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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17463/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 17463/24 promosso da:
c.f. , nato a [...], il 16 Parte_1 C.F._1 settembre 1962, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Luciano Zagarrigo, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino, via Vittorio
Amedeo II nr. 21, giusta delega in calce al presente atto
Attore
CONTRO
c.f. , nata a [...] il 14 Controparte_1 C.F._2 agosto 1982 e residente in [...] int. 11
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda di revoca del contributo a carico del
[...]
e a favore della madre convenuta al mantenimento del figlio , in subordine Pt_1 Per_1 la sua riduzione, attualmente pari a euro 100,00 mensili per effetto di sentenza di divorzio, modificata sul punto con decreto del Tribunale di Torino del 16 marzo 2022.
Il ricorrente protesta la propria precaria condizione economica, peggiorata per effetto delle condizioni di salute della madre convivente, l'inerzia materna sotto l'aspetto lavorativo;
i maggiori tempi di permanenza del figlio con lui estesa a tutti i week end;
e il miglioramento, invero, della condizione materna essendo la passata a nuove CP_1 nozze e munita di capacità lavorativa da mettere a frutto durante la frequenza, da parte del figlio, del centro diurno.
La convenuta è rimasta contumace, comparendo in udienza rendendo dichiarazioni.
La causa passa ora in decisione.
*
La domanda non è fondata.
Il pur modestissimo contributo al mantenimento del figlio venne concordato tra le parti nel 2022 quando erano già note (cfr. decreto 16 marzo 2022):
- la condizione economica non certo florida del ricorrente essendo percettore unicamente di pensione di invalidità;
- le nuove nozze della convenuta, contratte nel 2017 (cfr. decreto cit.), che non costituiscono dunque fatto nuovo.
Ciò premesso, vanno rilevate le seguenti circostanze.
Anzitutto l'ammontare della pensione del ricorrente è finanche aumentato essendo passato da euro 515,70 a euro 614 mensili;
in secondo luogo, ai redditi pensionistici della madre convivente del ricorrente, destinati per altro alle sue necessità, non alludono, per quantificare – allora su accordo - il contributo, né il predetto decreto né la sentenza di divorzio essendo come tali irrilevanti;
infine gli stessi tempi di permanenza di col papà non sono certo aumentati: è vero che egli il figlio con Per_1 sé tutti i week end (circostanza per altro non provata e verbalmente contestata dalla madre in udienza), ma, ammesso sia vero, quelli stabiliti dalla sentenza di divorzio, cui il contributo era ovviamente parametrato, non erano certo nel loro complesso significativamente inferiori.
Il fatto che percepisca oggi, oltre all'accompagnamento, una modesta pensione Per_1 di invalidità non sposta i termini della questione rilevandosi che l'introito va necessariamente utilizzato per le sue personalissime esigenze e non incide sui doveri genitoriali di mantenimento. Che da lunedì a venerdì frequenti un centro diurno non implica poi alcuno Per_1 sgravio rilevante per la madre rispetto ai, per altro contenutissimi, obblighi di contribuzione a carico del padre, tenuto conto dei perduranti incombenti connessi alla sua condizione cui la madre ha accennato in udienza.
La stessa “capacità lavorativa” materna, che potrebbe in tesi essere messa a frutto, è infine dedotta dal ricorrente in termini del tutto generici (pag. 6 ricorso primo cpv.).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso poiché infondato.
Nulla sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 17463/24 promosso da:
c.f. , nato a [...], il 16 Parte_1 C.F._1 settembre 1962, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Luciano Zagarrigo, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino, via Vittorio
Amedeo II nr. 21, giusta delega in calce al presente atto
Attore
CONTRO
c.f. , nata a [...] il 14 Controparte_1 C.F._2 agosto 1982 e residente in [...] int. 11
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda di revoca del contributo a carico del
[...]
e a favore della madre convenuta al mantenimento del figlio , in subordine Pt_1 Per_1 la sua riduzione, attualmente pari a euro 100,00 mensili per effetto di sentenza di divorzio, modificata sul punto con decreto del Tribunale di Torino del 16 marzo 2022.
Il ricorrente protesta la propria precaria condizione economica, peggiorata per effetto delle condizioni di salute della madre convivente, l'inerzia materna sotto l'aspetto lavorativo;
i maggiori tempi di permanenza del figlio con lui estesa a tutti i week end;
e il miglioramento, invero, della condizione materna essendo la passata a nuove CP_1 nozze e munita di capacità lavorativa da mettere a frutto durante la frequenza, da parte del figlio, del centro diurno.
La convenuta è rimasta contumace, comparendo in udienza rendendo dichiarazioni.
La causa passa ora in decisione.
*
La domanda non è fondata.
Il pur modestissimo contributo al mantenimento del figlio venne concordato tra le parti nel 2022 quando erano già note (cfr. decreto 16 marzo 2022):
- la condizione economica non certo florida del ricorrente essendo percettore unicamente di pensione di invalidità;
- le nuove nozze della convenuta, contratte nel 2017 (cfr. decreto cit.), che non costituiscono dunque fatto nuovo.
Ciò premesso, vanno rilevate le seguenti circostanze.
Anzitutto l'ammontare della pensione del ricorrente è finanche aumentato essendo passato da euro 515,70 a euro 614 mensili;
in secondo luogo, ai redditi pensionistici della madre convivente del ricorrente, destinati per altro alle sue necessità, non alludono, per quantificare – allora su accordo - il contributo, né il predetto decreto né la sentenza di divorzio essendo come tali irrilevanti;
infine gli stessi tempi di permanenza di col papà non sono certo aumentati: è vero che egli il figlio con Per_1 sé tutti i week end (circostanza per altro non provata e verbalmente contestata dalla madre in udienza), ma, ammesso sia vero, quelli stabiliti dalla sentenza di divorzio, cui il contributo era ovviamente parametrato, non erano certo nel loro complesso significativamente inferiori.
Il fatto che percepisca oggi, oltre all'accompagnamento, una modesta pensione Per_1 di invalidità non sposta i termini della questione rilevandosi che l'introito va necessariamente utilizzato per le sue personalissime esigenze e non incide sui doveri genitoriali di mantenimento. Che da lunedì a venerdì frequenti un centro diurno non implica poi alcuno Per_1 sgravio rilevante per la madre rispetto ai, per altro contenutissimi, obblighi di contribuzione a carico del padre, tenuto conto dei perduranti incombenti connessi alla sua condizione cui la madre ha accennato in udienza.
La stessa “capacità lavorativa” materna, che potrebbe in tesi essere messa a frutto, è infine dedotta dal ricorrente in termini del tutto generici (pag. 6 ricorso primo cpv.).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta il ricorso poiché infondato.
Nulla sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.