Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 619
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Rinuncia al ricorso

    Il giudizio si estingue per rinuncia accettata dalle parti costituite che hanno interesse alla prosecuzione. L'Agenzia delle Entrate non ha interesse alla prosecuzione in quanto l'estinzione le arreca un vantaggio. Il concessionario ha aderito alla rinuncia. Il difensore del ricorrente era munito di procura speciale a rinunciare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 619
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 619
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo