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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4299/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4299/2020 R.G., avente per oggetto: contratto di appalto
TRA
sito in Trani alla via don R. Sarno n. 5, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Marchio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Maldarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuto
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Norscia, che lo Controparte_2
rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato
E
, in persona del procuratore TE
generale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bottazzoli e dell'avv. Mariachiara
Brunetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
1 - terzo chiamato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _4
Giovanni Bottazzoli e dell'avv. Mariachiara Brunetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- terzo chiamato -
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione ritualmente notificati, il Condominio “Via Sarno 5” in Trani
ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo: “1) Accertare la responsabilità della ditta resistente
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trani Controparte_1
alla Via E. De Nicola n. 71 (C.F. e P.IVA: ), nella causazione dei fenomeni meglio descritti in P.IVA_1
epigrafe e nel corpo della CTU a firma dell'Ing. ed ancora oggi insistenti sul lastrico solare Persona_1
di proprietà del Condominio ricorrente, sulla terrazza a livello di proprietà dei condomini e Parte_2 [...]
e negli ambienti interni di proprietà dei condomini e 2) Per l'effetto, condannare Pt_3 Parte_2 Pt_3
l'odierna convenuta al risarcimento nei confronti del (C.F.: , sito Parte_1 P.IVA_2
in Trani alla Via don R. Sarno n. 5, in persona del suo Amministratore pro-tempore , della Controparte_5
complessiva somma di €. 45.107,05 oltre iva, per i motivi sopra esposti;
3) Condannare, inoltre, la convenuta
al pagamento in favore dell'odierno ricorrente di €. 2.910,00, oltre accessori, per gli onorari legali relativi al
procedimento ex art. 696-bis c.p.c., calcolati sui valori medi del DM n. 55/2014, o di quell'atra maggiore o
minore che si riterrà di giustizia;
alla rifusione delle spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che
qui si riportano: €. 259,50 per il contributo unificato ed €. 27,00 per la marca da bollo relativi al
procedimento; alla rifusione degli onorari liquidati in favore della CTU Ing. in complessivi Persona_1
€. 1.185,03 oltre iva e 4% inarcassa;
alla rifusione degli onorari del CTP Ing. di €. 1.616,00; Persona_2
4) Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente
giudizio. 5) Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
iscritto dinanzi a codesto Tribunale al N. 31/2020 R.G.”
A fondamento della domanda sosteneva che, con contratto sottoscritto in data 26.5.2017, affidava alla resistente l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale
2 ubicato in Trani alla Via Don R. Sarno 5; che i lavori interessavano tutte le superfici esterne degli immobili costituenti il;
che, a distanza di pochi mesi, fenomeni infiltrativi, con colate di acqua dal soffitto, Parte_1
interessavano vistosamente gli appartamenti dei condomini e entrambi posizionati sul Parte_4 Pt_3
piano attico dello stabile;
che, nei primi mesi del 2019, avvertita l'appaltatrice, la stessa eseguiva il ripristino della tenuta impermeabile sul lastrico solare solo in corrispondenza della fascia di risvolto della guaina, posta in prossimità dei bocchettoni;
che nel mese di aprile 2019 la stessa dichiarava che avrebbe proceduto alla verifica in contraddittorio e a campione del lastrico, nonché alla riparazione del lastrico, fatto che, in realtà,
non avveniva;
che successivamente la resistente realizzava in autonomia delle lavorazioni di riparazione,
tuttavia inefficaci visto il permanere delle stesse manifestazioni infiltrative;
che secondo il perito di parte, ing.
il costo totale delle opere di riparazione da eseguirsi ammonterebbe a € 43.000,00; che veniva Per_2
instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 31/2020 R.G. del Tribunale;
che eseguita c.t.u. a mezzo dell'ing. la stessa riconosceva la presenza e l'origine dei danni, e Persona_1
quantificava le spese per gli interventi di ripristino del lastrico solare in € 22.660,55 oltre iva, degli ambienti interni € 624,25 oltre iva e degli ambienti interni € 322,25 oltre iva;
che tuttavia, la c.t.u., Pt_3 Parte_2
nonostante il riconoscimento delle anomalie inerenti le terrazze a livello delle unità immobiliari dei condomini e ometteva, per un mera e chiara dimenticanza, di quantificare i costi dei relativi interventi Pt_3 Parte_2
volti all'eliminazione dei fenomeni quantificando gli ulteriori interventi in complessivi € 20.000,00.
Con memoria di costituzione del 15.1.2021 si costituiva la di Controparte_1 Controparte_6
[... avv. D. Maldarelli) chiedendo: “1) Rigettarsi le domande del perché infondate Controparte_7
in fatto e in diritto e non provate con condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_1
da quantificarsi equitativamente dal Giudice;
2) Nella denegata ipotesi di condanna della Impresa edile al
pagamento di qualsiasi somma in favore del Condominio ritenere il geom. responsabile di _2
quanto lamentato dall'attore e condannarlo a tenere indenne e manlevare l'Impresa, con rifusione alla stessa
di qualsiasi somma quest'ultima dovesse essere condannata versare all'attore; 3) Condannarsi il Condominio
e/o il geom. al pagamento delle spese e competenze legali sia della fase di ATP sia del presente _2
giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. In via istruttoria si producono i
documenti richiamati nel presente atto nonché quelli prodotti in sede di ATP.”.
3 Preliminarmente, richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom. , direttore dei _2
lavori cui sarebbero imputabili i vizi lamentati dalla ricorrente. Evidenziava che, ultimati i lavori, veniva constatata la presenza di infiltrazioni lievi e di scarsa entità negli appartamenti dei condomini e Parte_2 [...]
e che provvedeva ad effettuare un sopralluogo constatando che la punta di un trapano aveva procurato Pt_3
dei piccoli fori in corrispondenza delle infiltrazioni lamentate;
che immediatamente provvedeva ad eseguire i lavori al fine di chiudere quei piccoli fori e ripristinare lo stato dei luoghi;
che provvedeva anche a risarcire i danni ai condomini e , come riconosciuto dallo stesso che con raccomandata Pt_3 Parte_2 Parte_1
del 29/7/2019 dichiarava di aver trattenuto il saldo a credito tra gli altri, di € 462,00 per riparazione abitazione e € 692,00 per riparazione abitazione che il introduceva il presente giudizio Parte_2 Pt_3 Parte_1
nonostante nel procedimento di atp era stata accertata la cessazione delle infiltrazioni dopo l'intervento dell'impresa; che riguardo alle pendenze nulla era stato accertato in punto di responsabilità; che gli interventi eseguiti dalla impresa edile sono stati risolutivi e che, pertanto, l'infiltrazione è stata definitivamente eliminata;
che, inoltre, dalle pendenze determinanti ristagni d'acqua sui terrazzi di proprietà di e sul Pt_3 Parte_2
lastrico solare senza non deriva alcun tipo di danno;
che l'esecuzione dell'opera relativa al masso a pendio non era stata prevista dal geom. nel capitolato e nel contratto di appalto, per tale motivo la mancata _2
esecuzione della stessa non sarebbe imputabile all'impresa esecutrice;
che la domanda si presenta temeraria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2021 si costituiva in giudizio (avv. A. Norscia) _2
che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a - In via preliminare Voglia autorizzare il Geom.
a chiamare in causa, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero subordinatamente alla dedotta _2
eccezione di inammissibilità/improcedibilità/difetto di legittimazione passiva, la
[...]
(P. IVA ), in persona del legale TE P.IVA_3
rappresentante, corrente a Milano, in Piazza Vetra n. 17, ovvero la (P. IVA , in _4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante, corrente a Padova, in Via San Crispino n. 114 e, dunque, disporre il
differimento della prima udienza di comparizione delle parti con il rispetto dei termini e degli adempimenti di
legge; - In rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande e/o comunque il difetto di
legittimazione passiva del Geom. per l'eccezione preliminare dedotta in narrativa;
-In via _2
gradata, nel merito, rigettare le domande promosse a qualsiasi titolo nei confronti del Geom. Controparte_8
4
[...] perché infondate. - In via meramente subordinata, nel denegato caso di accertamento di qualsivoglia eventuale
responsabilità in capo al Geom. dichiarare tenuta a manlevarlo la _2 [...]
, in persona del legale rappresentante, ovvero la TE _4
, in persona del legale rappresentante, per il pagamento di qualsiasi somma per qualunque titolo dovesse
[...]
esser tenuto il medesimo Geom. . - Con vittoria di spese e competenze processuali da porsi a _2
carico della sua chiamante in causa. - In caso di denegata Controparte_9
compensazione di spese legali, sia in caso di qualsivoglia denegata soccombenza, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, ovvero TE
la , in persona del legale rappresentante, al pagamento di spese e competenze legali per la difesa _4
del Geom. per quanto previsto dalla polizza professionale.”. _2
Evidenziava la mancata citazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo del geom. nei _2
cui confronti, pertanto, non possono fare stato le risultanze peritali dell'atp; nel merito che contrariamente a quanto sostenuto dall'impresa esecutrice, esaminando il contratto d'appalto, emergerebbe che non sarebbe stato rispettato quanto previsto dal contratto;
che inoltre, ove fossero ritenuti sussistenti i vizi/difetti contestati,
gli stessi sarebbero imputabili esclusivamente ad una cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice e non certo ad una soluzione progettuale voluta e approvata dall'assemblea condominiale;
che inoltre, tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore rientra l'esercizio del controllo della validità tecnica del progetto fornito dal Committente;
che inoltre, non vi è accettazione dei lavori in qualità di direttore, non essendovi mai stato collaudo delle opere.
All'udienza di prima comparizione del 26.1.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa formulata dal resistente del geom. il quale, nel costituirsi, formulava richiesta di chiamata in causa di _2 [...]
appresentanza generale per l'Italia ovvero di;
la chiamata era autorizzata per la CP_3 _4
e disposto il rinvio della causa all'udienza del 16.11.2021. TE
Dalla documentazione in atti (notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo), è dato evincere che l'atto di chiamata in causa del terzo notificato dal geom. recava la citazione del terzo indicato in _2 CP_3
tuttavia era poi notificato non solo alla ma anche alla con la dicitura “per
[...] TE _4
scientia”.
5 Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del procuratore generale p.t., (avv. Bottazzi TE
e Brunetti) che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare le domande tutte ex
adverso formulate perché prescritte e/o affette da decadenza e comunque infondate e/o improvate in fatto ed
in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura
in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la
sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta quale documento 1) e
pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di
manleva proposta dal geom. tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, _2
scoperti ed eventuali franchigie;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Evidenziava che il periodo di validità della polizza è il seguente: dalle ore 24 del 05.01.2021 alle ore 24 del
31.03.2022; che la copertura assicurativa non copre i fatti verificatesi e conosciuti dall'assicurato prima della stipula della stessa;
che nella specie, i lavori si riferiscono al 2017 e le infiltrazioni per cui è causa al 2019; che non vi sarebbe diritto al riconoscimento di spese legali in favore dell'assicurato in ragione della sottrazione della lite da parte dello stesso, in violazione delle disposizioni contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituiva inoltre , in persona del _4
procuratore generale p.t. (avv. Bottazzi e Brunetti) che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare dunque il difetto di legittimazione dell'esponente rispetto alle domande svolte
dal Geom. e, conseguentemente, disporre l'immediata estromissione dal giudizio. in via _2
subordinata e nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in
fatto e in diritto e in ogni caso irricevibili per difetto totale di legittimazione dell'esponente; In ogni caso: Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva per aver svolto unicamente attività di intermediazione con la compagnia di assicurazione al fine della conclusione della polizza assicurativa, CP_3
manifestando adesione alle eventuali difese svolte dalla compagnia.
