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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N.436/2025 R.G.A.C.C.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 16 giugno 2025 nella causa n.436/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Chieti alla via Arniense n.162;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 14 aprile 2025, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, depositato il 20 marzo 2025, con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, liquidava in suo favore la somma di € 820,00 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore di CP_2 nel procedimento penale iscritto al n.1026/2024 R.G. Trib. e 190/2024 R.G. n.r.
[...]
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività professionale in favore del predetto imputato nel procedimento penale sopra emarginato, cui è stato riunito il diverso procedimento n.191/2024 R.G. n.r. L'accusa nei confronti del si articolava in due capi di imputazione, rispettivamente per i CP_2 delitti p. e p. dagli artt.110 e 624 bis, co. 1, C.P. e dagli artt.110, 81, co. 1, e 624 bis, co. 1, C.P., reati gravi e soggetti a sanzione molto severa. Il giudizio si articolava in diverse 1 udienze, celebrate il 4 ottobre, il 15 novembre e il 6 dicembre 2024, nel corso della quale veniva avanzata richiesta di rito abbreviato condizionato alla produzione documentale, e infine il 7 febbraio 2025, in occasione della quale si acquisiva detta documentazione e si raccoglievano le spontanee dichiarazioni dell'imputato. Nell'istanza di liquidazione dei compensi professionali successivamente presentata, stante l'ammissione del CP_2 al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente prospettava una commisurazione dell'onorario alla stregua dei valori minimi di cui al D.M. n.55/2014, con la riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, domandando altresì, in considerazione della riunione dei due diversi procedimenti, una separata liquidazione per l'attività prestata per ciascuno di essi prima della riunione e la maggiorazione prevista dall'art.4, co.2, D.M. cit. per l'attività prestata nel prosieguo del giudizio. Il decreto oggetto dell'odierna opposizione, tuttavia, operava la liquidazione dell'onorario in applicazione dei valori minimi previsti dalla legge e omettendo quanto maturato per la fase istruttoria. Secondo il ricorrente, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe errato sia nel negare il compenso relativo alla fase istruttoria, sia nel non tener conto della riunione dei due procedimenti originariamente iscritti a carico del proprio assistito. Per quanto concerne il primo rilievo, evidenzia il ricorrente che il decreto opposto afferma che nel processo penale in parola non è stata prestata alcuna attività rientrante in detta fase, mentre, al contrario, il giudizio è stato definito nelle forme del rito abbreviato condizionato ad un'attività istruttoria che ha effettivamente avuto luogo. Quanto invece al secondo motivo, il Giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione circa la decisione di non considerare, ai fini della quantificazione del compenso, l'avvenuta riunione dei due processi, nonostante, in base all'art.4 D.M. cit., le attività svolte prima della riunione debbano essere liquidate separatamente e il compenso dell'attività posta in essere successivamente possa, a discrezione del giudice e in presenza dei presupposti indicati dalla norma, essere aumentato nella misura legalmente prevista. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre rilevarsi che, in effetti, lo svolgimento di una limitata attività istruttoria trova riscontro nei verbali dell'udienza del 6 dicembre 2024, nel corso della quale è stata avanzata la richiesta di procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione di produzione documentale, e nel verbale dell'udienza del 2 febbraio 2025, in cui si dà atto della necessità dell'integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione e della coerenza della stessa con i fini di economia processuale del rito alternativo. La fase istruttoria va dunque liquidata alla stregua del parametro minimo di cui al D.M. n.55/2014, come richiesto dal difensore nella propria istanza di liquidazione. Per quanto concerne, invece, l'aumento negato dal Giudice di prime cure in relazione alla riunione dei due procedimenti penali, è necessario evidenziare, in primo luogo, che secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato la liquidazione di un compenso unico può avere ad oggetto le sole attività processuali poste in essere dopo la riunione, mentre per il periodo anteriore vanno riconosciuti compensi distinti (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza del 28 maggio 2018, n.13276; Cass. civ., sez. I, sentenza del 28 maggio 2018, n.13276). Alla luce di tale considerazione, è necessario riconoscere al ricorrente una liquidazione separata per le fasi di studio dei due procedimenti curati e iniziati dinnanzi a diversi giudicanti, ma lo stesso non 2 può concludersi per la fase introduttiva, cui va ricondotta la sola richiesta di rito abbreviato, avanzata all'udienza del 6 dicembre 2024, successivamente alla riunione. La richiesta della riunione dei due procedimenti, invece, non è riconducibile alla fase introduttiva e, comunque, non sarebbe meritevole di duplice liquidazione, fondandosi sulle medesime conclusioni e considerazioni tratte a valle dell'attività di studio delle due cause. In secondo luogo, occorre evidenziare che la maggiorazione del compenso riconosciuto per l'attività difensiva prestata dopo la riunione dei due procedimenti, anche solamente sulla base della formulazione letterale dell'art.12, co. 2, D.M. cit. (che dispone che il compenso unico “può” essere aumentato), forma oggetto non di un obbligo, ma di una facoltà del giudice chiamato ad esaminare l'istanza di liquidazione e può essere riconosciuta non per il solo fatto della riunione di distinti giudizi, bensì in ragione dell'aumento delle parti processuali assistite anche in conseguenza della riunione medesima (cfr. Cass. civ., sez. VI, sentenza del 4 marzo 2020, n.6005). A tal riguardo non si può trascurare che, da un lato, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a superare la decisione del Giudice di prime cure, limitandosi a lamentare genericamente un'insufficiente motivazione sul punto, dall'altro, che il ricorrente ha assistito, anche in seguito alla riunione, un unico imputato. Alla luce di quanto precede, si impone il parziale accoglimento del ricorso, con riforma del decreto opposto circa la liquidazione della fase di studio, che va riconosciuta per entrambi i procedimenti penali, e della fase istruttoria, da quantificarsi nei termini sopra individuati. Il compenso deve dunque essere liquidato in complessivi € 2.034,00 (fase di studio: € 474,00; fase introduttiva: € 284,00; fase istruttoria: € 567,00; fase decisionale: € 709,00), da ridursi di un terzo ai sensi dell'art.106 bis D.P.R. cit. fino ad € 1.356,00. Dal momento che la domanda non è stata avversata dal , rimasto Controparte_1 contumace, e considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso (peraltro per importi rettificati in misura minimale – cfr. Cass. SS.UU. Pen. n.25931/2008), si ritiene equo non dar luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio, che restano definitivamente a carico della parte che le ha sin qui sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.436/2025 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia del
, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso, liquidando in Controparte_1 favore dell'avv. la somma di € 1.356,00 ed accessori nella misura Parte_1 dovuta per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 5 luglio, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Guido CAMPLI, ha pronunciato, ai sensi dell'art.281 decies c.p.c., la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva di decisione formulata all'udienza del 16 giugno 2025 nella causa n.436/2025 R.G.A.C.C. promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art.86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, sito in Chieti alla via Arniense n.162;
– ricorrente – CONTRO
; Controparte_1
– resistente – contumace –
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 14 aprile 2025, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto, depositato il 20 marzo 2025, con cui il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica penale, liquidava in suo favore la somma di € 820,00 a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva prestata in favore di CP_2 nel procedimento penale iscritto al n.1026/2024 R.G. Trib. e 190/2024 R.G. n.r.
[...]
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività professionale in favore del predetto imputato nel procedimento penale sopra emarginato, cui è stato riunito il diverso procedimento n.191/2024 R.G. n.r. L'accusa nei confronti del si articolava in due capi di imputazione, rispettivamente per i CP_2 delitti p. e p. dagli artt.110 e 624 bis, co. 1, C.P. e dagli artt.110, 81, co. 1, e 624 bis, co. 1, C.P., reati gravi e soggetti a sanzione molto severa. Il giudizio si articolava in diverse 1 udienze, celebrate il 4 ottobre, il 15 novembre e il 6 dicembre 2024, nel corso della quale veniva avanzata richiesta di rito abbreviato condizionato alla produzione documentale, e infine il 7 febbraio 2025, in occasione della quale si acquisiva detta documentazione e si raccoglievano le spontanee dichiarazioni dell'imputato. Nell'istanza di liquidazione dei compensi professionali successivamente presentata, stante l'ammissione del CP_2 al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente prospettava una commisurazione dell'onorario alla stregua dei valori minimi di cui al D.M. n.55/2014, con la riduzione di un terzo prevista dall'art.106 bis D.P.R. n.115/2002, domandando altresì, in considerazione della riunione dei due diversi procedimenti, una separata liquidazione per l'attività prestata per ciascuno di essi prima della riunione e la maggiorazione prevista dall'art.4, co.2, D.M. cit. per l'attività prestata nel prosieguo del giudizio. Il decreto oggetto dell'odierna opposizione, tuttavia, operava la liquidazione dell'onorario in applicazione dei valori minimi previsti dalla legge e omettendo quanto maturato per la fase istruttoria. Secondo il ricorrente, dunque, il Giudice di prime cure avrebbe errato sia nel negare il compenso relativo alla fase istruttoria, sia nel non tener conto della riunione dei due procedimenti originariamente iscritti a carico del proprio assistito. Per quanto concerne il primo rilievo, evidenzia il ricorrente che il decreto opposto afferma che nel processo penale in parola non è stata prestata alcuna attività rientrante in detta fase, mentre, al contrario, il giudizio è stato definito nelle forme del rito abbreviato condizionato ad un'attività istruttoria che ha effettivamente avuto luogo. Quanto invece al secondo motivo, il Giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione circa la decisione di non considerare, ai fini della quantificazione del compenso, l'avvenuta riunione dei due processi, nonostante, in base all'art.4 D.M. cit., le attività svolte prima della riunione debbano essere liquidate separatamente e il compenso dell'attività posta in essere successivamente possa, a discrezione del giudice e in presenza dei presupposti indicati dalla norma, essere aumentato nella misura legalmente prevista. Acquisita la documentazione prodotta, riscontrata la contumacia del Controparte_1
, ritualmente evocato in giudizio, è agevole rilevare come la domanda si appalesi
[...] parzialmente fondata. Quanto al primo motivo di ricorso, occorre rilevarsi che, in effetti, lo svolgimento di una limitata attività istruttoria trova riscontro nei verbali dell'udienza del 6 dicembre 2024, nel corso della quale è stata avanzata la richiesta di procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione di produzione documentale, e nel verbale dell'udienza del 2 febbraio 2025, in cui si dà atto della necessità dell'integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione e della coerenza della stessa con i fini di economia processuale del rito alternativo. La fase istruttoria va dunque liquidata alla stregua del parametro minimo di cui al D.M. n.55/2014, come richiesto dal difensore nella propria istanza di liquidazione. Per quanto concerne, invece, l'aumento negato dal Giudice di prime cure in relazione alla riunione dei due procedimenti penali, è necessario evidenziare, in primo luogo, che secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato la liquidazione di un compenso unico può avere ad oggetto le sole attività processuali poste in essere dopo la riunione, mentre per il periodo anteriore vanno riconosciuti compensi distinti (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza del 28 maggio 2018, n.13276; Cass. civ., sez. I, sentenza del 28 maggio 2018, n.13276). Alla luce di tale considerazione, è necessario riconoscere al ricorrente una liquidazione separata per le fasi di studio dei due procedimenti curati e iniziati dinnanzi a diversi giudicanti, ma lo stesso non 2 può concludersi per la fase introduttiva, cui va ricondotta la sola richiesta di rito abbreviato, avanzata all'udienza del 6 dicembre 2024, successivamente alla riunione. La richiesta della riunione dei due procedimenti, invece, non è riconducibile alla fase introduttiva e, comunque, non sarebbe meritevole di duplice liquidazione, fondandosi sulle medesime conclusioni e considerazioni tratte a valle dell'attività di studio delle due cause. In secondo luogo, occorre evidenziare che la maggiorazione del compenso riconosciuto per l'attività difensiva prestata dopo la riunione dei due procedimenti, anche solamente sulla base della formulazione letterale dell'art.12, co. 2, D.M. cit. (che dispone che il compenso unico “può” essere aumentato), forma oggetto non di un obbligo, ma di una facoltà del giudice chiamato ad esaminare l'istanza di liquidazione e può essere riconosciuta non per il solo fatto della riunione di distinti giudizi, bensì in ragione dell'aumento delle parti processuali assistite anche in conseguenza della riunione medesima (cfr. Cass. civ., sez. VI, sentenza del 4 marzo 2020, n.6005). A tal riguardo non si può trascurare che, da un lato, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a superare la decisione del Giudice di prime cure, limitandosi a lamentare genericamente un'insufficiente motivazione sul punto, dall'altro, che il ricorrente ha assistito, anche in seguito alla riunione, un unico imputato. Alla luce di quanto precede, si impone il parziale accoglimento del ricorso, con riforma del decreto opposto circa la liquidazione della fase di studio, che va riconosciuta per entrambi i procedimenti penali, e della fase istruttoria, da quantificarsi nei termini sopra individuati. Il compenso deve dunque essere liquidato in complessivi € 2.034,00 (fase di studio: € 474,00; fase introduttiva: € 284,00; fase istruttoria: € 567,00; fase decisionale: € 709,00), da ridursi di un terzo ai sensi dell'art.106 bis D.P.R. cit. fino ad € 1.356,00. Dal momento che la domanda non è stata avversata dal , rimasto Controparte_1 contumace, e considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso (peraltro per importi rettificati in misura minimale – cfr. Cass. SS.UU. Pen. n.25931/2008), si ritiene equo non dar luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio, che restano definitivamente a carico della parte che le ha sin qui sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.436/2025 R.G.A.C.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in contumacia del
, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso, liquidando in Controparte_1 favore dell'avv. la somma di € 1.356,00 ed accessori nella misura Parte_1 dovuta per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 5 luglio, 2025. Il Presidente (dott. Guido CAMPLI)
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