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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11879 R.G. 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] a Milano con l'Avv. Alessandra Fornesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 27 dicembre 1977 Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] a Milano con l'Avv. Chiara Anna Maria Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25 febbraio 2012 (anno 12 atto n. 53 reg. 1 parte 2 serie a) In comunione separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dare atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e nella prosecuzione del comune intento educativo dei figli minori, con l'impegno a collaborare e dialogare nel prioritario interesse della prole;
2) dare atto che i figli minori e sono affidati, in modo Persona_1 Persona_2
condiviso, ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza anagrafica presso l'immobile ex casa coniugale a Milano in via Giacomo Boni n. 32, ove vivranno con la madre;
3) dare atto che i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale;
5) dare atto che i genitori potranno vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità, salvo diversi, migliori accordi fra le parti:
*a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
*nelle settimane che terminano con un week end di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento alle lezioni scolastiche la mattina successiva;
*nelle settimane che terminano con un week end di spettanza materna, due giorni infrasettimanali consecutivi (indicativamente dal mercoledì dall'uscita da scuola e sino al venerdì mattina riaccompagnando i minori alle lezioni scolastiche);
6) dare atto che nei periodi di sospensione scolastica, i genitori potranno vedere e tenere con sé
i figli secondo le seguenti modalità:
*durante le vacanze estive,
-nel mese di luglio i minori staranno con i nonni materni al lago e ciascun genitore potrà andarli a prendere, e ivi riaccompagnarli, per un periodo di due settimane non consecutive ciascuno
(periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno); - nel mese di agosto i genitori trascorreranno con i figli due settimane consecutive ciascuno.
Per l'anno 2026 la madre trascorrerà le prime due e il padre le ultime due, mentre per l'anno successivo viceversa e così via con l'alternanza;
*durante le vacanze natalizie,
-un genitore il giorno 24 dicembre dalle ore 10.00 sino al giorno 25 dicembre alle ore 10.00 e l'altro genitore il giorno 25 dicembre dalle ore 10.00 sino al giorno 26 dicembre alle ore 10.00, ad anni alterni fra loro. Nell'anno 2025, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre;
-dal 26 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal giorno 1 gennaio al giorno 6 gennaio compreso con l'altro genitore, ad anni alterni. Nell'anno 2026, i figli trascorreranno il primo periodo con la madre e, quindi, il secondo periodo con il padre;
*durante le festività di Pasqua, in alternanza con la settimana di vacanza in occasione del
Carnevale; si precisa che il genitore cui spetta il periodo di vacanza avrà diritto di tenere con sé
i figli dal giorno precedente al primo giorno di sospensione scolastica all'uscita di scuola;
l'alternanza verrà iniziata dalla madre, che terrà i figli nel periodo di Pasqua nell'anno 2026;
*i ponti festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 7 e 8 dicembre), verranno trascorsi dai minori con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo o precedente, e dunque adiacente e quindi più vicino, al ponte stesso;
si precisa che il genitore cui spetta il periodo di vacanza avrà diritto di tenere con sé i figli dal giorno precedente al primo giorno di sospensione scolastica all'uscita di scuola;
7) disporre che, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando in favore della madre un assegno perequativo dell'importo pari a E.900,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
8) dare atto che il marito, che gode allo stato dell'assicurazione FASI (fondo assistenza sanitaria integrativa), si impegna a mantenere e rinnovare tale assicurazione anche a favore dei figli e della moglie fino a quando il contratto lavorativo lo permette.
9) dare atto che le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute nella misura pari al 60% dal padre e del 40% dalla madre, secondo le modalità individuate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si trascrivono: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) dare atto che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale verrà integralmente percepito dalla madre collocataria;
11) dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
12) dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 25 febbraio 2012;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 ottobre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] a Milano con l'Avv. Alessandra Fornesi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 27 dicembre 1977 Cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] a Milano con l'Avv. Chiara Anna Maria Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25 febbraio 2012 (anno 12 atto n. 53 reg. 1 parte 2 serie a) In comunione separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...].
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dare atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e nella prosecuzione del comune intento educativo dei figli minori, con l'impegno a collaborare e dialogare nel prioritario interesse della prole;
2) dare atto che i figli minori e sono affidati, in modo Persona_1 Persona_2
condiviso, ad entrambi i genitori, con fissazione della residenza anagrafica presso l'immobile ex casa coniugale a Milano in via Giacomo Boni n. 32, ove vivranno con la madre;
3) dare atto che i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre alla quale sarà assegnata la casa coniugale;
5) dare atto che i genitori potranno vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità, salvo diversi, migliori accordi fra le parti:
*a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
*nelle settimane che terminano con un week end di spettanza paterna, un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento alle lezioni scolastiche la mattina successiva;
*nelle settimane che terminano con un week end di spettanza materna, due giorni infrasettimanali consecutivi (indicativamente dal mercoledì dall'uscita da scuola e sino al venerdì mattina riaccompagnando i minori alle lezioni scolastiche);
6) dare atto che nei periodi di sospensione scolastica, i genitori potranno vedere e tenere con sé
i figli secondo le seguenti modalità:
*durante le vacanze estive,
-nel mese di luglio i minori staranno con i nonni materni al lago e ciascun genitore potrà andarli a prendere, e ivi riaccompagnarli, per un periodo di due settimane non consecutive ciascuno
(periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno); - nel mese di agosto i genitori trascorreranno con i figli due settimane consecutive ciascuno.
Per l'anno 2026 la madre trascorrerà le prime due e il padre le ultime due, mentre per l'anno successivo viceversa e così via con l'alternanza;
*durante le vacanze natalizie,
-un genitore il giorno 24 dicembre dalle ore 10.00 sino al giorno 25 dicembre alle ore 10.00 e l'altro genitore il giorno 25 dicembre dalle ore 10.00 sino al giorno 26 dicembre alle ore 10.00, ad anni alterni fra loro. Nell'anno 2025, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre;
-dal 26 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal giorno 1 gennaio al giorno 6 gennaio compreso con l'altro genitore, ad anni alterni. Nell'anno 2026, i figli trascorreranno il primo periodo con la madre e, quindi, il secondo periodo con il padre;
*durante le festività di Pasqua, in alternanza con la settimana di vacanza in occasione del
Carnevale; si precisa che il genitore cui spetta il periodo di vacanza avrà diritto di tenere con sé
i figli dal giorno precedente al primo giorno di sospensione scolastica all'uscita di scuola;
l'alternanza verrà iniziata dalla madre, che terrà i figli nel periodo di Pasqua nell'anno 2026;
*i ponti festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 e 2 novembre, 7 e 8 dicembre), verranno trascorsi dai minori con il genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo o precedente, e dunque adiacente e quindi più vicino, al ponte stesso;
si precisa che il genitore cui spetta il periodo di vacanza avrà diritto di tenere con sé i figli dal giorno precedente al primo giorno di sospensione scolastica all'uscita di scuola;
7) disporre che, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2025, il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando in favore della madre un assegno perequativo dell'importo pari a E.900,00 mensili, da corrispondersi mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
8) dare atto che il marito, che gode allo stato dell'assicurazione FASI (fondo assistenza sanitaria integrativa), si impegna a mantenere e rinnovare tale assicurazione anche a favore dei figli e della moglie fino a quando il contratto lavorativo lo permette.
9) dare atto che le spese straordinarie relative ai figli minori saranno sostenute nella misura pari al 60% dal padre e del 40% dalla madre, secondo le modalità individuate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano che si trascrivono: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) dare atto che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale verrà integralmente percepito dalla madre collocataria;
11) dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
12) dare atto che le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il 25 febbraio 2012;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG