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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6638/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016719464000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successivo atto depositato il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il concessionario ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, il processo di estingue per rinuncia ove accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle entrate non ha interesse alla prosecuzione del processo poiché la sua estinzione si riflette esclusivamente in un vantaggio per quest'ultima, rendendo il provvedimento gravato inoppugnabile.
Il concessionario ha aderito alla rinuncia.
Tenuto conto, inoltre, che il difensore della parte ricorrente è munito di procura speciale a rinunciare al ricorso
(cfr. procura versata in atti).
In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia con statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone a carico della parte ricorrente le spese dle presente giudizio da corrispondersi in favore del concessionario nella misura pari a euro 200,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Spese compensate nei rapporti con l'AdE.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6638/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016719464000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successivo atto depositato il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il concessionario ha depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, il processo di estingue per rinuncia ove accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia delle entrate non ha interesse alla prosecuzione del processo poiché la sua estinzione si riflette esclusivamente in un vantaggio per quest'ultima, rendendo il provvedimento gravato inoppugnabile.
Il concessionario ha aderito alla rinuncia.
Tenuto conto, inoltre, che il difensore della parte ricorrente è munito di procura speciale a rinunciare al ricorso
(cfr. procura versata in atti).
In conclusione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia con statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone a carico della parte ricorrente le spese dle presente giudizio da corrispondersi in favore del concessionario nella misura pari a euro 200,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Spese compensate nei rapporti con l'AdE.