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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 12/06/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24212/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. POLINI SILVIA ALESSANDRA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. POLINI SILVIA ALESSANDRA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/12/2024, con cui e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a in data 4.5.2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_2
Comune di al numero 1, parte I, dell'anno 2019), hanno chiesto: “Separazione consensuale”; CP_2
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 28.5.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Vita separata con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale corrente in Zone (Bs) Via Loden n. 3/a, con tutti i mobili e gli arredi esistenti, fatta eccezione per gli effetti personali del sig. che egli si impegna ad asportare entro e non oltre due mesi Pt_1
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dall'omologazione della presente separazione. In ogni caso, il marito provvederà a reperire per sé stesso altra idonea abitazione, ove trasferirsi.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni dalle ore 14.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, compreso relativo pernottamento, nonché, durante la settimana in cui la bimba trascorrerà il week-end con la madre, nelle giornate di martedì e di giovedì, prelevandola all'uscita dell'asilo/scuola e riaccompagnandola dalla madre entro le ore 19.00, mentre, durante la settimana in cui la minore trascorrerà il week-end con il padre, nella sola giornata di mercoledì (sempre prelevandola all'uscita dell'asilo/scuola e riaccompagnandola dalla madre entro le ore 19.00).
4. La minore trascorrerà, inoltre, con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (ad anni alterni dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (da ritenersi comprese tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno), mentre trascorrerà le giornate del S. Natale e di Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
5. La figlia, da ultimo, trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (da ritenersi coincidenti con la chiusura estiva della scuola) da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. I coniugi si impegnano altresì a preventivamente comunicarsi l'indirizzo di temporanea residenza della minore per l'ipotesi di viaggi, vacanze e soggiorni.
6. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00.=, a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
la predetta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT del costo della vita di famiglie di impiegati ed operai.
7. Le spese mediche, scolastiche e ricreative straordinarie saranno a carico dei coniugi in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente schema, che ricalca il protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia n. 2208/2016 del 14.07.2016 (ed eventuali aggiornamenti) di cui le Parti dichiarano di aver ricevuto una copia:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
- spese di custodia della prole dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di
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altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata.
8. L'assegno unico universale istituito con la Legge Delega 46/2021 sarà percepito integralmente dalla madre.
9. Ciascun coniuge rimarrà/diventerà proprietario esclusivo del veicolo al medesimo intestato come meglio indicato nella lettera e) delle premesse del ricorso introduttivo (veicolo Marca Citroen targato EM148JT intestato al marito e veicolo Marca Jeep targato FY704KT intestato alla moglie).
10. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo i medesimi economicamente autosufficienti.
11. Il marito si impegna a manlevare e a tenere indenne la moglie dai debiti dal medesimo contratti nel corso del matrimonio, che lo stesso dichiara sin d'ora che trattasi di debiti strettamente personali, privi di alcuna utilità per la famiglia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati nell'avviso di intimazione n. 022 20249006134751000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione in danno del sig. Pt_1
12. I coniugi, infine, si legittimano fin da ora al rilascio e/o rinnovo di passaporto, carta di identità ed ogni altro documento idoneo per l'espatrio, anche in modo autonomo, per la minore.
13. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 12/06/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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