All'udienza del 16.11.2021, fissata dunque all'esito della chiamata in causa del terzo, era disposto il
6 mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi su richiesta i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviata per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c.; con ordinanza del 13.5.2023 veniva disposta c.t.u. tecnica al fine di accertare a) la ricorrenza della situazione di fatto lamentata dalla parte attrice, in particolare in riferimento
ai denunciati fenomeni infiltrativi, chiarendo se gli stessi sono ancora riscontrabili o sono stati risolti;
se
hanno interessato anche le strutture interne del solaio o delle travi e/o i pilastri ove presenti;
b) le cause degli
inconvenienti stessi ed a chi debba attribuirsene la responsabilità; c) quali siano gli interventi, sia provvisori
che definitivi, da adottare per eliminare gli inconvenienti riscontrati;
d) quale sia la spesa necessaria per
effettuare ciascuno degli interventi di cui al punto precedente”.
Espletata la consulenza, all'udienza dell'1.2.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. che prevedeva la “corresponsione da parte dell'impresa convenuta dell'importo di € 30.000,00 a
soddisfazione delle ragioni creditorie del Condominio ed € 4.000,00 per competenze legali per la difesa del
Condominio attore, nonché riconoscimento di competenze legali di € 2.500 per la difesa del terzo chiamato
ed € 2.000,00 per competenze della difesa d € 2.000,00 per competenze _2 TE
della difesa pese di c.t.u. da porre a carico dell'impresa convenuta”. _4
Le parti, ad eccezione del convenuto dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa e, Controparte_1
pertanto, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 27.3.2025, con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che tutte le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza articolate.
All'udienza del 27.3.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti conclusivi e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dal Parte_1
convenuto nelle note conclusive, in ordine ai fenomeni infiltrativi verificatesi negli appartamenti di proprietà
dei condomini e per essere i fenomeni infiltrativi conseguenti ai lavori relativi al contratto Parte_2 Pt_3
d'appalto stipulato dal . Parte_1
Venendo al merito della controversia, va detto quanto segue.
Il Condominio “Via Sarno 5” in Trani ha agito per l'accertamento della responsabilità della società resistente
7 in esecuzione del contratto di appalto stipulato con la stessa deducendo il grave inadempimento rispetto alla realizzazione delle opere previste nel contratto, che secondo la prospettazione attorea sarebbero state affette da vizi e difformità imputabili alla non corretta esecuzione delle stesse da parte dell'appaltatrice.
Chiedeva quindi la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, nonché alle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e di lite.
La società resistente ha evidenziato, sul punto, di aver eseguito interventi di riparazione relativi ai vizi riscontrati e la non addebitabilità a sé degli ulteriori vizi riscontrati, in realtà dovuti a vizi di progettazione cui sarebbe responsabile il direttore dei lavori.
Il consulente accertava dunque la ricorrenza dei profili di doglianza indicati in ricorso consistenti nelle 1)
infiltrazioni negli appartamenti dei sig. e , posti al di sotto del lastrico solare, con Pt_3 Parte_2
possibili ripercussioni sulle strutture di solai, travi e pilastri;
2) nella errata esecuzione delle opere sul lastrico solare per via della ridotta pendenza e della ridotta dimensione dei pluviali;
3) nella errata esecuzione delle opere in corrispondenza dei terrazzi a livello di proprietà esclusiva e . Pt_3 Parte_2
Quanto al primo profilo, concludeva il ctu nel senso che “l'impresa eseguì dei saggi, tutt'oggi visibili da cui fu possibile rilevare la presenza di fori in corrispondenza dei risvolti della guaina impermeabile, prodotti
dalla stessa impresa in fase di fissaggio dei pannelli coibenti sul prospetto esterno. In detta occasione
l'impresa provvide a porre rimedio (nel 2019) mediante l'esecuzione di ripristini localizzati della guaina in corrispondenza dei fori”.
Alcun profilo di criticità emergeva in relazione al secondo profilo, mentre in riferimento alla esecuzione delle opere in corrispondenza dei terrazzi dei sig. e , evidenziava il consulente tecnico Pt_3 Parte_2
d'ufficio la ricorrenza di “errori di esecuzione dello strato impermeabile del lastrico solare, perforato in più zone dall'impresa in fase di posa del cappotto. Detti errori hanno determinato infiltrazioni negli appartamenti di proprietà – , ormai risolte mediante interventi localizzati di ripristino. Permangono Pt_3 Parte_2
ulteriori difetti in altre zone del lastrico solare, riconducibili al medesimo errore di perforazione, che si sono manifestati durante la prova di allagamento. Ho riscontrato altresì errori di esecuzione dell'impermeabilizzazione e della posa della pavimentazione sul terrazzo di proprietà esclusiva , Parte_2
che determinano lievi infiltrazioni in corrispondenza di una porta-finestra ed il ristagno di acqua a ridosso della muratura”.
Quanto alla responsabilità degli inconvenienti riscontrati concludeva nel senso che gli stesso sono “ascrivibili
interamente all'impresa esecutrice dei lavori, trattandosi di errori banali, pur con conseguenze rilevanti, tipici
della fase di esecuzione e/o posa relativa ad opere usuali per le quali non è indispensabile le presenza
8 continuativa della Direzione Lavori”.
Le conclusioni del consulente tecnico sul punto sono dunque da condividere, in particolare avendo in considerazione la valutazione del consulente circa l'errore che ha determinato i vizi per cui è procedimento, in relazione ad una fase di esecuzione in cui non è necessaria la presenza del direttore dei lavori.
E' da precisare che non si disconosce la posizione della giurisprudenza secondo cui il direttore dei lavori è
tenuto ad un obbligo di vigilanza al fine di garantire il risultato finale poiché “assume la specifica funzione di
tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia
luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto e quindi al progetto, fermo l'obbligo di
intervento quando quest'ultimo presenti riconoscibili fattori di rischio (cfr. Cass., 15/06/2018, n. 15732)”.
E però si afferma anche che “il direttore responsabile dei lavori ha il compito di sovraintendere a tutte le
operazioni più delicate o comunque dare precise disposizioni, per evitare eventi dannosi;
più in generale
l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la
presenza costante sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo
delle varie fasi di realizzazione dell'opera e pertanto l'obbligo del professionista di eseguire periodiche
visite per verificare se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”
(Corte App. Bari, sent. 23.8.2021, n. 1496) e, in riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori “da
questo, e proprio per questo, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori
riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a condotte marginali, sicché,
in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a
direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane
esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza
nell'attuazione medesima (Cass., n. 20557 del 2014, cit.)” – così Cass., ord. n. 14751/2019 -.
Pertanto, tale obbligo di vigilanza e di direzione dei lavori volto ad impartire specifiche tecniche relative alla modalità di attuazione dell'opera a realizzarsi incontra il limite delle fasi di stretta esecuzione, in relazione ad errori che, come quello che ci occupa sostanzialmente consistente nella erronea foratura della guaina, devono essere rimessi alle scelte operative ed alla competenza specifica degli esecutori dell'opera.
È poi da rilevare che, nel caso che ci occupa, il direttore dei lavori non emetteva il certificato di regolare esecuzione delle opere, e tuttavia in mancanza di domanda sul punto, alcun profilo di responsabilità può
9 essere attribuito sul punto.al geom. . _2
Infine, dopo aver individuato gli interventi da eseguirsi al fine di risolvere gli inconvenienti nelle opere di
“rifacimento dell'impermeabilizzazione e delle marmette del lastrico solare;
rifacimento
dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo di proprietà ; ripristino di parte Parte_2
delle pitturazioni a soffitto in alcuni vani degli appartamenti – ”, ha quantificato i costi dei Pt_3 Parte_2
relativi interventi nella somma di € 37.000,00, comprensivo di IVA nella misura del 10% e delle spese tecniche.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma devono essere applicata la rivalutazione monetaria ed interessi,
pur in mancanza di specifica domanda della parte ricorrente (Cass., 32985/2022).
Per tali ragioni, dunque, va esclusa la responsabilità del terzo chiamato, direttore dei lavori, geom. , in _2
relazione ai vizi lamentati da parte attrice, per essere gli stessi addebitabili in via esclusiva all'impresa esecutrice.
Pertanto, resta assorbita ogni questione relativa all'operatività della polizza stipulata dal geom. e _2
sollevata dall'assicurazione chiamata in causa.
Quanto, invece, alla sollevata questione del difetto di legittimazione della terza chiamata in causa _4
occorre osservare che, con il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa del 27.5.2021, veniva autorizzata la chiamata della sola l'atto di chiamata in causa del terzo notificato dal geom. TE
, poi, recava la citazione del terzo indicato in e tuttavia era poi notificato non solo _2 TE
alla ma anche alla con la dicitura “per scientia”. TE _4
Tale irrituale notificazione a pur ingenerando incertezza in merito alla condotta processuale da _4
Con adottare, recava citazione solo nei confronti della , sicchè è inammissibile la costituzione della _4
della quale, pertanto, si deve pronunciare estromissione dal giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in relazione al valore del decisum,
con applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
Le spese e competenze del terzo chiamato in causa sono poste a carico della parte che le ha _4
sostenute, ritenuta inammissibile la costituzione della _4
10 Alla parte attrice vittoriosa non è rimborsato il compenso in favore del consulente di parte, avendo il
Condominio allegato la sola fattura emessa dal consulente ing. e non prova dell'effettivo pagamento Per_2
(Cass., sent. n. 1135/2023).
In ragione dell'accoglimento della domanda, sono poste a carico della parte convenuta le spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in riferimento ai costi e compensi per la difesa prestata ed ai compensi in favore del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4299/2020 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dal in Trani alla via don R. Sarno n. 5 con ricorso Parte_1
depositato il 2.10.2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente Controparte_1
[... in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del attore della somma di euro 37.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
2) dichiara l'estromissione dal giudizio di _4
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite in favore del Condominio “Via Sarno 5” in Trani e dei terzi chiamati ed _2
he, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 6.163,50,00 ciascuno (fase TE
di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione,
per la fase di decisoria della riduzione del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
4) competenze di lite di a carico della parte che le ha sostenute;
_4
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel presente procedimento con decreto del 21.4.2024
a carico del convenuto Controparte_1
6) pone definitivamente le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 31/2020 R.G. a carico di
[...]
come liquidate in euro 1.185,03 per compensi in favore del ctu ing. Controparte_1
on decreto del 4.8.2020; in euro 286,50 per spese ed euro 3.056,00 (fase di studio, fase introduttiva, Per_1
fase istruttoria), per competenze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. , cui aggiungere il rimborso forfettario
11 del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 27.3.2025
12
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4299/2020 R.G., avente per oggetto: contratto di appalto
TRA
sito in Trani alla via don R. Sarno n. 5, in persona dell'amministratore Parte_1
p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Marchio, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Domenico Maldarelli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuto
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Norscia, che lo Controparte_2
rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato
E
, in persona del procuratore TE
generale p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bottazzoli e dell'avv. Mariachiara
Brunetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
1 - terzo chiamato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _4
Giovanni Bottazzoli e dell'avv. Mariachiara Brunetti che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- terzo chiamato -
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione ritualmente notificati, il Condominio “Via Sarno 5” in Trani
ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo: “1) Accertare la responsabilità della ditta resistente
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Trani Controparte_1
alla Via E. De Nicola n. 71 (C.F. e P.IVA: ), nella causazione dei fenomeni meglio descritti in P.IVA_1
epigrafe e nel corpo della CTU a firma dell'Ing. ed ancora oggi insistenti sul lastrico solare Persona_1
di proprietà del Condominio ricorrente, sulla terrazza a livello di proprietà dei condomini e Parte_2 [...]
