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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 494 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
ES presso lo studio dell'Avv. MITTONI ENRICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra ha Parte_1
adito questo Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente all'anno 2014, nonché la conseguente liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015.
L' si è costituito in giudizio eccependo, tra le altre difese, l'intervenuta CP_1 decadenza dal diritto di agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, avendo la ricorrente depositato il ricorso ben oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione relativo all'anno 2014. In punto di fatto, risulta che l' ha proceduto alla cancellazione della CP_1
ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli mediante la pubblicazione del primo elenco di variazione trimestrale del 2016, effettuata sul sito internet dell'ente dal
15/06/2016 al 01/07/2016.
Secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 111/2011, la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi, in luogo della notificazione personale, costituisce mezzo idoneo di comunicazione dei provvedimenti di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi agricoli. La legittimità costituzionale di tale previsione è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, la quale ha rilevato come la scelta del legislatore sia proporzionata e giustificata alla luce dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti previdenziali e all'efficienza amministrativa.
La normativa di riferimento (art. 22 D.L. 7/70) prevede un termine perentorio di
120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, decorrente dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento lesivo. In assenza di ricorso amministrativo tempestivo alla Commissione provinciale per la manodopera agricola ex art. 11 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, tale termine decorre dalla data ultima di pubblicazione dell'elenco, nel caso di specie il 01/07/2016.
Il ricorso è stato presentato solo in data 03/01/2018, ovvero ben oltre la scadenza del termine di decadenza.
L'eccezione di parte ricorrente, volta a disconoscere la copia dell'elenco di variazione prodotta da controparte, è irrilevante ai fini della maturazione della decadenza, poiché l'onere della prova del dies a quo è comunque assolto in via presuntiva mediante la produzione della copia conforme del documento contenente il riferimento alla pubblicazione telematica. La mancata prova della mancata conoscenza soggettiva della pubblicazione non è idonea a superare la presunzione legale di conoscenza.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la natura sostanziale della decadenza di cui all'art. 22 D.L. 7/70, sottratta alla disponibilità delle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non suscettibile di interruzione o sospensione (Cass. civ. Sez. Lav., n. 5942/2001; n. 8650/2008; n.
15813/2009).
Ne consegue che l'azione giudiziale della ricorrente è da ritenersi improcedibile per intervenuta decadenza.
La questione relativa alla decadenza assume carattere assorbente e rende superfluo ogni ulteriore esame nel merito.
Considerata la particolare complessità della questione e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che può aver generato incertezze interpretative, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
DICHIARA inammissibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza;
CP_1
DICHIARA assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, stante la particolare complessità della questione e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta.
Così deciso in Patti 14/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo