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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7970 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8676/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.3.2024, dall'
Avv. Giorgio Adolfo Leone del Foro di Roma e dall'Abogado Carmelo Benenti
Torlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Viale Angelico n. 97; opponente contro
(C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore Delegato, Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giusi CP_3
Statella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta difenditrice sito in Milano, Via Pietro Custodi n. 3; opposta
Oggetto: somministrazione;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Parte opponente non presente all'udienza di precisazione Controparte_1 delle conclusioni, ha così concluso nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1,
c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: a) preliminarmente, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, sospendere l' esecutività dell' opposto decreto ingiuntivo;
b) accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e trattati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1150/2022 (R.G. n.49655/2021) emesso dal Tribunale di Milano in persona del dott. Marco Carbonaro con tutte le conseguenze di legge;
c) accogliere la proposta domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare l'opposta a ripetere le somme che la è stata costretta ad elargire a titolo di Parte_1 risarcimento danni e perdite di fatturato alla società Retail Shop s.r.l.; d) condannare l'opposta al pagamento delle spese, e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. Con riserva, sin da ora, di articolare mezzi istruttori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 co.
6 nn. 2 e 3 c.p.c. e di depositare ulteriori documenti, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.”
Parte opposta all'udienza di Controparte_2 precisazione delle conclusioni, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1150/2022 ai sensi dell'art. 648
c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o pronta soluzione per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande di parte opponente, compresa la domanda riconvenzionale, perché infondate e per tutte le ragioni esposte in narrativa conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n.
1150/2022 emesso telematicamente dal Tribunale di Milano in data
pagina 2 di 10 4/01/2022; - condannare, in ogni caso, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a
l'importo di Euro 33.878,09, oltre euro Controparte_2
355,22 per spese recupero credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
1.400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
Sempre in via principale:
- Conseguentemente con la presente comparsa, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito che venga accertato l'inadempimento di Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle P.IVA_1 obbligazioni contrattualmente assunte con la sottoscrizione del contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas natura erogati e, di conseguenza, Parte accertare il diritto di credito di e quindi condannare Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 pagare a l'importo di Euro 33.878,09, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. Parte_3
231/02 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, applicando l'ultimo saggio di interesse oggetto di pubblicazione in G.U. maggiorato di 7 (sette), ovvero al pagamento del maggior importo che verrà accertato in corso di causa, o che verrà liquidato dal Giudice anche in via equitativa;
- in via subordinata: per il denegato caso di mancata conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di CP_2
, dell'importo di Euro 33.878,09 ovvero al pagamento Controparte_2 del maggior importo che verrà accertato in corso di causa, o che verrà liquidato dal Giudice anche in via equitativa;
in ogni caso oltre agli interessi ex
D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
in via istruttoria: con espressa riserva di ogni più opportuna
pagina 3 di 10 integrazione, e richiesta di CTU ed istanza istruttoria sui fatti dedotti, in particolare di dedurre capitoli di prova ed indicare testi nel richiedendo termine di legge ex art. 183 co.6 cpc. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA 4% e IVA 22% come per legge, e oltre rimborso forfetario 15% su diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_2 presupposto dell'esistenza di due rapporti di somministrazione, uno di energia elettrica e l'altro di gas naturale, con la società ha Controparte_1 instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 33.878,09 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre ad € 355,22 per spese di recupero credito ed oltre agli interessi moratori e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Controparte_1 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto che: a) “gli importi richiesti” dall'opposta con il ricorso monitorio “non trova[va]no corrispondenza nella” propria “contabilità” e che spettava all'opposta l'onere di provare il suo credito, il quale si basava, peraltro, soltanto su fatture;
b) che la
[...]
somministrava, in forza di apposito contratto quadro Controparte_2 stipulato inter partes, la medesima opponente di energia elettrica che quest'ultima rivendeva ai cd. clienti finali;
c) che nel periodo tra l'8.11.2020
e il 31.12.2020 si erano verificate “numerose e frequenti sospensioni di energia elettrica” e “continui abbassamenti di tensione” con riferimento ai trentatré punti di prelievo intestati ad un proprio cliente finale, tale Retail
Shop – abbassamenti di tensione causati dal comportamento della
; d) che Retail Shop, a cagione dei disservizi Controparte_2 su menzionati, aveva avanzato una richiesta stragiudiziale di risarcimento pagina 4 di 10 del danno nei confronti dell'odierna opponente per un importo complessivo di € 3.443.190,15; e) che, nonostante la responsabilità di tali disservizi fosse riconducibile, secondo la prospettazione, alla italiana Controparte_2 in quanto prima fornitrice dell'energia elettrica, l'odierna opponente aveva concluso con la sua cliente finale un accordo transattivo, avente ad oggetto il pagamento in suo favore della somma di € 3.000.000,00; f) che, nel frattempo, a causa dei distacchi in tesi illegittimamente effettuati dall'opposta, erano pervenute all'opponente ulteriori richieste risarcitorie da altri clienti finali, i quali avevano altresì omesso di pagare i corrispettivi della somministrazione;
g) che, dunque, a causa del comportamento dell'opposta,
l'odierna opponente aveva subito “notevoli danni”, sia in relazione alle
“numerose richieste risarcitorie pervenute dai clienti finali” sia per la “perdita di credibilità e fiducia nei clienti finali … con conseguente perdita di ricavi e clientela”. Pertanto, alla luce di tali allegazioni, parte opponente ha instato, in via riconvenzionale, per la condanna di “a Controparte_2 ripetere le somme” che l'opponente era “stata costretta ad elargire a titolo di risarcimento danni e perdite di fatturato alla società Retail Shop s.r.l.”.
Costituitasi in giudizio, ha insistito per Controparte_2 il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che con riferimento ai due rapporti di somministrazione intercorsi con quest'ultima non aveva Controparte_1 mai eseguito regolarmente la propria obbligazione di pagamento dei corrispettivi contrattuali, costringendo essa opposta a compiere “una continua ed estenuante attività di recupero del credito”, dato che i pagamenti avvenivano in maniera “saltuaria” ed “arbitraria”; b) che, nel mese di dicembre del 2020, l'opponente “consapevole di non poter far fronte ai pagamenti” dovuti, aveva chiesto all'opposta di inviare i propri punti di prelievo per l'energia e per il gas rispettivamente al servizio di salvaguardia e al fornitore di ultima istanza, provvedendo a pagare solo parzialmente i pagina 5 di 10 debiti scaduti;
c) che, conseguentemente, l'odierna opposta aveva risolto i contratti per morosità e inviato i punti di prelievo ai rispettivi fornitori di ultima istanza;
d) che i dati indicati nelle fatture azionate in monitorio corrispondevano a quelli indicati nelle fatture di trasporto emesse dai distributori;
e) che, in ogni caso, l'opponente non aveva mai contestato i consumi fatturati;
f) l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la quale, oltre ad essere sproporzionata risultava sfornita di prova in punto di danno.
Concessa dal precedente Istruttore, in prima udienza, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza assunzione di prove costituende,
è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale, all'udienza del 26.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è CP_1 infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va, infatti, innanzitutto rilevato che è pacifica – nonché risultante documentalmente – l'esistenza dei contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas, dedotti dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria
(cfr. contratti sub doc. 1 in produzione opponente e docc. 3 e 4 in produzione opposta).
Ciò posto, richiamato il noto insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
pagina 6 di 10 n. 13533/2001), osserva il Tribunale che l'opposta, mediante la produzione in giudizio dei su menzionati contratti, delle fatture via via emesse nei confronti della somministrata (doc. 2 di parte opposta), dei riepiloghi contenenti i volumi di gas allocati ed estratti dal SII (doc. 7 di parte opposta), delle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica NC Energia
s.p.a. e con relativa certificazione dei consumi (docc. 185 e 186 di CP_4 parte opposta) – documentazione non disconosciuta nella sua efficacia rappresentativa dall'opponente - e in assenza di specifiche contestazioni da parte della somministrata in ordine alla correttezza dei consumi fatturati e alla congruità dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti, ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. E ciò ricordato che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020).
Pertanto, in assenza di prova, da parte dell'opponente, del pagamento del credito vantato dall'opposta, la domanda di esatto adempimento avanzata da quest'ultima con il ricorso monitorio va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Dovendosi, peraltro, rilevare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
633 ss c.p.c. per la sua corretta emissione avendo la ricorrente, diversamente da quanto dedotto dall'opponente nel presente giudizio, depositato unitamente al ricorso, i contratti di somministrazione inter partes
(docc. 1 e 2 fasc. monitorio), le fatture (e relative note di credito) emesse nei confronti della somministrata (docc. da 4 a 37 del fascicolo monitorio) e l'estratto autentico del registro IVA, corredato da certificazione notarile di regolare tenuta (doc. 38 fasc. monitorio).
Quanto, poi, all'eccezione di pagamento parziale sollevata da parte opponente con le note scritte sostitutive della prima udienza depositate il
16.12.2022, risulta sufficiente osservare che il predetto pagamento di €
pagina 7 di 10 3.783,04 avente quale data esecuzione il 27.1.2021, di cui alla contabile bancaria prodotta in data 4.1.2023 (e sulla quale appresso si tornerà), recante quale causale “Acconto su scaduto al 26/01/2021”, risulta invero già conteggiato nel ricorso monitorio (vd. pag. 1 del ricorso ove si dà conto dell'avvenuta esecuzione in data 28.1.2021 del pagamento parziale di €
3.783,04) e non avendo la parte opponente addotto al processo specifici elementi fattuali idonei a far ritenere una diversa imputazione di tale pagamento parziale.
Venendo, ora, ad esaminare la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, da qualificarsi -nonostante il riferimento alla “ripetizione” effettuato nelle conclusioni - in termini di risarcimento del danno, osserva il
Tribunale che la stessa è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al riguardo va, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità delle allegazioni svolte dall'opponente nei termini decadenziali di rito in ordine al fatto di inadempimento attribuito all'opposta e costituito, in tesi, dalla verificazione, nel periodo tra l'8 novembre e il 31 dicembre del 2020, di “numerose e frequenti sospensioni di energia elettrica” e “continui abbassamenti di tensione”. Non avendo l'opponente neppure specificato, entro le preclusioni assertive, le precise circostanze di tempo e di modo con cui si sarebbero in tesi manifestati tali asseriti disservizi, nulla avendo dedotto circa la concreta frequenza e la durata questi ultimi, le eventuali richieste di intervento e le azioni intraprese ovvero omesse dall'opposta per farvi fronte, di guisa che, già solo per questo, deve escludersi che la deduzione in esame possa costituire una efficace contestazione di inadempimento nei confronti della somministrante, foriera di responsabilità risarcitoria.
A ciò si aggiunga, poi, che, a prescindere da ogni altro profilo, la domanda risarcitoria de qua risulta, in ogni caso, del tutto carente, già solo sul piano allegativo, anche in punto di danno, essendosi l'opponente limitata a richiamare il contenuto di una transazione in tesi stipulata con una società
pagina 8 di 10 terza, estranea alla presente controversia, senza tuttavia alcunché di specifico allegare neppure in ordine alla riconducibilità causale dei danni in tesi patiti dalla predetta società terza (peraltro anch'essi solo apoditticamente e genericamente affermati in assenza di ogni opportuno riscontro probatorio) alla condotta dell'odierna opposta e senza neppure dedurre di aver effettivamente eseguito gli esborsi in relazione ai quali ha avanzato nel presente giudizio domanda di “ripetizione”.
Peraltro, al riguardo, va ancora osservato, questa volta da un punto di vista probatorio, da un lato, che il contratto di transazione prodotto in giudizio dall'opponente con la memoria del 4.1.2023 oltre ad essere inter alios risulta altresì sfornito di data certa e, per altro verso e soprattutto, che neppure è stata fornita sufficiente prova dell'avvenuto pagamento della somma indicata nella suddetta transazione, atteso che la documentazione “allegata all'istanza prodotta … in data 03.01.2023” richiamata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente, riguarda in realtà il pagamento di cui sopra si è già detto di € 3.783,04 effettuato in favore della
[...]
con causale “acconto su scaduto al 26.1.2021” e che, per Controparte_2 quanto attiene all'ulteriore documento, pure allegato all'istanza de qua, apparentemente riferito ad una cessione di crediti tributari, è mancata, sempre nei termini di rito, qualsivoglia opportuna allegazione. E ciò ricordato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nel medesimo atto.
Quanto, poi, alle istanze di prova orale avanzate da parte opponente deve ribadirsi anche in questa sede la declaratoria di inammissibilità già
pagina 9 di 10 effettuata dal precedente Istruttore con provvedimento del 10.5.2023, atteso che la su riscontrata genericità degli asserti dell'opponente si è inevitabilmente riversata nei capitoli di prova all'uopo formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., rendendoli, dunque, irrilevanti ai fini della presente decisione.
Pertanto, per tutto quanto esposto, la domanda riconvenzionale avanzata da va rigettata. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 147/2022 con riferimento al valore della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 1150/2022 del 17.1.2022);
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 15.500,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 22 Ottobre 2025
La Giudice
NC AN
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8676/2022 promossa da:
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 13.3.2024, dall'
Avv. Giorgio Adolfo Leone del Foro di Roma e dall'Abogado Carmelo Benenti
Torlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Roma, Viale Angelico n. 97; opponente contro
(C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore Delegato, Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giusi CP_3
Statella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta difenditrice sito in Milano, Via Pietro Custodi n. 3; opposta
Oggetto: somministrazione;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Parte opponente non presente all'udienza di precisazione Controparte_1 delle conclusioni, ha così concluso nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1,
c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,: a) preliminarmente, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, sospendere l' esecutività dell' opposto decreto ingiuntivo;
b) accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e trattati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
1150/2022 (R.G. n.49655/2021) emesso dal Tribunale di Milano in persona del dott. Marco Carbonaro con tutte le conseguenze di legge;
c) accogliere la proposta domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare l'opposta a ripetere le somme che la è stata costretta ad elargire a titolo di Parte_1 risarcimento danni e perdite di fatturato alla società Retail Shop s.r.l.; d) condannare l'opposta al pagamento delle spese, e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. Con riserva, sin da ora, di articolare mezzi istruttori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 co.
6 nn. 2 e 3 c.p.c. e di depositare ulteriori documenti, anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.”
Parte opposta all'udienza di Controparte_2 precisazione delle conclusioni, ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1150/2022 ai sensi dell'art. 648
c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o pronta soluzione per tutti i motivi esposti in narrativa. In via principale, nel merito: - rigettare tutte le domande di parte opponente, compresa la domanda riconvenzionale, perché infondate e per tutte le ragioni esposte in narrativa conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n.
1150/2022 emesso telematicamente dal Tribunale di Milano in data
pagina 2 di 10 4/01/2022; - condannare, in ogni caso, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere a
l'importo di Euro 33.878,09, oltre euro Controparte_2
355,22 per spese recupero credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €
1.400,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende o quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
Sempre in via principale:
- Conseguentemente con la presente comparsa, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito che venga accertato l'inadempimento di Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alle P.IVA_1 obbligazioni contrattualmente assunte con la sottoscrizione del contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas natura erogati e, di conseguenza, Parte accertare il diritto di credito di e quindi condannare Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 pagare a l'importo di Euro 33.878,09, oltre gli interessi ex D. Lgs. n. Parte_3
231/02 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento, applicando l'ultimo saggio di interesse oggetto di pubblicazione in G.U. maggiorato di 7 (sette), ovvero al pagamento del maggior importo che verrà accertato in corso di causa, o che verrà liquidato dal Giudice anche in via equitativa;
- in via subordinata: per il denegato caso di mancata conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di CP_2
, dell'importo di Euro 33.878,09 ovvero al pagamento Controparte_2 del maggior importo che verrà accertato in corso di causa, o che verrà liquidato dal Giudice anche in via equitativa;
in ogni caso oltre agli interessi ex
D. Lgs. n. 231/02 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
in via istruttoria: con espressa riserva di ogni più opportuna
pagina 3 di 10 integrazione, e richiesta di CTU ed istanza istruttoria sui fatti dedotti, in particolare di dedurre capitoli di prova ed indicare testi nel richiedendo termine di legge ex art. 183 co.6 cpc. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre CPA 4% e IVA 22% come per legge, e oltre rimborso forfetario 15% su diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul Controparte_2 presupposto dell'esistenza di due rapporti di somministrazione, uno di energia elettrica e l'altro di gas naturale, con la società ha Controparte_1 instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 33.878,09 a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre ad € 355,22 per spese di recupero credito ed oltre agli interessi moratori e alle spese processuali.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Controparte_1 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto che: a) “gli importi richiesti” dall'opposta con il ricorso monitorio “non trova[va]no corrispondenza nella” propria “contabilità” e che spettava all'opposta l'onere di provare il suo credito, il quale si basava, peraltro, soltanto su fatture;
b) che la
[...]
somministrava, in forza di apposito contratto quadro Controparte_2 stipulato inter partes, la medesima opponente di energia elettrica che quest'ultima rivendeva ai cd. clienti finali;
c) che nel periodo tra l'8.11.2020
e il 31.12.2020 si erano verificate “numerose e frequenti sospensioni di energia elettrica” e “continui abbassamenti di tensione” con riferimento ai trentatré punti di prelievo intestati ad un proprio cliente finale, tale Retail
Shop – abbassamenti di tensione causati dal comportamento della
; d) che Retail Shop, a cagione dei disservizi Controparte_2 su menzionati, aveva avanzato una richiesta stragiudiziale di risarcimento pagina 4 di 10 del danno nei confronti dell'odierna opponente per un importo complessivo di € 3.443.190,15; e) che, nonostante la responsabilità di tali disservizi fosse riconducibile, secondo la prospettazione, alla italiana Controparte_2 in quanto prima fornitrice dell'energia elettrica, l'odierna opponente aveva concluso con la sua cliente finale un accordo transattivo, avente ad oggetto il pagamento in suo favore della somma di € 3.000.000,00; f) che, nel frattempo, a causa dei distacchi in tesi illegittimamente effettuati dall'opposta, erano pervenute all'opponente ulteriori richieste risarcitorie da altri clienti finali, i quali avevano altresì omesso di pagare i corrispettivi della somministrazione;
g) che, dunque, a causa del comportamento dell'opposta,
l'odierna opponente aveva subito “notevoli danni”, sia in relazione alle
“numerose richieste risarcitorie pervenute dai clienti finali” sia per la “perdita di credibilità e fiducia nei clienti finali … con conseguente perdita di ricavi e clientela”. Pertanto, alla luce di tali allegazioni, parte opponente ha instato, in via riconvenzionale, per la condanna di “a Controparte_2 ripetere le somme” che l'opponente era “stata costretta ad elargire a titolo di risarcimento danni e perdite di fatturato alla società Retail Shop s.r.l.”.
Costituitasi in giudizio, ha insistito per Controparte_2 il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che con riferimento ai due rapporti di somministrazione intercorsi con quest'ultima non aveva Controparte_1 mai eseguito regolarmente la propria obbligazione di pagamento dei corrispettivi contrattuali, costringendo essa opposta a compiere “una continua ed estenuante attività di recupero del credito”, dato che i pagamenti avvenivano in maniera “saltuaria” ed “arbitraria”; b) che, nel mese di dicembre del 2020, l'opponente “consapevole di non poter far fronte ai pagamenti” dovuti, aveva chiesto all'opposta di inviare i propri punti di prelievo per l'energia e per il gas rispettivamente al servizio di salvaguardia e al fornitore di ultima istanza, provvedendo a pagare solo parzialmente i pagina 5 di 10 debiti scaduti;
c) che, conseguentemente, l'odierna opposta aveva risolto i contratti per morosità e inviato i punti di prelievo ai rispettivi fornitori di ultima istanza;
d) che i dati indicati nelle fatture azionate in monitorio corrispondevano a quelli indicati nelle fatture di trasporto emesse dai distributori;
e) che, in ogni caso, l'opponente non aveva mai contestato i consumi fatturati;
f) l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la quale, oltre ad essere sproporzionata risultava sfornita di prova in punto di danno.
Concessa dal precedente Istruttore, in prima udienza, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, senza assunzione di prove costituende,
è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale, all'udienza del 26.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'opposizione proposta da è CP_1 infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Va, infatti, innanzitutto rilevato che è pacifica – nonché risultante documentalmente – l'esistenza dei contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas, dedotti dall'opposta quale titolo della sua pretesa creditoria
(cfr. contratti sub doc. 1 in produzione opponente e docc. 3 e 4 in produzione opposta).
Ciò posto, richiamato il noto insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
pagina 6 di 10 n. 13533/2001), osserva il Tribunale che l'opposta, mediante la produzione in giudizio dei su menzionati contratti, delle fatture via via emesse nei confronti della somministrata (doc. 2 di parte opposta), dei riepiloghi contenenti i volumi di gas allocati ed estratti dal SII (doc. 7 di parte opposta), delle fatture emesse dai fornitori di energia elettrica NC Energia
s.p.a. e con relativa certificazione dei consumi (docc. 185 e 186 di CP_4 parte opposta) – documentazione non disconosciuta nella sua efficacia rappresentativa dall'opponente - e in assenza di specifiche contestazioni da parte della somministrata in ordine alla correttezza dei consumi fatturati e alla congruità dei prezzi applicati rispetto a quelli pattuiti, ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. E ciò ricordato che, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020).
Pertanto, in assenza di prova, da parte dell'opponente, del pagamento del credito vantato dall'opposta, la domanda di esatto adempimento avanzata da quest'ultima con il ricorso monitorio va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Dovendosi, peraltro, rilevare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
633 ss c.p.c. per la sua corretta emissione avendo la ricorrente, diversamente da quanto dedotto dall'opponente nel presente giudizio, depositato unitamente al ricorso, i contratti di somministrazione inter partes
(docc. 1 e 2 fasc. monitorio), le fatture (e relative note di credito) emesse nei confronti della somministrata (docc. da 4 a 37 del fascicolo monitorio) e l'estratto autentico del registro IVA, corredato da certificazione notarile di regolare tenuta (doc. 38 fasc. monitorio).
Quanto, poi, all'eccezione di pagamento parziale sollevata da parte opponente con le note scritte sostitutive della prima udienza depositate il
16.12.2022, risulta sufficiente osservare che il predetto pagamento di €
pagina 7 di 10 3.783,04 avente quale data esecuzione il 27.1.2021, di cui alla contabile bancaria prodotta in data 4.1.2023 (e sulla quale appresso si tornerà), recante quale causale “Acconto su scaduto al 26/01/2021”, risulta invero già conteggiato nel ricorso monitorio (vd. pag. 1 del ricorso ove si dà conto dell'avvenuta esecuzione in data 28.1.2021 del pagamento parziale di €
3.783,04) e non avendo la parte opponente addotto al processo specifici elementi fattuali idonei a far ritenere una diversa imputazione di tale pagamento parziale.
Venendo, ora, ad esaminare la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'opponente, da qualificarsi -nonostante il riferimento alla “ripetizione” effettuato nelle conclusioni - in termini di risarcimento del danno, osserva il
Tribunale che la stessa è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al riguardo va, innanzitutto, rilevata l'estrema genericità delle allegazioni svolte dall'opponente nei termini decadenziali di rito in ordine al fatto di inadempimento attribuito all'opposta e costituito, in tesi, dalla verificazione, nel periodo tra l'8 novembre e il 31 dicembre del 2020, di “numerose e frequenti sospensioni di energia elettrica” e “continui abbassamenti di tensione”. Non avendo l'opponente neppure specificato, entro le preclusioni assertive, le precise circostanze di tempo e di modo con cui si sarebbero in tesi manifestati tali asseriti disservizi, nulla avendo dedotto circa la concreta frequenza e la durata questi ultimi, le eventuali richieste di intervento e le azioni intraprese ovvero omesse dall'opposta per farvi fronte, di guisa che, già solo per questo, deve escludersi che la deduzione in esame possa costituire una efficace contestazione di inadempimento nei confronti della somministrante, foriera di responsabilità risarcitoria.
A ciò si aggiunga, poi, che, a prescindere da ogni altro profilo, la domanda risarcitoria de qua risulta, in ogni caso, del tutto carente, già solo sul piano allegativo, anche in punto di danno, essendosi l'opponente limitata a richiamare il contenuto di una transazione in tesi stipulata con una società
pagina 8 di 10 terza, estranea alla presente controversia, senza tuttavia alcunché di specifico allegare neppure in ordine alla riconducibilità causale dei danni in tesi patiti dalla predetta società terza (peraltro anch'essi solo apoditticamente e genericamente affermati in assenza di ogni opportuno riscontro probatorio) alla condotta dell'odierna opposta e senza neppure dedurre di aver effettivamente eseguito gli esborsi in relazione ai quali ha avanzato nel presente giudizio domanda di “ripetizione”.
Peraltro, al riguardo, va ancora osservato, questa volta da un punto di vista probatorio, da un lato, che il contratto di transazione prodotto in giudizio dall'opponente con la memoria del 4.1.2023 oltre ad essere inter alios risulta altresì sfornito di data certa e, per altro verso e soprattutto, che neppure è stata fornita sufficiente prova dell'avvenuto pagamento della somma indicata nella suddetta transazione, atteso che la documentazione “allegata all'istanza prodotta … in data 03.01.2023” richiamata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte opponente, riguarda in realtà il pagamento di cui sopra si è già detto di € 3.783,04 effettuato in favore della
[...]
con causale “acconto su scaduto al 26.1.2021” e che, per Controparte_2 quanto attiene all'ulteriore documento, pure allegato all'istanza de qua, apparentemente riferito ad una cessione di crediti tributari, è mancata, sempre nei termini di rito, qualsivoglia opportuna allegazione. E ciò ricordato che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nel medesimo atto.
Quanto, poi, alle istanze di prova orale avanzate da parte opponente deve ribadirsi anche in questa sede la declaratoria di inammissibilità già
pagina 9 di 10 effettuata dal precedente Istruttore con provvedimento del 10.5.2023, atteso che la su riscontrata genericità degli asserti dell'opponente si è inevitabilmente riversata nei capitoli di prova all'uopo formulati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., rendendoli, dunque, irrilevanti ai fini della presente decisione.
Pertanto, per tutto quanto esposto, la domanda riconvenzionale avanzata da va rigettata. CP_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri contenuti nel d.m. n. 147/2022 con riferimento al valore della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 1150/2022 del 17.1.2022);
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 15.500,00 per compensi
[...] professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 22 Ottobre 2025
La Giudice
NC AN
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