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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3095/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SBRIZZI SALVATORE, Presidente
DI RD SALVATORE, Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 16379/2025 depositato il 29/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma
RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
071762202500010216000 ALTRI TRIBUTI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il
1 dispositivo n. 2554/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8 agosto 2025, depositato il 29
Ricorrente_1settembre 2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717622025000010216000, notificatagli in data 19 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, recante una pretesa complessiva pari a euro 36.958,63 per tributi e annualità varie.
Dall'esame degli atti di causa, è emerso che il ricorrente è incorso in un errore materiale nella formulazione della domanda e nella produzione documentale: pur avendo citato e formalmente impugnato nel testo del ricorso la comunicazione n.
0717622025000010216000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ha depositato quale "atto impugnato" il file denominato ipoteca_Ricorrente_1.pdf, il quale riproduce una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca emessa da un diverso soggetto giuridico, la società Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
L'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha sanato tale discrepanza confermando l'emissione dell'atto n.
0717622025000010216000, regolarmente notificato il 19 luglio
2025, e provvedendo al deposito del documento corretto (allegato n.
3 al fascicolo di parte resistente), dal quale si evince che la misura cautelare si fonda sul mancato pagamento delle cartelle e degli avvisi di addebito di seguito indicati: Nominativo_1 / Nominativo_2 Ente Creditore
07120160026427721000 Agenzia Entrate (Dir. Prov. II Napoli)
07120170059374566000 Agenzia Entrate (Nola)
07120170121281232000 Agenzia Entrate (Nola)
07120180007643303000 Agenzia Entrate (Nola)
2 07120180043839307000 Comune di Pozzuoli
07120180063719265000 Agenzia Entrate
07120190002653024000 Agenzia Entrate (Napoli 3)
07120190002653125000 Agenzia Entrate (Napoli 3)
07120200002651989000 Agenzia Entrate
07120200031595617000 Agenzia Entrate
07120210015824618000 Comune di Napoli
07120210062368888000 Agenzia Entrate
07120220022364420000 Comune di Napoli
07120220042086076000 Agenzia Entrate
07120220077536868000 Agenzia Entrate
07120220077536969000 Agenzia Entrate
07120220122379751000 Agenzia Entrate
07120230093636262000 Agenzia Entrate
07120240111030780000 Agenzia Entrate
AVE n. 07177201800028803000 Agenzia Entrate (Pescara)
AVE n. 07177201900028126000 Agenzia Entrate (Pescara)
AVE n. 07177202100013915000 Agenzia Entrate (Controllo)
AVE n. 07177202100013916000 Agenzia Entrate (Controllo)
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa ex art. 77, comma 2, del D.P.R. 602/1973, lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e di ogni altro atto interruttivo successivo. Ha eccepito, di conseguenza,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza dal potere di riscossione per tutti i tributi e le annualità azionate, sostenendo di non aver mai ricevuto atti idonei a interrompere il decorso del tempo o a rendere definitiva la pretesa impositiva.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale ha contestato in fatto e in diritto le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della
3 Riscossione ha prodotto documentazione probatoria relativa alla notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta in date comprese tra il 2016 e il 2025. Ha inoltre evidenziato che la pretesa creditoria è stata oggetto di successivi e reiterati atti interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati al contribuente e non impugnati, che hanno cristallizzato il credito.
Nello specifico, l'Ente resistente ha prodotto documentazione afferente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229006119132000 in data 9 giugno 2022, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200009222000 in data 16 novembre 2023 e, da ultimo, all'intimazione di pagamento n.
07120249012088781000 in data 1° luglio 2024. Ha concluso affermando che la mancata opposizione a tali atti ha reso inammissibili le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici e infondate quelle relative alla prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della
Riscossione, si evince che la pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato (Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0717622025000010216000) si fonda su titoli esecutivi che sono stati oggetto di precedenti atti interruttivi regolarmente notificati e non impugnati, ovvero su cartelle di pagamento per le quali l'Ente resistente ha fornito piena prova della rituale notifica.
L'Agente della Riscossione nel costituirsi in giudizio ha tempestivamente documentato di aver notificato al ricorrente, antecedentemente all'atto oggetto dell'odierna impugnazione, due distinti avvisi di intimazione di pagamento, i quali hanno ricompreso la gran parte dei carichi iscritti a ruolo tra il 2016 e il 2022. Nello specifico, si tratta dell'Intimazione di pagamento n.
4 07120229006119132000, notificata in data 09/06/2022, e dell'Intimazione di pagamento n. 07120249012088781000, notificata in data 01/07/2024.
Di seguito si riporta la tabella di confronto che evidenzia la presenza dei titoli esecutivi nei suddetti atti interruttivi divenuti definitivi: Presenza in Intimazione Presenza Nominativo_2 n. ...19132000 in Intimazione n. ...88781 / Avviso (Notifica 09/06/2022) (Notifica 01/07/2024)
07120160026427721000 SI NO
07120170059374566000 SI SI
07120170121281232000 SI SI
07120180007643303000 SI SI
07120180043839307000 SI SI
07120180063719265000 SI SI
07120190002653024000 SI SI
07120190002653125000 NO SI
07120200002651989000 NO SI
07120200031595617000 NO SI
07120210015824618000 NO SI
07120220042086076000 NO SI
AVE n. 07177201800003541000 SI NO
AVE n. 07177201800028803000 SI SI
AVE n. 07177201900028126000 SI SI
AVE n. 07177202100013915000 SI SI
AVE n. 07177202100013916000 SI SI
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto
5 tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di decadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del 24.1.2013; ord. n. 2227 del
30.1.2018]. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla
Suprema Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, < assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)>>,.
Ancor più di recente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 in tema di dell'11 marzo 2025 ha ulteriormente precisato che < contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione degli avvisi di intimazione sopra indicati non consente alcuna ulteriore contestazione delle sottostanti cartelle di pagamento e delle relative notifiche, neppure con riguardo alla decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione e alla prescrizione maturata precedentemente.
Per quanto concerne le restanti cartelle di pagamento, non
6 ricomprese nelle citate intimazioni e poste direttamente a fondamento della comunicazione ipotecaria impugnata, l'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver provveduto alla loro rituale notifica. La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Da tale esame è risultato che le cartelle sono state validamente notificate secondo le seguenti modalità e date:
• Nominativo_2 n. 07120210062368888000: notificata il 13/10/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220022364420000: notificata il 24/11/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220077536868000: notificata il 22/09/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220077536969000: notificata il 22/09/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220122379751000: notificata il 13/10/2023;
• Nominativo_2 n. 07120230093636262000: notificata il 29/02/2024;
• Nominativo_2 n. 07120240111030780000: notificata il 31/01/2025.
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto. È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non
7 contestazione della regolarità delle notifiche. Pertanto, essendo gli atti presupposti ritualmente e validamente notificati, la pretesa in essi contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della causa indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n.
7, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(15%) e accessori di legge.
Così deciso in Napoli in data 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
8
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SBRIZZI SALVATORE, Presidente
DI RD SALVATORE, Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 16379/2025 depositato il 29/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar N. 14 00144 Roma
RM Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 - ed elettivamente domiciliato presso
Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n.
071762202500010216000 ALTRI TRIBUTI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il
1 dispositivo n. 2554/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 8 agosto 2025, depositato il 29
Ricorrente_1settembre 2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717622025000010216000, notificatagli in data 19 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, recante una pretesa complessiva pari a euro 36.958,63 per tributi e annualità varie.
Dall'esame degli atti di causa, è emerso che il ricorrente è incorso in un errore materiale nella formulazione della domanda e nella produzione documentale: pur avendo citato e formalmente impugnato nel testo del ricorso la comunicazione n.
0717622025000010216000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ha depositato quale "atto impugnato" il file denominato ipoteca_Ricorrente_1.pdf, il quale riproduce una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca emessa da un diverso soggetto giuridico, la società Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
L'Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, ha sanato tale discrepanza confermando l'emissione dell'atto n.
0717622025000010216000, regolarmente notificato il 19 luglio
2025, e provvedendo al deposito del documento corretto (allegato n.
3 al fascicolo di parte resistente), dal quale si evince che la misura cautelare si fonda sul mancato pagamento delle cartelle e degli avvisi di addebito di seguito indicati: Nominativo_1 / Nominativo_2 Ente Creditore
07120160026427721000 Agenzia Entrate (Dir. Prov. II Napoli)
07120170059374566000 Agenzia Entrate (Nola)
07120170121281232000 Agenzia Entrate (Nola)
07120180007643303000 Agenzia Entrate (Nola)
2 07120180043839307000 Comune di Pozzuoli
07120180063719265000 Agenzia Entrate
07120190002653024000 Agenzia Entrate (Napoli 3)
07120190002653125000 Agenzia Entrate (Napoli 3)
07120200002651989000 Agenzia Entrate
07120200031595617000 Agenzia Entrate
07120210015824618000 Comune di Napoli
07120210062368888000 Agenzia Entrate
07120220022364420000 Comune di Napoli
07120220042086076000 Agenzia Entrate
07120220077536868000 Agenzia Entrate
07120220077536969000 Agenzia Entrate
07120220122379751000 Agenzia Entrate
07120230093636262000 Agenzia Entrate
07120240111030780000 Agenzia Entrate
AVE n. 07177201800028803000 Agenzia Entrate (Pescara)
AVE n. 07177201900028126000 Agenzia Entrate (Pescara)
AVE n. 07177202100013915000 Agenzia Entrate (Controllo)
AVE n. 07177202100013916000 Agenzia Entrate (Controllo)
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa ex art. 77, comma 2, del D.P.R. 602/1973, lamentando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e di ogni altro atto interruttivo successivo. Ha eccepito, di conseguenza,
l'intervenuta prescrizione e la decadenza dal potere di riscossione per tutti i tributi e le annualità azionate, sostenendo di non aver mai ricevuto atti idonei a interrompere il decorso del tempo o a rendere definitiva la pretesa impositiva.
Si è costituita tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, la quale ha contestato in fatto e in diritto le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agente della
3 Riscossione ha prodotto documentazione probatoria relativa alla notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, avvenuta in date comprese tra il 2016 e il 2025. Ha inoltre evidenziato che la pretesa creditoria è stata oggetto di successivi e reiterati atti interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati al contribuente e non impugnati, che hanno cristallizzato il credito.
Nello specifico, l'Ente resistente ha prodotto documentazione afferente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120229006119132000 in data 9 giugno 2022, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200009222000 in data 16 novembre 2023 e, da ultimo, all'intimazione di pagamento n.
07120249012088781000 in data 1° luglio 2024. Ha concluso affermando che la mancata opposizione a tali atti ha reso inammissibili le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici e infondate quelle relative alla prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agente della
Riscossione, si evince che la pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato (Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
0717622025000010216000) si fonda su titoli esecutivi che sono stati oggetto di precedenti atti interruttivi regolarmente notificati e non impugnati, ovvero su cartelle di pagamento per le quali l'Ente resistente ha fornito piena prova della rituale notifica.
L'Agente della Riscossione nel costituirsi in giudizio ha tempestivamente documentato di aver notificato al ricorrente, antecedentemente all'atto oggetto dell'odierna impugnazione, due distinti avvisi di intimazione di pagamento, i quali hanno ricompreso la gran parte dei carichi iscritti a ruolo tra il 2016 e il 2022. Nello specifico, si tratta dell'Intimazione di pagamento n.
4 07120229006119132000, notificata in data 09/06/2022, e dell'Intimazione di pagamento n. 07120249012088781000, notificata in data 01/07/2024.
Di seguito si riporta la tabella di confronto che evidenzia la presenza dei titoli esecutivi nei suddetti atti interruttivi divenuti definitivi: Presenza in Intimazione Presenza Nominativo_2 n. ...19132000 in Intimazione n. ...88781 / Avviso (Notifica 09/06/2022) (Notifica 01/07/2024)
07120160026427721000 SI NO
07120170059374566000 SI SI
07120170121281232000 SI SI
07120180007643303000 SI SI
07120180043839307000 SI SI
07120180063719265000 SI SI
07120190002653024000 SI SI
07120190002653125000 NO SI
07120200002651989000 NO SI
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AVE n. 07177201800003541000 SI NO
AVE n. 07177201800028803000 SI SI
AVE n. 07177201900028126000 SI SI
AVE n. 07177202100013915000 SI SI
AVE n. 07177202100013916000 SI SI
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto
5 tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di decadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del 24.1.2013; ord. n. 2227 del
30.1.2018]. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla
Suprema Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, < assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)>>,.
Ancor più di recente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 in tema di dell'11 marzo 2025 ha ulteriormente precisato che < contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione degli avvisi di intimazione sopra indicati non consente alcuna ulteriore contestazione delle sottostanti cartelle di pagamento e delle relative notifiche, neppure con riguardo alla decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione e alla prescrizione maturata precedentemente.
Per quanto concerne le restanti cartelle di pagamento, non
6 ricomprese nelle citate intimazioni e poste direttamente a fondamento della comunicazione ipotecaria impugnata, l'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver provveduto alla loro rituale notifica. La Corte ha proceduto a un rigoroso controllo della documentazione prodotta dalla parte resistente, per verificare la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici.
Da tale esame è risultato che le cartelle sono state validamente notificate secondo le seguenti modalità e date:
• Nominativo_2 n. 07120210062368888000: notificata il 13/10/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220022364420000: notificata il 24/11/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220077536868000: notificata il 22/09/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220077536969000: notificata il 22/09/2023;
• Nominativo_2 n. 07120220122379751000: notificata il 13/10/2023;
• Nominativo_2 n. 07120230093636262000: notificata il 29/02/2024;
• Nominativo_2 n. 07120240111030780000: notificata il 31/01/2025.
L'onere della prova della ritualità della notifica, che grava sulla parte resistente, è stato, quindi, pienamente assolto. È fondamentale rilevare che, a fronte di tale puntuale produzione documentale da parte della resistente, il ricorrente, sebbene posto nelle condizioni di contestare specificamente la regolarità delle notifiche o di approfondire i vizi di merito degli atti presupposti, non ha sollevato ulteriori motivi di doglianza, né ha ritenuto di depositare motivi aggiunti o memorie difensive nei termini di legge, per contestare specificamente e ulteriormente la regolarità delle notifiche così provate, né sono stati dedotti vizi che potessero inficiare la regolarità della documentazione depositata o la validità delle notifiche stesse.
La mancata proposizione di tali doglianze nel rispetto dei termini processuali ha comportato una implicita accettazione e non
7 contestazione della regolarità delle notifiche. Pertanto, essendo gli atti presupposti ritualmente e validamente notificati, la pretesa in essi contenuta è divenuta definitiva. L'odierna impugnazione, fondata sulla dedotta omessa o invalida notifica degli atti prodromici, è conseguentemente inammissibile, in quanto rivolta a sindacare un profilo della pretesa tributaria ormai cristallizzato e non più contestabile in questa sede. Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente statuizione di inammissibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della causa indicato dal ricorrente nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione n.
7, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(15%) e accessori di legge.
Così deciso in Napoli in data 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
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