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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2769/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2769/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1570/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 26/6/2020, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Armando Di Tella (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. e
[...] C.F._4 Parte_2
(C.F. , quali eredi di , deceduto in C.F._5 Persona_1
data 4/10/2015, difesi dall'avv. Giuseppe Picone (C.F.
) C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 26/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., nei Parte_1
confronti di , e deducendo Persona_1 CP_1 Parte_2 R.G. n. 2769/2020 2
che “il convenuto” occupava abusivamente un immobile di sua proprietà e chiedendo condannarsi lo stesso all'immediato rilascio del bene, nonché al pagamento di un'indennità di € 750,00 mensili.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali deducevano:
- la “nullità” del contratto di acquisto dell'immobile da parte dell'attrice per violazione del diritto di riscatto di cui all'art. 732 c.c.;
- l'annullabilità del contratto perché la venditrice era, Persona_2
al momento della vendita, incapace di intendere e di volere;
- avendo i convenuti proposto querela di falso avverso l'atto pubblico di compravendita in oggetto, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio in attesa che lo stesso fosse definito dal Collegio;
- il giudizio di querela di falso veniva poi definito con sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della domanda;
- quindi, l'attrice riassumeva il processo principale ed i convenuti eccepivano l'estinzione dello stesso per tardività della riassunzione;
- dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte di R_
, lo stesso veniva riassunto dalla parte attrice e si costituivano in
[...]
giudizio, quali eredi del predetto, e CP_1 CP_2 [...]
Pt_2
Con sentenza n. 1570/2020 pubblicata in data 26/6/2020, il Tribunale di
Santa Maria C.V. così decideva la causa:
“§- dichiara l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione del processo depositata il 18.7.2014 e dichiara l'estinzione del giudizio;
§- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale motivava la decisione sulla base delle seguenti ragioni giuridiche:
- nell'ipotesi di sospensione del giudizio principale per proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., il termine per la riassunzione del giudizio principale decorre dal passaggio in giudicato della decisione della causa relativa alla querela di falso (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza del 23/02/2007,
n.4231; Cass. Sez. lav., Sentenza del 03/01/1995, n.39);
- la riassunzione di un processo sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c (nella formulazione ratione R.G. n. 2769/2020 3
temporis applicabile, secondo cui “Se col provvedimento di sospensione non
è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”);
- dunque, correttamente i convenuti hanno assunto che la sospensione del processo, nel caso di specie, è durata fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 756/2014, depositata il 5/3/2014 e mai notificata;
- applicandosi, nella specie, il termine lungo di un anno per l'impugnazione della sentenza, il processo era stato riassunto prima del passaggio in giudicato, quindi prima che fosse venuta meno la causa di sospensione dello stesso;
- pertanto, andava dichiarata l'inammissibilità della riassunzione, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti, nonché
l'estinzione del processo per il mancato rispetto del menzionato termine perentorio, decorso dal passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che, una volta sospeso il giudizio principale per effetto della proposizione di quello incidentale di falso, occorresse attendere il passaggio in giudicato della sentenza sulla querela ai fini della riassunzione del processo sospeso, nel rispetto del termine di sei mesi dalla formazione di tale giudicato;
- che, come affermato dalla Corte di Cassazione, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.;
- che, in particolare, secondo i giudici di legittimità la sentenza sulla querela di falso, ancorché non passata in giudicato, produce immediatamente efficacia nel giudizio principale, dovendo quest'ultimo essere riassunto nel termine di sei mesi dalla sua pronuncia;
R.G. n. 2769/2020 4
- che soltanto in caso di impugnazione della decisione sull'incidente di falso il giudice della causa di merito può, ove lo ritenga necessario, sospendere nuovamente il processo a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- che, in via subordinata, premesso che il giudizio principale era stato introdotto prima della novella processuale di cui alla L. n. 69/2009,
l'estinzione non era rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, da proporsi entro la prima difesa utile;
- che, invece, le parti convenute avevano sollevato detta eccezione tardivamente, in data 26/4/2015, nonostante l'atto riassuntivo del giudizio fosse stato loro notificato in data 7/8/2014, con udienza fissata, ai fini della prosecuzione del giudizio, per il giorno 21/10/2014, costituente per i convenuti il termine ultimo per eccepire l'estinzione.
Pertanto, chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
e costituitisi in giudizio, CP_1 CP_2 Parte_2
deducevano:
- che il processo non era stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso, con conseguente estinzione dello stesso, così come correttamente affermato dal
Tribunale di Santa Maria C.V.;
- in via subordinata, chiedevano rigettarsi la domanda proposta dalla Pt_1
non avendo la stessa fornito la probatio diabolica a sostegno dell'esperita azione di rivendicazione, nonché accogliersi l'eccezione di nullità del contratto di compravendita immobiliare dedotto in giudizio dalla controparte, ovvero di annullabilità dello stesso per incapacità naturale della venditrice Persona_2
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto così come di seguito precisato.
Invero, occorre innanzitutto chiarire che, dopo il provvedimento di sospensione del processo principale, adottato dal primo Giudice con ordinanza depositata in data 1/2/2010, in conseguenza della proposizione della querela di falso in via incidentale, lo stesso doveva essere riassunto, una volta cessata la causa di sospensione, nel termine perentorio di sei mesi R.G. n. 2769/2020 5
ex art. 297 c.p.c., nella sua formulazione applicabile nella specie ratione temporis.
Va poi considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, una volta che il giudizio di falso è stato definito, il giudice di merito può procedere con la decisione della causa sottostante anche nel caso in cui la sentenza sul falso non è passata in giudicato, con la precisazione che la sospensione del giudizio può essere disposta soltanto facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 31/7/2024, n. 21513). In particolare, nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 16/5/2017, n.
12035): solo la facoltà, va sottolineato, non l'obbligo. Sostanzialmente, tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma
2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste dal citato art. 337, comma 2, c.p.c. (v., ancora, Cass.
31/7/2024, n. 21513, in motivazione;
cfr., altresì, Cass. 16/5/2017, n. 12035;
Cass. 24/7/2015, n. 15601).
Pertanto, nella vicenda per cui è causa la riassunzione del giudizio principale risulta legittimamente operata dalla prima del passaggio in Pt_1
giudicato della decisione sulla querela di falso, dovendo quindi escludersi sia l'inammissibilità della stessa che l'estinzione del processo riassunto, come invece dichiarate dal primo Giudice.
Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. deve essere totalmente riformata, restando assorbito il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta tardività dell'eccezione di estinzione. R.G. n. 2769/2020 6
Tuttavia, contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, non può procedersi all'esame del merito della domanda avanzata dalla stessa con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi rimettere le parti dinanzi al primo
Giudice, stante il disposto dell'art. 354, comma 2, c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022, trattandosi di appello proposto prima del 28/2/2023.
Infatti, a norma della richiamata disposizione, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche “nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art.
308”.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, tenuto conto che la declaratoria di estinzione è stata adottata dal primo Giudice su eccezione sollevata dai convenuti, e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 23/7/2020, Parte_1
nei confronti di e quali eredi CP_2 Parte_2 CP_1
di avverso la sentenza n. 1570/2020 del Tribunale di Santa Parte_2
Maria C.V. pubblicata in data 26/6/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'eccezione di estinzione proposta da CP_2
e
[...] Parte_2 CP_1
b) rimette la causa al Tribunale di Santa Maria C.V., quale Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti, per la riassunzione, il termine perentorio di mesi sei dalla notificazione della presente sentenza (essendo stato instaurato il giudizio di primo grado prima della “novella” di cui alla L. n.
69/2009); R.G. n. 2769/2020 7
c) condanna e con CP_2 Parte_2 CP_1
vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della delle Pt_1
spese del doppio grado, che liquida,
- quanto al giudizio di primo grado, in € 418,24 per esborsi, € 4.200,00 per compensi professionali ed € 630,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado di appello, in € 777,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 20/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2769/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1570/2020 del Tribunale di Santa Maria C.V. pubblicata in data 26/6/2020, vertente
TRA
(C.F. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Armando Di Tella (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), CP_1 C.F._3 CP_2
(C.F. e
[...] C.F._4 Parte_2
(C.F. , quali eredi di , deceduto in C.F._5 Persona_1
data 4/10/2015, difesi dall'avv. Giuseppe Picone (C.F.