e negli ambienti interni di proprietà dei condomini e 2) Per l'effetto, condannare Pt_3 Parte_2 Pt_3
l'odierna convenuta al risarcimento nei confronti del (C.F.: , sito Parte_1 P.IVA_2
in Trani alla Via don R. Sarno n. 5, in persona del suo Amministratore pro-tempore , della Controparte_5
complessiva somma di €. 45.107,05 oltre iva, per i motivi sopra esposti;
3) Condannare, inoltre, la convenuta
al pagamento in favore dell'odierno ricorrente di €. 2.910,00, oltre accessori, per gli onorari legali relativi al
procedimento ex art. 696-bis c.p.c., calcolati sui valori medi del DM n. 55/2014, o di quell'atra maggiore o
minore che si riterrà di giustizia;
alla rifusione delle spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che
qui si riportano: €. 259,50 per il contributo unificato ed €. 27,00 per la marca da bollo relativi al
procedimento; alla rifusione degli onorari liquidati in favore della CTU Ing. in complessivi Persona_1
€. 1.185,03 oltre iva e 4% inarcassa;
alla rifusione degli onorari del CTP Ing. di €. 1.616,00; Persona_2
4) Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente
giudizio. 5) Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
iscritto dinanzi a codesto Tribunale al N. 31/2020 R.G.”
A fondamento della domanda sosteneva che, con contratto sottoscritto in data 26.5.2017, affidava alla resistente l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale
2 ubicato in Trani alla Via Don R. Sarno 5; che i lavori interessavano tutte le superfici esterne degli immobili costituenti il;
che, a distanza di pochi mesi, fenomeni infiltrativi, con colate di acqua dal soffitto, Parte_1
interessavano vistosamente gli appartamenti dei condomini e entrambi posizionati sul Parte_4 Pt_3
piano attico dello stabile;
che, nei primi mesi del 2019, avvertita l'appaltatrice, la stessa eseguiva il ripristino della tenuta impermeabile sul lastrico solare solo in corrispondenza della fascia di risvolto della guaina, posta in prossimità dei bocchettoni;
che nel mese di aprile 2019 la stessa dichiarava che avrebbe proceduto alla verifica in contraddittorio e a campione del lastrico, nonché alla riparazione del lastrico, fatto che, in realtà,
non avveniva;
che successivamente la resistente realizzava in autonomia delle lavorazioni di riparazione,
tuttavia inefficaci visto il permanere delle stesse manifestazioni infiltrative;
che secondo il perito di parte, ing.
il costo totale delle opere di riparazione da eseguirsi ammonterebbe a € 43.000,00; che veniva Per_2
instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto al n. 31/2020 R.G. del Tribunale;
che eseguita c.t.u. a mezzo dell'ing. la stessa riconosceva la presenza e l'origine dei danni, e Persona_1
quantificava le spese per gli interventi di ripristino del lastrico solare in € 22.660,55 oltre iva, degli ambienti interni € 624,25 oltre iva e degli ambienti interni € 322,25 oltre iva;
che tuttavia, la c.t.u., Pt_3 Parte_2
nonostante il riconoscimento delle anomalie inerenti le terrazze a livello delle unità immobiliari dei condomini e ometteva, per un mera e chiara dimenticanza, di quantificare i costi dei relativi interventi Pt_3 Parte_2
volti all'eliminazione dei fenomeni quantificando gli ulteriori interventi in complessivi € 20.000,00.
Con memoria di costituzione del 15.1.2021 si costituiva la di Controparte_1 Controparte_6
[... avv. D. Maldarelli) chiedendo: “1) Rigettarsi le domande del perché infondate Controparte_7
in fatto e in diritto e non provate con condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria Parte_1
da quantificarsi equitativamente dal Giudice;
2) Nella denegata ipotesi di condanna della Impresa edile al
pagamento di qualsiasi somma in favore del Condominio ritenere il geom. responsabile di _2
quanto lamentato dall'attore e condannarlo a tenere indenne e manlevare l'Impresa, con rifusione alla stessa
di qualsiasi somma quest'ultima dovesse essere condannata versare all'attore; 3) Condannarsi il Condominio
e/o il geom. al pagamento delle spese e competenze legali sia della fase di ATP sia del presente _2
giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. In via istruttoria si producono i
documenti richiamati nel presente atto nonché quelli prodotti in sede di ATP.”.
