Articolo 8 della Legge 20 aprile 1976, n. 202
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 maggio 1976
Art. 8.
Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.
Alle spese di cui al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 27 maggio 1976