) C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 26/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., nei Parte_1
confronti di , e deducendo Persona_1 CP_1 Parte_2 R.G. n. 2769/2020 2
che “il convenuto” occupava abusivamente un immobile di sua proprietà e chiedendo condannarsi lo stesso all'immediato rilascio del bene, nonché al pagamento di un'indennità di € 750,00 mensili.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali deducevano:
- la “nullità” del contratto di acquisto dell'immobile da parte dell'attrice per violazione del diritto di riscatto di cui all'art. 732 c.c.;
- l'annullabilità del contratto perché la venditrice era, Persona_2
al momento della vendita, incapace di intendere e di volere;
- avendo i convenuti proposto querela di falso avverso l'atto pubblico di compravendita in oggetto, il Tribunale disponeva la sospensione del giudizio in attesa che lo stesso fosse definito dal Collegio;
- il giudizio di querela di falso veniva poi definito con sentenza dichiarativa dell'inammissibilità della domanda;
- quindi, l'attrice riassumeva il processo principale ed i convenuti eccepivano l'estinzione dello stesso per tardività della riassunzione;
- dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte di R_
, lo stesso veniva riassunto dalla parte attrice e si costituivano in
[...]
giudizio, quali eredi del predetto, e CP_1 CP_2 [...]
Pt_2
Con sentenza n. 1570/2020 pubblicata in data 26/6/2020, il Tribunale di
Santa Maria C.V. così decideva la causa:
“§- dichiara l'inammissibilità dell'istanza di riassunzione del processo depositata il 18.7.2014 e dichiara l'estinzione del giudizio;
§- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Il Tribunale motivava la decisione sulla base delle seguenti ragioni giuridiche:
- nell'ipotesi di sospensione del giudizio principale per proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c., il termine per la riassunzione del giudizio principale decorre dal passaggio in giudicato della decisione della causa relativa alla querela di falso (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza del 23/02/2007,
n.4231; Cass. Sez. lav., Sentenza del 03/01/1995, n.39);
- la riassunzione di un processo sospeso è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c (nella formulazione ratione R.G. n. 2769/2020 3
temporis applicabile, secondo cui “Se col provvedimento di sospensione non
è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”);
- dunque, correttamente i convenuti hanno assunto che la sospensione del processo, nel caso di specie, è durata fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 756/2014, depositata il 5/3/2014 e mai notificata;
- applicandosi, nella specie, il termine lungo di un anno per l'impugnazione della sentenza, il processo era stato riassunto prima del passaggio in giudicato, quindi prima che fosse venuta meno la causa di sospensione dello stesso;
- pertanto, andava dichiarata l'inammissibilità della riassunzione, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti, nonché
l'estinzione del processo per il mancato rispetto del menzionato termine perentorio, decorso dal passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso.
La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Pt_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che, una volta sospeso il giudizio principale per effetto della proposizione di quello incidentale di falso, occorresse attendere il passaggio in giudicato della sentenza sulla querela ai fini della riassunzione del processo sospeso, nel rispetto del termine di sei mesi dalla formazione di tale giudicato;
- che, come affermato dalla Corte di Cassazione, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.;
- che, in particolare, secondo i giudici di legittimità la sentenza sulla querela di falso, ancorché non passata in giudicato, produce immediatamente efficacia nel giudizio principale, dovendo quest'ultimo essere riassunto nel termine di sei mesi dalla sua pronuncia;
R.G. n. 2769/2020 4
- che soltanto in caso di impugnazione della decisione sull'incidente di falso il giudice della causa di merito può, ove lo ritenga necessario, sospendere nuovamente il processo a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- che, in via subordinata, premesso che il giudizio principale era stato introdotto prima della novella processuale di cui alla L. n. 69/2009,
l'estinzione non era rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, da proporsi entro la prima difesa utile;
- che, invece, le parti convenute avevano sollevato detta eccezione tardivamente, in data 26/4/2015, nonostante l'atto riassuntivo del giudizio fosse stato loro notificato in data 7/8/2014, con udienza fissata, ai fini della prosecuzione del giudizio, per il giorno 21/10/2014, costituente per i convenuti il termine ultimo per eccepire l'estinzione.
Pertanto, chiedeva, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda così come formulata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
e costituitisi in giudizio, CP_1 CP_2 Parte_2
deducevano:
- che il processo non era stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sulla querela di falso, con conseguente estinzione dello stesso, così come correttamente affermato dal
Tribunale di Santa Maria C.V.;
- in via subordinata, chiedevano rigettarsi la domanda proposta dalla Pt_1
non avendo la stessa fornito la probatio diabolica a sostegno dell'esperita azione di rivendicazione, nonché accogliersi l'eccezione di nullità del contratto di compravendita immobiliare dedotto in giudizio dalla controparte, ovvero di annullabilità dello stesso per incapacità naturale della venditrice Persona_2
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto così come di seguito precisato.
Invero, occorre innanzitutto chiarire che, dopo il provvedimento di sospensione del processo principale, adottato dal primo Giudice con ordinanza depositata in data 1/2/2010, in conseguenza della proposizione della querela di falso in via incidentale, lo stesso doveva essere riassunto, una volta cessata la causa di sospensione, nel termine perentorio di sei mesi R.G. n. 2769/2020 5
ex art. 297 c.p.c., nella sua formulazione applicabile nella specie ratione temporis.
Va poi considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, una volta che il giudizio di falso è stato definito, il giudice di merito può procedere con la decisione della causa sottostante anche nel caso in cui la sentenza sul falso non è passata in giudicato, con la precisazione che la sospensione del giudizio può essere disposta soltanto facoltativamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 31/7/2024, n. 21513). In particolare, nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio, a norma dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 16/5/2017, n.
12035): solo la facoltà, va sottolineato, non l'obbligo. Sostanzialmente, tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225, comma
2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste dal citato art. 337, comma 2, c.p.c. (v., ancora, Cass.
31/7/2024, n. 21513, in motivazione;
cfr., altresì, Cass. 16/5/2017, n. 12035;
Cass. 24/7/2015, n. 15601).
Pertanto, nella vicenda per cui è causa la riassunzione del giudizio principale risulta legittimamente operata dalla prima del passaggio in Pt_1
giudicato della decisione sulla querela di falso, dovendo quindi escludersi sia l'inammissibilità della stessa che l'estinzione del processo riassunto, come invece dichiarate dal primo Giudice.
Di conseguenza, in accoglimento del primo motivo di gravame, la sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. deve essere totalmente riformata, restando assorbito il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta tardività dell'eccezione di estinzione. R.G. n. 2769/2020 6
Tuttavia, contrariamente a quanto richiesto dall'appellante, non può procedersi all'esame del merito della domanda avanzata dalla stessa con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi rimettere le parti dinanzi al primo
Giudice, stante il disposto dell'art. 354, comma 2, c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022, trattandosi di appello proposto prima del 28/2/2023.
Infatti, a norma della richiamata disposizione, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche “nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art.
308”.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, tenuto conto che la declaratoria di estinzione è stata adottata dal primo Giudice su eccezione sollevata dai convenuti, e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 23/7/2020, Parte_1
nei confronti di e quali eredi CP_2 Parte_2 CP_1
di avverso la sentenza n. 1570/2020 del Tribunale di Santa Parte_2
Maria C.V. pubblicata in data 26/6/2020, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'eccezione di estinzione proposta da CP_2
e
[...] Parte_2 CP_1
b) rimette la causa al Tribunale di Santa Maria C.V., quale Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c., assegnando alle parti, per la riassunzione, il termine perentorio di mesi sei dalla notificazione della presente sentenza (essendo stato instaurato il giudizio di primo grado prima della “novella” di cui alla L. n.
69/2009); R.G. n. 2769/2020 7
c) condanna e con CP_2 Parte_2 CP_1
vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore della delle Pt_1
spese del doppio grado, che liquida,
- quanto al giudizio di primo grado, in € 418,24 per esborsi, € 4.200,00 per compensi professionali ed € 630,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado di appello, in € 777,00 per esborsi, € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 20/5/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre
2012 n. 209.