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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco TRUSENDI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via XX Settembre 66 – La Spezia attore
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria CORZINO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Maragliano 5 – Genova
convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 4 febbraio 2025:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento della responsabilità di CP_1
nella causazione dell'evento in premessa descritto, condannare il predetto ente, nella
[...] persona del Presidente della Giunta Regionale, per le causali enunciate nell'atto introduttivo, a risarcire, nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, i danni tutti derivati al conchiudente in conseguenza dell'evento de quo. Vinte le spese di lite”.
1 Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
(i) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della Controparte_1
(tenuto conto anche dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
(ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo alla , accertare e dichiarare il concorso, nella Controparte_1 causazione del danno, del Sig. e, conseguentemente, diminuire, ai sensi Parte_1 dell'art. 1227, comma 1, c.c. e/o dell'art. 2054, comma 2 c.c. (o di altra norma meglio vista), il risarcimento eventualmente dovuto all'attore; (iii) in via istruttoria: …
(iv) con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., la distrazione in favore del procuratore della ” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2024 adiva il Parte_1
Tribunale della Spezia, esponendo che in data 28 giugno 2023, alle ore 22 circa, in località Maggiola di Lerici, mentre si trovava a percorrere alla guida del proprio motociclo la rotabile che collega il borgo di Pitelli con la località Pozzuolo, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'impatto con un cinghiale, che, insieme ad un secondo ungulato, attraversava improvvisamente la sede stradale fuoriuscendo dall'adiacente area boschiva. Il sinistro cagionava all'attore severe lesioni, stabilizzatesi in postumi permanenti quantificati dal proprio perito di parte in misura pari al 17/18%, con inabilità temporanea per giorni 106 e con necessità di esborsi pari ad euro 1.612,81 per spese mediche ed euro 1.220,00 per predisposizione della relazione medico legale. Anche il motociclo subiva danni, con costi di ripristino preventivati in complessivi euro 1.556,79. Ciò premesso, osservava come l'amministrazione regionale, nonostante le ripetute segnalazioni di avvistamento di ungulati in zona, non avesse munito la rotabile di segnaletica di pericolo, né predisposto appositi sottopassi per il transito della fauna selvatica, o adeguata recinzione metallica atta ad impedirne il passaggio sulla carreggiata. Di contro, la condotta di guida dell'attore non palesava alcun profilo di imprudenza, essendo anzi egli riuscito ad evitare un primo esemplare adulto di cinghiale, andando poi ad impattare contro un cucciolo. Evidenziata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva in capo alla (in quanto ente titolare della competenza Controparte_1 normativa ed amministrativa in materia di patrimonio faunistico), concludeva quindi per la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti.
2 La , ritualmente intimata, si costitutiva in giudizio sostenendo che Controparte_1 la responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica andasse inquadrata nell'alveo non già dell'art. 2052 c.c., bensì dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere del danneggiato di provare la condotta illecita imputabile all'ente convenuto, l'elemento psicologico ed il nesso causale tra condotta e danno, onere non soddisfatto da parte attrice, in assenza di testimoni oculari del sinistro. La convenuta evidenziava inoltre come nel caso di specie fosse comunque ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra condotta e danno, sia per l'imprevedibilità dell'evento integrato dalla presenza improvvisa dell'animale selvatico sulla strada, sia per la condotta di guida del danneggiato, il quale, adottando un comportamento conforme alle norme di comune prudenza e diligenza, avrebbe potuto individuare l'ungulato ed evitare lo scontro, avvenuto su di un tratto di strada da percorrere a velocità ridotta. Contestata infine la quantificazione avversaria del danno, concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento, stante la concorrente responsabilità del danneggiato, ex art. 1227 c.c.. La domanda attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Tradizionalmente, la giurisprudenza inquadrava il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione non nell'ambito dell'art. 2052 c.c., ritenendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., bensì nell'ambito dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spettava al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019). Tale orientamento, invocato dalla convenuta, è stato tuttavia superato in forza CP_1 di recenti arresti, per cui “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020). Oggi la giurisprudenza prevalente ritiene quindi che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione sia risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020). La legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, nei 3 cui confronti può rivalersi (v. Cass., n. 7969/2020, cit, nonché Cass. Sez. 6, 24/03/2021,