3 Preliminarmente, richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom. , direttore dei _2
lavori cui sarebbero imputabili i vizi lamentati dalla ricorrente. Evidenziava che, ultimati i lavori, veniva constatata la presenza di infiltrazioni lievi e di scarsa entità negli appartamenti dei condomini e Parte_2 [...]
e che provvedeva ad effettuare un sopralluogo constatando che la punta di un trapano aveva procurato Pt_3
dei piccoli fori in corrispondenza delle infiltrazioni lamentate;
che immediatamente provvedeva ad eseguire i lavori al fine di chiudere quei piccoli fori e ripristinare lo stato dei luoghi;
che provvedeva anche a risarcire i danni ai condomini e , come riconosciuto dallo stesso che con raccomandata Pt_3 Parte_2 Parte_1
del 29/7/2019 dichiarava di aver trattenuto il saldo a credito tra gli altri, di € 462,00 per riparazione abitazione e € 692,00 per riparazione abitazione che il introduceva il presente giudizio Parte_2 Pt_3 Parte_1
nonostante nel procedimento di atp era stata accertata la cessazione delle infiltrazioni dopo l'intervento dell'impresa; che riguardo alle pendenze nulla era stato accertato in punto di responsabilità; che gli interventi eseguiti dalla impresa edile sono stati risolutivi e che, pertanto, l'infiltrazione è stata definitivamente eliminata;
che, inoltre, dalle pendenze determinanti ristagni d'acqua sui terrazzi di proprietà di e sul Pt_3 Parte_2
lastrico solare senza non deriva alcun tipo di danno;
che l'esecuzione dell'opera relativa al masso a pendio non era stata prevista dal geom. nel capitolato e nel contratto di appalto, per tale motivo la mancata _2
esecuzione della stessa non sarebbe imputabile all'impresa esecutrice;
che la domanda si presenta temeraria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.5.2021 si costituiva in giudizio (avv. A. Norscia) _2
che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a - In via preliminare Voglia autorizzare il Geom.
a chiamare in causa, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero subordinatamente alla dedotta _2
eccezione di inammissibilità/improcedibilità/difetto di legittimazione passiva, la
[...]
(P. IVA ), in persona del legale TE P.IVA_3
rappresentante, corrente a Milano, in Piazza Vetra n. 17, ovvero la (P. IVA , in _4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante, corrente a Padova, in Via San Crispino n. 114 e, dunque, disporre il
differimento della prima udienza di comparizione delle parti con il rispetto dei termini e degli adempimenti di
legge; - In rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande e/o comunque il difetto di
legittimazione passiva del Geom. per l'eccezione preliminare dedotta in narrativa;
-In via _2
gradata, nel merito, rigettare le domande promosse a qualsiasi titolo nei confronti del Geom. Controparte_8
4
[...] perché infondate. - In via meramente subordinata, nel denegato caso di accertamento di qualsivoglia eventuale
responsabilità in capo al Geom. dichiarare tenuta a manlevarlo la _2 [...]
, in persona del legale rappresentante, ovvero la TE _4
, in persona del legale rappresentante, per il pagamento di qualsiasi somma per qualunque titolo dovesse
[...]
esser tenuto il medesimo Geom. . - Con vittoria di spese e competenze processuali da porsi a _2
carico della sua chiamante in causa. - In caso di denegata Controparte_9
compensazione di spese legali, sia in caso di qualsivoglia denegata soccombenza, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante, ovvero TE
la , in persona del legale rappresentante, al pagamento di spese e competenze legali per la difesa _4
del Geom. per quanto previsto dalla polizza professionale.”. _2
Evidenziava la mancata citazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo del geom. nei _2
cui confronti, pertanto, non possono fare stato le risultanze peritali dell'atp; nel merito che contrariamente a quanto sostenuto dall'impresa esecutrice, esaminando il contratto d'appalto, emergerebbe che non sarebbe stato rispettato quanto previsto dal contratto;
che inoltre, ove fossero ritenuti sussistenti i vizi/difetti contestati,
gli stessi sarebbero imputabili esclusivamente ad una cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice e non certo ad una soluzione progettuale voluta e approvata dall'assemblea condominiale;
che inoltre, tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore rientra l'esercizio del controllo della validità tecnica del progetto fornito dal Committente;
che inoltre, non vi è accettazione dei lavori in qualità di direttore, non essendovi mai stato collaudo delle opere.
All'udienza di prima comparizione del 26.1.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa formulata dal resistente del geom. il quale, nel costituirsi, formulava richiesta di chiamata in causa di _2 [...]
appresentanza generale per l'Italia ovvero di;
la chiamata era autorizzata per la CP_3 _4
e disposto il rinvio della causa all'udienza del 16.11.2021. TE
Dalla documentazione in atti (notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo), è dato evincere che l'atto di chiamata in causa del terzo notificato dal geom. recava la citazione del terzo indicato in _2 CP_3
tuttavia era poi notificato non solo alla ma anche alla con la dicitura “per
[...] TE _4
scientia”.
5 Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del procuratore generale p.t., (avv. Bottazzi TE
e Brunetti) che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: rigettare le domande tutte ex
adverso formulate perché prescritte e/o affette da decadenza e comunque infondate e/o improvate in fatto ed
in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura
in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la
sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta quale documento 1) e
pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di
manleva proposta dal geom. tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, _2
scoperti ed eventuali franchigie;
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Evidenziava che il periodo di validità della polizza è il seguente: dalle ore 24 del 05.01.2021 alle ore 24 del
31.03.2022; che la copertura assicurativa non copre i fatti verificatesi e conosciuti dall'assicurato prima della stipula della stessa;
che nella specie, i lavori si riferiscono al 2017 e le infiltrazioni per cui è causa al 2019; che non vi sarebbe diritto al riconoscimento di spese legali in favore dell'assicurato in ragione della sottrazione della lite da parte dello stesso, in violazione delle disposizioni contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2021 si costituiva inoltre , in persona del _4
procuratore generale p.t. (avv. Bottazzi e Brunetti) che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: dichiarare dunque il difetto di legittimazione dell'esponente rispetto alle domande svolte
dal Geom. e, conseguentemente, disporre l'immediata estromissione dal giudizio. in via _2
subordinata e nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente in quanto infondate in
fatto e in diritto e in ogni caso irricevibili per difetto totale di legittimazione dell'esponente; In ogni caso: Con
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva per aver svolto unicamente attività di intermediazione con la compagnia di assicurazione al fine della conclusione della polizza assicurativa, CP_3
manifestando adesione alle eventuali difese svolte dalla compagnia.
