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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 620/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Biella, Via Crosa, 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nicoletta Galante, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Manuela L'Amico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_1 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici (mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente);
1 2) in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto Condannare il al pagamento in favore della Controparte_1
Signora per i suddetti anni scolastici dell'importo di €.2.000,00 o Parte_1 di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.; 3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione degli stessi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto relativamente alla pretesa per a.s. 2019/2020.
2) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
4) in via subordinata, rigettare la pretesa per a.s. 2019/2020 per supplenze brevi e saltuarie con termine 10/06/2020.
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente - attualmente in servizio presso via Moisè Loria CP_4 CP_3 con contratto a tempo indeterminato – di avere stipulato contratti di lavoro a tempo determinato come docente di scuola primaria per i seguenti aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la parziale prescrizione del diritto.
All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
3 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
4 “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente (dal 1° settembre 2024 insegnante di ruolo: doc. 5 fasc. ric.) prova per via documentale di avere sottoscritto con il
[...]
i seguenti contratti a termine (docc. sub da Controparte_1
1 a 4 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020 presso l'ICS Jacopo Barozzi in dal 4.11.19 all'8.06.20 per CP_3
24 ore settimanali;
- a.s. 2020/2021 presso l' via Moisè Loria in dal 23.09.2020 al CP_4 CP_3
30.06.2021 per 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022 presso l' via Moisè Loria in dal 09.09.2021 al CP_4 CP_3
31.08.2022 per 24 ore settimanali;
-a.s. 2022/2023 presso l' via Moisè Loria in dal 12.09.2022 al CP_4 CP_3
31.08.2023 per 24 ore settimanali. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di
€ 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1
5 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso (del 5 febbraio 2025). La diffida allegata quale doc. 6 fasc. ric. datata 20 ottobre 2024 non risulta essere stata né spedita né ricevuta dal . Controparte_1
La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 5 febbraio 2020. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2019/2020, visto che il contratto relativo a quall'a.s. ha decorrenza dal 4 novembre 2019.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia
6 menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 800,00 (compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore degli Avv.ti Nicoletta Galante e
[...]
Manuela L'Amico, antistatari, liquidate in € 800,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025 da elettivamente domiciliata in Biella, Via Crosa, 9, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nicoletta Galante, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Manuela L'Amico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_1 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici (mediante accredito sulla Carta Elettronica del docente);
1 2) in via subordinata: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto Condannare il al pagamento in favore della Controparte_1
Signora per i suddetti anni scolastici dell'importo di €.2.000,00 o Parte_1 di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.; 3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione degli stessi in favore dei procuratori antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto relativamente alla pretesa per a.s. 2019/2020.
2) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa.
3) rigettare il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute.
4) in via subordinata, rigettare la pretesa per a.s. 2019/2020 per supplenze brevi e saltuarie con termine 10/06/2020.
5) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 gennaio 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente - attualmente in servizio presso via Moisè Loria CP_4 CP_3 con contratto a tempo indeterminato – di avere stipulato contratti di lavoro a tempo determinato come docente di scuola primaria per i seguenti aa.ss.: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la parziale prescrizione del diritto.
All'udienza del 23 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
3 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
4 “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente (dal 1° settembre 2024 insegnante di ruolo: doc. 5 fasc. ric.) prova per via documentale di avere sottoscritto con il
[...]
i seguenti contratti a termine (docc. sub da Controparte_1
1 a 4 fasc. ric.):
- a.s. 2019/2020 presso l'ICS Jacopo Barozzi in dal 4.11.19 all'8.06.20 per CP_3
24 ore settimanali;
- a.s. 2020/2021 presso l' via Moisè Loria in dal 23.09.2020 al CP_4 CP_3
30.06.2021 per 24 ore settimanali;
- a.s. 2021/2022 presso l' via Moisè Loria in dal 09.09.2021 al CP_4 CP_3
31.08.2022 per 24 ore settimanali;
-a.s. 2022/2023 presso l' via Moisè Loria in dal 12.09.2022 al CP_4 CP_3
31.08.2023 per 24 ore settimanali. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di
€ 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta (
[...]
) a mettere a disposizione della parte detta Controparte_1
5 carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo è la notifica del ricorso (del 5 febbraio 2025). La diffida allegata quale doc. 6 fasc. ric. datata 20 ottobre 2024 non risulta essere stata né spedita né ricevuta dal . Controparte_1
La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore al 5 febbraio 2020. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2019/2020, visto che il contratto relativo a quall'a.s. ha decorrenza dal 4 novembre 2019.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni. Né pare fondata l'eccezione di decadenza dal diritto per inerzia del creditore dall'a.s. 2022/23, in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di giustizia
6 menzionata più sopra sia del 18 maggio 2022. Come è noto, la decadenza è un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. La materia è disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. Essa può essere legale, quando è prevista dal legislatore, oppure convenzionale, quando è stabilita dalle parti mediante contratto: in questo caso, però, deve avere ad oggetto una materia non sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2968 c.c.). Nel caso di specie, invano si cercherebbe una qualunque norma, legale o pattizia, che porti alle conseguenze invocate dal
[...]
. Controparte_1
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 800,00 (compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale), oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro Parte_1 strumento equipollente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento delle spese in favore degli Avv.ti Nicoletta Galante e
[...]
Manuela L'Amico, antistatari, liquidate in € 800,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 23 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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