n. 8206). Quanto al riparto degli oneri probatori, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto (v. Cass., Sez. 3, 21/06/2024, n. 17253 e Cass., Sez. 3, 27/04/2023, n. 11107). Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (v. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 e sentenza n. 7969 del 20/04/2020). Nel caso di specie, la documentazione in atti appare sufficiente a far ritenere soddisfatti gli oneri probatori gravanti su parte attrice. In particolare, la dinamica del sinistro emerge dal verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo [all. 1 att.], nel quale si legge che “ Parte_1 conducente e proprietario del motociclo IA EO …, solo a bordo, percorreva Via Maggiola in Lerici con direzione di marcia Pitelli-Pozzuolo. Giunto su un tratto di strada rettilinea dal poggio posto sulla propria sinistra gli attraversava la strada un cinghiale di grosse dimensioni che riusciva ad evitare e subito dopo un cucciolo della stessa specie che andava ad impattare. A seguito dell'urto lo stesso sbalzava sul manto stradale e il motoveicolo cadeva sul proprio ginocchio sinistro, mentre il cucciolo rimaneva esanime a terra privo di vita. Il iportava lesioni fisiche Pt_1
e veniva trasportato presso il pronto soccorso della Spezia…”. La dinamica ricostruita dai verbalizzanti (suffragata dai rilievi effettuati e dalle fotografie nelle quali si vede il corpo senza vita del cucciolo di cinghiale investito, a poca distanza dal motorino di proprietà dell'attore) appare idonea – da un lato – a provare il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito e – dall'altro lato – ad escludere la sussistenza di una condotta di guida colposa del danneggiato, il quale è riuscito, con una manovra di emergenza, ad evitare un primo ungulato, mentre
4 non è stato possibile evitare lo scontro con il cucciolo, che attraversava la strada insieme all'esemplare adulto. Provata dall'attore la causa del danno e l'impossibilità di evitare l'impatto, la per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili. A tale proposito, la convenuta ha fornito prova documentale del corretto esercizio del potere di gestione e controllo della fauna selvatica, mediante l'adozione annuale di provvedimenti con i quali vengono quantificati gli animali da abbattere nella stagione venatoria ed approvati i contingenti di prelievo per i singoli ambiti territoriali di caccia, sulla base del numero di capi censiti e delle situazioni di eventuale criticità segnalate
[si veda la documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.]. Lo stesso attore, in atto di citazione, ha riconosciuto come fossero state effettuate specifiche battute di caccia nella zona in cui si è verificato il sinistro [v. capitolo di prova n. 3, pag. 7: “Vero che a partire dall'anno 2020 siete stato formalmente incaricato dalla Provincia della Spezia di procedere a battute di caccia specificamente dirette a limitare la presenza dei cinghiali nelle aree boschive presenti tra la località Pitelli e la località Pozzuolo”]. Ciò posto, si ritiene che, avuto riguardo alle caratteristiche del tratto di strada in CP_ questione, non potesse pretendersi dall' convenuto alcun ulteriore adempimento rispetto all'adozione delle misure di controllo della fauna di cui sopra. Deve infatti osservarsi che, come già evidenziato da questo Tribunale in analogo precedente (v. sentenza n. 154/2023 del 2.3.2023), essendosi il sinistro verificato in un tratto di strada fiancheggiato dal bosco, l'attraversamento dell'animale avrebbe potuto essere evitato solamente mediante l'apposizione di una recinzione, che impedisse all'ungulato di accedere alla carreggiata. Senonché, una tale opera, sicuramente efficace per prevenire danni quali quello oggetto di causa, si rivelerebbe di elevato costo e di notevole impatto paesaggistico ed ecologico, rappresentando una barriera artificiale agli spostamenti della fauna. A ciò si aggiunga che detta opera, per poter impedire l'accesso della fauna selvatica sulle strade, dovrebbe essere predisposta a margine di ogni tracciato che transita all'interno di un bosco e per tutta la lunghezza dello stesso: adempimento con tutta evidenza inesigibile, a maggior ragione in un territorio come quello ligure, intensamente boscato. Né possono ritenersi misure esigibili nel caso concreto quelle ulteriori suggerite dalla difesa attorea, ossia la delimitazione di aree boschive con barriere naturali o reti elettrificate, oppure l'uso di dissuasori ottici o acustici o, ancora, la predisposizione di sottopassi o passaggi dedicati. Ed invero, tali misure potrebbero ritenersi praticabili in zone caratterizzate da ridotte pendenze e da coperture boschive isolate e/o di dimensioni ridotte, mentre nella presente fattispecie la natura impervia del bosco soprastante la strada (dal quale provenivano i cinghiali che hanno causato il sinistro) non era tale da consentire lo scavo 5 di un sottopasso, né di dimensioni tali da consentire la delimitazione con una rete elettrificata;
né, infine, sarebbe risultato utile l'uso di catarifrangenti, che avrebbero proiettato la luce solamente sull'ultimo tratto della ripida scarpata, quando gli animali avrebbero oramai già raggiunto la strada. Diversamente, una responsabilità dell'ente convenuto potrebbe riconoscersi in ipotesi di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di centri abitati, oppure di giardini o parchi pubblici, trattandosi di territori circoscritti nei quali può ritenersi esigibile una più mirata attività di controllo e gestione (anche mediante cattura) di eventuali animali presenti. Ma non è questo il caso, considerato che la zona nella quale si è verificato il sinistro, anche per quanto emergente dalle fotografie prodotte dallo stesso attore, era caratterizzata dalla presenza di un folto bosco su ambo i lati della carreggiata, con poche abitazioni sparse situate anch'esse al limitare della selva e comunque ad una certa distanza dal luogo dell'incidente. La domanda va pertanto respinta per essere emersa la prova del caso fortuito, in presenza di un danno che, considerate le caratteristiche del luogo dell'evento, non sarebbe stato evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica (valutazione, quest'ultima, che non stride con la natura oggettiva della responsabilità in esame, dal momento che ciò che rileva non è tanto la diligenza dell'ente, quanto piuttosto la possibilità di evitare l'evento mediante una condotta esigibile, ossia una valutazione in punto di “imprevenibilità/inevitabilità” dell'evento, requisito proprio del caso fortuito e particolarmente rilevante nell'ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c., non essendo facile ragionare in termini di
“imprevedibilità” riguardo la condotta di animali selvatici). La raggiunta prova della dinamica del sinistro e la smentita della difesa della convenuta relativa alla pretesa inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza dell'attore ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 137/2022 per le fasi di studio ed introduttiva e con diminuzione di giustizia dei compensi per le fasi di trattazione (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria) e decisionale (stante la fissazione di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda dell'attore; compensa per la metà le spese di lite tra le parti, con condanna dell'attore al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Maria Corzino. La Spezia, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1075/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco TRUSENDI, come da procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via XX Settembre 66 – La Spezia attore
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria CORZINO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Maragliano 5 – Genova
convenuta
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 4 febbraio 2025:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo accertamento della responsabilità di CP_1
nella causazione dell'evento in premessa descritto, condannare il predetto ente, nella
[...] persona del Presidente della Giunta Regionale, per le causali enunciate nell'atto introduttivo, a risarcire, nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, i danni tutti derivati al conchiudente in conseguenza dell'evento de quo. Vinte le spese di lite”.
1 Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
(i) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della Controparte_1
(tenuto conto anche dell'art. 1227, comma 2, c.c.);
(ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un profilo di responsabilità in capo alla , accertare e dichiarare il concorso, nella Controparte_1 causazione del danno, del Sig. e, conseguentemente, diminuire, ai sensi Parte_1 dell'art. 1227, comma 1, c.c. e/o dell'art. 2054, comma 2 c.c. (o di altra norma meglio vista), il risarcimento eventualmente dovuto all'attore; (iii) in via istruttoria: …
(iv) con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., la distrazione in favore del procuratore della ” Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2024 adiva il Parte_1
Tribunale della Spezia, esponendo che in data 28 giugno 2023, alle ore 22 circa, in località Maggiola di Lerici, mentre si trovava a percorrere alla guida del proprio motociclo la rotabile che collega il borgo di Pitelli con la località Pozzuolo, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'impatto con un cinghiale, che, insieme ad un secondo ungulato, attraversava improvvisamente la sede stradale fuoriuscendo dall'adiacente area boschiva. Il sinistro cagionava all'attore severe lesioni, stabilizzatesi in postumi permanenti quantificati dal proprio perito di parte in misura pari al 17/18%, con inabilità temporanea per giorni 106 e con necessità di esborsi pari ad euro 1.612,81 per spese mediche ed euro 1.220,00 per predisposizione della relazione medico legale. Anche il motociclo subiva danni, con costi di ripristino preventivati in complessivi euro 1.556,79. Ciò premesso, osservava come l'amministrazione regionale, nonostante le ripetute segnalazioni di avvistamento di ungulati in zona, non avesse munito la rotabile di segnaletica di pericolo, né predisposto appositi sottopassi per il transito della fauna selvatica, o adeguata recinzione metallica atta ad impedirne il passaggio sulla carreggiata. Di contro, la condotta di guida dell'attore non palesava alcun profilo di imprudenza, essendo anzi egli riuscito ad evitare un primo esemplare adulto di cinghiale, andando poi ad impattare contro un cucciolo. Evidenziata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva in capo alla (in quanto ente titolare della competenza Controparte_1 normativa ed amministrativa in materia di patrimonio faunistico), concludeva quindi per la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti.
2 La , ritualmente intimata, si costitutiva in giudizio sostenendo che Controparte_1 la responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica andasse inquadrata nell'alveo non già dell'art. 2052 c.c., bensì dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere del danneggiato di provare la condotta illecita imputabile all'ente convenuto, l'elemento psicologico ed il nesso causale tra condotta e danno, onere non soddisfatto da parte attrice, in assenza di testimoni oculari del sinistro. La convenuta evidenziava inoltre come nel caso di specie fosse comunque ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra condotta e danno, sia per l'imprevedibilità dell'evento integrato dalla presenza improvvisa dell'animale selvatico sulla strada, sia per la condotta di guida del danneggiato, il quale, adottando un comportamento conforme alle norme di comune prudenza e diligenza, avrebbe potuto individuare l'ungulato ed evitare lo scontro, avvenuto su di un tratto di strada da percorrere a velocità ridotta. Contestata infine la quantificazione avversaria del danno, concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento, stante la concorrente responsabilità del danneggiato, ex art. 1227 c.c.. La domanda attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Tradizionalmente, la giurisprudenza inquadrava il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione non nell'ambito dell'art. 2052 c.c., ritenendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., bensì nell'ambito dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spettava al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019). Tale orientamento, invocato dalla convenuta, è stato tuttavia superato in forza CP_1 di recenti arresti, per cui “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020). Oggi la giurisprudenza prevalente ritiene quindi che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione sia risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020). La legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1 competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, nei 3 cui confronti può rivalersi (v. Cass., n. 7969/2020, cit, nonché Cass. Sez. 6, 24/03/2021,
n. 8206). Quanto al riparto degli oneri probatori, nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto (v. Cass., Sez. 3, 21/06/2024, n. 17253 e Cass., Sez. 3, 27/04/2023, n. 11107). Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando CP_1 che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (v. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 e sentenza n. 7969 del 20/04/2020). Nel caso di specie, la documentazione in atti appare sufficiente a far ritenere soddisfatti gli oneri probatori gravanti su parte attrice. In particolare, la dinamica del sinistro emerge dal verbale della Polizia Stradale intervenuta sul luogo [all. 1 att.], nel quale si legge che “ Parte_1 conducente e proprietario del motociclo IA EO …, solo a bordo, percorreva Via Maggiola in Lerici con direzione di marcia Pitelli-Pozzuolo. Giunto su un tratto di strada rettilinea dal poggio posto sulla propria sinistra gli attraversava la strada un cinghiale di grosse dimensioni che riusciva ad evitare e subito dopo un cucciolo della stessa specie che andava ad impattare. A seguito dell'urto lo stesso sbalzava sul manto stradale e il motoveicolo cadeva sul proprio ginocchio sinistro, mentre il cucciolo rimaneva esanime a terra privo di vita. Il iportava lesioni fisiche Pt_1
e veniva trasportato presso il pronto soccorso della Spezia…”. La dinamica ricostruita dai verbalizzanti (suffragata dai rilievi effettuati e dalle fotografie nelle quali si vede il corpo senza vita del cucciolo di cinghiale investito, a poca distanza dal motorino di proprietà dell'attore) appare idonea – da un lato – a provare il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito e – dall'altro lato – ad escludere la sussistenza di una condotta di guida colposa del danneggiato, il quale è riuscito, con una manovra di emergenza, ad evitare un primo ungulato, mentre
4 non è stato possibile evitare lo scontro con il cucciolo, che attraversava la strada insieme all'esemplare adulto. Provata dall'attore la causa del danno e l'impossibilità di evitare l'impatto, la per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili. A tale proposito, la convenuta ha fornito prova documentale del corretto esercizio del potere di gestione e controllo della fauna selvatica, mediante l'adozione annuale di provvedimenti con i quali vengono quantificati gli animali da abbattere nella stagione venatoria ed approvati i contingenti di prelievo per i singoli ambiti territoriali di caccia, sulla base del numero di capi censiti e delle situazioni di eventuale criticità segnalate
[si veda la documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.]. Lo stesso attore, in atto di citazione, ha riconosciuto come fossero state effettuate specifiche battute di caccia nella zona in cui si è verificato il sinistro [v. capitolo di prova n. 3, pag. 7: “Vero che a partire dall'anno 2020 siete stato formalmente incaricato dalla Provincia della Spezia di procedere a battute di caccia specificamente dirette a limitare la presenza dei cinghiali nelle aree boschive presenti tra la località Pitelli e la località Pozzuolo”]. Ciò posto, si ritiene che, avuto riguardo alle caratteristiche del tratto di strada in CP_ questione, non potesse pretendersi dall' convenuto alcun ulteriore adempimento rispetto all'adozione delle misure di controllo della fauna di cui sopra. Deve infatti osservarsi che, come già evidenziato da questo Tribunale in analogo precedente (v. sentenza n. 154/2023 del 2.3.2023), essendosi il sinistro verificato in un tratto di strada fiancheggiato dal bosco, l'attraversamento dell'animale avrebbe potuto essere evitato solamente mediante l'apposizione di una recinzione, che impedisse all'ungulato di accedere alla carreggiata. Senonché, una tale opera, sicuramente efficace per prevenire danni quali quello oggetto di causa, si rivelerebbe di elevato costo e di notevole impatto paesaggistico ed ecologico, rappresentando una barriera artificiale agli spostamenti della fauna. A ciò si aggiunga che detta opera, per poter impedire l'accesso della fauna selvatica sulle strade, dovrebbe essere predisposta a margine di ogni tracciato che transita all'interno di un bosco e per tutta la lunghezza dello stesso: adempimento con tutta evidenza inesigibile, a maggior ragione in un territorio come quello ligure, intensamente boscato. Né possono ritenersi misure esigibili nel caso concreto quelle ulteriori suggerite dalla difesa attorea, ossia la delimitazione di aree boschive con barriere naturali o reti elettrificate, oppure l'uso di dissuasori ottici o acustici o, ancora, la predisposizione di sottopassi o passaggi dedicati. Ed invero, tali misure potrebbero ritenersi praticabili in zone caratterizzate da ridotte pendenze e da coperture boschive isolate e/o di dimensioni ridotte, mentre nella presente fattispecie la natura impervia del bosco soprastante la strada (dal quale provenivano i cinghiali che hanno causato il sinistro) non era tale da consentire lo scavo 5 di un sottopasso, né di dimensioni tali da consentire la delimitazione con una rete elettrificata;
né, infine, sarebbe risultato utile l'uso di catarifrangenti, che avrebbero proiettato la luce solamente sull'ultimo tratto della ripida scarpata, quando gli animali avrebbero oramai già raggiunto la strada. Diversamente, una responsabilità dell'ente convenuto potrebbe riconoscersi in ipotesi di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di centri abitati, oppure di giardini o parchi pubblici, trattandosi di territori circoscritti nei quali può ritenersi esigibile una più mirata attività di controllo e gestione (anche mediante cattura) di eventuali animali presenti. Ma non è questo il caso, considerato che la zona nella quale si è verificato il sinistro, anche per quanto emergente dalle fotografie prodotte dallo stesso attore, era caratterizzata dalla presenza di un folto bosco su ambo i lati della carreggiata, con poche abitazioni sparse situate anch'esse al limitare della selva e comunque ad una certa distanza dal luogo dell'incidente. La domanda va pertanto respinta per essere emersa la prova del caso fortuito, in presenza di un danno che, considerate le caratteristiche del luogo dell'evento, non sarebbe stato evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica (valutazione, quest'ultima, che non stride con la natura oggettiva della responsabilità in esame, dal momento che ciò che rileva non è tanto la diligenza dell'ente, quanto piuttosto la possibilità di evitare l'evento mediante una condotta esigibile, ossia una valutazione in punto di “imprevenibilità/inevitabilità” dell'evento, requisito proprio del caso fortuito e particolarmente rilevante nell'ambito della responsabilità ex art. 2052 c.c., non essendo facile ragionare in termini di
“imprevedibilità” riguardo la condotta di animali selvatici). La raggiunta prova della dinamica del sinistro e la smentita della difesa della convenuta relativa alla pretesa inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza dell'attore ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 137/2022 per le fasi di studio ed introduttiva e con diminuzione di giustizia dei compensi per le fasi di trattazione (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria) e decisionale (stante la fissazione di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda dell'attore; compensa per la metà le spese di lite tra le parti, con condanna dell'attore al pagamento della frazione residua, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Maria Corzino. La Spezia, 23 maggio 2025
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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