Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3467/2014 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 834/2014 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3467 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 maggio 2024 e vertente: TRA
• , cod. fisc. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Pio XI Traversa De Blasio n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Walter Tripodo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-Appellante- CONTRO
• cod. fisc. , in persona del suo institore Avv. Gian CP_1 P.IVA_1
Claudio Picardi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso n. 4, presso lo studio dell'avv.to Armando Attinà che la rappresenta e difende, in forza di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello;
-Appellata- Conclusioni delle parti: Udienza del 16 maggio 2024: Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione in appello depositato il 30.10.2014, il signor Pt_1
impugnava la sentenza n. 834/2014, emessa in data 02.04.2014 dal Giudice
[...] di Pace di Reggio Calabria, depositata in Cancelleria nella medesima data, con la 1
Premetteva ai motivi di appello che: in data 09/10/2011, stava percorrendo con la propria autovettura, Alfa Romeo 147, targata CR125CZ, l'autostrada A/3 SA/RC quando, giunto all'altezza della galleria presente poco prima dello svincolo di Spirito Santo, si accorgeva che, a circa 20 metri di distanza, c'erano due automobili ferme sulla carreggiata di destra, prima dello svincolo di Reggio Calabria Centro, che probabilmente avevano avuto un incidente;
per evitare la collisione con le predette macchine, provava a rallentare l'andamento della propria autovettura che, però, incontrando sull'asfalto delle macchie d'olio, iniziava a sbandare “andando a sbattere, alla fine della corsa, contro il guardrail, provocando lo scoppio di uno pneumatico facendo andare il veicolo in testacoda e infine facendolo capovolgere”; sul posto interveniva la Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari;
a seguito di essi, l'Autorità di sicurezza stradale accertava che anche le prime autovetture avevano perso il controllo proprio a causa delle predette macchie d'olio; successivamente all'incidente, la propria autovettura riportava ingenti danni tali da renderne necessaria la rottamazione. Impugnava la sentenza per “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità del ex art. 2051 cod. civ.”, per Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed CP_2 erronea interpretazione delle risultanze probatorie e dei documenti allegati”, per
“Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed erronea interpretazione dei fatti di causa”. Rappresentava, in merito al primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere insussistenti le condizioni di applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che la giurisprudenza aveva oggettivato la suddetta fattispecie normativa, rendendola comprensiva di un “rischio da custodia” (piuttosto che una colpa nella custodia) e di una presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), che produceva l'effetto di non esigere, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode. Precisava, avuto riguardo al regime della responsabilità a cui vanno incontro, ex art. 2051 c.c., gli enti proprietari o concessionari di strade o, comunque, di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti che: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) era custode in grado di sorvegliare la strada, modificarne le condizioni di fruibilità ed escludere altrui cambiamenti;
b) una volta accertata la verificazione del fatto dannoso a causa di una anomalia della strada stessa, l'ente pubblico custode era responsabile, salva la prova di non aver potuto fare nulla per evitate il danno;
c) solo il carattere improvviso della situazione di pericolo, unitamente alla colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integrava il caso fortuito;
d) di conseguenza, agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito era applicabile
2 la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Affermava la non condivisibilità dell'approccio del primo Giudice secondo cui la responsabilità della P.A., in relazione a danni originati da beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso generale, andava inquadrata con il limite della non visibilità e prevedibilità del pericolo e che, nel caso di specie, si era in presenza di caso fortuito. Evidenziava, altresì, che il Giudice di Pace non aveva posto in dubbio la rispondenza al vero del sinistro e la sua eziologia, né aveva riscontrato nel comportamento del un Pt_1 tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporne la qualificazione in termini di colpa, di talché, l'evento andava scrutinato alla luce dell'assetto giurisprudenziale offerto dai Giudici del Supremo Collegio di legittimità e agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. In ordine al secondo motivo di appello, rilevava le contrarietà e le superficialità della motivazione che avevano portato al rigetto della domanda attorea. Deduceva che il Giudice di Pace aveva fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni rese da un unico teste, il capo cantoniere