All'udienza del 16.11.2021, fissata dunque all'esito della chiamata in causa del terzo, era disposto il
6 mutamento del rito da sommario ad ordinario e concessi su richiesta i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviata per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c.; con ordinanza del 13.5.2023 veniva disposta c.t.u. tecnica al fine di accertare a) la ricorrenza della situazione di fatto lamentata dalla parte attrice, in particolare in riferimento
ai denunciati fenomeni infiltrativi, chiarendo se gli stessi sono ancora riscontrabili o sono stati risolti;
se
hanno interessato anche le strutture interne del solaio o delle travi e/o i pilastri ove presenti;
b) le cause degli
inconvenienti stessi ed a chi debba attribuirsene la responsabilità; c) quali siano gli interventi, sia provvisori
che definitivi, da adottare per eliminare gli inconvenienti riscontrati;
d) quale sia la spesa necessaria per
effettuare ciascuno degli interventi di cui al punto precedente”.
Espletata la consulenza, all'udienza dell'1.2.2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. che prevedeva la “corresponsione da parte dell'impresa convenuta dell'importo di € 30.000,00 a
soddisfazione delle ragioni creditorie del Condominio ed € 4.000,00 per competenze legali per la difesa del
Condominio attore, nonché riconoscimento di competenze legali di € 2.500 per la difesa del terzo chiamato
ed € 2.000,00 per competenze della difesa d € 2.000,00 per competenze _2 TE
della difesa pese di c.t.u. da porre a carico dell'impresa convenuta”. _4
Le parti, ad eccezione del convenuto dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa e, Controparte_1
pertanto, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 27.3.2025, con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che tutte le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza articolate.
All'udienza del 27.3.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti conclusivi e la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
La domanda merita accoglimento nei termini che seguono.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dal Parte_1
convenuto nelle note conclusive, in ordine ai fenomeni infiltrativi verificatesi negli appartamenti di proprietà
dei condomini e per essere i fenomeni infiltrativi conseguenti ai lavori relativi al contratto Parte_2 Pt_3
d'appalto stipulato dal . Parte_1
Venendo al merito della controversia, va detto quanto segue.
Il Condominio “Via Sarno 5” in Trani ha agito per l'accertamento della responsabilità della società resistente
7 in esecuzione del contratto di appalto stipulato con la stessa deducendo il grave inadempimento rispetto alla realizzazione delle opere previste nel contratto, che secondo la prospettazione attorea sarebbero state affette da vizi e difformità imputabili alla non corretta esecuzione delle stesse da parte dell'appaltatrice.
Chiedeva quindi la condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, nonché alle spese relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e di lite.
La società resistente ha evidenziato, sul punto, di aver eseguito interventi di riparazione relativi ai vizi riscontrati e la non addebitabilità a sé degli ulteriori vizi riscontrati, in realtà dovuti a vizi di progettazione cui sarebbe responsabile il direttore dei lavori.
Il consulente accertava dunque la ricorrenza dei profili di doglianza indicati in ricorso consistenti nelle 1)
infiltrazioni negli appartamenti dei sig. e , posti al di sotto del lastrico solare, con Pt_3 Parte_2
possibili ripercussioni sulle strutture di solai, travi e pilastri;
2) nella errata esecuzione delle opere sul lastrico solare per via della ridotta pendenza e della ridotta dimensione dei pluviali;
3) nella errata esecuzione delle opere in corrispondenza dei terrazzi a livello di proprietà esclusiva e . Pt_3 Parte_2
Quanto al primo profilo, concludeva il ctu nel senso che “l'impresa eseguì dei saggi, tutt'oggi visibili da cui fu possibile rilevare la presenza di fori in corrispondenza dei risvolti della guaina impermeabile, prodotti
dalla stessa impresa in fase di fissaggio dei pannelli coibenti sul prospetto esterno. In detta occasione
l'impresa provvide a porre rimedio (nel 2019) mediante l'esecuzione di ripristini localizzati della guaina in corrispondenza dei fori”.
Alcun profilo di criticità emergeva in relazione al secondo profilo, mentre in riferimento alla esecuzione delle opere in corrispondenza dei terrazzi dei sig. e , evidenziava il consulente tecnico Pt_3 Parte_2
d'ufficio la ricorrenza di “errori di esecuzione dello strato impermeabile del lastrico solare, perforato in più zone dall'impresa in fase di posa del cappotto. Detti errori hanno determinato infiltrazioni negli appartamenti di proprietà – , ormai risolte mediante interventi localizzati di ripristino. Permangono Pt_3 Parte_2
ulteriori difetti in altre zone del lastrico solare, riconducibili al medesimo errore di perforazione, che si sono manifestati durante la prova di allagamento. Ho riscontrato altresì errori di esecuzione dell'impermeabilizzazione e della posa della pavimentazione sul terrazzo di proprietà esclusiva , Parte_2
che determinano lievi infiltrazioni in corrispondenza di una porta-finestra ed il ristagno di acqua a ridosso della muratura”.
Quanto alla responsabilità degli inconvenienti riscontrati concludeva nel senso che gli stesso sono “ascrivibili
interamente all'impresa esecutrice dei lavori, trattandosi di errori banali, pur con conseguenze rilevanti, tipici
della fase di esecuzione e/o posa relativa ad opere usuali per le quali non è indispensabile le presenza
8 continuativa della Direzione Lavori”.
Le conclusioni del consulente tecnico sul punto sono dunque da condividere, in particolare avendo in considerazione la valutazione del consulente circa l'errore che ha determinato i vizi per cui è procedimento, in relazione ad una fase di esecuzione in cui non è necessaria la presenza del direttore dei lavori.
