complesso, la sua autonomia sul piano funzionale risulta integralmente
preservata.
4 Dunque, tutto quanto premesso, considerato che le patologie presentate dall'istante
risultano pressoché immodificate rispetto alle indagini peritali precedenti, fatto salvo per
una progressione dei sintomi riconducibili alla stenosi del canale vertebrale e all'artrosi a
carattere polidistrettuale, per poter definire in che modo e in che misura le stesse incidano
complessivamente sulla sua autonomia funzionale, risulta opportuno ricorrere alle tabelle
per il calcolo dell'invalidità civile in vigore dal 05/02/1992
- Al quadro di obesità di II livello (BMI 35) con complicanze artrosiche polidistrettuali a
modesto impegno funzionale in paziente con sindrome fibromialgica, intensa
sintomatologia algica, ipostenia e parestesie, specie a carico degli arti superiori e
dell'inferiore destro, per stenosi del canale vertebrale (L4- L5), determinanti zoppia di fuga
e limitazioni articolari, secondo la voce 7105 è attribuibile un valore pari al 35%, difatti la
voce tabellare indica il valore di 31%, ma ritengo si debba parlare del 35% in virtù dei
deficit funzionali riscontrati dalla sottoscritta;
- Alla sindrome depressiva di grado lieve-moderato, associata a disturbi del sonno
notturno in trattamento farmacologico specifico con ipnoinduttori, secondo le voci tabellari
2204 e 2205 è possibile attribuire un valore del 20%;
- Alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno in CPAP in paziente ex fumatrice, per il
criterio di analogia, può essere attribuito un valore del 30%; - all'ipertensione arteriosa in
buon controllo emodinamico, associata ad edemi e a segni di stasi di modesta entità per
un quadro di insufficienza venosa cronica, trattandosi di condizioni croniche e stabilizzate,
senza rilevanti riflessi funzionali, è possibile attribuire un valore compreso nei 10 punti
percentuali e, per questo, non considerabile nel calcolo finale, come previsto dalla legge
per l'invalidità civile.
Applicando, quindi, la formula a scalare per il calcolo dell'invalidità civile, è possibile
riconoscere la Sig. come “INVALIDA con riduzione permanente della capacità Pt_1
5 lavorativa pari al 67%”, e, dunque, non si ravvisano elementi che consentano di modificare
la valutazione della commissione dell' e della sottoscritta in occasione di ATP>>. CP_1
Viene, dunque, confermato il quadro patologico già riscontrato sia dalla Commissione di prima istanza, sia in sede di consulenza per ATP ex art. 445-bis c.p.c., con esclusione della sussistenza delle condizioni invalidanti legittimanti l'accesso al beneficio invocato.
Deve darsi atto, invero, che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo,
anche sotto il profilo clinico, sia in sede di ATPO che allorché è stato chiamato ad aggiornare le sue valutazioni, le motivazioni per cui le patologie di cui soffre la ricorrente non abbiano raggiunto la gravità affermata in ricorso.
La conclusione del CTU, dunque, è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di piena adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio e di CTU (le quali saranno liquidate con autonomo decreto)
deve prendersi atto che manca in atti una dichiarazione della ricorrente ex art. 152 disp.
att. c.p.c., sicché le stesse seguono la soccombenza, avuto riguardo in particolare alla circostanza che l'esito dell'accertamento giudiziale oggetto del presente giudizio di opposizione è perfettamente coincidente con la valutazione medico-legale compiuta in sede di ATP.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2852 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
contro l in persona del Parte_1 Controparte_3
suo Presidente p.t., così provvede:
6 1) rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP e, per l'effetto, omologa l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, dichiarando che la ricorrente è invalida al 67%
e che, quindi, è insussistente il requisito sanitario occorrente per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in € 1.312,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, se dovuta e Cassa;
3) pone a carico di il pagamento delle spese della CTU, da liquidarsi Parte_1
con separato decreto.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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