che aveva affermato che “l' non è CP_1 CP_1 intervenuta perché non chiamata”. Al contrario, affermava che dai documenti allegati dalla stessa convenuta, era possibile evincere la tempestiva segnalazione da parte della Polizia Stradale dell'incidente de quo. Infatti, nel citato documento era possibile leggere che, alle ore 14:32 del 09/08/2011, era intervenuta la segnalazione dell'incidente da parte della Polstrada. Evidenziava, quindi, il comportamento negligente dell'appellata che, benché avesse ricevuto la segnalazione dell'incidente, non aveva posto in essere alcun intervento, tenuto conto che, tra la prima autovettura imbattutasi nelle macchie d'olio presenti sull'asfalto e l'ultima coinvolta, era trascorso un lasso di tempo assolutamente idoneo alla programmazione di un intervento da parte della società custode. In merito all'ultimo motivo, osservava che non era comprensibile, in alcun modo, come il primo giudice fosse arrivato alla conclusione che il danno si era verificato a causa di un evento non prevedibile e non superabile con la normale diligenza, stante che l' non aveva provato il caso fortuito. Inoltre, la piena responsabilità della CP_1 convenuta appellata risultava confermata dalla tempestiva attivazione della stessa a risarcire in via stragiudiziale i danni patiti dalle autovetture degli altri soggetti coinvolti nel sinistro, non ritenendo opportuno invece avanzare alcuna proposta all'attore. Concludeva chiedendo: “… in accoglimento del presente appello, così provvedere: I. nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.834/2014 del 2.04.2014 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, accogliere la domanda di risarcimento danni originariamente proposta dal sig. rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado Pt_1 dalla odierna appellata, per i motivi sopra esposti;
II. per l'effetto, condannare l' , in CP_1 persona del rappresentante p.t., ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento in favore dell'attore della domma di € 5.000,00 o della somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia, oltre
3 interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
III. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 12 febbraio 2015, l' in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello “risulta difforme al modello legale di cui all'art. 342 c.p.c.; è privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
ed, indi, infondato in fato ed in diritto. Ed invero: se l'appellante indica cosa a suo parere non andrebbe nella sentenza impugnata, non specifica, però, le parti del provvedimento, di autonoma rilevanza causale in rapporto alla decisione, che egli intende sottoporre a nuovo esame da parte del secondo Giudice;
non indica in che termini andrebbe modificata la valutazione operata dal giudice di primo grado;
né individua tutte le circostanze di fatto da cui deriverebbe il censurato errore di diritto;
né ancora, argomenta sulla rilevanza di tale errore sulla correttezza della decisione del caso concreto. Nemmeno, infine, offre ragionato progetto alternativo di decisione. Donde la sua inammissibilità già ai sensi dell'art. 342 c.p.c.”. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. “essendo incentrato su ricostruzione in punto di fatto palesemente smentita dall'attività istruttoria espletata”. Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'appello. Nello specifico, contestava quanto affermato dall'appellante avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall'agente di Polizia. Infatti, l'appellante aveva affermato che da tali dichiarazioni, unitamente al rapporto redatto, era emerso che l'incidente era avvenuto dopo che era stato cagionato altro incidente dalla medesima macchia d'olio e dopo l'intervento sul posto di una pattuglia di Polizia Stradale e di una dei Carabinieri. Diversamente, affermava l'appellato che dai verbali del primo grado era chiaramente desumibile che il teste de quo si era limitato a confermare il prontuario di Polizia redatto per il sinistro per cui è causa, non riportante le predette circostanze. Contestava, in ogni caso, la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, specificando che il sinistro che aveva coinvolto l'appellante “si è verificato, per come attestato dagli Agenti di Polizia Stradale, con efficacia di prova legale, nel prontuario in atti, alle ore 14.15 che la loro chiamata si è registrata alle ore 14.25 ed il loro intervento si è avuto alle ore 14.35. Ne consegue non solo che la segnalazione telefonica che la Polstrada ha effettuato all' è precedente di CP_1 soltanto minuti tre dal loro intervento ma anche e soprattutto che tale chiamata è stata successiva al sinistro in questione. […] Al di là dei veicoli indicati nel rapporto di Polizia, non ve ne sono stati altri, ne tanto risulta nel processo, che in precedenza al sinistro in cui è rimasto coinvolto l'appellante od anche successivamente – e cioè nel lasso di tempo che può essere ragionevolmente considerato necessario per l'intervento del custode – siano incappati invincibilmente nelle macchie di olio in questione, difettando qualsivoglia prova o siano anche credibile allegazione in tal senso. Siccome rilevabile direttamente dal prontuario di
4 Polizia acquisito agli atti del processo ed in particolare dalle dichiarazioni del teste Tes_1 in esso contenute […] palmare e non confutabile è la contestualità degli eventi sì che trattasi del medesimo sinistro”. In forza di tale differente dinamica del sinistro in questione, affermava che i danni che nello stesso aveva riportato l'autovettura dell'appellante erano da imputarsi esclusivamente alla condotta di quest'ultimo. Infatti, l'appellante non aveva dimostrato che lo sbandamento ed il capovolgimento della propria autovettura fossero stati determinati dalla presenza di olio sulla carreggiata. Inoltre, pure in caso di ritenuta raggiunta prova della presenza di tali macchie, deduceva che tale presenza non poteva valutarsi elemento estraneo alla condotta di guida dell'odierno appellante, elevandosi a causa dei danni lamentati. Tale circostanza risultava, inoltre, confermata dal fatto che il conducente dell'auto che precedeva quella condotta dal si era fermato prima di collidere con le auto ferme nella Pt_1 carreggiata e, in tale posizione di quiete, era stato investito dall'autovettura dell'appellante, ormai senza controllo. Pertanto, se altri conducenti, nelle medesime condizioni ambientali, erano riusciti ad evitare o limitare i danni a differenza dell'appellante che si era addirittura ribaltato, quanto lamentato dal andava Pt_1 ascritto, ex art. 1227 c.c., esclusivamente alla propria condotta di guida, rivelatasi imprudente, disattenta o imperita ed in violazione dei dettami di cui all'art. 140 e 141 codice della strada. In subordine, nel caso in cui fosse stata ritenuta provata la circostanza relativa alla presenza delle macchie d'olio sull'asfalto, deduceva che la stessa doveva essere qualificata come una situazione di pericolo, di assoluta estemporaneità, provocata dagli stessi utenti della strada che non poteva essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Da ultimo, evidenziava che la domanda di parte appellante risultava sfornita di prova anche sotto il profilo del quantum debeatur. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “previa conferma della sentenza di primo grado, respingere l'appello proposto da Pt_1 in quanto inammissibile ed in subordine, infondato in fatto ed in diritto. Con la
[...] condanna dell'appellante alle spese e competenze oltre accessori di legge anche di questo grado del giudizio”.
Sin dalla prima udienza di comparizione del 12 febbraio 2015, la causa veniva più volte rinviata d'ufficio ovvero senza attività alcuna, stante l'incompetenza del Got a trattare l'appello (si veda processo verbale udienza del 19 ottobre 2017, del 10 maggio 2018, del 18 aprile 2019, del 14 ottobre 2019, del 20 febbraio 2020).
Subentrata nel ruolo istruttorio, questa Giudice, con ordinanza del 22 aprile 2022 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.04.2022, “rilevato che il gravame non è manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. né lo stesso può ritenersi privo dell'elemento volitivo ed argomentativo richiesto dall'art. 342 c.p.c, per come meglio si esporrà in sede di decisione;
ritenuto, pertanto, opportuno disporre l'esperimento di una
5 consulenza tecnica d'ufficio […]”, formulava i quesiti e nominava quale consulente tecnico l'Ing. . Persona_1
Il C.T.U., prestato giuramento all'udienza del 12.05.2022, depositava l'elaborato peritale in data 24.09.2022. Le parti, preso atto delle risultanze della consulenza, all'udienza del 27.10.2022, senza nulla eccepire in merito alle stesse, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
I procuratori precisavano le conclusioni all'udienza del 16.05.2024. La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta la richiesta delle parti.
2. – In premessa, infondata è l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
2.1 - Invero, l'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (si veda, sul punto, Cass. Civ. sent. 23 marzo 2018 n. 7332; Cass. Civ. ord. 14 Settembre 2017 n. 21336).
2.2 – Nella fattispecie, per come chiaramente evincibile dalla sintesi dell'atto di citazione in appello di cui al superiore paragrafo 1, l'appellante ha individuato la parte della sentenza gravata affetta dal dedotto vizio in iudicando;
ha indicato gli errori asseritamente commessi dal Giudice di Pace;
ha illustrato le doglianze e le ragioni dell'appello; ha compiuto l'attività argomentativa e di critica necessaria e sufficiente a sostenere la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
2.3 – Risulta, quindi, delineato l'appello ed i suoi motivi;
risultano chiaramente individuati le questioni ed i passaggi contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze;
parte appellante ha poi affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
2.4 - Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'esperito appello. 6 3. – Va, altresì, rilevato che, in merito all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, la stessa è stata superata con l'ordinanza del 22 aprile 2022, con la quale, sulla scorta di una evidente valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione, è stata istruita la controversia disponendo l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
4. – Tanto premesso, l'appello è fondato.
4.1 – Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea perché ha ritenuto che “in materia di responsabilità civile della P.A., per danni cagionati a coloro che transitano su strade pubbliche, la valutazione della sussistenza dell'insidia e/o trabocchetto integra una tipica valutazione in fatto, da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo ed è riservata al giudice, il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità”. In particolare, ha motivato che “nel caso in esame il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Dalla testimonianza del Capo cantiere, infatti, risulta che durante il suo orario di servizio «non ha ricevuto alcuna chiamata né dai privati, né dalla Polizia Stradale, né dalla sala operativa per intervenire nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale di Spirito Santo e CP_1
l'uscita Reggio centro direzione nord-sud. …l' non è intervenuta perché non CP_1 chiamata…L'incidente, che è avvenuto nel mio orario di servizio, non mi è mai stato segnalato, altrimenti sarei dovuto intervenite immediatamente». Ci si chiede, se la squadra di controllo si allontana dopo aver verificato il buono stato del manto stradale e l'assenza di pericoli e subito dopo transita un mezzo che perde olio, quale responsabilità potrebbe essere riconosciuta all' Né è pensabile che i cantonieri dell' considerata CP_1 CP_1
l'estensione del territorio da controllare, possano essere sempre presenti dappertutto. Gli stessi, se non rilevano pericoli durante il giro di controllo, intervengono prontamente su segnalazione di anomalie del manto stradale o sulla presenza di corpi estranei sullo stesso. Per le considerazioni su esposte, trattandosi di «caso fortuito» la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al comportamento dell' . CP_1
4.2 – Ora, occorre prioritariamente evidenziare che, in primo grado, l'odierno appellante ha proposto, in via principale, la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. asserendo, in relazione ai fatti narrati, che:
- “È palese come la vicenda in oggetto trovi la sua ratio nell'art. 2051 c.c.. Infatti, sull'ente gestore del tratto autostradale, grava la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia, nel caso di specie la omessa o insufficiente manutenzione dell'asfalto stradale su cui circolano gli utenti”;
- “come risulterà evidente anche dalla relazione della Polizia Stradale, allegata al presente atto, le macchie d'olio erano preesistenti anche al primo incidente. Ecco nascere, per questi
7 motivi, una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla odierna convenuta, dei danni subiti dall'attore, il quale, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto”. Solo “in via del tutto subordinata” (così pag. 3 atto di citazione), l'appellante ha richiamato la clausola generale del neminem laedere, adducendo che “la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c.. L'odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente sul manto stradale ove si è verificato il sinistro;
stato di pericolo pienamente confermato dagli agenti della Polizia Stradale intervenuto sul luogo del sinistro come da verbale versato agli atti di causa”.
4.3 - Come è noto, le fattispecie normative di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c. sono tra loro distinte e, salvo il comune dato della prova del nesso di causalità, richiedono diversi presupposti: “l'art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode” (così Cass. Civ., ord. 16 maggio 2017, n. 12027); “il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all'attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sent. 25 febbraio 2014, n. 4446).
4.3.1- In particolare, in tema di responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha rilevato che essa “si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questo e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 22 marzo 2011, n. 6529). In sostanza, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre la prova, che va offerta da chi invoca giustizia, di una relazione, cioè di un rapporto eziologico tra le cose in custodia e l'evento dannoso, quest'ultimo riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento delle cose stesse, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode.
8 4.3.2 - E più di recente il giudice della nomofilachia ha ribadito che “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso)” (così Cass. Civ., ord. 30 ottobre 2018 n. 27724).
4.3.2.1 - Nella parte motiva dell'ordinanza de qua la Suprema Corte ha effettuato una opportuna puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza della stessa, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze, che vale la pena richiamare. In particolare, il Giudice della legittimità ha rilevato che “la formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
- "la responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
9 - non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
ne' è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo cui:
- ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); - tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
- tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
10 - è pacifico - come detto - che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche /in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
-se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
5. - Tanto acclarato, la sentenza deve ritenersi ingiusta nella valutazione delle prove e di tutte le risultanze istruttorie, in quanto, se nella prospettiva del primo giudice, erroneamente fondata sulla violazione della “norma primaria del “neminam laedere”, come noto espressa dall'art. 2043 c.c., e sulla considerazione del fatto in causa quale
“insidia e/o trabocchetto” non prevedibile né evitabile, queste portano ad ammettere che “il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa”, nella prospettiva giuridica dell'appello, fondata sul paradigma normativo di cui all'art. 2051 c.c. invocato, in via principale, dall'attore, e del tutto trascurato dal primo decidente, il corredo probatorio induce a ritenere provata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e porta ad affermare l'esclusiva responsabilità dell'
[...] nella determinazione eziologica di questo. CP_1
5.1 – Invero, analizzando le risultanze probatorie, si evidenzia che il teste Tes_2
escusso all'udienza del 24.01.2014, ha confermato che, sul manto del tratto
[...] autostradale in causa, vi erano delle macchie di olio e che altre due macchine
11 risultavano coinvolte in un incidente sullo stesso tratto (ha risposto che sono veri i capitoli 2 e 3 dell'articolato probatorio di parte attrice che detti fatti riportavano), precisando, sulle macchie, di averle notate, “tantissime e rotonde”, “quando ho perso il controllo della macchina ed avevo frenato”, e, in relazione alla macchina dell'attore, che la stessa “era arrivata capovolta strisciando sull'asfalto. Preciso che la macchina dopo aver strisciato per molti metri, ha urtato la macchina del signore del quale non ricordo il nome, che è finita contro la mia. Preciso che non ricordo il tipo di macchina”.
5.1.1 - Lo stesso teste, sentito a sommarie informazioni, nell'immediatezza del sinistro (alle ore 16,15 del 9 agosto 2011) aveva dichiarato “percorrevo il raccordo autostradale con direzione di marcia nord/sud, uscito dalla galleria subito dopo lo svincolo Spirito Santo, la mia velocità era normale, rallentavo ulteriormente per immissione di veicoli. Mi sono accorto che non riuscivo a controllare il veicolo urtavo il guardrail e subito dopo riuscivo ad accostarmi sulla destra senza urtare altro veicolo. Un veicolo si fermava dietro il mio veicolo senza urtarmi e notavo il signore che sceso dal veicolo veniva verso di me per aiutarmi mentre mi giravo e notavo un'autovettura capovolta scivolare e venire verso di noi urtando il veicolo che si era fermato dietro di me;
subito soccorso veniva fatto uscire dall'abitacolo. Comunque la mia sensazione è che ci fosse un liquido sulla sede stradale” (si veda verbale di sommarie informazioni nel prontuario relativo all'incidente stradale allegato 1 al fascicolo attoreo).
5.2 - Nell'immediatezza dell'incidente (alle 17:40 del 9 agosto 2011) veniva sentito altro conducente, il signor , il quale, in merito al sinistro stradale in Testimone_3 causa, dichiarava “percorrevo il raccordo autostradale con direzione sud/nord. Giunto in prossimità dello svincolo di Spirito Santo, mi trovavo nella corsia di sorpasso, venivo investito da detriti di ogni genere e notavo un veicolo una 147 di colore grigio che capottata strisciava sulla sede stradale. Non riuscendo a fermarmi in considerazione del traffico che proveniva effettuavo un'inversione di marcia allo svincolo di C. Portanova e mi portavo sul luogo del sinistro. Inoltre mentre proseguivo superando (…) dallo specchietto notavo una clio di colore BLU che attraversava dalla carreggiata sud alla carreggiata nord. Non sono riuscito a vedere altro”.
5.3 - Anche gli agenti accertatori della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, intervenuti in occasione del sinistro (orario incidente 14:15; orario chiamata 14:25; orario intervento 14:35), con uno di essi, tale che, escusso all'udienza del 24 gennaio 2014, ha Persona_2 confermato il prontuario di incidente, hanno rilevato di avere trovato “in vari punti del manto stradale tracce di olio”. Ed hanno ricostruito la dinamica del sinistro nei termini seguenti: “ , conducente del veicolo Opel Corsa targata DB 010 AF Testimone_2 percorreva il raccordo autostradale con direzione RC-TA. Giunto alla fine della galleria Spirito Santo rallentava ulteriormente la sua velocità molto verosimilmente i pneumatici si
12 bagnavano di olio presente a macchie sul manto stradale ed a seguito di ciò non riusciva a controllare il suo veicolo urtando contro il guardrail e riusciva a fermarsi sulla parte destra senza provocare danni nel contempo un veicolo condotto da che si Controparte_3 immetteva dallo svincolo si fermava per dare soccorso posizionandosi nella parte posteriore mentre il conducente del veicolo Alfa 147 che procedeva da RC verso Parte_1 uscito dalla galleria Spirito Santo cercava di rallentare, molto probabilmente toccava qualche macchia di olio presente sul manto stradale perdendo il controllo e con la ruota anteriore sinistra saliva sul guardrail ribaltandosi;
a seguito di ciò scivolando con il tetto andava a finire la sua corsa contro il veicolo (B) fermo sul margine destro. Inoltre dal ribaltamento del veicolo il quale produceva dei detriti che andavano a colpire il veicolo che transitava sulla carreggiata opposta creando danni alla mini cooper descritta alla lettera D”.
6. - Ebbene, posto che, in forza delle superiori emergenze processuali, risulta provata la presenza di macchie di olio sul tratto autostradale percorso dall'appellante con la propria autovettura nonché il fatto che dette macchie sono state la causa dell'evento dannoso, la convenuta che non ha contestato la qualifica di CP_1 custode del tratto stradale interessato dal sinistro e, pertanto, gli specifici obblighi di controllo, sorveglianza e manutenzione dello stesso, non ha provato, ed era suo onere, il dedotto caso fortuito.
6.1 – Più precisamente, la detta prova non è emersa né in sede di escussione testimoniale o di sommarie informazioni acquisite all'incarto processuale né può dirsi deducibile in via presuntiva dal contenuto del prontuario di incidente stradale versato nel fascicolo. In sostanza, non è stato dimostrato che le macchie di olio causative dell'incidente verificatosi alle ore 14:15 del 9 agosto 2011 siano state estemporanee ovvero create da terzi poco prima del sinistro. Con la conseguenza che, poiché il sinistro – evento dannoso produttivo dei danni conseguenza di cui tra breve si dirà – si è verificato su tratto autostradale di competenza dell' (lo CP_1 svincolo Spirito Santo), essendo lo stesso non di notevoli dimensioni e suscettibile di un effettivo controllo da parte della società convenuta, in difetto di prova dell'immediatezza della causa, l' non è liberata dalla responsabilità per cose in CP_1 custodia in relazione all'art. 2051 c.c.
6.2 – Per altro, di nessun rilievo in contrario è la testimonianza rilasciata nel corso dell'istruttoria del primo grado di giudizio dal dipendente (capocantiere, facente parte della squadra di manutenzione) , sull'esito CP_1 Parte_3 della quale il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento, tenuto viepiù conto sia della posizione non disinteressata dello stesso rispetto all'esito della lite, essendo responsabile nell'orario di verificazione del sinistro, sia della sussistenza di specifici obblighi in capo al custode del bene, a prescindere dalle segnalazioni di
13 pericoli e/o anomalie riscontrate dai conducenti. Invero, lo stesso non ha dichiarato di essere passato per il tratto di strada in contesa ovvero di averlo controllato, a prescindere dalle segnalazioni e dagli eventuali incidenti, nell'orario di lavoro ovvero qualche ora prima del sinistro, durante il regolare dovuto, ma non provato, giro di sorveglianza. Ed infatti, dalla deposizione testimoniale resa sembra non esserci stato alcun atto di sorveglianza della sede autostradale in lite, in quanto il teste ha dichiarato: “preciso l'orario dell'incidente14 e 15 rientra nel mio orario di servizio, ma che io non ho avuto alcuna chiamata né dai privati, né dalla Polizia stradale, né dalla sala operativa per intervenire nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale CP_1 di Spirito Santo e l'uscita Reggio centro direzione nord-sud. Anche se ci sono stati incidenti che riguardavano altre autovetture, come risulta dal fascicolo trasmesso dal mio ufficio l' non è mai intervenuta perché non chiamata. Anche nel verbale della polizia stradale CP_1 risulta che l'incidente si è verificato per la presenza di macchie d'olio. L'incidente che è avvenuto nel mio orario di servizio non mi è stato segnalato, altrimenti sarei dovuto intervenire immediatamente” (si veda processo verbale dell'udienza del 13 dicembre 2013). Né informazioni rilevanti possono dedursi dal rapporto giornaliero prodotto dall che non è stato sottoposto alla conferma del suo sottoscrittore, il CP_1 teste , e dal quale, comunque, neppure si evince il tratto Parte_3 stradale asseritamente controllato delle squadre di manutenzione (non è indicata alcuna strada).
6.3 – Ne deriva, in applicazione dell'insegnamento nomofilattico per cui (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 20943/2022: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga)” che, non avendo l'appellata dimostrato il caso fortuito, la stessa è responsabile per l'occorso.
7. – Acclarata l'esistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre esaminare i danni lamentati dall'attore-appellante, il quale ha dedotto ed allegato nel giudizio di primo grado un danno patrimoniale (i danni sono stati
14 constatati sul veicolo dagli agenti della Polizia stradale che li hanno riportati sul
“prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, allegato al fascicolo di parte appellante nonché dai rilievi fotografici contenuti nel medesimo fascicolo) al veicolo quantificato nella misura di € 5.000,00.
7.1 – Ora, nel corso del presente giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e si è chiesto al C.T.U. di accertare e descrivere “i danni riportati dall'autovettura del signor modello Alfa Romeo 147 targata CR125CZ, Parte_1 nel sinistro in causa, avuto riguardo ai rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte appellante ed alle risultanze del prontuario su menzionato” e quantificare i “danni in questione, giusta indagine di mercato sul costo dei pezzi da sostituire e delle riparazioni necessarie ove la stessa non fosse stata rottamata, tenuto conto della vetustà dell'autovettura all'atto del sinistro” (cfr. ordinanza del 22 aprile 2024).
7.2 – Orbene, il nominato C.T.U., Ing. che ha Persona_1 depositato il proprio elaborato peritale in data 24.09.2022, rispondendo ai superiori quesiti, ha precisato “Lo scrivente C.T.U., non ha potuto visionare il mezzo del sig. coinvolto nell'incidente in quanto risulta essere stato rottamato in data Parte_1
30/04/2012, come da certificato n. 1151 rilasciato da ECO.F.A.L. snc di Controparte_4
.
[...]
Da quanto si può evincere dal verbale della Polizia Stradale relativo alla vettura marca Alfa Romeo modello 147 1.9 JTD 5p (targata CR725CZ) si legge: “Tetto introflesso – Parabrezza sfondato – Cofano motore introflesso – Parafango e portiere lato sinistro introflessi – Portellone ammaccato – Fiancata por. Dx introflesse – Portiera ant, Dx introflessa – Parafango ant. Dx introflesso – Fari, mascherina e paraurti ant, rotti e staccati – Danni alla meccanica ant.” Per quanto invece si può rilevare dalle n° 8 foto del succitato veicolo incidentato allegate al fascicolo di parte, esse riprendono la vettura parcheggiata in maniera molto ravvicinata tra altre vetture che ne limitano la vista delle fiancate che risulta molto parziale mentre sono ben visibili i danni alla parte anteriore, al tetto al parabrezza e al portellone posteriore. Dall'entità dei danni visibili risulta necessaria la sostituzione di: paraurti anteriore, fari anteriori, ammortizzatore anteriore dx, radiatore, elettroventola, traversa inferiore di supporto al radiatore, rivestimento anteriore interno, cofano anteriore, parabrezza anteriore, parafango anteriore destro e sinistro, porta anteriore destra e sinistra, specchietti retrovisori destro e sinistro, maniglia porta anteriore destra e sinistra, montante anteriore con ossatura parziale vano porta destro e sinistro, nonché la riparazione del: tetto, portiera posteriore destra e sinistra, montante centrale destro e sinistro e portellone posteriore. Dall'analisi dei tempi e dei costi dei pezzi da sostituire (Allegato n, 2), si ottiene un costo per la riparazione pari a circa 10.000,00 Euro iva compresa e un fermo tecnico di circa 20 giorni. Dalla consultazione di Eurotax di agosto 2011, risulta che per il modello marca
15 Alfa Romeo 147 5p 1900 JTD immatricolata il 29/10/2004 si ha un valore dell'usato pari a circa 5.000,00 Euro mentre, il valore a nuovo era di circa 22.600,00 Euro. Dal certificato di rottamazione n. 1151 del 30/04/2012, allegato al fascicolo di parte attrice, alla voce “Stato” si legge: “solo nudo telaio mancante di tutte le parti (motore)” quindi, si evince che è stato rottamato il solo nudo telaio. Si può ragionevolmente ipotizzare che dalla vendita dei particolari ed accessori, come quelli del vano interno abitacolo non danneggiati dal ribaltamento nonché del motore e della fanaleria posteriore siano stati recuperati, ricorrendo alla cessione in blocco al mercato dell'usato o alla singola vendita dei pezzi privatisticamente, circa 800,00 Euro che vanno detratti dal valore commerciale del veicolo. A giudizio dello scrivente, anche se non presente in atti, occorre riconoscere il costo per la rottamazione (pratica, bollettini e smaltimento) che ammonta ad € 100,00. Non è invece da riconoscere il costo di immatricolazione relativo all'acquisto di un nuovo veicolo in quanto non richiesto e non provato documentalmente. Con gli elementi a disposizione del C.T.U., risulta impossibile effettuare un'analisi più dettagliata circa i danni subiti dall'automobile del sig. La vettura risulta Parte_1 essere stata rottamata, come si evince dal certificato allegato al fascicolo di parte. È di tutta evidenza che l'eventuale riparazione dell'autoveicolo avrebbe espresso un costo notevolmente elevato ed antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autovettura all'epoca del sinistro (agosto 2011) di € 5.000,00 Euro. Si precisa che il costo dei ricambi esposto nella valutazione tecnica (Allegato 2) tiene conto di valori medi attuali non essendo stato possibile, nonostante mirate ricerche effettuati presso gli autoricambisti di zona, recuperare i listini prezzi dell'epoca. Per quanto detto, la valutazione del danno risarcibile stimato in € 4.300,00 (Allegato 2) è espresso per differenza di valori (Valore Commerciale. – Valore Relitto + Spese Accessorie)”.
7.3 – Ebbene, alla luce di quanto accertato e stimato dal consulente tecnico sulla base dei rilievi effettuati dagli agenti accertatori al momento del sinistro, unitamente al restante materiale probatorio di natura documentale presente nell'incarto processuale, il danno patrimoniale patito da viene liquidato in Parte_1 complessivi € 4.200,00 (non si riconosce la spesa di rottamazione siccome non chiesta in primo grado né documentata nel quantum), tenuto conto che nessuna delle parti, e segnatamente l' convenuta, ha espresso osservazioni critiche a CP_1 detta quantificazione, neppure negli ultimi scritti difensivi.
8. – Sulla somma ottenuta dall'appellante vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione
16 patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995). Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, ché altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma ottenuta e liquidata all'attualità, devalutata alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro (09 agosto 2011), e via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi.
9. – Va, pertanto, riformata la sentenza gravata. L'accoglimento della domanda attorea comporta la necessaria modificazione anche della statuizione sulle spese di lite del primo grado che, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellata.
9.1- Le spese vengono liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, come segue: per il primo grado di giudizio € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, € 352,00 per la fase istruttoria ed € 425,00 per la fase decisoria, per un totale di € 1.265,00, nonché €112,08 per spese documentate;
per il grado di appello: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase della trattazione/istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.552,00, nonché € 204,66 per spese documentate.
9.2 - Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo vanno poste definitivamente a carico dell'appellata e vengono liquidate con separato decreto di pari data.
10. – In ultimo si precisa che la difesa di parte appellata costituita è limitata all'avv.to Salvatore Attinà, atteso che, nel corso del processo è deceduto l'avv.to Armando Attinà, per come appreso dal foro reggino. Non è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, in ossequio all'indirizzo di legittimità per cui “Non si verifica interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. quando la parte abbia nel mandato conferito la facoltà di rappresentarla in giudizio a più avvocati, senza obbligo di agire congiuntamente” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 8931 del 4 luglio 2000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 3467/2014 proposta da (appellante) nei Parte_1 confronti di (appellata) avverso la sentenza 834/2014 pronunciata, e CP_1
17 pubblicata, il 02.04.201 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in esito al procedimento n. 2495/2013 R.G., così provvede:
- accoglie l'appello;
- e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata;
- e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di responsabilità risarcitoria proposta da dichiara che il sinistro in contesa, occorso in data Parte_1
09.08.2011, è addebitabile alla responsabilità esclusiva dell' CP_1
- e, per l'effetto, condanna a risarcire a il danno CP_1 Parte_1 patrimoniale subito quantificabile in euro 4.200,00, oltre interessi legali dal momento del verificarsi del sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.377,08, di cui euro 1.265,00 per compensi ed € 112,08 per spese documentate, per il primo grado di giudizio, ed in € 2.756,66, di cui euro 2.552,00 per compensi ed € 204,66 per spese documentate, per il grado di appello, oltre il 15% della somma liquidata per compensi (in ciascun grado) a titolo di spese forfettarie.
- pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della C.T.U. disposta nel corso del giudizio che vengono liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 30 dicembre 2024 Il Giudice istruttore Dott.ssa Rosaria Leonello
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