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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6769/2019 pronunciata in data 3 luglio 2019 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
AVV. ( ), difensore di se Parte_1 C.F._1 stesso, con studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4 appellante
E
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
), nonché e C.F._3 CP_3 C.F._4
), quali genitori esercenti la potestà Controparte_4 C.F._5 sul minore e ) e Persona_1 CP_5 C.F._6
, quali genitori esercenti la Controparte_6 C.F._7
potestà sul minore tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe CP_1
e Luca Pistone presso il cui studio elettivamente domiciliano appellati
NONCHÈ
in Napoli, in persona Controparte_7
dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv.
Teresa Tuccillo
1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, la
Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 5.2.2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 17.4.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del 17.4.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
2 La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6769/2019 pronunciata in data 3 luglio
2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5062 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 6769/2019 pronunciata in data 3 luglio 2019 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
AVV. ( ), difensore di se Parte_1 C.F._1 stesso, con studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4 appellante
E
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
), nonché e C.F._3 CP_3 C.F._4
), quali genitori esercenti la potestà Controparte_4 C.F._5 sul minore e ) e Persona_1 CP_5 C.F._6
, quali genitori esercenti la Controparte_6 C.F._7
potestà sul minore tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe CP_1
e Luca Pistone presso il cui studio elettivamente domiciliano appellati
NONCHÈ
in Napoli, in persona Controparte_7
dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv.
Teresa Tuccillo
1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 10 aprile 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, la
Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con decreto del 5.2.2025, rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (in presenza) del 17.4.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter cpc (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza fisica del 17.4.2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
2 La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6769/2019 pronunciata in data 3 luglio
2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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