E' da precisare che non si disconosce la posizione della giurisprudenza secondo cui il direttore dei lavori è
tenuto ad un obbligo di vigilanza al fine di garantire il risultato finale poiché “assume la specifica funzione di
tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia
luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto e quindi al progetto, fermo l'obbligo di
intervento quando quest'ultimo presenti riconoscibili fattori di rischio (cfr. Cass., 15/06/2018, n. 15732)”.
E però si afferma anche che “il direttore responsabile dei lavori ha il compito di sovraintendere a tutte le
operazioni più delicate o comunque dare precise disposizioni, per evitare eventi dannosi;
più in generale
l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la
presenza costante sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo
delle varie fasi di realizzazione dell'opera e pertanto l'obbligo del professionista di eseguire periodiche
visite per verificare se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”
(Corte App. Bari, sent. 23.8.2021, n. 1496) e, in riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori “da
questo, e proprio per questo, non deriva a suo carico né una responsabilità per cattiva esecuzione dei lavori
riferibile all'appaltatore, né un obbligo continuo di vigilanza anche in relazione a condotte marginali, sicché,
in assenza di un qualche indice che faccia supporre che l'appaltatore sia stato sottoposto dal committente a
direttive così stringenti da sottrargli qualsiasi possibilità di autodeterminazione, l'appaltatore rimane
esclusivo responsabile dell'esecuzione delle opere previste ovvero dei danni conseguenti a negligenza
nell'attuazione medesima (Cass., n. 20557 del 2014, cit.)” – così Cass., ord. n. 14751/2019 -.
Pertanto, tale obbligo di vigilanza e di direzione dei lavori volto ad impartire specifiche tecniche relative alla modalità di attuazione dell'opera a realizzarsi incontra il limite delle fasi di stretta esecuzione, in relazione ad errori che, come quello che ci occupa sostanzialmente consistente nella erronea foratura della guaina, devono essere rimessi alle scelte operative ed alla competenza specifica degli esecutori dell'opera.
È poi da rilevare che, nel caso che ci occupa, il direttore dei lavori non emetteva il certificato di regolare esecuzione delle opere, e tuttavia in mancanza di domanda sul punto, alcun profilo di responsabilità può
9 essere attribuito sul punto.al geom. . _2
Infine, dopo aver individuato gli interventi da eseguirsi al fine di risolvere gli inconvenienti nelle opere di
“rifacimento dell'impermeabilizzazione e delle marmette del lastrico solare;
rifacimento
dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo di proprietà ; ripristino di parte Parte_2
delle pitturazioni a soffitto in alcuni vani degli appartamenti – ”, ha quantificato i costi dei Pt_3 Parte_2
relativi interventi nella somma di € 37.000,00, comprensivo di IVA nella misura del 10% e delle spese tecniche.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma devono essere applicata la rivalutazione monetaria ed interessi,
pur in mancanza di specifica domanda della parte ricorrente (Cass., 32985/2022).
Per tali ragioni, dunque, va esclusa la responsabilità del terzo chiamato, direttore dei lavori, geom. , in _2
relazione ai vizi lamentati da parte attrice, per essere gli stessi addebitabili in via esclusiva all'impresa esecutrice.
Pertanto, resta assorbita ogni questione relativa all'operatività della polizza stipulata dal geom. e _2
sollevata dall'assicurazione chiamata in causa.
Quanto, invece, alla sollevata questione del difetto di legittimazione della terza chiamata in causa _4
occorre osservare che, con il provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa del 27.5.2021, veniva autorizzata la chiamata della sola l'atto di chiamata in causa del terzo notificato dal geom. TE
, poi, recava la citazione del terzo indicato in e tuttavia era poi notificato non solo _2 TE
alla ma anche alla con la dicitura “per scientia”. TE _4
Tale irrituale notificazione a pur ingenerando incertezza in merito alla condotta processuale da _4
Con adottare, recava citazione solo nei confronti della , sicchè è inammissibile la costituzione della _4
della quale, pertanto, si deve pronunciare estromissione dal giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in relazione al valore del decisum,
con applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
Le spese e competenze del terzo chiamato in causa sono poste a carico della parte che le ha _4
sostenute, ritenuta inammissibile la costituzione della _4
10 Alla parte attrice vittoriosa non è rimborsato il compenso in favore del consulente di parte, avendo il
Condominio allegato la sola fattura emessa dal consulente ing. e non prova dell'effettivo pagamento Per_2
(Cass., sent. n. 1135/2023).
In ragione dell'accoglimento della domanda, sono poste a carico della parte convenuta le spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, in riferimento ai costi e compensi per la difesa prestata ed ai compensi in favore del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 4299/2020 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dal in Trani alla via don R. Sarno n. 5 con ricorso Parte_1
depositato il 2.10.2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente Controparte_1
[... in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del attore della somma di euro 37.000,00 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi;
2) dichiara l'estromissione dal giudizio di _4
3) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite in favore del Condominio “Via Sarno 5” in Trani e dei terzi chiamati ed _2
he, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 6.163,50,00 ciascuno (fase TE
di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione e fase decisoria - con applicazione,
per la fase di decisoria della riduzione del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
4) competenze di lite di a carico della parte che le ha sostenute;
_4
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate nel presente procedimento con decreto del 21.4.2024
a carico del convenuto Controparte_1
6) pone definitivamente le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 31/2020 R.G. a carico di
[...]
come liquidate in euro 1.185,03 per compensi in favore del ctu ing. Controparte_1
on decreto del 4.8.2020; in euro 286,50 per spese ed euro 3.056,00 (fase di studio, fase introduttiva, Per_1
fase istruttoria), per competenze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. , cui aggiungere il rimborso forfettario
11 del 15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 27.3.2025
12
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli